Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 1011
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'atto impugnato

    La Corte ritiene l'eccezione infondata per intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo, dato che il ricorrente ha presentato tempestivamente il ricorso. La notifica a mezzo posta privata senza titolo abilitativo è nulla, non inesistente.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione di Napoli Obiettivo Valore

    La Corte ritiene l'eccezione infondata alla luce della sentenza Cassazione n. 7475/2025 e dell'art. 3, comma 14-septies della legge n. 15/2025, che riconoscono la legittimità dell'attività di riscossione anche da parte di società di scopo non iscritte all'albo, purché la società madre sia iscritta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 1011
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1011
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo