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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6593/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6593/2023
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 11:21 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. Francesca Romagnoli. Parte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Romagnoli si riporta all'atto di citazione in appello e alle conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2083/2023 del Giudice di Pace di iscritto Pt_1 al n. 6593/2023 R.G. promosso da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romagnoli dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Via del Pt_1
Tempio di Giove n. 21,
– appellante– contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Controparte_1 C.F._1
Burelli ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in viale Giuseppe Mazzini n. Pt_1
140
-appellato- oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 2083/2023 resa dal Giudice di Pace di Pt_1 nel giudizio iscritto a RG n. 24404/2022, pubblicata il 26.01.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione ad avviso di pagamento n. 78220029933 relativo alla sentenza n. 49781/2013 di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. conclusioni: come da verbale di udienza odierna che si intendono qui trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, davanti all'intestato Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza Controparte_1
n. 2083/2023 resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 24404/2022, Pt_1 pubblicata il 26.01.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c.
2 avverso l'avviso di recupero del credito n. 78220029933 relativo alla sentenza n. 49781/2013 di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
A sostegno del gravame ha dedotto:
- l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto l'avviso di recupero del credito costituiva non già un atto dell'esecuzione, bensì un atto privatistico di diffida e come tale non era autonomamente impugnabile;
- l'infondatezza della censura del poi accolta dal Giudice di Pace, con riferimento CP_1 all'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, dovendo invece trovare applicazione il termine di prescrizione decennale, ex art. 2953 c.c., posto che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non già dalla ordinanza - ingiunzione prefettizia.
L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado in quanto infondata per i motivi prima indicati e per l'effetto confermare l'intimazione di pagamento n. 78220029933, notificata da in data 11.05.2022, dichiarando che è tenuto al pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di € 331,30 quale sanzione amministrativa dovuta per violazioni al codice della strada in base alla sentenza n. 49781/2013 del 31.01.2013 del Giudice di Pace di con vittoria di Pt_1 compensi e spese del doppio grado di giudizio.
2. costituitosi in giudizio, ha contestato l'eccezione di inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione ritenendo l'autonoma impugnabilità dell'ingiunzione di pagamento innanzi al giudice competente nonché l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 e non quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. attesa la circostanza che l'unico titolo esecutivo che legittima l'azione di riscossione è la ordinanza-prefettizia e non la sentenza che conferma la validità di detta ordinanza.
La causa, istruita documentalmente, è pervenuta alla fase decisoria all'odierna udienza e la parte presente ha discusso la causa come da verbale che precede. All'esito della camera di consiglio, la causa è stata definita con la presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato.
3. Preliminarmente, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da occorre chiarire che l'ingiunzione di pagamento risulta autonomamente Parte_1 impugnabile, ed invero, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di competenza per materia, secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 150/2011, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità della cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della
3 strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del Giudice di
Pace, da decidersi secondo diritto e non secondo equità (Cass. ord. n. 14304/2022).
4. Passando alla disamina del secondo motivo, giova premettere, in fatto, che l'avviso di pagamento n. 78220032985, avverso il quale il ha proposto opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c. poi rigettata, trae origine dalla sentenza n. 49781/2013 passata in giudicato (fatto pacifico), con la quale il Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione a sanzione Pt_1 amministrativa per violazione del Codice della Strada.
Ciò posto in fatto, è controverso tra le parti se la sentenza di rigetto dell'opposizione ad ordinanza – ingiunzione, passata in giudicato, pur non contenente la pronuncia dell'esecutorietà dell'ordinanza, ha la funzione di accertare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, tanto che in seguito alla pronuncia di rigetto dell'opposizione non è necessaria alcuna ulteriore attività di quantificazione del credito vantato da Parte_1 conseguentemente il titolo della pretesa contributiva cessa di essere il titolo stragiudiziale
(l'ordinanza- ingiunzione) e diventa la sentenza che determina l'assoggettamento della riscossione del credito previdenziale al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. relativo all'actio iudicati.
In particolare, l'art. 2953 c.c. prevede che "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
La norma, dunque, prevede espressamente solo le sentenze di condanna (passate in giudicato). Tuttavia, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501
- 01), si è affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla "sentenza di condanna", ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio.
Ciò è avvenuto in casi relativi a: ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 - 01; Cass. 17 gennaio
2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074); cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5,
Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 - 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 - 01; Sez. 5,
Sentenza n. 21623 del 23/10/2015, Rv. 636993 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv.
629226 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 - 01; altresì Sez. 5, Sentenza n.
11941 del 13/07/2012, Rv. 623336 - 01).
4 In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale» (vedi Cassazione n. 20261/2021).
Passando ora alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, che riguardano il caso di specie, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ne esige impiego anche con riferimento ai crediti originati da ordinanza-ingiunzione, per cui il passaggio in giudicato di una sentenza che ha accertato la debenza delle somme oggetto del contendere determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr. per tutti Cassazione n. 19180/2022 per cui tale norma si applica anche con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni) non essendovi, peraltro, alcuna norma che deroghi alla disciplina generale prevista dall'art. 2953 c.c.
Del resto, se è vero che in tema di opposizione a provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (v. da ultimo Cassazione, Sez. 2, n. 23569 del 2018), allora – di conseguenza – il provvedimento giudiziario, ancorché meramente confermativo dell'ingiunzione tiene luogo al provvedimento del Prefetto costituendo autonomo titolo esecutivo.
Deve quindi ritenersi pienamente condivisibile quanto enunciato dalla sentenza dalla Corte di cassazione secondo cui «la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di
5 condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (Cassazione n. 7177/2022).
Pertanto, il credito preteso da non è prescritto, non essendo decorso il termine Parte_1 decennale di cui all'art. 2953 c.c. in quanto l'avviso di pagamento opposto è stato notificato in data 12.12.2022 e la sentenza, a cui detto avviso si riferisce, è stata depositata in data
12.12.2014
L'appello deve quindi essere accolto.
5. Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad €
1.100,00, con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 sexies e 352 c.p.c.,
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2083/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 24404/2022, pubblicata il Pt_1
26.01.2023 e confermare l'intimazione di pagamento n. 78220029933 notificata da
[...]
in data 11/05/2022; Pt_1
- condanna, per l'effetto, l'appellato alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite di primo e secondo grado che si Parte_1 liquidano rispettivamente in euro 173,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA, quanto al primo grado di giudizio;
in complessivi euro 232,00 oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma, in data 08.01.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6593/2023
Oggi 8 gennaio 2025 alle ore 11:21 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
Per l'avv. Francesca Romagnoli. Parte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Romagnoli si riporta all'atto di citazione in appello e alle conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento della parte, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che forma parte integrante del presente verbale, dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di giudice d'appello, ha emesso ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2083/2023 del Giudice di Pace di iscritto Pt_1 al n. 6593/2023 R.G. promosso da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Romagnoli dell'Avvocatura capitolina ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in Via del Pt_1
Tempio di Giove n. 21,
– appellante– contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Controparte_1 C.F._1
Burelli ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in viale Giuseppe Mazzini n. Pt_1
140
-appellato- oggetto: appello per la riforma della sentenza n. 2083/2023 resa dal Giudice di Pace di Pt_1 nel giudizio iscritto a RG n. 24404/2022, pubblicata il 26.01.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione ad avviso di pagamento n. 78220029933 relativo alla sentenza n. 49781/2013 di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada. conclusioni: come da verbale di udienza odierna che si intendono qui trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio, davanti all'intestato Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza Controparte_1
n. 2083/2023 resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 24404/2022, Pt_1 pubblicata il 26.01.2023, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c.
2 avverso l'avviso di recupero del credito n. 78220029933 relativo alla sentenza n. 49781/2013 di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
A sostegno del gravame ha dedotto:
- l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto l'avviso di recupero del credito costituiva non già un atto dell'esecuzione, bensì un atto privatistico di diffida e come tale non era autonomamente impugnabile;
- l'infondatezza della censura del poi accolta dal Giudice di Pace, con riferimento CP_1 all'intervenuta prescrizione del credito azionato per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981, dovendo invece trovare applicazione il termine di prescrizione decennale, ex art. 2953 c.c., posto che il titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non già dalla ordinanza - ingiunzione prefettizia.
L'appellante ha chiesto pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta in primo grado in quanto infondata per i motivi prima indicati e per l'effetto confermare l'intimazione di pagamento n. 78220029933, notificata da in data 11.05.2022, dichiarando che è tenuto al pagamento della Parte_1 Controparte_1 somma di € 331,30 quale sanzione amministrativa dovuta per violazioni al codice della strada in base alla sentenza n. 49781/2013 del 31.01.2013 del Giudice di Pace di con vittoria di Pt_1 compensi e spese del doppio grado di giudizio.
2. costituitosi in giudizio, ha contestato l'eccezione di inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione ritenendo l'autonoma impugnabilità dell'ingiunzione di pagamento innanzi al giudice competente nonché l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 e non quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. attesa la circostanza che l'unico titolo esecutivo che legittima l'azione di riscossione è la ordinanza-prefettizia e non la sentenza che conferma la validità di detta ordinanza.
La causa, istruita documentalmente, è pervenuta alla fase decisoria all'odierna udienza e la parte presente ha discusso la causa come da verbale che precede. All'esito della camera di consiglio, la causa è stata definita con la presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato.
3. Preliminarmente, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da occorre chiarire che l'ingiunzione di pagamento risulta autonomamente Parte_1 impugnabile, ed invero, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di competenza per materia, secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 150/2011, ha implicitamente riconosciuto l'ammissibilità della cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della
3 strada, configurata come opposizione all'esecuzione, spettante alla competenza del Giudice di
Pace, da decidersi secondo diritto e non secondo equità (Cass. ord. n. 14304/2022).
4. Passando alla disamina del secondo motivo, giova premettere, in fatto, che l'avviso di pagamento n. 78220032985, avverso il quale il ha proposto opposizione ex art. 615 CP_1
c.p.c. poi rigettata, trae origine dalla sentenza n. 49781/2013 passata in giudicato (fatto pacifico), con la quale il Giudice di Pace di aveva rigettato l'opposizione a sanzione Pt_1 amministrativa per violazione del Codice della Strada.
Ciò posto in fatto, è controverso tra le parti se la sentenza di rigetto dell'opposizione ad ordinanza – ingiunzione, passata in giudicato, pur non contenente la pronuncia dell'esecutorietà dell'ordinanza, ha la funzione di accertare l'esistenza del diritto di credito fatto valere, tanto che in seguito alla pronuncia di rigetto dell'opposizione non è necessaria alcuna ulteriore attività di quantificazione del credito vantato da Parte_1 conseguentemente il titolo della pretesa contributiva cessa di essere il titolo stragiudiziale
(l'ordinanza- ingiunzione) e diventa la sentenza che determina l'assoggettamento della riscossione del credito previdenziale al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. relativo all'actio iudicati.
In particolare, l'art. 2953 c.c. prevede che "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
La norma, dunque, prevede espressamente solo le sentenze di condanna (passate in giudicato). Tuttavia, si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, mentre si esclude che il termine decennale ex art. 2953 c.c. si applichi a sentenze dichiarative o costitutive (tra le altre, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 31/05/1990, Rv. 467501
- 01), si è affermata l'applicabilità della norma a diverse ipotesi nelle quali venivano in rilievo atti pur diversi dalla "sentenza di condanna", ritenendosi comunque ricollegabile al giudicato l'indiscutibilità del credito oggetto del giudizio.
Ciò è avvenuto in casi relativi a: ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, confermata da sentenza passata in giudicato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009, Rv. 610561 - 01; Cass. 17 gennaio
2014, n. 842; Cass. 23 ottobre 2015, n. 21623, Cass. 13 giugno 2016, n. 12074); cartella esattoriale in materia tributaria, ove sia intervenuta sentenza passata in giudicato che abbia respinto l'opposizione del contribuente: (Cass., Sez. VI-5, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11867; Sez. 5,
Sentenza n. 16730 del 09/08/2016, Rv. 640965 - 01; N. 5837 del 2011 Rv. 617262 - 01; Sez. 5,
Sentenza n. 21623 del 23/10/2015, Rv. 636993 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 842 del 17/01/2014, Rv.
629226 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 9076 del 07/04/2017, Rv. 643623 - 01; altresì Sez. 5, Sentenza n.
11941 del 13/07/2012, Rv. 623336 - 01).
4 In tutte queste ipotesi, l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. si è giustificata in quanto con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che ne costituiva l'originario fondamento, e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. La soluzione, dunque, si spiega per il fatto che non si discute più del termine di prescrizione del diritto che è stato fatto valere in giudizio, ma di un nuovo e diverso diritto che è quello che nasce dal giudicato;
infatti, con il passaggio in giudicato, il diritto viene ad essere svincolato dall'atto o fatto che costituiva l'originario fondamento e trova titolo unicamente nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Conseguentemente ad esso non si applica il termine breve di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma il termine di prescrizione decennale» (vedi Cassazione n. 20261/2021).
Passando ora alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, che riguardano il caso di specie, l'applicazione dell'art. 2953 c.c. ne esige impiego anche con riferimento ai crediti originati da ordinanza-ingiunzione, per cui il passaggio in giudicato di una sentenza che ha accertato la debenza delle somme oggetto del contendere determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c. (cfr. per tutti Cassazione n. 19180/2022 per cui tale norma si applica anche con riferimento alle ordinanze-ingiunzioni) non essendovi, peraltro, alcuna norma che deroghi alla disciplina generale prevista dall'art. 2953 c.c.
Del resto, se è vero che in tema di opposizione a provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (v. da ultimo Cassazione, Sez. 2, n. 23569 del 2018), allora – di conseguenza – il provvedimento giudiziario, ancorché meramente confermativo dell'ingiunzione tiene luogo al provvedimento del Prefetto costituendo autonomo titolo esecutivo.
Deve quindi ritenersi pienamente condivisibile quanto enunciato dalla sentenza dalla Corte di cassazione secondo cui «la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa determina la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dall'opponente ma quella di
5 condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto al pagamento che ne consegue in favore dell'ente creditore, trova titolo non più solo nella cartella ma nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato» (Cassazione n. 7177/2022).
Pertanto, il credito preteso da non è prescritto, non essendo decorso il termine Parte_1 decennale di cui all'art. 2953 c.c. in quanto l'avviso di pagamento opposto è stato notificato in data 12.12.2022 e la sentenza, a cui detto avviso si riferisce, è stata depositata in data
12.12.2014
L'appello deve quindi essere accolto.
5. Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022 (stante la natura seriale della causa e l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause fino ad €
1.100,00, con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281 sexies e 352 c.p.c.,
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2083/2023 resa dal Parte_1
Giudice di Pace di nel giudizio iscritto a RG n. 24404/2022, pubblicata il Pt_1
26.01.2023 e confermare l'intimazione di pagamento n. 78220029933 notificata da
[...]
in data 11/05/2022; Pt_1
- condanna, per l'effetto, l'appellato alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di lite di primo e secondo grado che si Parte_1 liquidano rispettivamente in euro 173,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA, quanto al primo grado di giudizio;
in complessivi euro 232,00 oltre spese generali (15%), IVA e
CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma, in data 08.01.2025
Il Giudice
Lucia Bruni
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