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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MM DO, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22749/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-2668 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio Napoli Obiettivo Valore impugnando l'avviso di accertamento esecutivo,in epigrafe indicato, che assumeva notificato in data
24.07.2024, nella qualità di concessionario del servizio riscossione del Comune di Napoli, per complessivi
€ 24.690,00 ed avente ad oggetto l' omesso parziale versamento IMU anno 2020.
A fondamento del ricoso deduceva;
1) l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto avvenuto a mezzo di un operatore privato privo di autorizzazione e di licenza speciale ministeriale in violazione della
L. 124/2017, sulla c.d. liberalizzazione del servizio postale universale2)il difetto di legittimazione di napoli
Obiettivo valore.
Si costituiva in giudizio Napoli Obiettivo Valore resistendo al ricorso,con pluralità di argomentazioni, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla prima doglianza con cui parte ricorrente lamenta la notifica dell'atto impugnato in quanto eseguita attraverso un operatore privato senza licenza giova evidenziare che l'eccezione si configura infondata, per intervenuta sanatoria dell'atto ex art.156 comma 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo cui era destinato avendo la parte ricorrente presentato tempestivamente il rivorso introduttivo.A tale assunto si perviene nel solco di un radicale ridimensionamento della categoria giuridica dell'inesistenza da parte della Suprema Corte secondo la quale rientrano nella categoria dell'inesistenza solo quelle attività priva di quegli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atti come notificazione;
da tale principio discende che la notifica di atti processuali a mezzo posta privata senza il relativo titolo abilitativo è, nulla,
e non inesistente.
Anche la doglianza con cui parte ricorrente lamenta il difetto di legittimazione di Napoli Obiettivo Resistente_1 è infondata alla luce della recente sentenza della Cassazione 20 marzo 2025 n.7475 secondo la quale il legislatore,nelle more del rivio pregiudiziale operato ex art. 363 dalla Corte di giustizia di primo grado di
Napoli,è intervenuto, con norma dichiaratamente interpetrativa,ovvero con l'emanazione dell'articolo 3, comma 14-septies della legge n.15/2025 a riconoscere la piena legittimità all'attività di riscossione dei tributi locali svolta da parte di una società di scopo non iscritta all'albo; la predetta norma prevede,infatti, che l'attività di concessionario dei tributi locali possa essere svolta anche da una società di scopo o progetto senza la sua diretta iscrizione all'albo, a condizione che risulti iscritta la società “madre”.Ne consegue che l'eccezione, alla luce del principio di diritto enucleabile dalla suindicata pronuncia, è infondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1500,00 oltre IVA e CPA ed altri oneri come per legge da attribuirsi al difensore di Napoli Obiettivo Valore per fattone anticipo
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MM DO, Relatore
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 22749/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Napoli Obiettivo Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-2668 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2026 depositato il
14/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio Napoli Obiettivo Valore impugnando l'avviso di accertamento esecutivo,in epigrafe indicato, che assumeva notificato in data
24.07.2024, nella qualità di concessionario del servizio riscossione del Comune di Napoli, per complessivi
€ 24.690,00 ed avente ad oggetto l' omesso parziale versamento IMU anno 2020.
A fondamento del ricoso deduceva;
1) l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato in quanto avvenuto a mezzo di un operatore privato privo di autorizzazione e di licenza speciale ministeriale in violazione della
L. 124/2017, sulla c.d. liberalizzazione del servizio postale universale2)il difetto di legittimazione di napoli
Obiettivo valore.
Si costituiva in giudizio Napoli Obiettivo Valore resistendo al ricorso,con pluralità di argomentazioni, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla prima doglianza con cui parte ricorrente lamenta la notifica dell'atto impugnato in quanto eseguita attraverso un operatore privato senza licenza giova evidenziare che l'eccezione si configura infondata, per intervenuta sanatoria dell'atto ex art.156 comma 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo cui era destinato avendo la parte ricorrente presentato tempestivamente il rivorso introduttivo.A tale assunto si perviene nel solco di un radicale ridimensionamento della categoria giuridica dell'inesistenza da parte della Suprema Corte secondo la quale rientrano nella categoria dell'inesistenza solo quelle attività priva di quegli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atti come notificazione;
da tale principio discende che la notifica di atti processuali a mezzo posta privata senza il relativo titolo abilitativo è, nulla,
e non inesistente.
Anche la doglianza con cui parte ricorrente lamenta il difetto di legittimazione di Napoli Obiettivo Resistente_1 è infondata alla luce della recente sentenza della Cassazione 20 marzo 2025 n.7475 secondo la quale il legislatore,nelle more del rivio pregiudiziale operato ex art. 363 dalla Corte di giustizia di primo grado di
Napoli,è intervenuto, con norma dichiaratamente interpetrativa,ovvero con l'emanazione dell'articolo 3, comma 14-septies della legge n.15/2025 a riconoscere la piena legittimità all'attività di riscossione dei tributi locali svolta da parte di una società di scopo non iscritta all'albo; la predetta norma prevede,infatti, che l'attività di concessionario dei tributi locali possa essere svolta anche da una società di scopo o progetto senza la sua diretta iscrizione all'albo, a condizione che risulti iscritta la società “madre”.Ne consegue che l'eccezione, alla luce del principio di diritto enucleabile dalla suindicata pronuncia, è infondata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
1500,00 oltre IVA e CPA ed altri oneri come per legge da attribuirsi al difensore di Napoli Obiettivo Valore per fattone anticipo