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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5797/2023 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 5/2/2025 promossa da:
nata a [...] il [...], residente a Parte_1
Roma, , nato a [...] l'[...], residente a [...], Parte_2
, nato a [...] l'[...], residente a [...], e Parte_3
nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_4 rappresentati e difesi, con mandato in atti, dagli Avvocati Enrico Leo ed
Antonella Pulcini
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parte_5
Trepuzzi (LE), rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio Chiarelli e Paolo De
Matteis
Resistente
Oggetto: Risarcimento del danno da mancata copertura assicurativa in favore del dante causa
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 22/5/2023 i ricorrenti di cui in epigrafe - premesso di essere eredi legittimi (vedova e figli) di nato a [...] il Persona_1
7/1/1967 e deceduto in Milano il 26/9/2020- espongono che il loro dante causa è stato assunto da in data 1/6/2019 con la Persona_1 Parte_5 qualifica di Dirigente e che il rapporto lavorativo è cessato il 26/9/2020 a causa di decesso del lavoratore e lamentano che la azienda datrice di lavoro non ha stipulato, in favore del dipendente, la polizza assicurativa per il caso di morte o di invalidità superiore a due terzi prevista dall'art.12, quinto comma, CCNL
Dirigenti Aziende Industriali, come modificato dall'Accordo di rinnovo del
30/7/2019, in vigore dal 30/7/2019 e avente decorrenza dall'1/1/2019 al
31/12/2023, sostengono che la stipulazione del contratto di assicurazione costituiva un obbligo della azienda sin dal momento della assunzione, richiamandosi alla sentenza n.2657/2016 del Tribunale di Milano allegata al ricorso, deducono che la mancata stipulazione del contratto configuri violazione di un obbligo contrattuale imputabile a titolo oggettivo e comporti l'assunzione di un obbligo diretto di risarcire il lavoratore da parte della azienda e chiedono testualmente: “””””””””””””””””””””””””” condannare la società resistente al versamento dell'importo di euro 300.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le ragioni dedotte in premessa o in alternativa
a titolo di assolvimento in via diretta dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa de quo non stipulata. Il tutto con interessi e rivalutazione a far data dal decesso del Sig. avvenuto in data Persona_1
26 09 20.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””
Si è costituita in giudizio con memoria nella quale chiede il rigetto del Pt_5 ricorso, rappresentando che il Dottor , quale Dirigente, sin dalla Per_1 sottoscrizione del contratto di lavoro, aveva assunto tutti i poteri connaturati alla sua qualifica, tra i quali il potere di controllo del personale, anche per quanto riguardava la applicazione del CCNL, e il potere di stipulare contratti di assicurazione, che il Dott. , in esecuzione dei poteri conferitigli, aveva Per_1 sottoscritto la adesione al FASI – Fondo per la Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende industriali, fondo che persegue finalità di assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni del SSN, e che il Consulente del Lavoro
Dott. aveva più volte sollecitato il Dott. a sottoscrivere la Per_2 Per_1 assicurazione prevista dall'art.12 del CCNL e aveva ricevuto assicurazione dal che sarebbe stata sottoscritta per tempo, che il Consiglio di Per_1
Amministrazione di soltanto dopo la morte del Dirigente ha Pt_5 Per_1 appreso della mancata stipulazione della polizza e che vani sono stati i tentativi per una bonaria definizione della vicenda;
parte resistente sostiene che l'aver taciuto da parte di di essere affetto da grave malattia Persona_1 oncologica all'atto della assunzione ha vanificato il lavoro del Dirigente e ha procurato ingenti danni alla azienda in relazione alle politiche aziendali impostate e non portate a compimento e che il Dott. , già Dirigente di Per_1
e come tale già titolare di altra polizza uguale a quella oggetto di Parte_6 causa, ha consapevolmente deciso di non stipulare la polizza per causa di morte o di grave invalidità prevista dall'art.12 CCNL di settore.
Parte resistente nel punto 16 della memoria afferma che “Solo la necessaria acquisizione della cartella clinica dell'Ospedale San Raffaele di Milano, ove il dott.
2 era stato ricoverato sino al decesso, in uno con la acquisizione da Per_1 [...] delle informazioni riguardanti la prosecuzione -anche volontaria- Controparte_1 della polizza assicurativa causa morte già stipulata da e/o di Parte_6 altre polizze similari, consentirà di far luce sulle ragioni di tale consapevole comportamento, che di sicuro ha ingenerato un danno per CP_2
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Inoltre, la società resistente eccepisce carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, per mancata prova della qualità di eredi, in quanto al ricorso è allegato soltanto il certificato di morte di , la nullità del ricorso Persona_1 introduttivo, perché i ricorrenti si qualificano eredi del lavoratore e sembrano agire “iure hereditatis” ma nel prosieguo del ricorso, a foglio 7, precisano che l'importo di € 300.000,00 richiesto deve essere ripartito tra loro secondo quanto stabilito in un verbale sottoscritto tra di loro ex art.2122 cod. civ. (indennità in caso di morte), prospettando così un diritto “iure proprio” e cioè il diritto al risarcimento del danno patito in modo diretto dai congiunti del lavoratore deceduto.
Parte resistente, poi, deduce sussistenza di un concorso di colpa da parte del lavoratore ex art.1127 cod. civ. per aver violato gli artt.2396 e 2381, quinto comma, cod. civ. omettendo di sottoscrivere per se stesso la polizza prevista dall'art.12 CCNL, come rammentatogli dal Consulente del Lavoro.
Parte resistente, infine, spiega domanda riconvenzionale subordinata, per il caso di accoglimento del ricorso e di rigetto della eccezione di concorso di fatto colposo, così formulata: “”””””””””””””””””””
E' indubbio, al di là delle ipotesi di cui all'art. 1127 c.c., che il comportamento colposo -se non consapevolmente doloso- del dott. ha causato a Per_1 Parte_5 un danno per non aver egli sottoscritto, pur avendone in esclusiva i poteri, la polizza assicurativa causa morte della quale era pure il beneficiario, danno da comunicarsi alla misura del danno che sarà, in ipotesi, riconosciuta in favore dei ricorrenti, tutti qualificatisi come eredi del dott. e, come tali, Persona_1 tenuti a rispondere dei danni generati dal loro dante causa.
Certa è infatti, per quanto esposto in precedenza, che vi sia stratto rapporto tra il comportamento omissivo del dott. e l'obbligo, peraltro denegato, per il suo Per_1 datore di lavoro di risarcire a terzi un danno.
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””””””
Tanto rappresentato, eccepito e assunto, parte resistente conclude come segue:
“””””””””””””””””””
3 Piaccia al Giudice Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare - Preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
- Sempre preliminarmente dichiarare nullo il ricorso introduttivo per indeterminatezza.
- In via principale: assolvere la società resistente da ogni domanda del ricorrente.
- In via subordinata, accertate le responsabilità del dr. , ex art. 1227 cc Per_1 dichiarare che il risarcimento non è dovuto per i danni che il medesimo dr.
, nella qualità di direttore generale di ., avrebbe potuto evitare Per_1 Pt_5 usando l'ordinaria diligenza e/o diminuirlo secondo la gravità della accertata colpa e/o responsabilità e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
- In via gradatamente subordinata, in accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, accertare le responsabilità del dott. , condannare i suoi eredi Per_1
-ricorrenti a risarcire da qualsiasi danno fosse chiamata a pagare ai Parte_5 ricorrenti, disponendo la compensazione tra le rispettive ragioni creditorie.
In ogni caso: spese ed onorari di giudizio rifusi.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””
I ricorrenti si sono costituiti in giudizio avverso la domanda riconvenzionale con memoria nella quale sostengono che la predetta domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente sia da qualificarsi come eccezione riconvenzionale in quanto diretta a paralizzare la domanda attorea, di cui si chiede il rigetto, attraverso una compensazione delle ragioni creditorie in caso di accoglimento del ricorso, rileva che la parte resistente non nega l'esistenza del rapporto di lavoro, né nega la omessa stipulazione della polizza assicurativa, né la assunzione diretta dell'obbligo di indennizzo, né l'ammontare dell'indennizzo, ma si limita a sostenere che la mancata stipula è da imputarsi al loro dante causa, laddove, ad avviso dei ricorrenti, è l'azienda che ha violato un preciso obbligo contrattuale e che deve essere ritenuta responsabile anche di culpa in vigilando per non aver verificato che uno specifico obbligo di legge venisse adempiuto;
i ricorrenti rilevano inoltre che non risulta essere mai stata contestata al lavoratore la condotta illecita di mancata stipulazione della assicurazione, ritenuta foriera di danni per la azienda, e che la eccezione di compensazione è inammissibile perché il credito rivendicato dalla azienda non è di facile e pronta liquidazione, contestano infine le richieste istruttorie della resistente e chiedono la reiezione di ogni richiesta e deduzione avversa.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
4 Si osserva che il CCNL PER I DIRIGENTI DI Controparte_3 sottoscritto il 30/12/2014 per il triennio 2015 -2018, allegato al ricorso
[...]
e pacificamente applicabile al rapporto lavorativo intercorso tra e Pt_5
, all'art.12, intitolato “-Trattamento di infortunio e malattia da Persona_1 causa di servizio - Copertura assicurativa comma quinto, prevede che:
“””””””””””””””””
1. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto in occasione di lavoro, l'azienda conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione, integrando quanto erogato dall' a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta, fino ad CP_4 accertata guarigione o fino a quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei confronti del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare due anni e sei mesi dal giorno in cui è sorta la malattia o si è verificato l'infortunio. L'indennità per inabilità temporanea assoluta a carico dell' è anticipata al dirigente dall'azienda, che ne recupera CP_4 il relativo importo mediante accredito diretto da parte dell' . CP_5
2. L'azienda inoltre deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale: a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi, tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto. Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
b) in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e in vigore fino al
24 luglio 2000; c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai sensi della precedente lettera a) e causata dal medesimo evento che ha successivamente determinato la morte, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.
3. Agli effetti dei precedenti commi si considera: – infortunio sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto dalla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
– professionale, la malattia che sia compresa tra quelle
5 indicate nella tabella annessa al citato D.P.R. n. 1124; – retribuzione, il coacervo dei compensi di cui al comma 2 dell'art. 24.
4. In relazione al decreto legislativo n. 38/2000 che, a decorrere dal 16 marzo
2000, estende ai dirigenti l'obbligo di iscrizione all' , l'azienda inserirà nella
CP_4 polizza di cui al precedente secondo comma una clausola che, per i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, preveda: a) la riduzione dell'indennizzo, dovuto al dirigente o ai suoi aventi causa sulla base dei massimali come sopra indicati, in misura corrispondente alla prestazione in capitale o in rendita capitalizzata riconosciuta dall' all'assicurato a titolo di
CP_4 invalidità permanente ovvero, in caso di morte, alla prestazione in rendita capitalizzata riconosciuta dallo stesso Ente agli aventi causa dell'assicurato; b) la subordinazione del diritto all'indennizzo, alla preventiva comunicazione, da parte del dirigente o dei suoi aventi causa, dell'importo della prestazione liquidata dall' c) la natura vincolante per la Compagnia di assicurazione
CP_4 dell'accertamento della malattia professionale effettuato dall' o dal Giudice,
CP_4 ferma restando, in quest'ultimo caso, la necessaria informativa da parte del dirigente al fine di consentire la partecipazione al processo della Compagnia;
d)
l'erogazione dell'intero capitale assicurato qualora, in caso di infortunio, l' CP_4 ne contesti il collegamento con il rapporto di lavoro;
il dirigente, su richiesta della Compagnia e con ogni onere, ivi compresa la scelta del difensore, a carico della stessa, avrà l'obbligo di proporre causa all' In caso di esito favorevole, CP_4 il dirigente dovrà restituire alla Compagnia la somma che la predetta avrà versato in eccedenza rispetto alla previsione di cui alla precedente lettera a) del presente comma.
5. L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari, a decorrere dal 1° luglio 2010 ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico
e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con
l'importo di 150,00 (centocinquanta/00) euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.
6. Le somme rispettivamente assicurate ai sensi del comma precedente, nonché l'entità
6 del concorso economico del dirigente ivi stabilito operano a decorrere dalle date indicate.
7. Sono fatte salve, e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite dal presente articolo, specifiche forme di assicurazione aziendalmente già in atto con contenuto almeno equivalente a quello di cui al presente articolo.
8. Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al secondo comma, relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e al quinto comma, relativamente alla malattia non professionale, eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui ai richiamati secondo e quinto comma, rimanendo in facoltà dell'azienda stessa di assicurare tale obbligo.
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””””””””.Il quinto comma del citato art.12 è stato modificato dall'Accordo di rinnovo del 30/7/2019 (“Accordo per il rinnovo del CCNL
30.12.2014”) allegato anche esso al ricorso come segue:”””””””””””””””””””
“L'azienda provvederà altresì a stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, comunque una sola volta, in caso di morte o in caso di invalidità permanente tale da ridurre in misura superiore ai 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione pari,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge. La predetta somma sarà pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00) quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge. Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo di 200,00 (duecento/00) euro annui che saranno trattenuti dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità.”””””””””””””””
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
.
Tale accordo di rinnovo decorre dall'1/7/2019 come si legge nella prima parte del medesimo.
Parte resistente sostiene che spettava al Dirigente stipulare la Persona_1 polizza assicurativa per il caso di morte o di invalidità in favore di se stesso, in quanto tra i poteri conferiti al lavoratore con la procura speciale notarile allegata alla memoria di costituzione vi era il potere di “116. Stipulare,
7 modificare e risolvere con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria, contratti con società o istituti di assicurazione sottoscrivendo le relative polizze, con facoltà di svolgere qualsiasi attività o pratica inerente, ivi compresi tutti gli atti inerenti alla definizione anche assicurativa dei danni da sinistri ed addivenire alla liquidazione del danno o indennità anche in via transattiva”.(vedasi punto 7, lettera b, della memoria di parte resistente)….
A tal proposito occorre richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.9982 del 12/4/2024 secondo cui “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, a meno che la parte datoriale non dimostri di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza, invitato formalmente il lavoratore alla fruizione del periodo di riposo, assicurando l'efficienza del servizio a cui il dirigente è preposto durante il godimento del congedo.”.
Occorre infatti ricordare che il rapporto di lavoro tra azienda e dirigente è un rapporto di lavoro subordinato, sebbene caratterizzato da una subordinazione
“attenuata” (vedasi Cassazione, sentenza n.9463 del 10/5/2016, secondo cui “Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma, essenzialmente, nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla cd. subordinazione attenuata.”).
Si deve pertanto ritenere che l'art.12, comma quinto, CCNL abbia posto l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa in capo alla azienda quale datrice di lavoro (e che si tratti proprio di un obbligo si evince dall'ottavo comma dell'art.12 sopra citato che prevede la facoltà della azienda di assicurare l'obbligo in via diretta).
Nel caso in esame la azienda non ha allegato, né tanto meno documentato di aver invitato formalmente il Dirigente a stipulare la polizza assicurativa Per_1 prevista dall'art,12, quinto comma, CCNL di settore, né ha documentato di aver allegato al contratto di assunzione una proposta di assicurazione.
Nei punti 8 e 10 della memoria si legge infatti soltanto che il Dirigente Per_1 ha sottoscritto per conto della azienda polizze assicurative a copertura degli altri
8 dipendenti e che il Consulente del Lavoro Dott. aveva più volte Per_3 sollecitato il Dott. a sottoscrivere la polizza assicurativa oggetto del Per_1 presente ricorso.
Neppure è stata documentata da parte resistente la esistenza di “eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda”, intese previste dall'ottavo comma dell'art.12.
Ne consegue che si deve ritenere che la azienda non abbia ottemperato all'obbligo previsto dall'art.12, quinto comma, CCNL e dall'Accordo di rinnovo sopra citati, obbligo che andava adempiuto al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione (l'art.12 CCNL si occupa infatti della tutela della salute del lavoratore, che non può non essere assicurata sin dall'inizio del rapporto lavorativo).
E altrettanto conseguentemente si deve ritenere non condivisibile la tesi di parte resistente secondo cui spettava al stipulare la assicurazione Parte_7 Per_1 in proprio favore, in quanto il contratto di assicurazione doveva essere coevo al contratto di assunzione e doveva dunque precedere il conferimento dei poteri di rappresentanza al Dirigente attraverso la procura notarile (ed infatti il contratto di assunzione è stato sottoscritto tra la azienda e in Pt_5 Persona_1 data 30/5/2019 e la procura notarile di conferimento dei poteri dirigenziali è stata firmata l'8/8/2019, successivamente alla assunzione).
Si deve allora ritenere che la azienda abbia esercitato, per comportamento concludente, la facoltà di assumere l'obbligo di risarcire direttamente il dipendente per il caso di morte o di invalidità superiore a due terzi, facoltà prevista dall'ottavo comma dell'art.12 CCNL
Occorre, infatti, ricordare che l'obbligazione è alternativa se il rapporto obbligatorio ha ad oggetto due o più prestazioni, dedotte in posizione di parità e in modo disgiunto, cosicché non si può dare adempimento prima della scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti. L'obbligazione si qualifica invece come facoltativa se il rapporto obbligatorio ha ad oggetto una prestazione unica e determinata (obbligazione principale), nonché una prestazione dedotta solo in via subordinata e secondaria (obbligazione facoltativa), il cui adempimento è rimesso alla scelta di una delle parti, facoltà di scelta fin quando il debitore non abbia eseguito la prestazione principale (cfr. tra le altre
Cassazione, sentenza 17512/2011, n. 10853/2000 e Cassazione, sentenza n.24819 del 16/9/2024, secondo cui: “L'obbligazione alternativa presuppone
l'originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell'indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e
9 che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte;
l'obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall'origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l'oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l'adempimento della prestazione principale.)
Nel caso in esame la azienda datrice di lavoro ha scelto, per comportamento concludente, di adempiere la obbligazione del versamento della somma in conseguenza della morte o della sopravvenuta invalidità del dipendente attraverso il pagamento diretto e non attraverso la stipulazione di un contratto di assicurazione, tant'è che non ha documentato di aver sollecitato o predisposto la stipulazione della polizza.
E allora, per quanto sopra detto, si deve respingere la eccezione di concorso di colpa del Dirigente nella mancata stipulazione del contratto, in quanto l'obbligo di provvedere a far stipulare il contratto di assicurazione incombeva alla azienda e, conseguentemente, si deve respingere la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente per gli asseriti danni provocati dalla mancata sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del Dirigente, non essendo configurabile una responsabilità in capo al medesimo per la mancata stipulazione della assicurazione che, si ribadisce, avrebbe dovuto essere stipulata contestualmente al contratto di assunzione.
Per le stesse ragioni si deve ritenere irrilevante la richiesta di acquisizione della cartella clinica del Dirigente e di altre polizze similari stipulate con precedenti datori di lavoro (vedasi punto 16, foglio 4 della memoria di parte resistente), essendo irrilevante, una volta stipulato il contratto di assunzione, conoscere la condizione di salute del lavoratore rispetto all'obbligo della azienda di stipulare il contratto di assicurazione per il caso di morte o di invalidità.
Si deve pertanto riconoscere il diritto dei ricorrenti, quali eredi di Per_1
a ricevere la somma di € 300.000,00 a seguito del decesso del dante
[...] causa, come previsto dal quinto comma dell'art.12 CCNL e dall'Accordo di rinnovo.
In accoglimento del ricorso deve dunque essere condannata a pagare ai Pt_5 ricorrenti la somma di € 300.00,00, netta (perché somma stabilita in tale misura dall'art.12, quinto comma, CCNL di settore in aggiunta al trattamento di liquidazione) e pro quota (€ 200.000z,00 alla coniuge ed € 33.333,00 a ciascun figlio del ricorrente) con interessi legali e rivalutazione monetaria dal decesso di
(26/9/2020) al soddisfo. Persona_1
10 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla attività difensiva svolta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, condanna a pagare ai ricorrenti la somma netta di € 300.000,00 pro Pt_5 quota (€ 200.000,00 alla coniuge ed € 33.333,00 a ciascun Parte_1 figlio del ricorrente) con interessi legali dal decesso di Persona_1
(26/9/2020) al soddisfo. Par Part Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.800,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, li 5/2/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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