Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46362/2022 promossa da:
(P.IVA: ) in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa giusta procura in atti dalla Avv. Laura Giovanna Palmeri del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Mercalli n. 11;
attrice contro
(C.F. e P. IVA: in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Marc Ciceri e Matteo Boneschi del Foro di Lodi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Lodi, Corso Ettore Archinti n. 70; convenuta
Oggetto: somministrazione;
pagina 1 di 8
Per parte attrice:
“Piaccia a Codesto Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito: Accertare e dichiarare l'inadempimento di in relazione CP_2 al contratto stipulato con in data 20-07-2020 Parte_1 per risoluzione contrattuale pervenuta senza un fondato motivo 49 mesi prima della naturale scadenza del contratto, nonché per la violazione del principio di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 cc;
Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di somministrazione mediante distributori automatici per grave ed esclusivo inadempimento della convenuta ex art. 1453-1455 cc;
Condannare la convenuta al risarcimento del danno provocato dal proprio inadempimento quantificato in € 11.239,23 ovvero alla diversa somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi al saldo;
Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di prove, per interrogatorio formale e per testi, sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che in data 20-7-2020 nei locali della sede operativa di in Codogno è stato sottoscritto il contratto di CP_1 somministrazione per l'erogazione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici che mi si mostra (doc. 2) 2. Vero che nella medesima data e nei giorni successivi ME UT ha installato i propri distributori automatici nei locali di in Codogno.
3. Vero che i distributori CP_1 automatici di ME UT installati nei locali di hanno CP_1 funzionato regolarmente dal mese di luglio 2020 sino al mese di ottobre 2021 4. Vero che ME UT provvede a fornire la merce nei propri distributori senza rilasciare documenti di trasporto;
5. Vero che il guadagno di ME UT è costituito dalle erogazioni dei distributori, le quali avvengono previo inserimento di moneta nei sistemi di pagamento installati nei distributori automatici o mediante chiavette;
6. Vero che i distributori automatici installati possiedono una memorizzazione elettronica dei corrispettivi incassati e delle erogazioni effettuate, come da DL n. 193/2016; 7. Vero che la tabella allegata (doc. 8) è presente nelle condizioni generali del contratto di Ivs Italia ed indica le consumazioni minime mensili per ciascun tipo di distributore installato;
8. Vero che i distributori automatici installati nei locali di hanno registrato circa 7000 CP_2 erogazioni nell'ultimo anno di vigenza del contratto, nel 2021 (come da doc. 7 che mi si rammostra);
9. Vero che il guadagno medio, al netto dei costi aziendali, per ogni erogazione è stato pari ad € 0,39 (come da doc. 7 che mi si
pagina 2 di 8 rammostra); i indicano a testimoni: , , Testimone_1 Testimone_2
, tutti presso ME UT.” Testimone_3
Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale: - Respingersi tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate, per tutti i motivi di cui in narrativa;
- In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato alla controparte, la società
[...] ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la società Parte_1
deducendo, in estrema sintesi: a) che le parti avevano Controparte_1 stipulato, in data 20.7.2020, un contratto avente ad oggetto l'erogazione di prodotti alimentari mediante distributori automatici di proprietà di essa attrice installati presso i locali nella disponibilità della convenuta;
b) che nel contratto de quo era prevista una durata minima di cinque anni a decorrere dalla installazione dell'ultimo distributore automatico, con clausola di tacito rinnovo per eguale periodo salvo disdetta da comunicarsi almeno 60 giorni prima della scadenza;
c) che i distributori erano stati installati presso i locali nella disponibilità della società convenuta in data 9.9.2020; d) che in data
16.9.2021, la società convenuta aveva richiesto a essa attrice, mediante il proprio difensore, il ritiro dei distributori automatici, successivamente impedendo l'accesso nei propri locali al personale addetto al rifornimento dei medesimi distributori;
e) che essa attrice aveva dapprima contestato la missiva del 16.9.2021 su citata e, successivamente, poiché la convenuta aveva proseguito ad impedire il rifornimento dei distributori, aveva provveduto al ritiro dei questi ultimi, in data 19.10.2021; f) che la condotta della convenuta, consistita come visto nel rifiuto di eseguire il contratto sino alla sua naturale scadenza, costituiva un fatto di inadempimento foriero di danni risarcibili;
g) che, in particolare, il guadagno perduto dall'attrice a causa dell'anticipata cessazione del rapporto negoziale era da quantificarsi pagina 3 di 8 in € 11.239,29 tenuto conto che, nel corso del rapporto negoziale, la convenuta aveva consumato mensilmente “una media di 578,2 erogazioni”,
“il prezzo medio di vendita per ogni erogazione era stato di € 0,55”, “il guadagno netto di € 0,39 per ogni erogazione” e “il guadagno medio mensile di € 229,54”.
Si è costituita in giudizio la società resistendo alla domanda Controparte_2 attorea. Al riguardo, parte convenuta ha, in estrema sintesi, dedotto: a) che il contratto prodotto in giudizio dall'attrice non era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società convenuta né da altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza;
b) che, in effetti, un addetto commerciale della società attrice aveva chiesto ad essa convenuta di posizionare propri distributori automatici nei suoi locali con “la rassicurazione che quest'ultima avrebbe potuto restituirli in ogni tempo a sua libera ed insindacabile decisione”, di guisa che, al più, tra le parti poteva ritenersi concluso un contratto di somministrazione senza che, tuttavia, ad essa convenuta potessero applicarsi le condizioni generali allegate al documento prodotto in atti dall'attrice, in quanto non conosciute dal legale rappresentante;
c) che, in ogni caso, la pretesa risarcitoria dell'attrice era infondata e genericamente allegata.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 6.11.2024, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, giova rilevare che nel frontespizio del documento contrattuale di cui si tratta (doc. 2 di parte attrice), per la è CP_1 indicata, quale persona fisica referente, tale “sig.ra Laura”, verosimilmente la stessa persona (“ ) indicata nella scheda di Persona_1 installazione del macchinario pure prodotta in atti dall'attrice (doc. 3).
pagina 4 di 8 Parte convenuta ha contestato che la sigla apposta sul documento contrattuale in parola sia riconducibile al legale rappresentante della società
– unico soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della società CP_1 convenuta.
Orbene, premesso che il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata rilevante per il suo valore negoziale, per contestarne l'autenticità della sottoscrizione può disconoscerne la sottoscrizione a norma dell'art. 214 c.p.c., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica (Cass. n.
2095/2014; Cass. n. 1025/1984), deve osservarsi che, nella specie, il disconoscimento effettuato dalla convenuta è da reputarsi tempestivo, in quanto effettuato con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, e, dunque, con la prima difesa utile successiva alla produzione in giudizio del documento, oltre che chiaro e specifico nel suo contenuto.
A fronte di ciò gravava, dunque, sull'attrice, la quale nel corso della prima udienza ha affermato di volersi avvalere del documento in parola (cfr. verbale di udienza del 25.5.2023), l'onere di provare che la sottoscrizione apposta sul contratto de quo fosse riferibile alla società convenuta e, dunque, fosse alternativamente da attribuirsi al legale rappresentante della società ovvero ad altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza della medesima società.
Osserva il Tribunale che siffatto onere probatorio non può dirsi assolto da parte dell'attrice, non avendo essa provato la riconducibilità della sottoscrizione in parola a soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza della . E ciò in quanto, per un verso, l'attrice ha completamente CP_1 omesso di avanzare istanze istruttorie volte alla verifica dell'appartenenza della sottoscrizione di cui si tratta al legale rappresentante della e, CP_1 per altro verso, la medesima attrice si è limitata a dedurre un capitolo di pagina 5 di 8 prova (“vero che in data 20.7.2020 nei locali della sede operativa di CP_1 in Codogno è stato sottoscritto il contratto di somministrazione per l'erogazione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici che mi si mostra”) il quale, per come genericamente formulato, risulta completamente inidoneo a chiarire sia l'identità del materiale sottoscrittore del contratto, sia l'effettiva esistenza di idonei poteri di rappresentanza in capo a quest'ultimo, di guisa che deve ribadirsene, anche in questa sede, l'inammissibilità.
Né, in siffatto carente contesto allegativo e probatorio, può assumere rilievo decisivo il fatto che la sigla in questione sia stata apposta sul timbro della perché, seppure può effettivamente ritenersi che la scheda CP_1 contrattuale sia stata materialmente vergata da persona appartenente alla compagine aziendale della convenuta, ciò che non è stato dimostrato all'esito del giudizio ad opera dell'attrice è il fatto che tale persona fosse munita di idonei poteri di rappresentanza della medesima società e, dunque, fosse effettivamente in grado di impegnare contrattualmente quest'ultima.
Ne consegue l'inidoneità del documento in parola a costituire il titolo negoziale giustificativo della pretesa risarcitoria dell'attrice.
Per quanto attiene, poi, alla circostanza, pacifica oltre che risultante documentalmente (cfr. verbali di installazione e ritiro dei distributori sub docc. 3 e 6 di parte attrice;
missiva del 16.9.2021 sub doc. 4 di parte attrice) dell'avvenuta installazione nei locali della convenuta dei distributori automatici di proprietà dell'attrice, se effettivamente dalla predetta circostanza, stante anche la durata (oltre un anno) di permanenza dei macchinari in loco, può farsi discendere ancorché in via presuntiva,
l'effettiva esistenza di un rapporto contrattuale inter partes, riconducibile, almeno per quanto attiene alla prestazione di rifornimento periodico dei distributori automatici in relazione al fabbisogno dell'utente, allo schema della somministrazione, non può invece desumersi la conoscenza ovvero la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza (ex art. 1341 c.c.), da parte del pagina 6 di 8 legale rappresentante della convenuta, delle condizioni generali allegate al contratto disconosciuto e, in particolare, della clausola prevedente una durata minima del rapporto di cinque anni.
Pertanto, in applicazione dell'art. 1569 c.c. (“se la durata della somministrazione non è stabilita ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione”), deve escludersi che la decisione della convenuta, comunicata con la missiva del 16.9.2021, di cessare il rapporto de quo costituisca un fatto di inadempimento idoneo a fondare le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno avanzate dall'attrice, le quali vanno, dunque, rigettate.
Alle considerazioni che precedono, va, poi, ulteriormente aggiunto, per mera completezza, che neppure può dirsi assolto da parte dell'attrice l'onere allegativo e probatorio sulla stessa gravante circa l'effettiva verificazione – e relativa consistenza - di un danno causalmente riconducibile in via immediata e diretta all'interruzione del rapporto negoziale de quo. E ciò in quanto parte attrice ha del tutto omesso finanche di chiarire, nei termini decadenziali di rito, i criteri utilizzati per arrivare alla quantificazione del mancato guadagno effettuata in citazione, dovendosi osservare, per un verso, che il prospetto depositato unitamente all'atto di citazione (doc. 7) si appalesa, soprattutto per quanto attiene ai “costi del prodotto”, completamente privo di qualsivoglia opportuna spiegazione circa le modalità di calcolo utilizzate, di guisa che già solo per questo risulta insufficiente a soddisfare l'onere assertivo di cui si discute e, per altro verso e in ogni caso, che alcuna compiuta allegazione è stata svolta, sempre nei termini decadenziali di rito, da parte dell'attrice in ordine ai costi necessari per produrre i ricavi derivanti dall'esecuzione del contratto, con riferimento al prezzo di acquisto dei prodotti inseriti nei distributori automatici, ai costi del pagina 7 di 8 trasporto di tali prodotti, al costo del personale utilizzato per la manutenzione dei distributori e per il rifornimento periodico degli stessi, nonché pro quota ai costi di amministrazione. Né, in tale carente contesto allegativo, potrebbe addivenirsi ad una liquidazione del danno in via equitativa, atteso che quest'ultima presuppone, da un lato, l'obiettiva impossibilità o estrema difficoltà di provare il danno nel suo ammontare e, dall'altro, che sia stato già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, onere che, come visto, nel caso di specie non può certamente dirsi assolto.
Pertanto, per tutto quanto detto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande attoree;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 13.2.2025
La Giudice
Francesca Avancini
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