Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/01/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 8534/2022
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 22.01.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall' avv. Stefania Pollicoro Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Diana Rotunno Convenuto
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.11.2022, il ricorrente, premesso di aver già ottenuto il riconoscimento di pregressa malattia professionale con conseguente quantificazione del grado di invalidità psico-fisica nella misura del 10%, asseriva di aver contratto una nuova patologia “sindrome del tunnel carpale bilaterale” di origine professionale.
Ciò per avere svolto la propria attività lavorativa per oltre 20 anni alle dipendenze di varie ditte, come autista di autoarticolati, saldatore e conducente di mezzi industriali pesanti con conseguente e costante mantenimento di posture incongrue e sovraccarico degli arti superiori.
In ragione di tanto riferiva di aver inoltrato domanda amministrativa all' in CP_1 data 16.07.2021 senza ottenere il riconoscimento della tecnopatia. Invano aveva proposto, altresì, ricorso amministrativo.
Pertanto, con il presente ricorso il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_2 ottenere l'accertamento della natura professionale della patologia denunciata e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa e da quantificarsi
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava la natura CP_1 professionale della malattia e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo documenti, prova per testi e CTU e, previamente discussa all'odierna udienza, è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha confermato l'esistenza della malattia denunciata dal ricorrente
(“sindrome del tunnel carpale bilaterale”), riconoscendo la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia a carico degli arti superiori.
Il Ctu ha poi concluso che i postumi relativi a tale patologia comportino una percentuale d'invalidità del 3%. Siffatta patologia, considerata unitariamente ai precedenti postumi riconosciuti dall' (12%), determina una valutazione globale CP_1 in misura del 15% di danno biologico.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003
n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n. 6434; Cass. 23 aprile
1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). Alla luce della costante giurisprudenza, affinché sussista il nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale è sufficiente che il rischio lavorativo sia stato, con elevato grado di probabilità, anche una delle cause che hanno contribuito all'insorgere della noxa. Infatti, “in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell' art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze
a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass. civ., sez. lav., n. 1770/2018; Cass. lav., n. 21021/2007; in termini Cass.
n° 6127/1998, n° 14565/99; n° 10448/04; n° 11149/04; n° 13928/04).
Applicando i principi elaborati dalla giurisprudenza al caso di specie, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e patologia a carico delle spalle in termini di elevato grado di probabilità: il CTU, infatti, riferisce che “L'esposizione al rischio ha avuto carattere di continuità e, valutata la tipologia di lavoro a carattere usurante per le strutture anatomiche delle articolazioni dei polsi, sottoposti a vibrazioni e ripetuti e continui movimenti, la patologia lamentata debba essere considerata conseguenza dell'attività stessa.….tali infermità sono da considerare quale “malattia professionale”, contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa di autista mezzi meccanici”.
In sostanza, all'esame medico legale la malattia denunciata dal ricorrente è apparsa la conseguenza della prolungata e continuativa assunzione di posture incongrue e esposizione a forti vibrazioni.
I testi escussi hanno confermato l'esposizione a rischio del ricorrente, ossia la continua esposizione a vibrazioni e mantenimento di posture incongrue, da cui potere dedurre l'esistenza del nesso causale tra attività lavorativa svolta e malattia denunciata (cfr. dichiarazioni testi in relazione alla movimentazione di automezzi notevolmente vetusti e inadeguati).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni superiori o uguali al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 15% causalmente connessa con l'attività lavorativa, può rientrare nell'indennizzo . CP_1
Naturalmente grava in capo al lavoratore l'onere della prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta, ritenuto positivamente assolto nel caso di specie.
Le risultanze della ctu confermano la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia sofferta dal ricorrente.
Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, la domanda, va accolta con la condanna dell' pagamento di un indennizzo in capitale complessivamente pari CP_1 al 15% di inabilità permanente a decorrere dal 16.07.2021 (data della domanda amministrativa).
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale pari al 15% di inabilità con decorrenza dalla domanda e, per l'effetto, condanna l' CP_1 al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.100,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 22.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli