Sentenza breve 19 luglio 2024
Decreto presidenziale 26 luglio 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/04/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03367/2025REG.PROV.COLL.
N. 06056/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6056 del 2024, proposto da
CO BO, IO BO, RÈ ER, NZ IO, MA GE, AN CA ON, DA LI, AN Lo AN, LO Lo UO, ST Programma, rappresentati e difesi dall'avvocato Christian Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14763/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli appellati indicati in intestazione agiscono nel presente giudizio per l’annullamento degli atti della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2027, nella parte in cui - con decreto ministeriale n. 89 del 21 maggio 2024 del Ministero dell’istruzione e del Merito che ha sostituito il decreto del Ministero dell’Istruzione del 3 marzo 2021, n. 50 - è stato previsto il punteggio di 0,60 per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo svolto non in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica e questa previsione è stata applicata nella formazione delle graduatorie definitive da parte degli uffici scolastici regionali.
2. Sul presupposto che al servizio di leva sarebbe invece spettato il maggior punteggio di 6 pari a quello svolto in costanza di rapporto hanno agito nella presente sede giurisdizionale amministrativa, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma.
3. L’impugnazione è stata respinta dal Giudice adito con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione, che sulla questione controversa ha fatto applicazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui solo per il servizio militare di leva obbligatoria prestato in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze dell’amministrazione scolastica si pone l’esigenza di piena compensazione prevista dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione (tra le altre sono state richiamate le sentenze di questa sezione del Consiglio di Stato del 29 ottobre 2022, n. 11602, ed ulteriori precedenti).
4. In conformità a questo orientamento di giurisprudenza la sentenza ha giudicato pertanto legittima la normativa concorsuale censurata, che ha diversamente modulato il punteggio per il servizio militare di leva, con la previsione (contenuta nell’allegato A al sopra citato decreto ministeriale) del punteggio di 6 per quello prestato in costanza di rapporto di impiego, e come in precedenza esposto di 0,60 per quello non in costanza di rapporto, considerato invece come « servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali ».
5. Contro la pronuncia di primo grado i cui contenuti possono così essere sintetizzati i ricorrenti hanno proposto appello, rispetto al quale resiste l’amministrazione scolastica.
6. Autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e verificatone l’assolvimento la causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2025.
DIRITTO
1. A fondamento dell’appello e a critica della statuizione di rigetto del ricorso in primo grado viene richiamato un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo cui il servizio militare di leva non può ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell’amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto, poiché una simile discriminazione non è ricavabile a livello legislativo né dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 485, comma 7, e 569, comma 3), né dal codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (art. 2050). Si aggiunge che l’opposta tesi si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza enunciato dall’art. 3, comma 1, della Costituzione; ed inoltre con la tutela per « la posizione di lavoro del cittadino » apprestata dal citato art. 52, comma 2, secondo periodo, della medesima Costituzione rispetto all’assolvimento degli obblighi di leva militare.
2. Le censure sono fondate.
3. Rispetto al precedente richiamato dalla pronuncia di primo grado va infatti data continuità all’orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastico. Per quest’ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il « periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti ». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici « è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro ».
4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall’art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento « non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ».
5. L’appello deve quindi essere accolto. Per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso ed annullati gli atti con esso impugnati. In esecuzione della presente sentenza l’amministrazione scolastica dovrà dunque riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 per il servizio militare di leva da ciascuno di essi assolto.
Le spese del doppio grado di giudizio possono nondimeno essere compensate in ragione della natura delle questioni controverse e dell’esistenza di un contrasto di giurisprudenza con riguardo ad esse.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado accoglie il ricorso ed annulla gli atti con esso impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
MA Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | MA Lipari |
IL SEGRETARIO