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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 18/06/2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1414/2018 R.G., vertente tra,
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.10, cod. fisc.: , titolare della Ditta , con sede C.F._1 Parte_2
in Patti (ME) Via Regina Elena n.5, P.IVA: elettivamente domiciliata in Sant'Agata P.IVA_1
di Militello, Via Campidoglio – angolo Via Asmara (studio legale Avv. Carmela Teresa Amata),
recapito professionale dell'Avv. Santo Napoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario delegato, Dr. Pasquale Anastasi;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla
L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
[... Con ricorso depositato in data 02/08/2018, titolare della ditta ” Parte_1 Pt_2
, proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione: Parte_2
1) n. 18/0185, prot. n.2018/2998 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.3,
comma 3, del d.l. n.12 del 22.02.2002, convertito in l. n.73 del 23.4.2002, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della l. n.183 del 4.11.2010;
2) n.18/0186, prot. n.2018/2999 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.39,
commi 1 e 2 del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito con l. n.133 del 06.08.2008;
3) n.18/0187, prot. n.2018/3000 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.4 bis,
comma 2 del D.Lgs. n.181/2000, così come sostituito dall'art.40, comma 2 del D.L. n.112/2008
convertito in l. n.133/2008;
Argomentava che i sigg. e, non svolgevano alcuna attività Controparte_2 Parte_3
lavorativa per la società opponente, e che nessun rapporto di lavoro era intercorso tra le parti.
Eccepiva: A) Intervenuta decadenza e/o prescrizione per violazione delle previsioni di cui all'art.2 della Legge n.241/1990; B) Intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.28 l. n.689/1981; C) Insussistenza delle violazioni contestate;
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
si costituiva in giudizio con un proprio funzionario, contestando il ricorso, e concludeva per il rigetto.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente produceva sentenze n.260/2021 del 10/03/2021 e, n. 2533/2021 del 17.12.2021, entrambe passate in giudicato, pronunciate rispettivamente dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. e dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina a definizione dei giudizi R.G. n. 549/2025 e R.G. n. 2077/2015 promossi dalla Sig.ra
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 29520140024500391 e l'avviso di addebito Pt_1 CP_3
n. 59520150000021149000 emessi nei suoi confronti sulla scorta dello stesso atto CP_4
presupposto da cui traggono origine le ordinanze – ingiunzione oggetto di opposizione (ovvero il verbale di accertamento ispettivo n. 4/2013 redatto dalla Guardia di Finanza il 30.07.2017).
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, ed all'esito della riserva sciolta per l'udienza del 18/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c.,
veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di seguito specificato.
Nei procedimenti di opposizione avverso ordinanze-ingiunzione, l'onere della prova risulta a carico dell'Amministrazione.
Infatti, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio,
assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità
all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
Ciò significa che, nel corso del giudizio non è il ricorrente-opponente che deve dimostrare l'infondatezza degli addebiti per ottenere una sentenza favorevole, ma è piuttosto l'autorità
resistente, che deve fornire la prova della pretesa creditoria.
Orbene, l'amministrazione resistente, ha prodotto documentazione, proveniente da accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, a seguito di controllo ispettivo del 15/05/2013 (verbale unico di accertamento prot. n.21816, del 25/11/2013), posto alla base dell'ordinanza impugnata, nel predetto verbale ha rilevato che l'accertamento e la relativa contestazione di illecito, è scaturita a seguito del suddetto accertamento.
Orbene, la relazione di servizio ed il rapporto, posti alla base dell'illecito contestato all'odierna opponente, a parere di questo giudicante, non pare abbia assolto all'onere probatorio in merito alla contestazione mossa con le ordinanze impugnate.
Infatti, l'accertamento effettuato appare illegittimo ed inefficace, non potendosi porre alla base delle ordinanze ingiunzioni opposte, per violazione delle norme di cui al D.Lgs. 124/2004, art. 13 comma
4, lett. a), e come peraltro previsto dall'art. 14 L.689/1981.
L'Amministrazione convenuta, per potere sanare tale violazione, avrebbe dovuto, nel corso del giudizio, chiedere l'audizione degli agenti accertatori che hanno redatto la relazione di servizio,
cosa che, anche con la sua inerzia processuale, non ha fatto.
In giurisprudenza, è stato evidenziato che «per irrogare legittimamente la sanzione per occupazione di lavoratori “in nero”, prevista dall'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002, occorre suffragare con concreti elementi probatori l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra l'azienda ed il lavoratore che si assume irregolare. A tal fine non è sufficiente che i verificatori abbiano acquisito le dichiarazioni di altri, occorrendo la constatazione e la verbalizzazione di fatti ed elementi concreti in grado di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato» (Comm. trib.
reg. Bari, sez. I, 11/04/2006, n. 24).
Va ancora evidenziato che l'art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, prevede che «In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio».
Nel caso in specie, la diffida obbligatoria prevista dalla citata disposizione normativa, a seguito della inosservanzadelle norme in materia di lavoro” da parte degli agenti accertatori, è mancata.
Pertanto, per le superiori motivazioni, in mancanza di valido onere probatorio incombente sull'Amministrazione convenuta, la proposta opposizione è fondata e va accolta, e conseguentemente vanno dichiarate nulle e prive di effetti, le ordinanze ingiunzione, n. 18/0185,
prot. n.2018/2998 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.3, comma 3, del d.l. n.12 del 22.02.2002, convertito in l. n.73 del 23.4.2002, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della l. n.183 del 4.11.2010; n.18/0186, prot. n.2018/2999 del
13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.39, commi 1 e 2 del D.L. n.112 del
25.06.2008, convertito con l. n.133 del 06.08.2008; n.18/0187, prot. n.2018/3000 del 13.07.2018,
per violazione delle disposizioni di cui all'art.4 bis, comma 2 del D.Lgs. n.181/2000, così come sostituito dall'art.40, comma 2 del D.L. n.112/2008 convertito in l. n.133/2008.
Peraltro, va rilevato che, parte ricorrente ha prodotto le sentenze n.260/2021 del 10/03/2021 e, n. 2533/2021 del 17.12.2021, entrambe passate in giudicato, pronunciate rispettivamente dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. e dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina a definizione dei giudizi R.G. n. 549/2025 e R.G. n. 2077/2015 promossi dalla Sig.ra
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 29520140024500391 e l'avviso di addebito Pt_1 CP_3
n. 59520150000021149000 emessi nei confronti della citata ricorrente, sulla scorta dello CP_4
stesso atto presupposto da cui traggono origine le ordinanze – ingiunzione oggetto di opposizione
(ovvero il verbale di accertamento ispettivo n. 4/2013 redatto dalla Guardia di Finanza il
30.07.2017).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Santo Napoli che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara nulle e prive di effetti le ordinanze ingiunzione, n.
18/0185, prot. n.2018/2998 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.3, comma
3, del d.l. n.12 del 22.02.2002, convertito in l. n.73 del 23.4.2002, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della l. n.183 del 4.11.2010; n.18/0186, prot. n.2018/2999 del
13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.39, commi 1 e 2 del D.L. n.112 del
25.06.2008, convertito con l. n.133 del 06.08.2008; n.18/0187, prot. n.2018/3000 del 13.07.2018,
per violazione delle disposizioni di cui all'art.4 bis, comma 2 del D.Lgs. n.181/2000, così come sostituito dall'art.40, comma 2 del D.L. n.112/2008 convertito in l. n.133/2008;
2)Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'opponente, che liquida in Euro
2.300,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Santo Napoli;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza;
Così deciso in Patti 18/06/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 18/06/2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1414/2018 R.G., vertente tra,
nata a [...] il [...], residente in [...]
n.10, cod. fisc.: , titolare della Ditta , con sede C.F._1 Parte_2
in Patti (ME) Via Regina Elena n.5, P.IVA: elettivamente domiciliata in Sant'Agata P.IVA_1
di Militello, Via Campidoglio – angolo Via Asmara (studio legale Avv. Carmela Teresa Amata),
recapito professionale dell'Avv. Santo Napoli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a, rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario delegato, Dr. Pasquale Anastasi;
-opposto-
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla
L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
[... Con ricorso depositato in data 02/08/2018, titolare della ditta ” Parte_1 Pt_2
, proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione: Parte_2
1) n. 18/0185, prot. n.2018/2998 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.3,
comma 3, del d.l. n.12 del 22.02.2002, convertito in l. n.73 del 23.4.2002, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della l. n.183 del 4.11.2010;
2) n.18/0186, prot. n.2018/2999 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.39,
commi 1 e 2 del D.L. n.112 del 25.06.2008, convertito con l. n.133 del 06.08.2008;
3) n.18/0187, prot. n.2018/3000 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.4 bis,
comma 2 del D.Lgs. n.181/2000, così come sostituito dall'art.40, comma 2 del D.L. n.112/2008
convertito in l. n.133/2008;
Argomentava che i sigg. e, non svolgevano alcuna attività Controparte_2 Parte_3
lavorativa per la società opponente, e che nessun rapporto di lavoro era intercorso tra le parti.
Eccepiva: A) Intervenuta decadenza e/o prescrizione per violazione delle previsioni di cui all'art.2 della Legge n.241/1990; B) Intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art.28 l. n.689/1981; C) Insussistenza delle violazioni contestate;
Chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
si costituiva in giudizio con un proprio funzionario, contestando il ricorso, e concludeva per il rigetto.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente produceva sentenze n.260/2021 del 10/03/2021 e, n. 2533/2021 del 17.12.2021, entrambe passate in giudicato, pronunciate rispettivamente dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. e dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina a definizione dei giudizi R.G. n. 549/2025 e R.G. n. 2077/2015 promossi dalla Sig.ra
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 29520140024500391 e l'avviso di addebito Pt_1 CP_3
n. 59520150000021149000 emessi nei suoi confronti sulla scorta dello stesso atto CP_4
presupposto da cui traggono origine le ordinanze – ingiunzione oggetto di opposizione (ovvero il verbale di accertamento ispettivo n. 4/2013 redatto dalla Guardia di Finanza il 30.07.2017).
La causa, istruita documentalmente e con la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, ed all'esito della riserva sciolta per l'udienza del 18/06/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c.,
veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni,
eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione è fondata e va accolta, per quanto di seguito specificato.
Nei procedimenti di opposizione avverso ordinanze-ingiunzione, l'onere della prova risulta a carico dell'Amministrazione.
Infatti, nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio,
assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro riferibilità
all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007).
Incombe dunque sull'Amministrazione nella sua sostanziale veste di attrice fornire la dimostrazione della fondatezza della sua pretesa.
Ciò significa che, nel corso del giudizio non è il ricorrente-opponente che deve dimostrare l'infondatezza degli addebiti per ottenere una sentenza favorevole, ma è piuttosto l'autorità
resistente, che deve fornire la prova della pretesa creditoria.
Orbene, l'amministrazione resistente, ha prodotto documentazione, proveniente da accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, a seguito di controllo ispettivo del 15/05/2013 (verbale unico di accertamento prot. n.21816, del 25/11/2013), posto alla base dell'ordinanza impugnata, nel predetto verbale ha rilevato che l'accertamento e la relativa contestazione di illecito, è scaturita a seguito del suddetto accertamento.
Orbene, la relazione di servizio ed il rapporto, posti alla base dell'illecito contestato all'odierna opponente, a parere di questo giudicante, non pare abbia assolto all'onere probatorio in merito alla contestazione mossa con le ordinanze impugnate.
Infatti, l'accertamento effettuato appare illegittimo ed inefficace, non potendosi porre alla base delle ordinanze ingiunzioni opposte, per violazione delle norme di cui al D.Lgs. 124/2004, art. 13 comma
4, lett. a), e come peraltro previsto dall'art. 14 L.689/1981.
L'Amministrazione convenuta, per potere sanare tale violazione, avrebbe dovuto, nel corso del giudizio, chiedere l'audizione degli agenti accertatori che hanno redatto la relazione di servizio,
cosa che, anche con la sua inerzia processuale, non ha fatto.
In giurisprudenza, è stato evidenziato che «per irrogare legittimamente la sanzione per occupazione di lavoratori “in nero”, prevista dall'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002, occorre suffragare con concreti elementi probatori l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra l'azienda ed il lavoratore che si assume irregolare. A tal fine non è sufficiente che i verificatori abbiano acquisito le dichiarazioni di altri, occorrendo la constatazione e la verbalizzazione di fatti ed elementi concreti in grado di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato» (Comm. trib.
reg. Bari, sez. I, 11/04/2006, n. 24).
Va ancora evidenziato che l'art. 13 D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, prevede che «In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio».
Nel caso in specie, la diffida obbligatoria prevista dalla citata disposizione normativa, a seguito della inosservanzadelle norme in materia di lavoro” da parte degli agenti accertatori, è mancata.
Pertanto, per le superiori motivazioni, in mancanza di valido onere probatorio incombente sull'Amministrazione convenuta, la proposta opposizione è fondata e va accolta, e conseguentemente vanno dichiarate nulle e prive di effetti, le ordinanze ingiunzione, n. 18/0185,
prot. n.2018/2998 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.3, comma 3, del d.l. n.12 del 22.02.2002, convertito in l. n.73 del 23.4.2002, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della l. n.183 del 4.11.2010; n.18/0186, prot. n.2018/2999 del
13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.39, commi 1 e 2 del D.L. n.112 del
25.06.2008, convertito con l. n.133 del 06.08.2008; n.18/0187, prot. n.2018/3000 del 13.07.2018,
per violazione delle disposizioni di cui all'art.4 bis, comma 2 del D.Lgs. n.181/2000, così come sostituito dall'art.40, comma 2 del D.L. n.112/2008 convertito in l. n.133/2008.
Peraltro, va rilevato che, parte ricorrente ha prodotto le sentenze n.260/2021 del 10/03/2021 e, n. 2533/2021 del 17.12.2021, entrambe passate in giudicato, pronunciate rispettivamente dal Giudice
del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. e dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina a definizione dei giudizi R.G. n. 549/2025 e R.G. n. 2077/2015 promossi dalla Sig.ra
[...]
avverso la cartella di pagamento n. 29520140024500391 e l'avviso di addebito Pt_1 CP_3
n. 59520150000021149000 emessi nei confronti della citata ricorrente, sulla scorta dello CP_4
stesso atto presupposto da cui traggono origine le ordinanze – ingiunzione oggetto di opposizione
(ovvero il verbale di accertamento ispettivo n. 4/2013 redatto dalla Guardia di Finanza il
30.07.2017).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Santo Napoli che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara nulle e prive di effetti le ordinanze ingiunzione, n.
18/0185, prot. n.2018/2998 del 13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.3, comma
3, del d.l. n.12 del 22.02.2002, convertito in l. n.73 del 23.4.2002, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 1 lett. a) della l. n.183 del 4.11.2010; n.18/0186, prot. n.2018/2999 del
13.07.2018, per violazione delle disposizioni di cui all'art.39, commi 1 e 2 del D.L. n.112 del
25.06.2008, convertito con l. n.133 del 06.08.2008; n.18/0187, prot. n.2018/3000 del 13.07.2018,
per violazione delle disposizioni di cui all'art.4 bis, comma 2 del D.Lgs. n.181/2000, così come sostituito dall'art.40, comma 2 del D.L. n.112/2008 convertito in l. n.133/2008;
2)Condanna l' , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'opponente, che liquida in Euro
2.300,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Santo Napoli;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza;
Così deciso in Patti 18/06/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia