Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1346/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 MARZIA SANZO' e dell'avv. FORNI FILIPPO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARZIA SANZO'
RICORRENTE nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, agisce nei Parte_1 confronti di impugnando il Controparte_1 licenziamento irrogatogli da parte resistente in data 31/07/2024, per asserita assenza ingiustificata reiterata, assumendone l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto. Non si costituisce la parte resistente. Il giudice – verificata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 31/07/2024 stante l'insussistenza della giusta causa posta a fondamento del medesimo;
2. NN parte resistente alla reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro ad ogni effetto di legge e al pagamento di un'indennità pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. NN parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – della somma di € 4.074,27 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4. NN parte resistente al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre aumento del 30% contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto. Arezzo, 05/02/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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