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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/09/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.301/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.301/2023
Tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giampiero Molinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via del Verzaro n.53, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio CP_1
Lombardi e Alessia Battilana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lombardi sito in Perugia, Corso Vannucci n.71, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato e appellante incidentale e nei confronti
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_2
Elena Belia e Marco Franchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Belia sito in
Perugia, Via Bixio n.77, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata ed appellante incidentale nonché nei confronti
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
[...]
Bellucci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL sita in Perugia, Via
Giovan Battista Pontani n.12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.748/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.325 cpc,
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla con la propria comparsa di CP_2
costituzione del 27/10/2023;
In via principale: in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_2 dell'incidente verificatosi in data 29/7/2014, descritto in narrativa, con conseguente rigetto sia della domanda attrice sia della richiesta di surroga dell' avanzata nei confronti di CP_3 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. con vittoria di spese e competenze di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo, accertare e dichiarare, comunque, la concorrente e prevalente responsabilità della nella causazione del sinistro CP_2
de quo a causa della sua imprudente e negligente condotta di guida e per l'effetto dichiarare tenuta la compagnia appellante, in proporzione all'accertato grado di responsabilità, al risarcimento in suo favore dei soli danni effettivamente subiti e provati al netto dell'importo corrispostole dall' , CP_3
con reiezione di ogni ulteriore domanda perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto e con compensazione integrale delle spese di giudizio;
Confermare, in ogni caso, il diritto di regresso di nei confronti di Parte_1 CP_1
per il recupero di tutte le somme per sorte, interesse e spese legali (di primo e/o secondo grado) dalla stessa corrisposte e/o da corrispondere alla e all' . CP_2 CP_3
Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.”.
Per : CP_1
“Voglia l'adita Corte, contraiis reiectis:
In via preliminare: sospendere l'esecutorietà e/o l'esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Perugia n.748/2023 pronunciata e pubblicata in data 11/5/2023 e notificata in data 18/5/2023 per tutto quanto argomentato in narrativa;
Nel merito: in via principale in accoglimento dell'appello incidentale ed in totale riforma dell'impugnata sentenza accertare che alcuna responsabilità ha avuto nella CP_1 causazione del sinistro del 29/7/2014 per cui è causa e per l'effetto respingere tutte le domande dalla svolte nei confronti di;
per l'effetto di quanto sopra respingere Controparte_2 CP_1 tutte le domande proposte dall' nei confronti di;
in via subordinata ed in riforma CP_3 CP_1 dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa della CP_2
nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto rimodulare e ridurre in base
[...] all'accertato grado di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa l'entità dei danni subiti da parte attrice così come eventualmente provati in corso di causa e nella misura risultante all'esito del presente giudizio e comunque al netto delle somme già erogate e riconosciute dall' in favore della parte attrice evitando duplicazioni di risarcimenti ed indebiti CP_3 arricchimenti di quest'ultima.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del primo e secondo grado di giudizio.”.
Con le note di trattazione scritta del 5/12/2023, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla in data 27/10/2023 ai sensi del combinato disposto degli artt.325 e 326 cpc. CP_2
Per : Controparte_2
“Rigettare l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1
, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
CP_1
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella produzione dell'evento, per l'effetto CP_1
condannare lo stesso in solido con quale impresa designata per il F.G.V.S., Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2 dell'intero come quantificato nella sentenza impugnata oltre al maggior importo a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese e compensi legali, da distrarsi.”.
Per : CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattese:
In via principale con rigetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto da , CP_1 confermare la sentenza del Tribunale di Perugia n.748/2023 pubblicata l'11/5/2023 e, per l'effetto, confermare la condanna di e di , in solido tra loro, al Parte_1 CP_1
pagamento in favore di di euro 95.464,93 oltre a interessi dalla data delle singole erogazioni CP_3 in favore dell'attrice e fino al soddisfo, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e con vittoria di spese di lite e compenso professionale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita avesse – in parziale accoglimento dell'appello principale e/o di quello incidentale proposto da , e in CP_1
parziale riforma della sentenza impugnata – a determinare il concorso causale di Controparte_2 in misura maggiore di quanto accertato dal Tribunale di Perugia, accertare e dichiarare l'importo dovuto all' in via di rivalsa previo defalco dal risarcimento globalmente dovuto dal CP_3
responsabile, con condanna di in solido con al pagamento Parte_1 CP_1 in favore dell' dell'importo così determinato, oltre a interessi dalla data delle singole CP_3 erogazioni in favore dell'attrice e fino al soddisfo, e con vittoria di spese di lite e compenso professionale.”.
Con ordinanza del 18/10/2023 veniva confermato il decreto con cui veniva disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, emesso inaudita altera parte in data 13/6/2023; successivamente con ordinanza datata 2/3/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.189 cpc e veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di provvisionale avanzata dalla Infine, con ordinanza del 4/12/2024 la causa CP_2
veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (in qualità di impresa Parte_1
designata dal ) premetteva di essere stata convenuta in giudizio Parte_2 da al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali (per spese Controparte_2
mediche, per perdita della capacità lavorativa e per spese di assistenza tecnica e legale stragiudiziale)
e non patrimoniali (per invalidità permanente e temporanea, oltre al chiesto aumento in ragione della personalizzazione del danno) subiti in conseguenza del sinistro occorso il 29/7/2014 alle ore 12,30 circa lungo la strada Solfagnano in Perugia. aggiungeva che la a fondamento della domanda risarcitoria, aveva Parte_1 CP_2
dedotto che: alla guida del proprio ciclomotore Kymco targato XAHG88 sulla Strada Solfagnano - provenendo da Solfagnano e tenendo una velocità ridotta a causa della salita, della curva appena superata e della pioggia – all'altezza del civico n.32 era entrata in collisione con l'autovettura Volvo
V50 targata CN057YM priva di copertura assicurativa, proveniente dall'opposto senso di marcia;
la vettura era condotta dal proprietario , il quale, con l'intenzione di svoltare alla sua destra CP_1
per immettersi nel civico n.32, aveva allargato la traiettoria della curva spostandosi alla sua sinistra, così invadendo la corsia del suo ciclomotore;
l'impatto era avvenuto nella carreggiata di pertinenza di essa e si era verificato per fatto e colpa esclusiva del dopo aver sbattuto CP_2 CP_1 violentemente sul montante dell'auto per poi cadere a terra, essa attrice era stata condotta al pronto soccorso di Perugia ove era stato accertato che, a seguito del sinistro, aveva riportato una frattura pluriframmentaria angolata e scomposta della diafasi media dell'omero e una frattura relativamente composta della diafasi medio-prossimale di radio ed ulna a causa delle quali era stata ricoverata e sottoposta a due interventi chirurgici di sintesi ossea, per essere poi dimessa l'11/8/2014 con tutore articolato e prescrizione di terapia medica e di successivi controlli radiografici;
erano, infine, seguite numerose visite mediche ed esami specialistici e si era anche manifestata a suo carico una patologia psichiatrica (cefalea post traumatica e disturbo da stress post-traumatico, con disturbo da ansia generalizzato e attacchi di panico) curata con terapia farmacologica oltre che successiva cura psico- terapeutica e riabilitativa;
il 17/3/2015 era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi. Inoltre
– continuava l'odierna assicurazione appellante – la aveva aggiunto che: la compagnia CP_2 aveva rifiutato l'indennizzo, non essendo il veicolo coperto da assicurazione;
la CP_4 [...]
mentre aveva provveduto a risarcire il danno al ciclomotore per euro 1.100,00, nulla Parte_1
le aveva corrisposto per i danni da lesioni nonostante il fatto che nella fase stragiudiziale la stessa avesse quantificato un danno residuo da indennizzare pari ad euro 341.559,16, Parte_1 riferendo di essere in attesa dell'autorizzazione della il era stato sanzionato per CP_5 CP_1 violazione dell'art.143, co.1, C.d.S. per aver marciato senza mantenersi in prossimità del margine destro, oltre che per la violazione dell'art.193, co.2, C.d.S. per mancanza di copertura assicurativa;
siccome il sinistro era occorso mentre essa attrice rientrava dal lavoro di bracciante agricola, era stata aperta la pratica presso l' che aveva poi provveduto ad indennizzarla. L'appellante evidenziava CP_3 quindi che la aveva concluso chiedendo, in via preliminare, accogliersi l'istanza di CP_2 assegnazione di una somma a titolo di provvisionale;
nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannarsi CP_1 [...]
a risarcire in suo favore la complessiva somma pari ad euro 363.236,94 ovvero la Parte_1
diversa somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con vittoria delle spese di lite. dava poi atto che in quella sede aveva svolto intervento volontario, Parte_1 CP_3
motivandolo sulla base della circostanza per cui il sinistro subito dalla dipendente della CP_2
Fattoria Autonoma Tabacchi, si era verificato in itinere, mentre essa stava tornando a casa alla fine del turno mattutino;
l'indennizzo riconosciuto alla predetta era stato quantificato in base CP_2 ai postumi permanenti valutati nel 18% di menomazione dell'integrità psicofisica ex art.13 D. Lgs.
n.38/2000 e ai postumi temporanei in termini di inabilità assoluta al lavoro protrattasi per 178 giorni.
L'appellante evidenziava quindi che l' , posta l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al CP_3 aveva concluso chiedendo anzitutto accertarsi la sussistenza dei presupposti in fatto e in CP_1 diritto al fine di esercitare l'azione di surroga nei confronti di per l'infortunio Parte_1
occorso alla in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità – assoluta, CP_2
prevalente o concorrente – del nonché condannarsi la compagnia assicurativa a rimborsare CP_1 all' le prestazioni erogate a titolo di indennizzo ovvero la diversa somma, Controparte_6
maggiore o minore, che fosse stata ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
quale impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1
Strada, dava quindi atto di essersi costituita in quella sede, anzitutto eccependo in rito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stato convenuto in giudizio , proprietario e conducente dell'autovettura. Nel merito, in punto di an, CP_1
deduceva di aver contestato la dinamica del sinistro prospettata dalla affermando come CP_2 quest'ultima, forse a causa della pioggia in atto e della velocità inadeguata, all'uscita di una curva sinistrorsa aveva in realtà invaso l'opposta corsia di marcia andando a collidere con la parte anteriore sinistra del veicolo antagonista. Dava poi atto di aver rilevato, in punto di quantum, come: parte attrice avesse già subito in passato due sinistri riportando, nel primo, fratture costali a sinistra e la frattura della clavicola omolaterale sinistra da cui era residuata una invalidità pari al 18% e, nel secondo, la frattura del malleolo sinistro con conseguente invalidità pari al 2%; l' avesse accertato per il CP_3
sinistro per cui è causa una invalidità permanente pari al 27% e quindi inferiore a quella da essa prospettata;
non potesse liquidarsi in via autonoma alcun danno morale e/o esistenziale perché già ricompreso e contenuto in quello biologico;
in ogni caso, i pregiudizi lamentati fossero privi di prova, ivi compreso anche il danno da incapacità lavorativa specifica. Dava quindi atto di aver concluso in
I grado chiedendo in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attrice per violazione dell'art.287, co.4, Codice delle Assicurazioni private e, per l'effetto, ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del all'esito dell'instaurato corretto CP_1
contraddittorio, nel caso di dichiarata contumacia del concedersi termine ad essa società CP_1
assicuratrice ex art.292 cpc per notificare allo stesso copia della sua comparsa di costituzione contenente la domanda di regresso spiegata nei suoi confronti;
respingersi, comunque, la richiesta di assegnazione di una provvisionale. Nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della in ordine alla causazione dell'incidente e, per l'effetto, respingersi la CP_2
domanda risarcitoria, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa della predetta nelle causazione dell'evento e, CP_2 per l'effetto, ridursi, in proporzione dell'accertato grado di responsabilità, l'entità dei danni effettivamente da risarcire così come fossero risultati all'esito dell'istruttoria svolta, sempre e comunque al netto delle somme erogate in favore della medesima dall' ; in ogni caso, CP_3 dichiararsi, ex art.292 D. Lgs. n.209/2005, il suo diritto di regresso nei confronti del in quanto CP_1
obbligato a rifondere quanto dovesse essere da lei pagato per indennizzo, interessi e spese legali in favore della predetta Il tutto con vittoria delle spese processuali. CP_2
Infine – continuava ancora l'odierna appellante –, integrato il contraddittorio, si era costituito anche che, in sostanza, si era associato alle su esposte deduzioni di ed CP_1 Parte_1
aveva concluso chiedendo, in via preliminare, respingersi la richiesta di parte attrice di assegnazione di una somma a titolo di provvisionale;
nel merito, in via principale, aveva poi chiesto accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è Controparte_2 causa e, per l'effetto, respingersi tutte le domande da questa svolte, nonché accertarsi e dichiararsi che nulla era da lui dovuto a titolo di regresso in favore di in via subordinata, Parte_1
accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa della nella causazione del sinistro per cui è CP_2 causa e, per l'effetto, rimodularsi e ridursi in base all'accertato grado di responsabilità dei soggetti coinvolti l'entità dei danni subiti da parte attrice così come eventualmente provati in corso di causa e nella misura risultante all'esito dell'istruttoria e, in ogni caso, al netto delle somme già erogate e riconosciute dall' al fine di evitare duplicazioni di risarcimenti ed indebiti arricchimenti di CP_3 quest'ultima. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – istruita la causa con CTU, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita – così statuiva:
“In accoglimento della domanda attorea, condanna e in Parte_1 CP_1
solido al pagamento in favore di di euro 208.199,52 a titolo di risarcimento di Controparte_2
tutti i danni, patrimoniali e non, derivati dal sinistro, previa devalutazione al 29/7/2014 e rivalutazione alla data della pronuncia e applicazione degli interessi compensativi ad ogni scaglione annuale di rivalutazione;
sulla somma così calcolata alla data della pronuncia, devono corrispondersi gli interessi legali fino al soddisfo;
In accoglimento della domanda dell'intervenuta, condanna e Parte_1 CP_1
in solido al pagamento in favore di di euro 95.464,93 oltre interessi dalla data delle singole CP_3 erogazioni in favore dell'attrice e fino al soddisfo;
In accoglimento della domanda riconvenzionale-trasversale della convenuta assicurazione, accerta il diritto di nei confronti di al rimborso di quanto la prima Parte_1 CP_1 verserà in favore dell'attrice in forza della presente pronuncia, oltre interessi legali dal versamento al soddisfo;
Condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.214,00 (causa di valore determinato) per
[...] esborsi, euro 11.977,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Condanna e in solido al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_3
spese di lite, che si liquidano in euro 759,00 per esborsi, euro 11.977,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
si liquidano in euro 518,00 (causa di valore indeterminabile) per esborsi, euro 11.977,00 per compensi professionali;
Pone le spese di CTU definitivamente in capo a e per quote Parte_1 CP_1 uguali nei rapporti interni.”.
Orbene, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1
ritenuto il responsabile nella causazione del sinistro nella misura del 90% e la ella CP_1 CP_2 sola misura del 10%, osservando, quanto alla condotta di guida del come quest'ultimo stesse CP_1
tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non dovesse effettuare, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcuna curva “a gomito” per accedere alla propria abitazione – cosa che secondo il primo Giudice avrebbe causato l'allargamento dell'autovettura sulla corsia di marcia del ciclomotore - ubicata al civico n.32, con conseguente facilità di accesso per lui – ciò risultando dalle riproduzioni fotografiche in atti – e rilevando che, pur volendo ritenere che il predetto si fosse CP_1
allontanato un po' dal margine destro della propria corsia, la posizione della sua auto – stante la larghezza di 2,70 m della propria corsia di pertinenza e di 1,77 del proprio veicolo e tenuto altresì conto dell'esiguo spazio di ingombro di un ciclomotore – non avrebbe potuto costituire alcuna turbativa per la circolazione del motociclo condotto dalla proveniente dall'opposta CP_2 direzione, la quale aveva a disposizione l'intera corsia di marcia di sua pertinenza oltre ad una buona parte di quella percorsa dal quanto alla condotta di guida di quest'ultimo, l'assicurazione CP_1
precisava peraltro che le sanzioni amministrative comminate dagli Agenti di Polizia intervenuti per rilevare l'incidente, non potevano costituire validi elementi di prova in ordine alle responsabilità dei soggetti coinvolti;
quanto alla condotta di guida della lamentava che il Tribunale non CP_2
aveva adeguatamente valorizzato due circostanze, vale a dire il limite di velocità di 20 km/h esistente sulla sua corsia di marcia e la posizione finale del ciclomotore in fondo alla scarpata. Si doleva, inoltre, dell'omessa valutazione e considerazione delle risultanze del giudicato penale.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'erroneo riconoscimento di una maggiorazione del 15% sul danno biologico complessivo e permanente quantificato in 42 punti percentuali dato che la non aveva in alcun modo dimostrato che la CP_2 peculiarità delle conseguenze dannose derivatele in seguito al sinistro fosse tale da giustificare una qualsiasi personalizzazione.
Con il terzo motivo di appello, ancora, impugnava la decisione del primo Giudice Parte_1 laddove aveva ritenuto di liquidare all'attrice la somma forfettaria e omnicomprensiva pari ad euro
6.000,00 per l'assistenza tecnica e legale nella fase stragiudiziale, osservando al riguardo che, a prescindere dalla quantificazione del danno biologico operata dal proprio medico fiduciario, essa non avrebbe comunque potuto corrisponderle ante causam alcuna somma, dovendosi prima accertare in contraddittorio le responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
Il in questa sede si è associato alle su esposte deduzioni di proponendo CP_1 Parte_1 contestualmente appello incidentale con il cui primo motivo ha evidenziato l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata concernente la ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 90% e del 10%, precisando che il primo Giudice non aveva correttamente valutato né la propria condotta di guida né quella della con il secondo motivo di gravame CP_2 ha lamentato l'omessa valutazione e considerazione delle risultanze del giudicato penale e con il terzo motivo di appello ha contestato il riconoscimento a favore della controparte di una maggiorazione del
15% a titolo di personalizzazione del danno biologico complessivo pari al 42%. Concludeva pertanto come sopra.
La dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha poi contestualmente proposto CP_2 appello incidentale con il cui primo motivo ha evidenziato l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata concernente la ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 90% e del 10%, adducendo l'esclusiva responsabilità del Con il secondo motivo di CP_1
gravame ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale in soli euro 29.351,90, deducendo: quanto al danno emergente che, prendendo in considerazione i redditi da essa percepiti negli ultimi tre anni antecedenti il sinistro del 2014 con un reddito netto annuale in media pari a 10.605,00 euro
(corrispondente a 883,75 euro mensili), il danno emergente da perdita della capacità lavorativa specifica avrebbe dovuto essere quantificato in euro 92.793,75 (corrispondente alle 105 mensilità perse dal sinistro), oltre interessi e rivalutazione;
quanto al lucro cessante che – considerata la sua età di 52 anni alla data del sinistro, l'arco temporale di 15 anni fino all'età pensionabile fissata in 67 anni e le c.d. tabelle di MI (riferite alle femmine) – il lucro cessante futuro avrebbe dovuto essere quantificato in euro 166.286,40 (10.605,00 -quale reddito netto annuale medio- x 15,68 -coefficiente moltiplicativo). Concludeva quindi come sopra.
Infine, l' , dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto sia dalla società assicurativa CP_3
sia dal chiedendo quindi il rigetto degli appelli da loro proposti, ha chiesto l'integrale CP_1 conferma della sentenza impugnata tanto nella parte in cui aveva riconosciuto la prevalente responsabilità del nella causazione del sinistro, quanto nella parte in cui, nel determinare CP_1
l'importo del danno differenziale spettante alla aveva stabilito la piena capienza della CP_2 rivalsa dell' sotto il profilo del quantum delle prestazioni erogate e ciò perché ad essa non è CP_3 opponibile il concorso di colpa dell'infortunata se non nei limiti del danno civilisticamente risarcibile, sicché, anche nella denegata ipotesi di determinazione della colpa della in percentuale CP_2
maggiore di quanto stabilito dal Giudice di prime cure, dovrà essere confermato il principio in base al quale, al fine di stabilire il limite della surrogazione nel caso di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, la riduzione per il concorso di colpa va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile e non dall'indennità dovuta dall'assicuratore sociale.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale della CP_2
proposta dalla e dal ai sensi del combinato disposto degli artt.325 e 326 Parte_1 CP_1
cpc è infondata: è vero infatti che la difesa della aveva notificato la sentenza di I grado CP_2
alle altre parti facendo così decorrere il termine breve per la proposizione, da parte loro, di eventuali appelli ma, a fronte, poi, dell'avvenuta proposizione di tali appelli ad opera delle controparti, deve tenersi conto – come correttamente osservato dalla medesima difesa della – del consolidato CP_2
orientamento della Suprema Corte secondo cui (cfr. Cass. sez. II civile, 24/07/2024, n. 20482)
“Secondo il prevalente e più recente orientamento della S.C., l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass., Sez. Un., 28 Marzo 2024, n. 8486; Cass.,
Sez. III, 5 settembre 2022, n. 26139 che, in applicazione del principio, ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore – destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte;
Cass., Sez.
III, 11 novembre 2020, n. 25285; Cass., Sez. VI-3, 7 luglio 2020, n.14094)”. La quindi CP_2
aveva poi ritualmente ritenuto di proporre appello incidentale su capi diversi da quelli ex adverso impugnati e lo aveva fatto nel rispetto del termine di cui all'art.343 cpc. Ed invero, in primis, posto che ai sensi del co.1 dell'art.334 cpc “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.”, sulla – parte contro la quale era stata proposta impugnazione – non poteva incombere CP_2
l'onere di impugnare la sentenza nei termini di cui agli artt.325 e 326 cpc. In secondo luogo, il succitato art.343 cpc dispone che “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'art.347. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.”, sicché, tenuto conto del fatto che l'udienza indicata nell'atto di citazione in appello del 26/10/2023 era stata differita al 16/11/2023, la calcolando a ritroso il termine di 20 giorni ex art.347 CP_2
cpc, avrebbe dovuto costituirsi entro il 28/10/2023 ed essendosi costituita proponendo contestualmente appello incidentale il 27/10/2023, il termine di cui all'art.343 cpc è stato rispettato.
L'appello incidentale è pertanto ammissibile.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto dal siano in gran parte infondati. CP_1
Stante anzitutto la mancanza di rilievi oggettivi in relazione alla dinamica del sinistro per cui è causa poiché il aveva inopinatamente spostato il proprio veicolo, così come risulta dalla relazione CP_1 della Polizia Municipale di Perugia (cfr. fascicolo I grado), e l'assenza di testimoni, correttamente il
Tribunale aveva ricostruito la dinamica sulla base della documentazione fotografica (cfr. doc. n.33- prima memoria istruttoria di parte attrice) e delle dichiarazioni in atti nonché degli elementi indiziari disponibili. Orbene si osserva come dal predetto materiale probatorio risultino agli atti le seguenti circostanze: la è una strada asfaltata di campagna con un limite di Parte_3 velocità di 20 km/h; in prossimità dello slargo dove era avvenuto l'urto l'intera carreggiata stradale è larga 5,40 metri;
non essendo tracciata in modo visibile sulla strada la linea di mezzeria, può ipotizzarsi una larghezza delle corsie di marcia di circa 2,70 metri, cioè pari alla metà della larghezza complessiva della strada;
il giorno in cui si era verificato il sinistro pioveva come dichiarato dalla stessa alla Polizia municipale intervenuta e non contestato da alcuna controparte;
la CP_2
in prossimità della propria abitazione, era alla guida di un ciclomotore di cilindrata 50 c/c CP_2
e pesava 87 kg;
il era in prossimità dell'ingresso della propria abitazione. CP_1
Orbene nell'immediatezza dei fatti la aveva dichiarato alla Polizia municipale (si veda CP_2 sempre la relazione sull'incidente stradale di cui al doc.1 del fascicolo di parte attrice in I grado) che
“Erano le 12:30 quando alla guida del ciclomotore Kymco targato X4HG88 proveniente da lato
Solfagnano con direzione Coltavolino transitavo in strada Solfagnano. Procedevo a velocità ridotta tenuto conto del tratto in salita e della pioggia in atto. (omissis) Subito dopo la curva ad andamento sinistrorso per la mia direttrice di marcia in prossimità del civico 32 nel tratto ascendente, un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia improvvisamente si spostava alla propria sinistra, colpendomi. (omissis) Non capisco come mai il conducente antagonista non mi abbia visto, io comunque percorrevo la parte della corsia a me riservata sull'estrema destra. Venivo a conoscenza solo dopo che il conducente antagonista aveva spostato il proprio veicolo senza alcun motivo, portandolo fuori dalla carreggiata nel piazzale di casa (chiuso).” e nel processo penale svoltosi a carico del la medesima aveva dichiarato in sede testimoniale che “Mentre mi trovavo a bordo CP_1 del mio ciclomotore ho sentito una botta e mi sono trovata lunga per terra…”. Il a sua volta, CP_1 nell'immediatezza dei fatti (cfr. relazione di cui sopra), aveva dichiarato che “Erano le 12:30 circa quando alla guida del suddetto veicolo Volvo targato CN057YM proveniente dal centro abitato di
Coltavolino con direzione Solfagnano, transitavo in Solfagnano. Ero solo a bordo del veicolo, Pt_2
avevo le cinture di sicurezza indossate e procedevo a velocità moderata. Dovendo svoltare a destra verso il civico 32 mi allargavo leggermente verso il centro della carreggiata per facilitare l'ingresso al passo civico 32. Pioveva, avevo la luce incidente sul parabrezza e improvvisamente ho sentito un urto sullo spigolo anteriore sinistro. Mi fermavo immediatamente e realizzavo che avevo avuto un urto con un ciclomotore proveniente dall'opposto senso di marcia. (omissis) Attendevo l'arrivo dell'ambulanza e al fine di garantire il normale traffico veicolare procedevo alla rimozione del mio veicolo, spostandolo 10 metri fuori dalla strada all'interno del piazzale privato del civico 32
(omissis), mentre non ho visto sopraggiungere il ciclomotore.”. Risulta poi dai rilievi compiuti dagli agenti intervenuti che il ciclomotore, dopo l'impatto, era finito fuori strada finendo nell'adiacente scarpata.
Ebbene, tali circostanze hanno fornito elementi idonei in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro: più nel dettaglio, l'incidente era avvenuto quando all'altezza dello slargo nei pressi del civico n.32 – slargo visibile (dalla posizione da cui proveniva l'attrice) sulla seconda fotografia di cui al fascicolo fotografico prodotto dalla in I grado quale allegato n.33 alla prima memoria ex CP_2
art.183 cpc - da una parte, la transitando sulla strada Solfagnano in direzione Coltavolino, CP_2
aveva appena terminato la curva sinistrorsa in salita e aveva intrapreso il tratto rettilineo ancora in salita e, dall'altra, il – transitando in strada Solfagnano e proveniente dal centro abitato di CP_1
Coltavolino con direzione Solfagnano – stava per immettersi nel passo carrabile sito alla sua destra che conduce alla propria abitazione ubicata al civico n.32, compiendo una manovra di svolta verso destra;
a seguito dell'urto, la cadeva rovinosamente a terra e il ciclomotore finiva lungo la CP_2
scarpata adiacente alla strada. Poiché quindi la valutazione della documentazione fotografica, unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti, ha permesso una attendibile ricostruzione della dinamica del sinistro – condivisibilmente con quanto già affermato dal Tribunale – non può trovare applicazione la presunzione di colpa ex art.2054, co.2, cc ai sensi del quale “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
Ciò posto e venendo quindi alle quote di responsabilità imputabili alla e al non è CP_2 CP_1
invece condivisibile la statuizione del Giudice di I grado, per quanto di seguito si dirà, laddove aveva ripartito le responsabilità della e del nella causazione del sinistro nella misura CP_2 CP_1
rispettivamente del 10% e del 90%.
Nello specifico, quanto alla condotta di guida della prima, se può escludersi che essa stesse tenendo una velocità sostenuta sia perché, come dalla stessa sottolineato, il suo ciclomotore di cilindrata 50
c/c è un veicolo che di per sé non è in grado di raggiungere velocità elevate tanto meno con lei a bordo che all'epoca pesava 87 Kg, sia perché subito prima dell'impatto stava percorrendo un tratto in salita, nondimeno non ci sono elementi per affermare con certezza che la stesse CP_2
rispettando il limite di velocità di 20 km/h esistente in quel punto sulla sua corsia di marcia o addirittura che stesse procedendo al di sotto dello stesso. Ed invero – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che non aveva adeguatamente considerato l'anzidetto, estremamente basso, limite di velocità – la pioggia copiosa, la vicinanza alla propria abitazione e la conoscenza della via di casa sono elementi che inducono proprio a ritenere che detto limite fosse stato superato dall'attrice: la viaggiava su un ciclomotore sicché, posta la pioggia battente e la percorrenza di una CP_2
strada a lei nota, verosimilmente si stava affrettando per rincasare il prima possibile, superando quindi
– alla luce di quanto poi accaduto – con ogni probabilità il limite vigente. Significativa poi la posizione finale del ciclomotore in fondo alla scarpata, la quale, pure, consente di ritenere non solo che la predetta non stesse rispettando il limite di velocità – viceversa ove la stesse avesse CP_2
tenuto la bassissima velocità di cui al predetto limite il ciclomotore non sarebbe stato sbalzato così fuori strada – ma anche che ella non stesse tenendo rigorosamente la destra e ciò in ragione del fatto che ove invece così fosse stato, stante il minimo ingombro di un motorino, ben difficilmente il pur allargandosi un po' per svoltare alla sua destra sarebbe arrivato fino al margine destro CP_1 dell'opposta corsia di marcia così da urtare la Del resto, appare significativa anche la CP_2 circostanza per la quale quest'ultima aveva dichiarato che “Mentre mi trovavo a bordo del mio ciclomotore ho sentito una botta e mi sono trovata lunga per terra…”, ciò significando che non stesse prestando particolare attenzione alla presenza di altri veicoli provenienti dalla corsia opposta.
Quanto alla condotta del secondo, rilevano in primis le dichiarazioni da lui stesso rese. Come si è visto il aveva dichiarato di essersi allontanato dalla destra della sua corsia per portarsi verso CP_1
il centro della carreggiata al fine di agevolare la sua manovra di ingresso nel passo carrabile della propria abitazione, ciò che evidenzia come egli non stesse tenendo la destra in modo rigoroso e ciò in assenza di una reale necessità in tal senso giacché, come può notarsi dalle fotografie agli atti, l'ingresso nel vialetto che conduceva al cancello della sua abitazione era molto ampio e comodo, non una “curva a gomito” (si veda, in particolare, la quarta foto di cui al predetto allegato n.33 alla I memoria istruttoria di parte in I grado ove è visibile sia il tratto di strada da cui proveniva CP_2
il sia il vialetto ed il cancello della sua abitazione) sicché lo stesso, per svoltare alla sua destra, CP_1
non doveva per forza allargarsi verso la mezzeria della carreggiata;
in secondo luogo, il predetto aveva dichiarato di essersi avveduto del ciclomotore solo dopo aver sentito l'urto, CP_1
aggiungendo di non averlo visto sopraggiungere, ciò evidenziando che anche lui stava guidando con disattenzione. Né peraltro, in tal senso, possono rilevare in contrario le deduzioni da lui svolte nei suoi atti difensivi laddove ha sostenuto che non aveva visto sopraggiungere il motorino stante la luce incidente sul parabrezza: è agevole obiettare al riguardo che il fatto che piovesse esclude che, come spesso accade, il sole battente sul parabrezza avesse potuto rendere non visibile il motorino. Inoltre si osserva che ben difficilmente il stava procedendo a forte velocità tenuto conto che stava CP_1
per entrare in un passo carrabile e stava per compiere una manovra di svolta verso destra. Tutto quanto sin qui rilevato, insomma, conduce a quantificare una maggior quota di responsabilità in capo alla per quanto comunque minoritaria rispetto a quella del che ha in buona sostanza CP_2 CP_1 causato l'impatto allargandosi, senza che ve ne fosse una reale necessità, un po' oltre la mezzeria della strada per svoltare a destra: si ritiene di individuare un concorso causale di entrambi i conducenti nella produzione nell'evento con una responsabilità della del 30% e con una responsabilità CP_2
del del 70%. CP_1
Giova poi puntualizzare come, quanto alla responsabilità di quest'ultimo, non si ritiene di poter pervenire a diverse conclusioni in relazione al fatto (sottolineato dalla difesa di e Parte_1
del stesso nei propri atti difensivi) che la sua responsabilità penale per i fatti di causa era stata CP_1
esclusa con sentenza passata in giudicato e ciò in ragione del fatto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.75 e 652 cpp, la pronuncia di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, nonostante la sua definitività, non ha efficacia di giudicato nel presente procedimento dato che la non si era CP_2
costituita parte civile in sede penale, agendo esclusivamente in sede civile.
Venendo ora al quantum del risarcimento spettante alla devesi anzitutto premettere che il CP_2 perito d'ufficio – dopo aver analiticamente analizzato la documentazione medica in atti – aveva condivisibilmente concluso nel senso che “A seguito dell'evento traumatico, nella fattispecie incidente stradale autovettura contro ciclomotore, occorso in data 29/7/2014, Controparte_2 riportava un trauma all'arto superiore sinistro con frattura complessa di braccio e gomito complicata da neuropatia radiale. Le lesioni sopra descritte risultano compatibili e causalmente riferibili all'infortunio in questione così come denunciato in atti e confermato in sede di visita medica, essendo soddisfatti i criteri di valutazione medico-legale del nesso di causalità; infatti le lesioni si sono verificate in stretta correlazione temporale con l'evento traumatico che le ha precedute (criterio cronologico); l'intensità e la qualità dell'evento sono idonee a determinare il trauma così come obiettivato (criterio qualitativo e quantitativo); la modalità dell'evento traumatico è compatibile con le lesioni obiettivate (criterio modale). Tale quadro traumatico ha necessitato di un immediato ricovero ospedaliero per accertamenti strumentali e cure mediche nonché di un prolungato periodo di recupero funzionale. Pertanto, le lesioni sopra riferite hanno causato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto ovvero un periodo di inabilità temporanea che, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, risulta stimabile in: - Inabilità temporanea
Assoluta: giorni 45 (quarantacinque); - Inabilità Temporanea Parziale al 50% della durata di giorni
90 (novanta). Allo stato attuale residuano postumi che, per il tempo trascorso, possono essere considerati ormai permanenti e che consistono essenzialmente in esiti algo-disfunzionali di spalla, gomito, polso e mano sinistra da trauma fratturativo complesso di braccio e gomito sinistro trattato chirurgicamente complicato da neuropatia radiale oltre un disturbo della sfera psichica inquadrato come “Disturbo Post Traumatico da Stress” che possono essere valutati, da un punto di vista medico- legale, nell'ambito della responsabilità civile, nei seguenti termini: - Inabilità Permanente intesa come Danno Biologico nella misura complessiva del 42% (quarantadue per cento). Stante il lungo tempo intercorso dall'evento traumatico (29/7/2014), i postumi psico-fisici sopra descritti devono ritenersi ormai permanentemente stabilizzati e non sono suscettibili di miglioramento mediante interventi o terapie. Posto che all'epoca del fatto il soggetto lavorava come bracciante agricolo ovvero svolgeva attività manuale e che per lo svolgimento delle mansioni di bracciante agricolo è necessaria la piena funzionalità di entrambi gli arti superiori, gli effetti disfunzionali conseguenti all'evento traumatico incidono sulla capacità lavorativa del soggetto in misura pressoché totale. Le spese mediche documentate e che ammontano complessivamente a euro 3.351,91 appaiono congrue.”
(cfr. pag. n.11 e 12). Né peraltro colgono nel segno le riproposte deduzioni del laddove ha CP_1 ribadito che, a suo dire, il Tribunale aveva errato nel non considerare l'esistenza di pregressi infortuni: ed infatti il perito d'ufficio era stato reso edotto di ciò, dal momento che in relazione all'anamnesi patologica aveva rilevato “Tonsillectomia in età infantile. Nel 2003 rottura malleolo int. (infortunio ric. ). Nel 1999 caduta accidentale con fratture costali e di clavicola sn.” (cfr. pag. n.6); inoltre, CP_3
dal contenuto della relazione – laddove si legge che “Allo stato attuale lamenta dolore persistente e difficoltà nei movimenti e nell'uso dell'arto superiore sinistro in toto (omissis) Esame obiettivo locale. Arto superiore sinistro (soggetto destrimane): l'arto pende accostato al tronco, con gomito semiflesso e mano in semipronazione. Décalage di spalla. Ipomiotrofia del cingolo scapolare, deltoideo, di braccio, avambraccio e degli interossei alla mano. A carico della faccia posteriore di braccio cicatrice chirurgica, lineare, longitudinale, diastasata, ipercromica con evidenti segni trasversali di punti chirurgici, lunga circa cm 30; detta cicatrice continua inferiormente fino a raggiungere la faccia posteriore dell'avambraccio, ove mantiene analoghe caratteristiche e misura cm 20 circa. Altra cicatrice chirurgica lineare, piana, normocromica è sulla faccia anteriore di spalla, della lunghezza di cm 5 e un'altra è sulla faccia anteriore di avambraccio e misura cm 20 circa. I movimenti attivi di spalla sono possibili a meno di 1/3. Articolarità attiva di gomito limitata
a meno di 1/3. Deficit del movimento di estensione della mano, del I dito e delle dita lunghe con atteggiamento in flessione della falange prossimale delle dita lunghe con mano cadente. Chiusura a pugno incompleta, pinze bidigitali impossibili. Riferita ipoanestesia all'avambraccio posteriore, alla metà radiale del dorso della mano e alla regione dorsale delle prime 3 dita e 1/2, escluse le falangi ungueali. (omissis) Allo stato attuale dall'evento traumatico del 29.07.2014 residuano postumi che, per il tempo trascorso, possono essere considerati permanenti e che consistono in esiti algo- disfunzionali di spalla, gomito, polso e mano sinistra da trauma fratturativo complesso di braccio e gomito sinistro trattato chirurgicamente complicato da neuropatia radiale.” (cfr. pag. n.6, 7 e 10) – si evince chiaramente che la menomazione del 42% debba essere riferita interamente al sinistro del
2014 e che si sia ragionevolmente aggiunta a quella pregressa, non rilevante nel giudizio per cui è causa.
Ciò premesso, relativamente alla personalizzazione del danno biologico (oggetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale del , anche questo Collegio, come già aveva correttamente CP_1
ritenuto il Giudice di I grado, ritiene che sussistano valide ragioni per riconoscere una personalizzazione del 15% sul danno biologico permanente quantificato nella misura pari ad euro
299.254,15 in ragione del fatto che le lesioni riportate dalla le avevano determinato CP_2
conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle che mediamente conseguono ad una percentuale di invalidità di pari entità rispetto a quella a lei riconosciuta (pari al 42%). Orbene, se è vero che “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al Giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Sez. III sent. n.21939 del
21/9/2017)”, nonché che “in assenza di prova di tali specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee
a consentire il superamento delle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il Giudice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame…” (cfr. pag. n.3 Corte civ., Sez. VI-III, ord. n.15084/2019), potendosi quindi affermare che in difetto di risultanze probatorie il Giudice non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, nondimeno è vero che le circostanze allegate dalla sono rimaste incontestate CP_2
e correttamente il primo Giudice aveva riconosciuto la personalizzazione in aumento del 15%.: infatti deve considerarsi che l'attrice viveva da sola nella casa di campagna di proprietà; non aveva una famiglia nucleare e si spostava sempre da sola;
aveva solo l'abilitazione alla guida del ciclomotore;
le lesioni riportate le hanno impedito sia di utilizzare il ciclomotore sia di conseguire agevolmente l'abilitazione superiore per la guida di automobili;
l'inabilità al 100% al proprio lavoro (che svolgeva da sempre e tendenzialmente unico che poteva svolgere visto il basso grado di scolarizzazione e le attitudini personali), oltre ad averla privata della propria fonte di reddito, aveva anche determinato l'interruzione delle occasioni di svago e di benessere che erano rappresentate dall'incontro quotidiano con le colleghe di lavoro, con le quali, da anni, vi era un forte rapporto di amicizia ed in compagnia delle quali la stessa era solita trascorrere i fine settimana per il cinema ed una pizza, situazioni per cui era necessaria un'autonomia di spostamento venuta definitivamente meno;
si era dovuta trasferire nel centro abitato, lasciando la casa di campagna e locando un appartamento, per vivere vicino ai servizi e vicino alla sorella e al nipote dato che necessitava della loro assistenza nelle incombenze quotidiane. Trattasi insomma di circostanze che hanno determinato cambiamenti drastici e gravosi per una persona di oltre cinquant'anni con un danno biologico permanente del 42%, compromettendo inevitabilmente le sue abitudini di vita. Corretta quindi la quantificazione complessiva del danno non patrimoniale in euro 308.164,15 (8.910,00 euro per inabilità temporanea e 299.254,15 euro per danno biologico permanente con personalizzazione del 15%) sicché sul punto vanno rigettati sia l'appello principale sia quello incidentale proposto dal CP_1
Relativamente poi alla quantificazione del danno patrimoniale, deve altresì respingersi l'ulteriore doglianza sollevata da in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla Parte_1 per l'assistenza tecnica e legale nella fase stragiudiziale dato che, oltre alla procedura di CP_2 negoziazione assistita prevista a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, risulta documentato agli atti l'intervento del suo legale volto ad ottenere, senza successo,
l'adempimento spontaneo da parte della compagnia assicurativa: ed infatti quest'ultima, nonostante il fatto che il proprio medico fiduciario avesse indicato un danno biologico prossimo a quello accertato in sede giudiziale, non aveva provveduto a fare alcuna offerta di liquidazione in quanto l'unica somma corrisposta è stata quella di euro 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno al ciclomotore: giustificata quindi la liquidazione operata dal Tribunale nella somma forfettaria ed omnicomprensiva di 6.000,00 euro.
Dovrà poi rigettarsi l'appello incidentale dell'attrice relativo alla liquidazione del danno patrimoniale dovuto alla perdita della capacità di lavoro specifica in euro 20.000,00 ma non perché il Tribunale non potesse correttamente far ricorso al criterio equitativo, opzione in realtà condivisibile: ed invero la non ha dimostrato che ella avrebbe continuato a percepire i redditi mensili documentati CP_2 anche per il futuro e fino all'età di anni 67 – così da consentire, sulla base di tali parametri, una precisa liquidazione secondo il criterio della capitalizzazione richiamato nei suo scritti difensivi - giacché proprio dalla documentazione da lei depositata in I grado emerge come ella lavorasse in virtù di contratti a tempo determinato sulla cui perpetuazione per il futuro, negli anni successivi al sinistro per cui è causa, nulla in realtà è dato sapere, né è dato sapere se la durata di eventuali contratti futuri sarebbe stata analoga a quella risultante negli anni documentati in atti;
se così è risulta condivisibile la valutazione del primo Giudice laddove ha ritenuto comunque (stante l'assenza di ogni prova offerta in merito) verosimile, visto che la aveva comunque dimostrato di aver effettuato periodi CP_2
di lavoro come bracciante agricola da molti anni, che vi sarebbero stati altri contratti a tempo determinato in futuro ma, in assenza di ogni elemento certo al riguardo, un danno di 20.000,00 euro
(più o meno corrispondente a quanto l'attrice, negli ultimi anni prima dell'incidente, aveva guadagnato per due anni e quindi ad una previsione di verosimile continuazione, ove non vi fosse stato il sinistro, dei rapporti a tempo determinato almeno per ulteriori due anni) appare rispondente a criteri di quantificazione ragionevoli e prudenziali.
In definitiva, posto che il danno complessivo, al netto di quello relativo al ciclomotore e già liquidato, deve essere quantificato, come già fatto dal Tribunale, in euro 337.516,05 – euro 29.351,90 quale danno patrimoniale (comprensivo di quello da perdita della capacità lavorativa) per le motivazioni già esposte dal primo Giudice + 308.164,15 a titolo di danno non patrimoniale - e stante la diversa ripartizione delle quote di responsabilità per quanto sopra evidenziato, il risarcimento spettante alla
è dovuto nella misura del 70% e quindi nella misura di euro 236.261,24. CP_2
Infine, relativamente alle deduzioni dell' , devesi al riguardo osservare che, come correttamente CP_3 osservato dall' , la riduzione per il concorso di colpa va defalcata dal risarcimento globalmente CP_3 dovuto dal responsabile e non dall'indennità dovuta dall'assicuratore sociale: ne consegue che dal momento che, così operando, si è determinato un risarcimento in favore della pari a CP_2 complessivi euro 236.261,24, l'importo di euro 95.464,93 richiesto dall' ha certamente capienza CP_3
rispetto al danno civilistico complessivo di cui sopra sicché la ed il Parte_1 CP_1
dovranno essere condannati a restituire allo stesso la predetta somma, maggiorata degli interessi a decorrere dalla domanda.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, l'accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e di quello incidentale proposto da laddove avevano Parte_1 CP_1
chiesto - in via subordinata - una diversa ripartizione delle responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, con riforma della sentenza gravata nella parte in cui aveva accertato e dichiarato la responsabilità concorsuale del e di nella causazione del CP_1 Controparte_2
sinistro in oggetto nella misura rispettivamente del 90% e del 10%, dovendosi invece accertare e dichiarare la loro responsabilità nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, e dovendosi invece rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla CP_2
Quanto alle spese processuali tra il e la si rileva che, all'esito Parte_1 CP_1 CP_2 del presente giudizio, l'appellante principale e l'appellante incidentale sono risultati in parte CP_1 soccombenti, mentre l'appellante incidentale è risultata interamente soccombente: si CP_2
ritiene pertanto di compensare integralmente fra tutte le indicate parti i tre quarti delle spese processuali sostenute ponendo il restante quarto a carico della Relativamente invece alla CP_2
condanna di e del a rifondere in solido le spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1
in I grado, nonostante la diversa ripartizione delle responsabilità operata da questa Corte CP_2
si osserva come tale condanna debba essere confermata in ragione del fatto che la diversa ripartizione ritenuta dal I Giudice non integra comunque un motivo idoneo a porre a carico della quelle CP_2 spese giacché quest'ultima aveva fondatamente agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno che la compagnia assicurativa non le aveva corrisposto nemmeno in minima parte (al di là del modesto danno al motociclo).
Quanto poi alle spese processuali del presente grado di giudizio relative al rapporto tra
[...]
il e l' , le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da Parte_1 CP_1 CP_3
dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa con R.G.
n.301/2023, così dispone: - In accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da , riforma la sentenza n.748/2023 ed accerta CP_1
il concorso di colpa di e nella causazione del sinistro in CP_1 Controparte_2
misura pari, rispettivamente, al 70% e al 30%;
- Condanna pertanto e il in solido al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di euro 236.261,24 a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Controparte_2
non patrimoniali, derivati dal sinistro, previa devalutazione al 29/7/2014 e rivalutazione alla data della pronuncia e applicazione degli interessi compensativi ad ogni scaglione annuale di rivalutazione e oltre gli interessi legali fino al soddisfo;
- Conferma la condanna di e del in solido al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 95.464,93 oltre interessi da calcolarsi a partire dalla data delle CP_3
singole erogazioni in favore della e fino al soddisfo;
CP_2
- Conferma il diritto di nei confronti del al rimborso di quanto la Parte_1 CP_1
prima verserà in favore della in forza della presente pronuncia, oltre gli ulteriori CP_2
interessi legali dal versamento al soddisfo;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
- Compensa per due terzi le spese processuali tra la da una parte, e la CP_2 [...]
e il dall'altra – per la prima si liquidano complessivamente spese vive Parte_1 CP_1
per euro 1973,00 e compensi professionali per euro 14.000,00 e per il secondo si liquida il compenso professionale nelle misura di euro 12.000,00 - condannando però la alla CP_2
rifusione del restante terzo delle spese processuali sostenute dai primi e quindi alla rifusione, in favore della dell'importo di euro 5.324,33 ed in favore del Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 4.000,00 oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna e il in solido alla rifusione, in favore dell' , delle Parte_1 CP_1 CP_3
spese processuali del II grado si liquidano in euro 9.800,00 per compenso professionale oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza, a carico della sola dei presupposti di cui all'art.13, co.1 CP_2
quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.301/2023
Tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giampiero Molinari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via del Verzaro n.53, come da procura in calce all'atto di citazione in appello Appellante
e
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Claudio CP_1
Lombardi e Alessia Battilana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lombardi sito in Perugia, Corso Vannucci n.71, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato e appellante incidentale e nei confronti
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Controparte_2
Elena Belia e Marco Franchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Belia sito in
Perugia, Via Bixio n.77, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata ed appellante incidentale nonché nei confronti
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
[...]
Bellucci ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale INAIL sita in Perugia, Via
Giovan Battista Pontani n.12, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n.748/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
In via preliminare: accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.325 cpc,
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla con la propria comparsa di CP_2
costituzione del 27/10/2023;
In via principale: in accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di nella causazione Controparte_2 dell'incidente verificatosi in data 29/7/2014, descritto in narrativa, con conseguente rigetto sia della domanda attrice sia della richiesta di surroga dell' avanzata nei confronti di CP_3 [...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. con vittoria di spese e competenze di Parte_1
entrambi i gradi del giudizio;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo, accertare e dichiarare, comunque, la concorrente e prevalente responsabilità della nella causazione del sinistro CP_2
de quo a causa della sua imprudente e negligente condotta di guida e per l'effetto dichiarare tenuta la compagnia appellante, in proporzione all'accertato grado di responsabilità, al risarcimento in suo favore dei soli danni effettivamente subiti e provati al netto dell'importo corrispostole dall' , CP_3
con reiezione di ogni ulteriore domanda perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto e con compensazione integrale delle spese di giudizio;
Confermare, in ogni caso, il diritto di regresso di nei confronti di Parte_1 CP_1
per il recupero di tutte le somme per sorte, interesse e spese legali (di primo e/o secondo grado) dalla stessa corrisposte e/o da corrispondere alla e all' . CP_2 CP_3
Con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.”.
Per : CP_1
“Voglia l'adita Corte, contraiis reiectis:
In via preliminare: sospendere l'esecutorietà e/o l'esecuzione dell'impugnata sentenza del Tribunale di Perugia n.748/2023 pronunciata e pubblicata in data 11/5/2023 e notificata in data 18/5/2023 per tutto quanto argomentato in narrativa;
Nel merito: in via principale in accoglimento dell'appello incidentale ed in totale riforma dell'impugnata sentenza accertare che alcuna responsabilità ha avuto nella CP_1 causazione del sinistro del 29/7/2014 per cui è causa e per l'effetto respingere tutte le domande dalla svolte nei confronti di;
per l'effetto di quanto sopra respingere Controparte_2 CP_1 tutte le domande proposte dall' nei confronti di;
in via subordinata ed in riforma CP_3 CP_1 dell'impugnata sentenza accertare e dichiarare un prevalente concorso di colpa della CP_2
nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto rimodulare e ridurre in base
[...] all'accertato grado di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa l'entità dei danni subiti da parte attrice così come eventualmente provati in corso di causa e nella misura risultante all'esito del presente giudizio e comunque al netto delle somme già erogate e riconosciute dall' in favore della parte attrice evitando duplicazioni di risarcimenti ed indebiti CP_3 arricchimenti di quest'ultima.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del primo e secondo grado di giudizio.”.
Con le note di trattazione scritta del 5/12/2023, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla in data 27/10/2023 ai sensi del combinato disposto degli artt.325 e 326 cpc. CP_2
Per : Controparte_2
“Rigettare l'appello proposto da nonché l'appello incidentale proposto da Parte_1
, in quanto infondati in fatto ed in diritto;
CP_1
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella produzione dell'evento, per l'effetto CP_1
condannare lo stesso in solido con quale impresa designata per il F.G.V.S., Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2 dell'intero come quantificato nella sentenza impugnata oltre al maggior importo a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese e compensi legali, da distrarsi.”.
Per : CP_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, ogni contraria deduzione, eccezione e domanda disattese:
In via principale con rigetto dell'appello principale e di quello incidentale proposto da , CP_1 confermare la sentenza del Tribunale di Perugia n.748/2023 pubblicata l'11/5/2023 e, per l'effetto, confermare la condanna di e di , in solido tra loro, al Parte_1 CP_1
pagamento in favore di di euro 95.464,93 oltre a interessi dalla data delle singole erogazioni CP_3 in favore dell'attrice e fino al soddisfo, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, e con vittoria di spese di lite e compenso professionale. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita avesse – in parziale accoglimento dell'appello principale e/o di quello incidentale proposto da , e in CP_1
parziale riforma della sentenza impugnata – a determinare il concorso causale di Controparte_2 in misura maggiore di quanto accertato dal Tribunale di Perugia, accertare e dichiarare l'importo dovuto all' in via di rivalsa previo defalco dal risarcimento globalmente dovuto dal CP_3
responsabile, con condanna di in solido con al pagamento Parte_1 CP_1 in favore dell' dell'importo così determinato, oltre a interessi dalla data delle singole CP_3 erogazioni in favore dell'attrice e fino al soddisfo, e con vittoria di spese di lite e compenso professionale.”.
Con ordinanza del 18/10/2023 veniva confermato il decreto con cui veniva disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, emesso inaudita altera parte in data 13/6/2023; successivamente con ordinanza datata 2/3/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.189 cpc e veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di provvisionale avanzata dalla Infine, con ordinanza del 4/12/2024 la causa CP_2
veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (in qualità di impresa Parte_1
designata dal ) premetteva di essere stata convenuta in giudizio Parte_2 da al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni patrimoniali (per spese Controparte_2
mediche, per perdita della capacità lavorativa e per spese di assistenza tecnica e legale stragiudiziale)
e non patrimoniali (per invalidità permanente e temporanea, oltre al chiesto aumento in ragione della personalizzazione del danno) subiti in conseguenza del sinistro occorso il 29/7/2014 alle ore 12,30 circa lungo la strada Solfagnano in Perugia. aggiungeva che la a fondamento della domanda risarcitoria, aveva Parte_1 CP_2
dedotto che: alla guida del proprio ciclomotore Kymco targato XAHG88 sulla Strada Solfagnano - provenendo da Solfagnano e tenendo una velocità ridotta a causa della salita, della curva appena superata e della pioggia – all'altezza del civico n.32 era entrata in collisione con l'autovettura Volvo
V50 targata CN057YM priva di copertura assicurativa, proveniente dall'opposto senso di marcia;
la vettura era condotta dal proprietario , il quale, con l'intenzione di svoltare alla sua destra CP_1
per immettersi nel civico n.32, aveva allargato la traiettoria della curva spostandosi alla sua sinistra, così invadendo la corsia del suo ciclomotore;
l'impatto era avvenuto nella carreggiata di pertinenza di essa e si era verificato per fatto e colpa esclusiva del dopo aver sbattuto CP_2 CP_1 violentemente sul montante dell'auto per poi cadere a terra, essa attrice era stata condotta al pronto soccorso di Perugia ove era stato accertato che, a seguito del sinistro, aveva riportato una frattura pluriframmentaria angolata e scomposta della diafasi media dell'omero e una frattura relativamente composta della diafasi medio-prossimale di radio ed ulna a causa delle quali era stata ricoverata e sottoposta a due interventi chirurgici di sintesi ossea, per essere poi dimessa l'11/8/2014 con tutore articolato e prescrizione di terapia medica e di successivi controlli radiografici;
erano, infine, seguite numerose visite mediche ed esami specialistici e si era anche manifestata a suo carico una patologia psichiatrica (cefalea post traumatica e disturbo da stress post-traumatico, con disturbo da ansia generalizzato e attacchi di panico) curata con terapia farmacologica oltre che successiva cura psico- terapeutica e riabilitativa;
il 17/3/2015 era stata dichiarata clinicamente guarita con postumi. Inoltre
– continuava l'odierna assicurazione appellante – la aveva aggiunto che: la compagnia CP_2 aveva rifiutato l'indennizzo, non essendo il veicolo coperto da assicurazione;
la CP_4 [...]
mentre aveva provveduto a risarcire il danno al ciclomotore per euro 1.100,00, nulla Parte_1
le aveva corrisposto per i danni da lesioni nonostante il fatto che nella fase stragiudiziale la stessa avesse quantificato un danno residuo da indennizzare pari ad euro 341.559,16, Parte_1 riferendo di essere in attesa dell'autorizzazione della il era stato sanzionato per CP_5 CP_1 violazione dell'art.143, co.1, C.d.S. per aver marciato senza mantenersi in prossimità del margine destro, oltre che per la violazione dell'art.193, co.2, C.d.S. per mancanza di copertura assicurativa;
siccome il sinistro era occorso mentre essa attrice rientrava dal lavoro di bracciante agricola, era stata aperta la pratica presso l' che aveva poi provveduto ad indennizzarla. L'appellante evidenziava CP_3 quindi che la aveva concluso chiedendo, in via preliminare, accogliersi l'istanza di CP_2 assegnazione di una somma a titolo di provvisionale;
nel merito, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è causa, condannarsi CP_1 [...]
a risarcire in suo favore la complessiva somma pari ad euro 363.236,94 ovvero la Parte_1
diversa somma maggiore o minore che fosse stata ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con vittoria delle spese di lite. dava poi atto che in quella sede aveva svolto intervento volontario, Parte_1 CP_3
motivandolo sulla base della circostanza per cui il sinistro subito dalla dipendente della CP_2
Fattoria Autonoma Tabacchi, si era verificato in itinere, mentre essa stava tornando a casa alla fine del turno mattutino;
l'indennizzo riconosciuto alla predetta era stato quantificato in base CP_2 ai postumi permanenti valutati nel 18% di menomazione dell'integrità psicofisica ex art.13 D. Lgs.
n.38/2000 e ai postumi temporanei in termini di inabilità assoluta al lavoro protrattasi per 178 giorni.
L'appellante evidenziava quindi che l' , posta l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al CP_3 aveva concluso chiedendo anzitutto accertarsi la sussistenza dei presupposti in fatto e in CP_1 diritto al fine di esercitare l'azione di surroga nei confronti di per l'infortunio Parte_1
occorso alla in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità – assoluta, CP_2
prevalente o concorrente – del nonché condannarsi la compagnia assicurativa a rimborsare CP_1 all' le prestazioni erogate a titolo di indennizzo ovvero la diversa somma, Controparte_6
maggiore o minore, che fosse stata ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
quale impresa designata per l'Umbria dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_1
Strada, dava quindi atto di essersi costituita in quella sede, anzitutto eccependo in rito l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea per non essere stato convenuto in giudizio , proprietario e conducente dell'autovettura. Nel merito, in punto di an, CP_1
deduceva di aver contestato la dinamica del sinistro prospettata dalla affermando come CP_2 quest'ultima, forse a causa della pioggia in atto e della velocità inadeguata, all'uscita di una curva sinistrorsa aveva in realtà invaso l'opposta corsia di marcia andando a collidere con la parte anteriore sinistra del veicolo antagonista. Dava poi atto di aver rilevato, in punto di quantum, come: parte attrice avesse già subito in passato due sinistri riportando, nel primo, fratture costali a sinistra e la frattura della clavicola omolaterale sinistra da cui era residuata una invalidità pari al 18% e, nel secondo, la frattura del malleolo sinistro con conseguente invalidità pari al 2%; l' avesse accertato per il CP_3
sinistro per cui è causa una invalidità permanente pari al 27% e quindi inferiore a quella da essa prospettata;
non potesse liquidarsi in via autonoma alcun danno morale e/o esistenziale perché già ricompreso e contenuto in quello biologico;
in ogni caso, i pregiudizi lamentati fossero privi di prova, ivi compreso anche il danno da incapacità lavorativa specifica. Dava quindi atto di aver concluso in
I grado chiedendo in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda attrice per violazione dell'art.287, co.4, Codice delle Assicurazioni private e, per l'effetto, ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del all'esito dell'instaurato corretto CP_1
contraddittorio, nel caso di dichiarata contumacia del concedersi termine ad essa società CP_1
assicuratrice ex art.292 cpc per notificare allo stesso copia della sua comparsa di costituzione contenente la domanda di regresso spiegata nei suoi confronti;
respingersi, comunque, la richiesta di assegnazione di una provvisionale. Nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della in ordine alla causazione dell'incidente e, per l'effetto, respingersi la CP_2
domanda risarcitoria, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa della predetta nelle causazione dell'evento e, CP_2 per l'effetto, ridursi, in proporzione dell'accertato grado di responsabilità, l'entità dei danni effettivamente da risarcire così come fossero risultati all'esito dell'istruttoria svolta, sempre e comunque al netto delle somme erogate in favore della medesima dall' ; in ogni caso, CP_3 dichiararsi, ex art.292 D. Lgs. n.209/2005, il suo diritto di regresso nei confronti del in quanto CP_1
obbligato a rifondere quanto dovesse essere da lei pagato per indennizzo, interessi e spese legali in favore della predetta Il tutto con vittoria delle spese processuali. CP_2
Infine – continuava ancora l'odierna appellante –, integrato il contraddittorio, si era costituito anche che, in sostanza, si era associato alle su esposte deduzioni di ed CP_1 Parte_1
aveva concluso chiedendo, in via preliminare, respingersi la richiesta di parte attrice di assegnazione di una somma a titolo di provvisionale;
nel merito, in via principale, aveva poi chiesto accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è Controparte_2 causa e, per l'effetto, respingersi tutte le domande da questa svolte, nonché accertarsi e dichiararsi che nulla era da lui dovuto a titolo di regresso in favore di in via subordinata, Parte_1
accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa della nella causazione del sinistro per cui è CP_2 causa e, per l'effetto, rimodularsi e ridursi in base all'accertato grado di responsabilità dei soggetti coinvolti l'entità dei danni subiti da parte attrice così come eventualmente provati in corso di causa e nella misura risultante all'esito dell'istruttoria e, in ogni caso, al netto delle somme già erogate e riconosciute dall' al fine di evitare duplicazioni di risarcimenti ed indebiti arricchimenti di CP_3 quest'ultima. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Perugia con l'impugnata sentenza – istruita la causa con CTU, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita – così statuiva:
“In accoglimento della domanda attorea, condanna e in Parte_1 CP_1
solido al pagamento in favore di di euro 208.199,52 a titolo di risarcimento di Controparte_2
tutti i danni, patrimoniali e non, derivati dal sinistro, previa devalutazione al 29/7/2014 e rivalutazione alla data della pronuncia e applicazione degli interessi compensativi ad ogni scaglione annuale di rivalutazione;
sulla somma così calcolata alla data della pronuncia, devono corrispondersi gli interessi legali fino al soddisfo;
In accoglimento della domanda dell'intervenuta, condanna e Parte_1 CP_1
in solido al pagamento in favore di di euro 95.464,93 oltre interessi dalla data delle singole CP_3 erogazioni in favore dell'attrice e fino al soddisfo;
In accoglimento della domanda riconvenzionale-trasversale della convenuta assicurazione, accerta il diritto di nei confronti di al rimborso di quanto la prima Parte_1 CP_1 verserà in favore dell'attrice in forza della presente pronuncia, oltre interessi legali dal versamento al soddisfo;
Condanna e in solido al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 CP_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 1.214,00 (causa di valore determinato) per
[...] esborsi, euro 11.977,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
Condanna e in solido al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 CP_3
spese di lite, che si liquidano in euro 759,00 per esborsi, euro 11.977,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
si liquidano in euro 518,00 (causa di valore indeterminabile) per esborsi, euro 11.977,00 per compensi professionali;
Pone le spese di CTU definitivamente in capo a e per quote Parte_1 CP_1 uguali nei rapporti interni.”.
Orbene, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado per aver Parte_1
ritenuto il responsabile nella causazione del sinistro nella misura del 90% e la ella CP_1 CP_2 sola misura del 10%, osservando, quanto alla condotta di guida del come quest'ultimo stesse CP_1
tenendo una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non dovesse effettuare, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcuna curva “a gomito” per accedere alla propria abitazione – cosa che secondo il primo Giudice avrebbe causato l'allargamento dell'autovettura sulla corsia di marcia del ciclomotore - ubicata al civico n.32, con conseguente facilità di accesso per lui – ciò risultando dalle riproduzioni fotografiche in atti – e rilevando che, pur volendo ritenere che il predetto si fosse CP_1
allontanato un po' dal margine destro della propria corsia, la posizione della sua auto – stante la larghezza di 2,70 m della propria corsia di pertinenza e di 1,77 del proprio veicolo e tenuto altresì conto dell'esiguo spazio di ingombro di un ciclomotore – non avrebbe potuto costituire alcuna turbativa per la circolazione del motociclo condotto dalla proveniente dall'opposta CP_2 direzione, la quale aveva a disposizione l'intera corsia di marcia di sua pertinenza oltre ad una buona parte di quella percorsa dal quanto alla condotta di guida di quest'ultimo, l'assicurazione CP_1
precisava peraltro che le sanzioni amministrative comminate dagli Agenti di Polizia intervenuti per rilevare l'incidente, non potevano costituire validi elementi di prova in ordine alle responsabilità dei soggetti coinvolti;
quanto alla condotta di guida della lamentava che il Tribunale non CP_2
aveva adeguatamente valorizzato due circostanze, vale a dire il limite di velocità di 20 km/h esistente sulla sua corsia di marcia e la posizione finale del ciclomotore in fondo alla scarpata. Si doleva, inoltre, dell'omessa valutazione e considerazione delle risultanze del giudicato penale.
Con il secondo motivo la società appellante censurava poi la sentenza del Tribunale stante l'erroneo riconoscimento di una maggiorazione del 15% sul danno biologico complessivo e permanente quantificato in 42 punti percentuali dato che la non aveva in alcun modo dimostrato che la CP_2 peculiarità delle conseguenze dannose derivatele in seguito al sinistro fosse tale da giustificare una qualsiasi personalizzazione.
Con il terzo motivo di appello, ancora, impugnava la decisione del primo Giudice Parte_1 laddove aveva ritenuto di liquidare all'attrice la somma forfettaria e omnicomprensiva pari ad euro
6.000,00 per l'assistenza tecnica e legale nella fase stragiudiziale, osservando al riguardo che, a prescindere dalla quantificazione del danno biologico operata dal proprio medico fiduciario, essa non avrebbe comunque potuto corrisponderle ante causam alcuna somma, dovendosi prima accertare in contraddittorio le responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti. Per tutti gli indicati motivi concludeva quindi come sopra.
Il in questa sede si è associato alle su esposte deduzioni di proponendo CP_1 Parte_1 contestualmente appello incidentale con il cui primo motivo ha evidenziato l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata concernente la ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 90% e del 10%, precisando che il primo Giudice non aveva correttamente valutato né la propria condotta di guida né quella della con il secondo motivo di gravame CP_2 ha lamentato l'omessa valutazione e considerazione delle risultanze del giudicato penale e con il terzo motivo di appello ha contestato il riconoscimento a favore della controparte di una maggiorazione del
15% a titolo di personalizzazione del danno biologico complessivo pari al 42%. Concludeva pertanto come sopra.
La dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto, ha poi contestualmente proposto CP_2 appello incidentale con il cui primo motivo ha evidenziato l'erroneità della statuizione della sentenza impugnata concernente la ripartizione delle responsabilità nella causazione del sinistro nella misura del 90% e del 10%, adducendo l'esclusiva responsabilità del Con il secondo motivo di CP_1
gravame ha contestato la quantificazione del danno patrimoniale in soli euro 29.351,90, deducendo: quanto al danno emergente che, prendendo in considerazione i redditi da essa percepiti negli ultimi tre anni antecedenti il sinistro del 2014 con un reddito netto annuale in media pari a 10.605,00 euro
(corrispondente a 883,75 euro mensili), il danno emergente da perdita della capacità lavorativa specifica avrebbe dovuto essere quantificato in euro 92.793,75 (corrispondente alle 105 mensilità perse dal sinistro), oltre interessi e rivalutazione;
quanto al lucro cessante che – considerata la sua età di 52 anni alla data del sinistro, l'arco temporale di 15 anni fino all'età pensionabile fissata in 67 anni e le c.d. tabelle di MI (riferite alle femmine) – il lucro cessante futuro avrebbe dovuto essere quantificato in euro 166.286,40 (10.605,00 -quale reddito netto annuale medio- x 15,68 -coefficiente moltiplicativo). Concludeva quindi come sopra.
Infine, l' , dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto sia dalla società assicurativa CP_3
sia dal chiedendo quindi il rigetto degli appelli da loro proposti, ha chiesto l'integrale CP_1 conferma della sentenza impugnata tanto nella parte in cui aveva riconosciuto la prevalente responsabilità del nella causazione del sinistro, quanto nella parte in cui, nel determinare CP_1
l'importo del danno differenziale spettante alla aveva stabilito la piena capienza della CP_2 rivalsa dell' sotto il profilo del quantum delle prestazioni erogate e ciò perché ad essa non è CP_3 opponibile il concorso di colpa dell'infortunata se non nei limiti del danno civilisticamente risarcibile, sicché, anche nella denegata ipotesi di determinazione della colpa della in percentuale CP_2
maggiore di quanto stabilito dal Giudice di prime cure, dovrà essere confermato il principio in base al quale, al fine di stabilire il limite della surrogazione nel caso di concorso di colpa della vittima nella produzione dell'evento, la riduzione per il concorso di colpa va defalcata dal risarcimento globalmente dovuto dal responsabile e non dall'indennità dovuta dall'assicuratore sociale.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale della CP_2
proposta dalla e dal ai sensi del combinato disposto degli artt.325 e 326 Parte_1 CP_1
cpc è infondata: è vero infatti che la difesa della aveva notificato la sentenza di I grado CP_2
alle altre parti facendo così decorrere il termine breve per la proposizione, da parte loro, di eventuali appelli ma, a fronte, poi, dell'avvenuta proposizione di tali appelli ad opera delle controparti, deve tenersi conto – come correttamente osservato dalla medesima difesa della – del consolidato CP_2
orientamento della Suprema Corte secondo cui (cfr. Cass. sez. II civile, 24/07/2024, n. 20482)
“Secondo il prevalente e più recente orientamento della S.C., l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (Cass., Sez. Un., 28 Marzo 2024, n. 8486; Cass.,
Sez. III, 5 settembre 2022, n. 26139 che, in applicazione del principio, ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore – destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte;
Cass., Sez.
III, 11 novembre 2020, n. 25285; Cass., Sez. VI-3, 7 luglio 2020, n.14094)”. La quindi CP_2
aveva poi ritualmente ritenuto di proporre appello incidentale su capi diversi da quelli ex adverso impugnati e lo aveva fatto nel rispetto del termine di cui all'art.343 cpc. Ed invero, in primis, posto che ai sensi del co.1 dell'art.334 cpc “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.”, sulla – parte contro la quale era stata proposta impugnazione – non poteva incombere CP_2
l'onere di impugnare la sentenza nei termini di cui agli artt.325 e 326 cpc. In secondo luogo, il succitato art.343 cpc dispone che “L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'art.347. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dalla impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.”, sicché, tenuto conto del fatto che l'udienza indicata nell'atto di citazione in appello del 26/10/2023 era stata differita al 16/11/2023, la calcolando a ritroso il termine di 20 giorni ex art.347 CP_2
cpc, avrebbe dovuto costituirsi entro il 28/10/2023 ed essendosi costituita proponendo contestualmente appello incidentale il 27/10/2023, il termine di cui all'art.343 cpc è stato rispettato.
L'appello incidentale è pertanto ammissibile.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello proposto da e l'appello incidentale Parte_1
proposto dal siano in gran parte infondati. CP_1
Stante anzitutto la mancanza di rilievi oggettivi in relazione alla dinamica del sinistro per cui è causa poiché il aveva inopinatamente spostato il proprio veicolo, così come risulta dalla relazione CP_1 della Polizia Municipale di Perugia (cfr. fascicolo I grado), e l'assenza di testimoni, correttamente il
Tribunale aveva ricostruito la dinamica sulla base della documentazione fotografica (cfr. doc. n.33- prima memoria istruttoria di parte attrice) e delle dichiarazioni in atti nonché degli elementi indiziari disponibili. Orbene si osserva come dal predetto materiale probatorio risultino agli atti le seguenti circostanze: la è una strada asfaltata di campagna con un limite di Parte_3 velocità di 20 km/h; in prossimità dello slargo dove era avvenuto l'urto l'intera carreggiata stradale è larga 5,40 metri;
non essendo tracciata in modo visibile sulla strada la linea di mezzeria, può ipotizzarsi una larghezza delle corsie di marcia di circa 2,70 metri, cioè pari alla metà della larghezza complessiva della strada;
il giorno in cui si era verificato il sinistro pioveva come dichiarato dalla stessa alla Polizia municipale intervenuta e non contestato da alcuna controparte;
la CP_2
in prossimità della propria abitazione, era alla guida di un ciclomotore di cilindrata 50 c/c CP_2
e pesava 87 kg;
il era in prossimità dell'ingresso della propria abitazione. CP_1
Orbene nell'immediatezza dei fatti la aveva dichiarato alla Polizia municipale (si veda CP_2 sempre la relazione sull'incidente stradale di cui al doc.1 del fascicolo di parte attrice in I grado) che
“Erano le 12:30 quando alla guida del ciclomotore Kymco targato X4HG88 proveniente da lato
Solfagnano con direzione Coltavolino transitavo in strada Solfagnano. Procedevo a velocità ridotta tenuto conto del tratto in salita e della pioggia in atto. (omissis) Subito dopo la curva ad andamento sinistrorso per la mia direttrice di marcia in prossimità del civico 32 nel tratto ascendente, un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia improvvisamente si spostava alla propria sinistra, colpendomi. (omissis) Non capisco come mai il conducente antagonista non mi abbia visto, io comunque percorrevo la parte della corsia a me riservata sull'estrema destra. Venivo a conoscenza solo dopo che il conducente antagonista aveva spostato il proprio veicolo senza alcun motivo, portandolo fuori dalla carreggiata nel piazzale di casa (chiuso).” e nel processo penale svoltosi a carico del la medesima aveva dichiarato in sede testimoniale che “Mentre mi trovavo a bordo CP_1 del mio ciclomotore ho sentito una botta e mi sono trovata lunga per terra…”. Il a sua volta, CP_1 nell'immediatezza dei fatti (cfr. relazione di cui sopra), aveva dichiarato che “Erano le 12:30 circa quando alla guida del suddetto veicolo Volvo targato CN057YM proveniente dal centro abitato di
Coltavolino con direzione Solfagnano, transitavo in Solfagnano. Ero solo a bordo del veicolo, Pt_2
avevo le cinture di sicurezza indossate e procedevo a velocità moderata. Dovendo svoltare a destra verso il civico 32 mi allargavo leggermente verso il centro della carreggiata per facilitare l'ingresso al passo civico 32. Pioveva, avevo la luce incidente sul parabrezza e improvvisamente ho sentito un urto sullo spigolo anteriore sinistro. Mi fermavo immediatamente e realizzavo che avevo avuto un urto con un ciclomotore proveniente dall'opposto senso di marcia. (omissis) Attendevo l'arrivo dell'ambulanza e al fine di garantire il normale traffico veicolare procedevo alla rimozione del mio veicolo, spostandolo 10 metri fuori dalla strada all'interno del piazzale privato del civico 32
(omissis), mentre non ho visto sopraggiungere il ciclomotore.”. Risulta poi dai rilievi compiuti dagli agenti intervenuti che il ciclomotore, dopo l'impatto, era finito fuori strada finendo nell'adiacente scarpata.
Ebbene, tali circostanze hanno fornito elementi idonei in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro: più nel dettaglio, l'incidente era avvenuto quando all'altezza dello slargo nei pressi del civico n.32 – slargo visibile (dalla posizione da cui proveniva l'attrice) sulla seconda fotografia di cui al fascicolo fotografico prodotto dalla in I grado quale allegato n.33 alla prima memoria ex CP_2
art.183 cpc - da una parte, la transitando sulla strada Solfagnano in direzione Coltavolino, CP_2
aveva appena terminato la curva sinistrorsa in salita e aveva intrapreso il tratto rettilineo ancora in salita e, dall'altra, il – transitando in strada Solfagnano e proveniente dal centro abitato di CP_1
Coltavolino con direzione Solfagnano – stava per immettersi nel passo carrabile sito alla sua destra che conduce alla propria abitazione ubicata al civico n.32, compiendo una manovra di svolta verso destra;
a seguito dell'urto, la cadeva rovinosamente a terra e il ciclomotore finiva lungo la CP_2
scarpata adiacente alla strada. Poiché quindi la valutazione della documentazione fotografica, unitamente alle dichiarazioni rese dalle parti, ha permesso una attendibile ricostruzione della dinamica del sinistro – condivisibilmente con quanto già affermato dal Tribunale – non può trovare applicazione la presunzione di colpa ex art.2054, co.2, cc ai sensi del quale “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
Ciò posto e venendo quindi alle quote di responsabilità imputabili alla e al non è CP_2 CP_1
invece condivisibile la statuizione del Giudice di I grado, per quanto di seguito si dirà, laddove aveva ripartito le responsabilità della e del nella causazione del sinistro nella misura CP_2 CP_1
rispettivamente del 10% e del 90%.
Nello specifico, quanto alla condotta di guida della prima, se può escludersi che essa stesse tenendo una velocità sostenuta sia perché, come dalla stessa sottolineato, il suo ciclomotore di cilindrata 50
c/c è un veicolo che di per sé non è in grado di raggiungere velocità elevate tanto meno con lei a bordo che all'epoca pesava 87 Kg, sia perché subito prima dell'impatto stava percorrendo un tratto in salita, nondimeno non ci sono elementi per affermare con certezza che la stesse CP_2
rispettando il limite di velocità di 20 km/h esistente in quel punto sulla sua corsia di marcia o addirittura che stesse procedendo al di sotto dello stesso. Ed invero – diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, che non aveva adeguatamente considerato l'anzidetto, estremamente basso, limite di velocità – la pioggia copiosa, la vicinanza alla propria abitazione e la conoscenza della via di casa sono elementi che inducono proprio a ritenere che detto limite fosse stato superato dall'attrice: la viaggiava su un ciclomotore sicché, posta la pioggia battente e la percorrenza di una CP_2
strada a lei nota, verosimilmente si stava affrettando per rincasare il prima possibile, superando quindi
– alla luce di quanto poi accaduto – con ogni probabilità il limite vigente. Significativa poi la posizione finale del ciclomotore in fondo alla scarpata, la quale, pure, consente di ritenere non solo che la predetta non stesse rispettando il limite di velocità – viceversa ove la stesse avesse CP_2
tenuto la bassissima velocità di cui al predetto limite il ciclomotore non sarebbe stato sbalzato così fuori strada – ma anche che ella non stesse tenendo rigorosamente la destra e ciò in ragione del fatto che ove invece così fosse stato, stante il minimo ingombro di un motorino, ben difficilmente il pur allargandosi un po' per svoltare alla sua destra sarebbe arrivato fino al margine destro CP_1 dell'opposta corsia di marcia così da urtare la Del resto, appare significativa anche la CP_2 circostanza per la quale quest'ultima aveva dichiarato che “Mentre mi trovavo a bordo del mio ciclomotore ho sentito una botta e mi sono trovata lunga per terra…”, ciò significando che non stesse prestando particolare attenzione alla presenza di altri veicoli provenienti dalla corsia opposta.
Quanto alla condotta del secondo, rilevano in primis le dichiarazioni da lui stesso rese. Come si è visto il aveva dichiarato di essersi allontanato dalla destra della sua corsia per portarsi verso CP_1
il centro della carreggiata al fine di agevolare la sua manovra di ingresso nel passo carrabile della propria abitazione, ciò che evidenzia come egli non stesse tenendo la destra in modo rigoroso e ciò in assenza di una reale necessità in tal senso giacché, come può notarsi dalle fotografie agli atti, l'ingresso nel vialetto che conduceva al cancello della sua abitazione era molto ampio e comodo, non una “curva a gomito” (si veda, in particolare, la quarta foto di cui al predetto allegato n.33 alla I memoria istruttoria di parte in I grado ove è visibile sia il tratto di strada da cui proveniva CP_2
il sia il vialetto ed il cancello della sua abitazione) sicché lo stesso, per svoltare alla sua destra, CP_1
non doveva per forza allargarsi verso la mezzeria della carreggiata;
in secondo luogo, il predetto aveva dichiarato di essersi avveduto del ciclomotore solo dopo aver sentito l'urto, CP_1
aggiungendo di non averlo visto sopraggiungere, ciò evidenziando che anche lui stava guidando con disattenzione. Né peraltro, in tal senso, possono rilevare in contrario le deduzioni da lui svolte nei suoi atti difensivi laddove ha sostenuto che non aveva visto sopraggiungere il motorino stante la luce incidente sul parabrezza: è agevole obiettare al riguardo che il fatto che piovesse esclude che, come spesso accade, il sole battente sul parabrezza avesse potuto rendere non visibile il motorino. Inoltre si osserva che ben difficilmente il stava procedendo a forte velocità tenuto conto che stava CP_1
per entrare in un passo carrabile e stava per compiere una manovra di svolta verso destra. Tutto quanto sin qui rilevato, insomma, conduce a quantificare una maggior quota di responsabilità in capo alla per quanto comunque minoritaria rispetto a quella del che ha in buona sostanza CP_2 CP_1 causato l'impatto allargandosi, senza che ve ne fosse una reale necessità, un po' oltre la mezzeria della strada per svoltare a destra: si ritiene di individuare un concorso causale di entrambi i conducenti nella produzione nell'evento con una responsabilità della del 30% e con una responsabilità CP_2
del del 70%. CP_1
Giova poi puntualizzare come, quanto alla responsabilità di quest'ultimo, non si ritiene di poter pervenire a diverse conclusioni in relazione al fatto (sottolineato dalla difesa di e Parte_1
del stesso nei propri atti difensivi) che la sua responsabilità penale per i fatti di causa era stata CP_1
esclusa con sentenza passata in giudicato e ciò in ragione del fatto che, ai sensi del combinato disposto degli artt.75 e 652 cpp, la pronuncia di assoluzione perché “il fatto non sussiste”, nonostante la sua definitività, non ha efficacia di giudicato nel presente procedimento dato che la non si era CP_2
costituita parte civile in sede penale, agendo esclusivamente in sede civile.
Venendo ora al quantum del risarcimento spettante alla devesi anzitutto premettere che il CP_2 perito d'ufficio – dopo aver analiticamente analizzato la documentazione medica in atti – aveva condivisibilmente concluso nel senso che “A seguito dell'evento traumatico, nella fattispecie incidente stradale autovettura contro ciclomotore, occorso in data 29/7/2014, Controparte_2 riportava un trauma all'arto superiore sinistro con frattura complessa di braccio e gomito complicata da neuropatia radiale. Le lesioni sopra descritte risultano compatibili e causalmente riferibili all'infortunio in questione così come denunciato in atti e confermato in sede di visita medica, essendo soddisfatti i criteri di valutazione medico-legale del nesso di causalità; infatti le lesioni si sono verificate in stretta correlazione temporale con l'evento traumatico che le ha precedute (criterio cronologico); l'intensità e la qualità dell'evento sono idonee a determinare il trauma così come obiettivato (criterio qualitativo e quantitativo); la modalità dell'evento traumatico è compatibile con le lesioni obiettivate (criterio modale). Tale quadro traumatico ha necessitato di un immediato ricovero ospedaliero per accertamenti strumentali e cure mediche nonché di un prolungato periodo di recupero funzionale. Pertanto, le lesioni sopra riferite hanno causato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto ovvero un periodo di inabilità temporanea che, tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, risulta stimabile in: - Inabilità temporanea
Assoluta: giorni 45 (quarantacinque); - Inabilità Temporanea Parziale al 50% della durata di giorni
90 (novanta). Allo stato attuale residuano postumi che, per il tempo trascorso, possono essere considerati ormai permanenti e che consistono essenzialmente in esiti algo-disfunzionali di spalla, gomito, polso e mano sinistra da trauma fratturativo complesso di braccio e gomito sinistro trattato chirurgicamente complicato da neuropatia radiale oltre un disturbo della sfera psichica inquadrato come “Disturbo Post Traumatico da Stress” che possono essere valutati, da un punto di vista medico- legale, nell'ambito della responsabilità civile, nei seguenti termini: - Inabilità Permanente intesa come Danno Biologico nella misura complessiva del 42% (quarantadue per cento). Stante il lungo tempo intercorso dall'evento traumatico (29/7/2014), i postumi psico-fisici sopra descritti devono ritenersi ormai permanentemente stabilizzati e non sono suscettibili di miglioramento mediante interventi o terapie. Posto che all'epoca del fatto il soggetto lavorava come bracciante agricolo ovvero svolgeva attività manuale e che per lo svolgimento delle mansioni di bracciante agricolo è necessaria la piena funzionalità di entrambi gli arti superiori, gli effetti disfunzionali conseguenti all'evento traumatico incidono sulla capacità lavorativa del soggetto in misura pressoché totale. Le spese mediche documentate e che ammontano complessivamente a euro 3.351,91 appaiono congrue.”
(cfr. pag. n.11 e 12). Né peraltro colgono nel segno le riproposte deduzioni del laddove ha CP_1 ribadito che, a suo dire, il Tribunale aveva errato nel non considerare l'esistenza di pregressi infortuni: ed infatti il perito d'ufficio era stato reso edotto di ciò, dal momento che in relazione all'anamnesi patologica aveva rilevato “Tonsillectomia in età infantile. Nel 2003 rottura malleolo int. (infortunio ric. ). Nel 1999 caduta accidentale con fratture costali e di clavicola sn.” (cfr. pag. n.6); inoltre, CP_3
dal contenuto della relazione – laddove si legge che “Allo stato attuale lamenta dolore persistente e difficoltà nei movimenti e nell'uso dell'arto superiore sinistro in toto (omissis) Esame obiettivo locale. Arto superiore sinistro (soggetto destrimane): l'arto pende accostato al tronco, con gomito semiflesso e mano in semipronazione. Décalage di spalla. Ipomiotrofia del cingolo scapolare, deltoideo, di braccio, avambraccio e degli interossei alla mano. A carico della faccia posteriore di braccio cicatrice chirurgica, lineare, longitudinale, diastasata, ipercromica con evidenti segni trasversali di punti chirurgici, lunga circa cm 30; detta cicatrice continua inferiormente fino a raggiungere la faccia posteriore dell'avambraccio, ove mantiene analoghe caratteristiche e misura cm 20 circa. Altra cicatrice chirurgica lineare, piana, normocromica è sulla faccia anteriore di spalla, della lunghezza di cm 5 e un'altra è sulla faccia anteriore di avambraccio e misura cm 20 circa. I movimenti attivi di spalla sono possibili a meno di 1/3. Articolarità attiva di gomito limitata
a meno di 1/3. Deficit del movimento di estensione della mano, del I dito e delle dita lunghe con atteggiamento in flessione della falange prossimale delle dita lunghe con mano cadente. Chiusura a pugno incompleta, pinze bidigitali impossibili. Riferita ipoanestesia all'avambraccio posteriore, alla metà radiale del dorso della mano e alla regione dorsale delle prime 3 dita e 1/2, escluse le falangi ungueali. (omissis) Allo stato attuale dall'evento traumatico del 29.07.2014 residuano postumi che, per il tempo trascorso, possono essere considerati permanenti e che consistono in esiti algo- disfunzionali di spalla, gomito, polso e mano sinistra da trauma fratturativo complesso di braccio e gomito sinistro trattato chirurgicamente complicato da neuropatia radiale.” (cfr. pag. n.6, 7 e 10) – si evince chiaramente che la menomazione del 42% debba essere riferita interamente al sinistro del
2014 e che si sia ragionevolmente aggiunta a quella pregressa, non rilevante nel giudizio per cui è causa.
Ciò premesso, relativamente alla personalizzazione del danno biologico (oggetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale del , anche questo Collegio, come già aveva correttamente CP_1
ritenuto il Giudice di I grado, ritiene che sussistano valide ragioni per riconoscere una personalizzazione del 15% sul danno biologico permanente quantificato nella misura pari ad euro
299.254,15 in ragione del fatto che le lesioni riportate dalla le avevano determinato CP_2
conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle che mediamente conseguono ad una percentuale di invalidità di pari entità rispetto a quella a lei riconosciuta (pari al 42%). Orbene, se è vero che “in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al Giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Sez. III sent. n.21939 del
21/9/2017)”, nonché che “in assenza di prova di tali specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee
a consentire il superamento delle conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il Giudice adempie correttamente al suo compito di motivazione della liquidazione equitativa del danno, ove dia conto dell'avvenuta considerazione di tutti i possibili profili di danno non patrimoniale ricollegabili alla fattispecie condotta al suo esame…” (cfr. pag. n.3 Corte civ., Sez. VI-III, ord. n.15084/2019), potendosi quindi affermare che in difetto di risultanze probatorie il Giudice non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, nondimeno è vero che le circostanze allegate dalla sono rimaste incontestate CP_2
e correttamente il primo Giudice aveva riconosciuto la personalizzazione in aumento del 15%.: infatti deve considerarsi che l'attrice viveva da sola nella casa di campagna di proprietà; non aveva una famiglia nucleare e si spostava sempre da sola;
aveva solo l'abilitazione alla guida del ciclomotore;
le lesioni riportate le hanno impedito sia di utilizzare il ciclomotore sia di conseguire agevolmente l'abilitazione superiore per la guida di automobili;
l'inabilità al 100% al proprio lavoro (che svolgeva da sempre e tendenzialmente unico che poteva svolgere visto il basso grado di scolarizzazione e le attitudini personali), oltre ad averla privata della propria fonte di reddito, aveva anche determinato l'interruzione delle occasioni di svago e di benessere che erano rappresentate dall'incontro quotidiano con le colleghe di lavoro, con le quali, da anni, vi era un forte rapporto di amicizia ed in compagnia delle quali la stessa era solita trascorrere i fine settimana per il cinema ed una pizza, situazioni per cui era necessaria un'autonomia di spostamento venuta definitivamente meno;
si era dovuta trasferire nel centro abitato, lasciando la casa di campagna e locando un appartamento, per vivere vicino ai servizi e vicino alla sorella e al nipote dato che necessitava della loro assistenza nelle incombenze quotidiane. Trattasi insomma di circostanze che hanno determinato cambiamenti drastici e gravosi per una persona di oltre cinquant'anni con un danno biologico permanente del 42%, compromettendo inevitabilmente le sue abitudini di vita. Corretta quindi la quantificazione complessiva del danno non patrimoniale in euro 308.164,15 (8.910,00 euro per inabilità temporanea e 299.254,15 euro per danno biologico permanente con personalizzazione del 15%) sicché sul punto vanno rigettati sia l'appello principale sia quello incidentale proposto dal CP_1
Relativamente poi alla quantificazione del danno patrimoniale, deve altresì respingersi l'ulteriore doglianza sollevata da in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla Parte_1 per l'assistenza tecnica e legale nella fase stragiudiziale dato che, oltre alla procedura di CP_2 negoziazione assistita prevista a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, risulta documentato agli atti l'intervento del suo legale volto ad ottenere, senza successo,
l'adempimento spontaneo da parte della compagnia assicurativa: ed infatti quest'ultima, nonostante il fatto che il proprio medico fiduciario avesse indicato un danno biologico prossimo a quello accertato in sede giudiziale, non aveva provveduto a fare alcuna offerta di liquidazione in quanto l'unica somma corrisposta è stata quella di euro 1.100,00 a titolo di risarcimento del danno al ciclomotore: giustificata quindi la liquidazione operata dal Tribunale nella somma forfettaria ed omnicomprensiva di 6.000,00 euro.
Dovrà poi rigettarsi l'appello incidentale dell'attrice relativo alla liquidazione del danno patrimoniale dovuto alla perdita della capacità di lavoro specifica in euro 20.000,00 ma non perché il Tribunale non potesse correttamente far ricorso al criterio equitativo, opzione in realtà condivisibile: ed invero la non ha dimostrato che ella avrebbe continuato a percepire i redditi mensili documentati CP_2 anche per il futuro e fino all'età di anni 67 – così da consentire, sulla base di tali parametri, una precisa liquidazione secondo il criterio della capitalizzazione richiamato nei suo scritti difensivi - giacché proprio dalla documentazione da lei depositata in I grado emerge come ella lavorasse in virtù di contratti a tempo determinato sulla cui perpetuazione per il futuro, negli anni successivi al sinistro per cui è causa, nulla in realtà è dato sapere, né è dato sapere se la durata di eventuali contratti futuri sarebbe stata analoga a quella risultante negli anni documentati in atti;
se così è risulta condivisibile la valutazione del primo Giudice laddove ha ritenuto comunque (stante l'assenza di ogni prova offerta in merito) verosimile, visto che la aveva comunque dimostrato di aver effettuato periodi CP_2
di lavoro come bracciante agricola da molti anni, che vi sarebbero stati altri contratti a tempo determinato in futuro ma, in assenza di ogni elemento certo al riguardo, un danno di 20.000,00 euro
(più o meno corrispondente a quanto l'attrice, negli ultimi anni prima dell'incidente, aveva guadagnato per due anni e quindi ad una previsione di verosimile continuazione, ove non vi fosse stato il sinistro, dei rapporti a tempo determinato almeno per ulteriori due anni) appare rispondente a criteri di quantificazione ragionevoli e prudenziali.
In definitiva, posto che il danno complessivo, al netto di quello relativo al ciclomotore e già liquidato, deve essere quantificato, come già fatto dal Tribunale, in euro 337.516,05 – euro 29.351,90 quale danno patrimoniale (comprensivo di quello da perdita della capacità lavorativa) per le motivazioni già esposte dal primo Giudice + 308.164,15 a titolo di danno non patrimoniale - e stante la diversa ripartizione delle quote di responsabilità per quanto sopra evidenziato, il risarcimento spettante alla
è dovuto nella misura del 70% e quindi nella misura di euro 236.261,24. CP_2
Infine, relativamente alle deduzioni dell' , devesi al riguardo osservare che, come correttamente CP_3 osservato dall' , la riduzione per il concorso di colpa va defalcata dal risarcimento globalmente CP_3 dovuto dal responsabile e non dall'indennità dovuta dall'assicuratore sociale: ne consegue che dal momento che, così operando, si è determinato un risarcimento in favore della pari a CP_2 complessivi euro 236.261,24, l'importo di euro 95.464,93 richiesto dall' ha certamente capienza CP_3
rispetto al danno civilistico complessivo di cui sopra sicché la ed il Parte_1 CP_1
dovranno essere condannati a restituire allo stesso la predetta somma, maggiorata degli interessi a decorrere dalla domanda.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue, insomma, l'accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e di quello incidentale proposto da laddove avevano Parte_1 CP_1
chiesto - in via subordinata - una diversa ripartizione delle responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, con riforma della sentenza gravata nella parte in cui aveva accertato e dichiarato la responsabilità concorsuale del e di nella causazione del CP_1 Controparte_2
sinistro in oggetto nella misura rispettivamente del 90% e del 10%, dovendosi invece accertare e dichiarare la loro responsabilità nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, e dovendosi invece rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla CP_2
Quanto alle spese processuali tra il e la si rileva che, all'esito Parte_1 CP_1 CP_2 del presente giudizio, l'appellante principale e l'appellante incidentale sono risultati in parte CP_1 soccombenti, mentre l'appellante incidentale è risultata interamente soccombente: si CP_2
ritiene pertanto di compensare integralmente fra tutte le indicate parti i tre quarti delle spese processuali sostenute ponendo il restante quarto a carico della Relativamente invece alla CP_2
condanna di e del a rifondere in solido le spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_1
in I grado, nonostante la diversa ripartizione delle responsabilità operata da questa Corte CP_2
si osserva come tale condanna debba essere confermata in ragione del fatto che la diversa ripartizione ritenuta dal I Giudice non integra comunque un motivo idoneo a porre a carico della quelle CP_2 spese giacché quest'ultima aveva fondatamente agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno che la compagnia assicurativa non le aveva corrisposto nemmeno in minima parte (al di là del modesto danno al motociclo).
Quanto poi alle spese processuali del presente grado di giudizio relative al rapporto tra
[...]
il e l' , le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da Parte_1 CP_1 CP_3
dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa con R.G.
n.301/2023, così dispone: - In accoglimento parziale dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'appello incidentale proposto da , riforma la sentenza n.748/2023 ed accerta CP_1
il concorso di colpa di e nella causazione del sinistro in CP_1 Controparte_2
misura pari, rispettivamente, al 70% e al 30%;
- Condanna pertanto e il in solido al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di euro 236.261,24 a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e Controparte_2
non patrimoniali, derivati dal sinistro, previa devalutazione al 29/7/2014 e rivalutazione alla data della pronuncia e applicazione degli interessi compensativi ad ogni scaglione annuale di rivalutazione e oltre gli interessi legali fino al soddisfo;
- Conferma la condanna di e del in solido al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di euro 95.464,93 oltre interessi da calcolarsi a partire dalla data delle CP_3
singole erogazioni in favore della e fino al soddisfo;
CP_2
- Conferma il diritto di nei confronti del al rimborso di quanto la Parte_1 CP_1
prima verserà in favore della in forza della presente pronuncia, oltre gli ulteriori CP_2
interessi legali dal versamento al soddisfo;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
- Compensa per due terzi le spese processuali tra la da una parte, e la CP_2 [...]
e il dall'altra – per la prima si liquidano complessivamente spese vive Parte_1 CP_1
per euro 1973,00 e compensi professionali per euro 14.000,00 e per il secondo si liquida il compenso professionale nelle misura di euro 12.000,00 - condannando però la alla CP_2
rifusione del restante terzo delle spese processuali sostenute dai primi e quindi alla rifusione, in favore della dell'importo di euro 5.324,33 ed in favore del Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 4.000,00 oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna e il in solido alla rifusione, in favore dell' , delle Parte_1 CP_1 CP_3
spese processuali del II grado si liquidano in euro 9.800,00 per compenso professionale oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza, a carico della sola dei presupposti di cui all'art.13, co.1 CP_2
quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini