Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, proposto da
OR EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Miglietta, Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pagliara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 1662 del 26 gennaio 2021 con cui il dirigente dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Squinzano ha rigettato l'istanza di condono edilizio n. 665 del 9 dicembre 2004 presentata dal sig. EL in relazione all'immobile sito in Casalabate, Marina di Squinzano, alla via del Gattuccio 22;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ivi compreso il preavviso di rigetto dell’11 novembre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. EL IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un immobile, destinato a civile abitazione, realizzato nel 2001 in assenza di titolo nel territorio del Comune di Squinzano – frazione di Casalabate, in zona B22 e nella fascia dei 300 metri dal mare.
1.2. In data 9 dicembre 2004 il ricorrente presentava istanza ai sensi del d.l. 269/2003, convertito con l. 326/2003, chiedendo la sanatoria del suddetto immobile.
1.3. Il Comune, con atto prot. n. 17948 dell’11 novembre 2020, trasmetteva la comunicazione ex art. 10 bis l. 241/1990, cui faceva seguito, quindi, la presentazione di osservazioni da parte del ricorrente in data 25 novembre 2020.
1.4. Ad esito del procedimento, il Comune, con atto n. 1662 del 26 gennaio 2021, disponeva il rigetto definitivo dell’istanza, rilevando la non concedibilità della sanatoria richiesta trattandosi di immobile edificato in area soggetta a vincolo paesaggistico.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 22 marzo 2021 e depositato in data 13 aprile 2021, il ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta del seguente motivo di censura:
- “ VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 10 BIS L.241/1990 - ARTT.32 L.326/2003 E ART.32 E SS. L.47/1985 – ART.142 D.LGS.42/2004 NONCHE’ ART.45, COMMA 2 LETT.A) DEL P.P.T.R. - VIOLAZIONE DELL’ART.3 L.241/90 – CARENZA DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTE - IRRAZIONALITA’ – INGIUSTIZIA - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.
A mezzo di un unico e articolato motivo il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’illegittimità del diniego impugnato per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, avendo l’amministrazione superato in via generica e apodittica le osservazioni presentate a seguito della comunicazione del preavviso di diniego e avendone, quindi, omessa l’effettiva valutazione. Il ricorrente, inoltre, ha contestato anche l’illegittimità nel merito delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, evidenziando, in particolare, che il vincolo paesaggistico richiamato dall’amministrazione a fondamento del diniego sarebbe stato imposto solo successivamente alla realizzazione dell’immobile (intervenuta nel 2011), ragione per cui non avrebbe potuto impedire il rilascio della sanatoria richiesta. Il ricorrente, inoltre, ha contestato anche il mancato invio degli atti alla Soprintendenza ai fini delle valutazioni di spettanza di quest’ultima, l’insufficienza motivazionale del diniego impugnato (anche alla luce della dedotta natura non assoluta del vincolo in questione) e, ancora, la sussistenza delle condizioni di operatività dell’esclusione di cui all’art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004.
2.1. Il Comune di Squinzano si è costituito in giudizio in data 24 maggio 2023 per resistere al ricorso.
2.2. In data 19 dicembre 2025 il Comune di Squinzano ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso evidenziando, in primo luogo, l’adeguata motivazione del provvedimento anche ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 e, nel merito, ribadendo l’insussistenza delle condizioni per la concessione della sanatoria, in quanto, alla data di edificazione dell’immobile, il vincolo relativo ai territori costieri era già esistente (essendo stato introdotto con legge regionale n. 56/1980), mentre, al contempo, l’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. 269/2003 consentirebbe la sanatoria degli immobili edificati in aree soggette a vincoli paesaggistici solo a condizione che “ si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo ”. Il Comune, inoltre, ha precisato di non aver operato alcuna valutazione in violazione delle competenze della Soprintendenza, trattandosi di diniego fondato sul mero rilievo dell’insussistenza di una delle condizioni previste per l’applicazione della sanatoria e non anche su valutazioni discrezionali relative alla concreta compatibilità paesaggistica dell’opera e, infine, ha evidenziato l’irrilevanza dei rilievi del ricorrente in ordine alla natura non assoluta del vincolo.
2.3. In data 23 gennaio 2026 e 3 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato ulteriori memorie difensive, con le quali ha ulteriormente argomentato in ordine alle ragioni poste a fondamento del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
2.4. A esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. A mezzo dell’unico motivo di contestazione formulato parte ricorrente ha contestato, in primo luogo, l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, non avendo il Comune adeguatamente riscontrato in motivazione le osservazioni endoprocedimentali formulate a seguito del preavviso di rigetto.
3.1. La censura è infondata.
3.2. Sul punto è sufficiente evidenziare che, contrariamente a quanto eccepito nel ricorso, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con evidenza l’intervenuta valutazione da parte dell’amministrazione del contenuto delle osservazioni endoprocedimentali, avendo il Comune espressamente precisato le ragioni per cui ha ritenuto le stesse inidonee al superamento della precedente proposta di diniego (si legge, infatti: “ Vista la nota di riscontro della S.V. prot. 18978 del 25.11.2020, nella quale sono riportate stralci di sentenze riferite alla possibilità di edificazione all’interno della fascia dei 300 ml dalla dividente demaniale …; Considerato che a nulla rileva, in questa circostanza, che l’immobile sia all’interno della fascia di 300 ml dalla dividente demaniale, ai sensi di quanto disposto dalla legge 326/03, che preclude il condono edilizio di fabbricati abusivi all’interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ”). Né può ritenersi che l’amministrazione fosse tenuta a più specifiche argomentazioni al riguardo, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ l'Amministrazione, nel dare riscontro alle osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale, non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione dell'interessato, essendo sufficiente che esponga in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della propria determinazione ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 9018 del 18 novembre 2025).
3.3. Conseguentemente la dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 è insussistente, avendo l’amministrazione adeguatamente riscontrato le osservazioni endoprocedimentali presentate, evidenziando la loro inidoneità a superare le ragioni impeditive all’accoglimento dell’istanza.
4. In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità nel merito del provvedimento di diniego, sostenendo che il vincolo paesaggistico opposto dall’amministrazione sarebbe stato introdotto solo a mezzo del d. lgs. 42/2004 e, quindi, in data successiva all’edificazione dell’immobile (intervenuta nel 2001), non potendo, pertanto, costituire ragione impeditiva all’accoglimento dell’istanza.
4.1. Anche tale censura è infondata.
4.2. L’art. 32, co. 27, lett. d) del d.l. 269/2003 (disciplina in base alla quale è stata formulata l’istanza di sanatoria) precisa che: “ le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
4.3. A fronte di tale disposizione l’amministrazione comunale ha motivato il provvedimento di diniego, evidenziando che l’immobile in questione ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto collocato nella fascia dei 300 metri dal mare (circostanza non in contestazione tra le parti), con conseguente insussistenza di uno dei presupposti di operatività della sanatoria richiesta.
4.4. La motivazione sul punto è evidentemente corretta, dato che, diversamente da quanto eccepito nel ricorso, il vincolo in questione non è stato istituito solo a mezzo del decreto legislativo n. 42/2004, ma già dall’art. 51, lett. f, della legge regionale n. 56/1980 e, a livello nazionale, con il decreto legge n. 312/1985, convertito con legge n. 431/1985 (il quale all’art. 1 ha stabilito che: “ sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare ”) e, pertanto, in data antecedente all’edificazione dell’immobile, con conseguente mancata integrazione della condizione di cui al richiamato art. 32, co. 27, lett. d) del d.l. 269/2003.
4.5. Peraltro, in senso contrario è del tutto irrilevante il richiamo del ricorrente all’ipotesi di esclusione dal vincolo ex lege di cui all’art. 142, co. 2, d.lgs. 42/2004, sia in ragione della mancata dimostrazione delle condizioni di operatività di tale disposizione e, in ogni caso, in quanto detta norma rileva solo con riferimento ai vincoli previsti dalla normativa statale, mentre la tutela paesaggistica delle aree costiere è direttamente stabilita anche dalle previsioni regionali. Parimenti irrilevanti sono, inoltre, anche le considerazioni in ordine alla natura assoluta o meno del vincolo paesaggistico in questione, in quanto l’art. 32, co. 27, lett. d) del d.l. 269/2003 preclude il condono per tutti gli immobili realizzati in assenza di titolo in area vincolata, senza operare distinzioni in base alla natura del vincolo in questione, “ dal momento che la finalità della disciplina condonistica, da interpretarsi restrittivamente stante il suo carattere eccezionale, è quella di escludere dalla sanatoria gli immobili edificati in spregio ai vincoli esistenti all'epoca della costruzione (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5219/2024). Ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7318/2023; Sez. II, n. 7014/2020; Sez. II, n. 710372019; TAR Puglia-Bari, sez. III n. 270/2025) ” (TAR Puglia – Bari, Sez. III, sent. n. 1473 del 20 dicembre 2025).
4.6. Da ultimo, infondate sono anche le contestazioni relative alla mancata trasmissione degli atti alla Soprintendenza, in quanto il Comune non ha provveduto a denegare un’istanza paesaggistica sostituendosi alle valutazioni obbligatoriamente spettanti a tale amministrazione, ma ha semplicemente rilevato l’insussistenza di uno dei presupposti di legge per procedere al condono.
5. Per quanto detto, conclusivamente, le censure proposte dal ricorrente avverso il provvedimento di diniego impugnato sono infondate, dovendosi, di conseguenza, disporre il rigetto del ricorso.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Squinzano, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI RO, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
EL IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IA | VI RO |
IL SEGRETARIO