Articolo 8 della Legge 14 febbraio 1958, n. 138
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 marzo 1958
Art. 8.

Il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore da usufruire nella sua residenza e senza pregiudizio del riposo continuato giornaliero e delle ferie stabilite dai contratti di lavoro.
Il riposo settimanale deve normalmente usufruirsi di domenica, fatta eccezione per il personale viaggiante per il quale cade nel giorno stabilito dal turno.
E' consentito il cumulo di due riposi settimanali consecutivi quando sia reso necessario dalle esigenze del servizio o vi sia accordo fra le parti.
Entrata in vigore il 30 marzo 1958
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