Ordinanza collegiale 15 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02184/2026REG.PROV.COLL.
N. 07909/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7909 del 2024, proposto dalla società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Carone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Parco naturale regionale “TA Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Comune di Otranto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la UG - sezione staccata di Lecce, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Parco naturale regionale “TA Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” e del Comune di Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il consigliere CA AR PE e uditi per le parti gli avvocati Antonio Carone, Gabriella De Giorgi Cezzi e Antonio Micolani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS-(di seguito anche la società) impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la UG – sezione staccata di Lecce ha respinto il ricorso proposto avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- del 27 aprile 2023, con cui il Parco naturale regionale “TA Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” aveva contestato l’eliminazione a seguito di aratura di un tratto di strada sterrata in battuto all’interno della sua proprietà, acquistata nel 2021 e soggetta a vincoli di diversa natura, disponendone la riduzione in pristino e contestualmente irrogando – a fronte della ritenuta violazione dei divieti imposti dalla legge regionale n. 30/2006 – una sanzione amministrativa di euro 34.916,26, importo questo computato con riferimento ad un’area interessata larga almeno 4,5 m. e lunga circa 250 m. (per complessivi 1.125 mq), “ assumendo ” una profondità dell’aratura medesima di 30 cm. e conseguentemente circa 388 mc. di materiale movimentato.
2. Il giudice di prime cure ha dapprima sospeso gli effetti del provvedimento con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2023 per poi respingere nel merito il gravame, ritenendo in estrema sintesi – sulla base degli accertamenti effettuati e formalizzati a seguito di sopralluoghi della Polizia locale e dell’Ufficio tecnico comunale, in atti, ritenuti fidefacenti e non oggetto di querela di falso – che detto tratto di strada battuta fosse stato “ effettivamente cancellato da aratura profonda ” e che ciò integrasse violazione degli articoli “ 19 bis del PRG comunale e 66 delle NTA del PPTR UG, che vietano, per quanto di interesse, tutti gli interventi di rimozione della vegetazione, di movimento terra, o di aratura ”, nel presupposto che l’intervento avrebbe “ richiesto preventive autorizzazioni che, nella specie, per quanto in atti, sono mancate ”.
3. La società impugna detta pronuncia, premettendo di essere proprietaria del compendio agricolo “Orte”, esteso per complessivi 120 ettari circa ricadenti nell’ambito del citato Parco naturale, ove esercita attività agricola ed ulteriori attività complementari e connesse, tra le quali, per quanto di specifico interesse, la coltivazione di foraggere sulla scorta della concessione n. 35/1987 rilasciata all’avente titolo pro tempore dal Comune di Otranto previ nulla osta paesaggistico e idrogeologico forestale a suo tempo emessi dalla Regione UG; sempre secondo quanto riferito dall’appellante, in tale contesto si trova, tra l’altro, la particella 27, in parte interessata dall’intervento oggetto di contestazione, ove insistono aree pinetate e aree a prati e pascoli e per le quali sussiste per la proprietà l’obbligo, per finalità di prevenzione, di realizzare entro il mese di maggio di ogni anno “ precese antincendio e delimitazioni degli ambiti ”.
Riepilogati i vincoli cui soggiace il compendio e la relativa disciplina (con particolare riferimento alle attività agro-silvio-pastorali nei terreni oggetto di coltivazione, che come tali sarebbero comunque liberi e ammessi) e ricordato lo sviluppo della vicenda, l’appellante, tra l’altro, contesta in premessa l’esistenza stessa di una “ strada ” nei sensi innanzi descritti – che sarebbe altrimenti da ritenersi “ abusiva ” e sarebbe piuttosto consistita in una obbligata “ precesa ” antincendio come tale soggetta a mantenimento sino al mese di novembre – e si affida ad un unico motivo, sostenendo, in estrema sintesi, che il T.a.r. avrebbe errato dando per scontata la legittimità e la fede privilegiata degli accertamenti innanzi richiamati, che avrebbero in realtà natura meramente valutativa e non di accertamento in fatto; secondo tale assunto e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata nell’atto di appello, le asserite valutazioni e le presunzioni contenute negli atti di accertamento innanzi richiamati non dovrebbero essere necessariamente avversate con querela di falso; inoltre, l’art. “ 19-bis ”, richiamato nella sentenza impugnata – oltre che, vale rilevare, nella relazione a suo tempo redatta dall’Ufficio tecnico comunale –, non sarebbe mai stato in realtà introdotto nel PRG; il primo giudice non avrebbe, inoltre, considerato che l’Ente Parco avrebbe sanzionato ed ordinato con provvedimento asseritamente viziato per difetto di motivazione il ripristino di una “ strada ”, laddove così qualificata, che in ipotesi sarebbe illegittima e come tale non meritevole di tutela, di talché non sarebbe stato in ogni caso necessario alcun parere preventivo ex art. 9 della legge regionale UG n. 30/2006; e ciò anche in considerazione del fatto che la particella 27, interessata dal manufatto, ricadrebbe in Zona E-1, per la quale sussisterebbe un’autorizzazione alla coltivazione di foraggere risalente al 1987; sia la Polizia locale sia l’UTC sarebbero intervenuti sul posto a fatti già avvenuti e non avrebbero, quindi, potuto accertare né l’epoca dell’avvenuta aratura, né la sua entità ed effettiva profondità, che sarebbe stata determinata dall’Ente Parco in assenza di accertamenti specifici e “ quale suo apprezzamento/valutazione ”, come tale non potendosi riconoscere fede privilegiata a tali conclusioni, trattandosi asseritamente di una “ mera deduzione ”; la cartografia ufficiale del 1976 non contemplerebbe la strada, al pari delle “ ortofoto almeno fino al 2006 ”, essendo in precedenza documentata l’esistenza di un mero impluvio; il provvedimento originariamente avversato non si baserebbe, quindi, su effettivi “ accertamenti ”, ma sarebbe stato asseritamente integrato con il contenuto di un esposto del dicembre 2022, di talché il giudice di prime cure avrebbe, come detto, errato nel ritenere che il contenuto degli atti della Polizia locale e dell’UTC sarebbero assistiti da fede privilegiata.
4. L’Ente Parco si è costituito in giudizio e, premessi i numerosi vincoli cui è soggetta l’area in questione, sostiene preliminarmente l’inammissibilità dell’atto di appello – riproponendo le censure al riguardo già dedotte in primo grado, secondo le quali, in estrema sintesi, sussisterebbe carenza di interesse della società dal momento che “ molti dei motivi che sorreggono gli atti impugnati non risultano attinti dalle censure proposte ”, che in ogni caso l’intervento sarebbe da considerarsi eseguito sine titulo in mancanza di valutazione di incidenza ambientale, ricadendo l’area in ZSC (Zona Speciale di Conservazione) ex d.m. 21 marzo 2018 e di autorizzazione paesaggistica; l’atto di appello, inoltre, conterrebbe “ motivi intrusi ” in violazione dell’art. 40 c.p.a. e introdurrebbe nuove censure e deduzioni, oltre a documenti non depositati in primo grado.
Sarebbe, inoltre, inammissibile per violazione del divieto di nova la censura proposta dall’appellante in ordine alla destinazione urbanistica dell’area in questione ed alla mancata approvazione della delibera C.C. n. 9/2009 concernente l’introduzione dell’art. 19- bis nelle NTA del PRG di Otranto e della relativa disciplina relativa alla “costa IG”.
Nel merito, l’Ente confuta analiticamente le doglianze di controparte, sostenendo che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la Polizia locale e l’UTC avrebbero in realtà “ accertato ” l’abuso in questione, che riguarderebbe una strada asseritamente esistente “ da tempo immemorabile ” – come risulterebbe dalle ortofoto anche molto risalenti nel tempo, sino al 1943 – e che sarebbe “ utilizzata da sempre dall’intera collettività per raggiungere il mare (…) e già prima della seconda guerra mondiale anche dai militari (che alloggiavano nei pressi della masseria) per raggiungere un bunker ancora esistente e visibile in prossimità del mare ”; inoltre, l’intera area e la strada oggetto della controversia “ ricadono interamente in ‘Zona di interesse paesistico ambientale – TA IG CO incolto) normata dall’art. 19 NTA del PRG e dalla delibera C.C. n. 13 del 15.03.3000, la cui disciplina vieta qualunque attività, ivi compresa quella agricola, e qualunque lavorazione del terreno e/o aratura e/o intervento anche a carattere precario) (…) ”; ed ancora, “ l’attività di aratura sarebbe, inoltre, espressamente vietata anche dalla vigente disciplina urbanistica, oltre che in ragione dei plurimi e ulteriori vincoli esistenti ”, che sanciscono il “ divieto assoluto (…) di svolgere qualunque attività, risultando vietata anche l’attività agricola, essendo vietato financo il semplice spostamento di terra, l’aratura, la coltivazione, il taglio della vegetazione esistente, ecc .”; in ogni caso, qualunque attività in ipotesi realizzabile in tale area dovrebbe “ essere preceduta dal preventivo parere dell’Ente Parco” a mente dell’art. 9 della l.r. n. 30/2006 e l’intervento sanzionato sarebbe anche in contrasto con gli obiettivi del Parco, consistendo in “attività di movimento terra (di per sé vietata ex art. 4 co. 1 lett. g) l.r. n. 30/2006) che ha comportato una consistente modifica alla morfologia del terreno alterando gli ‘equilibri ecologici idraulici e idrogeotermici’ (attività vietata ex art. 4, co.1, lett. h) l.r. n. 30/2006 ”; inoltre, nell’area in parola, ricadente “ nel Parco e nell’area Sic, nei ‘prati e pascoli naturali’ del PPTR e ‘gariga’ del vigente PRG ”, sarebbero vietate, tra l’altro, “ l’estirpazione di arbusti e cespugli, (…) i movimenti di terra, le arature, gli spietramenti ”; ed ancora, ai sensi dell’art. 66 delle NTA del PTTR UG, in tali aree “ non sono ammissibili interventi di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica o che comportino dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale o la conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi ”; sarebbero, inoltre, espressamente richiamati nell’ordinanza originariamente avversata – anche per relationem mediante rinvio alla relazione di sopralluogo dell’UTC – sia la destinazione urbanistica dell’area, sia il vincolo “ prati e pascoli naturali ”; la relativa doglianza dell’appellante sarebbe, come innanzi detto, inammissibile e comunque infondata, a nulla rilevando la mancata approvazione della richiamata delibera C.C. n. 9/2009, trattandosi di divieti comunque previsti per le “ zone di interesse paesistico-ambientale – TA Goriga – pascolo incolto ” dalla ulteriore e diversa delibera C.C. n. 13/2000, - rimasta inoppugnata e di contenuto sostanzialmente identico a quello della citata delibera n. 9/2009 –, secondo la quale in detta area sono comunque vietati, tra l’altro, i movimenti di terra, come peraltro sancito in altra analoga vicenda contenziosa dal T.a.r. UG – Lecce con sent. n. 6574/2004; sarebbe, quindi, in ogni caso ininfluente, ai presenti fini, “ il refuso contenuto nella sentenza appellata riguardante il richiamo dell’art. 19 bis anziché dell’art. 19 NTA (…) ”.
5. Di analogo tenore la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Otranto, laddove l’ente locale premette a sua volta che la strada in parola “ è stata da sempre utilizzata (sino al 2021) dall’intera collettività (…) ” ed anche – negli anni più recenti – da parte del Comune medesimo per l’esercizio di un servizio navetta gratuito da e per la baia di Orte nel periodo estivo e che “ Durante la seconda guerra mondiale è stata anche utilizzata dai militari per raggiungere il bunker (ancora esistente) realizzato in prossimità della costa ”.
Prosegue l’ente locale riepilogando i numerosi vincoli gravanti sull’area (di natura paesaggistica ed idrogeologica oltre che relativi alle aree boscate e relativa fascia di rispetto ed alla sua insistenza nell’ambi del Parco naturale e nella Zona speciale di conservazione di cui al d.m. ambiente 21 marzo 2018, a mente del quale qualunque intervento non direttamente connesso alla conservazione degli habitat è soggetto a valutazione di incidenza ambientale), dai quali discenderebbe il divieto assoluto di modificare la destinazione d’uso e urbanistica e di svolgere qualunque attività anche agricola, compresi lo spostamento di terra, l’aratura, la coltivazione ed il taglio della vegetazione.
Acquisito il compendio l’appellante, prosegue l’ente locale, “ al fine di impedire all’intera collettività l’uso della servitù pubblica di passaggio e, dunque, il libero accesso al mare e alla balneazione ” avrebbe dapprima “ chiuso, con cancelli e sbarramenti, l’accesso alla sua proprietà, e dunque alla strada in questione (…) e [avrebbe] poi eliminato, mediante aratura profonda, quella parte di strada che costeggiando la pineta conduce direttamente dalla masseria Orte al mare senza passare dal c.d. ‘bar ristoro’ (…) che consentiva di raggiungere l’unico punto di costa bassa e accessibile della baia dell’Orte in cui non risulta vietata la balneazione ”.
Per inciso, il Comune riferisce che sull’apertura del citato bar ristoro risulterebbe pendente innanzi a questo Consiglio di Stato ulteriore e distinto giudizio, indicato con RG n. 2160/2024, circostanza questa – vale rilevare – comunque non rilevante ai presenti fini.
Nel ripercorrere la vicenda, l’ente locale osserva che con nota del 30 novembre 2022, in atti, il Comandante della Polizia locale aveva comunicato che in data 27 settembre 2022 presso il compendio in questione, alla particella 27, era stato accertato l’abuso consistente nella eliminazione del tratto di strada oggetto della controversia e che a fronte di ciò era stata anche inviata notizia di reato all’autorità giudiziaria competente; successivamente, anche alla luce di un esposto del 12 dicembre 2022 -successivamente ricevuto e diretto anche alla Procura della Repubblica, al Commissariato di Otranto ed alla locale Sezione Forestale dell’Arma Carabinieri, con il quale veniva segnalato “ l’intervento di aratura con solchi di notevole profondità ” che aveva causato l’eliminazione del tratto di strada in questione –, il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, assistito da personale della Polizia locale, aveva effettuato un sopralluogo, riscontrando quanto innanzi già sinteticamente descritto e conseguentemente segnalato con relazione (del pari in atti) all’Ente Parco.
Anche il Comune di Otranto eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’appello – deducendo le ritenute inintellegibilità e genericità delle censure, la presenza di “ motivi intrusi ” e la violazione del divieto di nova , per poi confutare analiticamente, nel merito, le doglianze formulate dall’appellante, a sua volta affermando l’esistenza della strada “ da tempo immemorabile ”, come sarebbe documentato anche da aerofotogrammetrie risalenti sino al 1943, in atti, e la sussistenza dei numerosi vincoli sull’area che in base alla disciplina vigente – come innanzi già riportato – avrebbero imposto il divieto assoluto di realizzare l’intervento oggetto di contestazione, con motivazioni analoghe a quelle esposte dall’Ente Parco ed innanzi ricordate.
6. La società ha a sua volta depositato distinte memorie, confutando analiticamente le tesi dell’Ente Parco e del Comune di Otranto ed insistendo per l’accoglimento dell’appello.
In tale contesto l’appellante con una prima memoria (del 9 novembre 2024) contesta l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio sul tragitto in questione e la chiusura di accessi alla proprietà, sostenendo, tra l’altro, che la strada oggetto della controversia sarebbe una “ obbligata precesa antincendio clandestinamente abusata ” e sarebbe stata inesistente sino al 2006, laddove sarebbe preesistito un impluvio; secondo la società il Comune intenderebbe, in realtà, in tal modo sopperire alle sue asserite omissioni nella manutenzione delle due strade pubbliche che costeggiano la proprietà e consentirebbero – se fossero correttamente gestite – di raggiungere l’area demaniale ed il mare; nel medesimo contesto l’appellante riferisce di aver proposto al giudice ordinario separato ricorso di opposizione all’ordinanza n. -OMISSIS- dell’Ente Parco originariamente avversata in primo grado, il quale con sentenza n. 3441/2024 avrebbe accolto il gravame annullando il provvedimento, ritenendo che l’organo accertatore avrebbe dovuto porre in essere idonee misurazioni a supporto della contestata violazione e che l’Amministrazione, non costituita in quel giudizio, non avrebbe assolto l’onere probatorio sulla stessa incombente; in ogni caso, trattandosi di normali operazioni connesse allo svolgimento di attività agricole, forestali e pastorali in terreni in coltivazione – come da concessione edilizia n. 35 rilasciata dallo stesso ente locale nel 1987 –, non sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione preventiva a fronte della eseguita.
Con successiva memoria (del 28 febbraio 2025) l’appellante ribadisce le proprie tesi, sostenendo, tra l’altro, che la stessa navetta messa a disposizione del Comune solo in anni recenti non avrebbe in realtà utilizzato il tratto di strada oggetto della presente controversia e che le tesi del Comune, confermate dalla successiva delibera C.C. n. 50/2024, mirerebbero alla creazione di uno ius deambulandi nell’intero comprensorio che si risolverebbe in “ un vero e proprio esproprio, ingiustificato e non praticabile, oltre che illegittimo ” di circa 60 ettari del compendio.
7. L’Ente Parco, con successiva memoria del 1° marzo 2025, ha a sua volta ribadito le proprie tesi, rilevando che la sentenza n. 3144/2024 evocata dalla società, con la quale il Tribunale ha annullato l’ordinanza oggetto della controversia, è stata emessa il 5 novembre 2024, vale a dire diversi mesi dopo il deposito della sentenza del T.a.r. qui avversata (6 giugno 2024), di talché dovrebbe applicarsi il principio del ne bis in idem , pur evocato in senso contrario dalla stessa appellante, la quale in quel distinto giudizio (nel quale l’Amministrazione non si è costituita) non avrebbe evidentemente fatto menzione della circostanza; in tale contesto l’Ente in parola ribadisce, tra l’altro, che l’attività di aratura sarebbe espressamente vietata anche dalla disciplina urbanistica, oltre che in ragione dei plurimi vincoli gravanti sull’area, e comunque soggetta a parere preventivo obbligatorio nei termini già innanzi ricordati.
8. A tale memoria ha replicato in data 11 marzo 2025 l’Ente Parco, il quale, ribadendo le proprie tesi, sostiene, tra l’altro, che la strada in questione sarebbe “ sempre esistita ” citando a supporto l’ulteriore delibera G.C. di Otranto n. 212/2008, secondo la quale l’uso della strada medesima sarebbe stato limitato nella stagione estiva ai soli veicoli ivi indicati (del Comune, delle Forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso, ecc.) ed ai pedoni, cicli e motocicli, nonché alla navetta pubblica a disposizione di turisti e bagnanti, servizio questo poi garantito anche negli anni successivi sino all’acquisto della proprietà da parte della società appellante; nessun rilievo avrebbero, poi, né l’esistenza di altre strade alternative, nè, in base al principio del ne bis in idem , la sentenza n. 3144/2024 emessa dal giudice onorario di Lecce nel presupposto della contumacia dell’Amministrazione, evocata dalla società; sarebbero inoltre irrilevanti, attesa la mancanza di querela di falso, le tesi dell’appellante in ordine agli accertamenti compiuti dalla Polizia locale e dall’UTC di Otranto.
9. Anche il Comune di Otranto ha prodotto ulteriore memoria, ulteriormente ribadendo le proprie tesi ed insistendo per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza dell’appello.
10. Alla camera di consiglio del 12 novembre 2024 l’appellante ha rinunciato all’istanza cautelare e la discussione della causa nel merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 1° aprile 2025, in occasione della quale la sezione, con ordinanza n. -OMISSIS-/2025, nel rinviare la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, ha:
- ritenuto che non vi fossero gli estremi per disporre la sospensione del giudizio per consentire all’appellante di presentare querela di falso nei confronti del verbale della Polizia locale del 27 settembre 2022, e ciò “ sia perché la querela poteva essere presentata fin dall’epoca del giudizio di primo grado (e di tale possibilità lo stesso odierno appellante aveva all’epoca fatto menzione in atti) ” tenuto conto del diritto delle parti evocate ad un giudizio celere, “ sia perché la querela di falso – per come prospettata nell’istanza – ha lo scopo non di pervenire alla attestazione di falsità del documento in relazione ai fatti ivi rappresentati, ma quello di verificarne il contenuto valutativo, che non sarebbe conforme al reale assetto del terreno, e dunque di contestare le valutazioni dei pubblici ufficiali (non già i fatti) ”;
- disposto una verificazione, incaricandone il direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana della Regione UG o funzionario da lui delegato dotato di idonea competenza, al fine di rispondere al seguente quesito: “ Dica il verificatore se esisteva la strada sterrata che costeggiava la pineta censita al foglio 46 particella 36 del Comune di Otranto e che conduceva direttamente sulla costa, se era mai stata censita e se risulta che la stessa sia stata eliminata tramite aratura del terreno. Riferisca altresì ogni altra circostanza utile a qualificare l’area sotto il profilo urbanistico e ambientale ”.
11. Il verificatore ha depositato la prevista relazione solo in data 10 dicembre 2025, di talché, su istanza dell’Ente Parco e del Comune di Otranto, la prosecuzione del giudizio è stata ulteriormente rinviata all’odierna udienza pubblica.
In tale contesto il direttore del Dipartimento così designato – descritte le operazioni eseguite, comprensive di un sopralluogo effettuato il 17 settembre 2025 alla presenza di tutte le parti coinvolte nel giudizio – riferisce rilevando, tra l’altro, che “ da una ricerca storica più risalente delle ortofoto nella disponibilità regionale (anni 1988, 1997, 1998, 2006, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016) si conclude che la strada sterrata non esisteva negli anni 1988, 1997 e 1998, mentre risultava presente negli anni 2006, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016 ” e che dalla consultazione dell’archivio ANNCSU (Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane) “ risulta che la c.d. Strada di TA ad Otranto non è stata censita dal Comune di Otranto ”, con la precisazione che analogo esito ha avuto la consultazione dell’elenco delle strade della Provincia di Lecce e che “ come successivamente riportato all’interno della nota pervenuta dalla Sezione Urbanistica della Regione UG, lungo il perimetro ovest della particella esaminata al foglio 46 particella 36 il PRG vigente di Otranto indica un ‘accesso al mare con attrezzature’ (linea nera in grassetto con punta a freccia) diverso dal percorso oggetto di accertamento ”.
Il verificatore precisa, inoltre, che “ dal successivo sopralluogo, avvenuto dopo un consistente lasso di tempo rispetto all’annualità indagata, risulta tuttavia improbo stabilire se la strada sterrata, ancora esistente nelle annualità 2019 e 2022, sia stata poi eliminata tramite aratura del terreno o se la scomparsa della stessa possa essere attribuita ad altri fattori antropici, né è consentito statuire con quali precise modalità e strumenti sia stata cagionata l’alterazione dello stato dei luoghi ”.
12. In data 21 gennaio 2026 il Comune di Otranto ha depositato una relazione tecnica a firma dell’ing. Luisella Guerrieri, dirigente del Comune di Gallipoli precedentemente nominata consulente tecnico di parte ai fini della disposta verificazione.
In tale contesto la citata professionista contesta le conclusioni del verificatore, sostenendo, per un verso, che l’eliminazione della strada mediante aratura risulterebbe riconosciuto dalla stessa parte appellante e, per altro verso, ribadendo che la strada in questione esisterebbe “ da tempo immemorabile ” – come sarebbe confermato da foto aeree del 1972 dell’Istituto geografico militare e da ortofoto successive del 1988, del 1997 e del 1998 – e sarebbe censita nel PRG di Otranto e nella cartografia dell’IGM del 1954.
12.1 L’Ente Parco ha a sua volta depositato ulteriore memoria in data 31 gennaio 2026, ribadendo le proprie tesi e criticando le conclusioni del verificatore secondo tesi che, per brevità, possono ritenersi in qualche misura assimilabili a quelle sostenute dalla consulente di parte del Comune, innanzi riportate.
In ogni caso, rileva tra l’altro l’Ente in questione, l’esistenza della strada da oltre vent’anni e sino al 2022 risulterebbe confermata anche dalle risultanze della verificazione e si tratterebbe dell’unico percorso risultante anche dalla cartografia adottata dal verificatore medesimo.
13. All’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
14. Si devono preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità dedotta dall’Ente Parco e dal Comune di Otranto, che possono essere esaminate congiuntamente.
Al riguardo il Collegio rileva in primo luogo l’infondatezza della tesi, proposta invero in modo alquanto generico, secondo la quale sussisterebbe la carenza di interesse della società dal momento che “ molti dei motivi che sorreggono gli atti impugnati non risultano attinti dalle censure proposte ”.
L’Ente Parco non precisa, infatti, quale parte della motivazione dell’ordinanza originariamente avversata dall’odierna appellante conterrebbe i motivi rimasti asseritamente inoppugnati.
Né può ai presenti fini ritenersi dirimente il riferimento alla necessità che in ogni caso l’intervento sarebbe stato subordinato alla necessaria valutazione di incidenza ambientale, dal momento che tale profilo non risulta indicato nel provvedimento in parola e ciò potrebbe al più integrare una motivazione postuma, come noto non ammissibile.
14.1. Non è del pari condivisibile l’assunto secondo il quale l’appello conterrebbe “ motivi intrusi ”, che ancora una volta l’Ente Parco enuncia in modo generico, senza particolari precisazioni.
Se da un lato deve riconoscersi che l’atto in questione non appare del tutto “ canonico ” nella sua forma, non può dall’altro negarsi che l’appellante, in disparte la invero corposa premessa ivi contenuta, si sofferma in modo specifico dapprima sull’“ esame della sentenza ” (da pag. 20 in poi), esponendo in modo sufficientemente comprensibile i motivi per i quali ritiene che la pronuncia avversata sia a suo avviso criticabile, per poi indicare in maniera ancor più immediata i “ motivi di impugnazione della sentenza ” (da pag. 27 in poi), laddove enuncia le proprie doglianze ricorrendo ad una forma certamente più sintetica di quanto non avesse fatto nelle pagine precedenti ma comunque, ad avviso del Collegio, in modo sufficientemente distinto e comprensibile.
14.2 Non basta, inoltre, per ritenere l’inammissibilità dell’appello – o anche soltanto della relativa censura – quanto sostenuto dall’appellante in ordine alla destinazione urbanistica dell’area, anche perché si tratterebbe in ogni caso di una circostanza irrilevante ai fini del giudizio, dal momento che tale questione, a ben vedere, non risulta contestata neanche dall’Amministrazione nell’ordinanza n. -OMISSIS-, la quale con ogni evidenza non si sofferma su detto profilo e si limita a contestare la violazione dell’art. 4, lett. g) e h), della l.r. n. 30/2006, che, come si legge, impongono il divieto di “ effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno e di apportare modificazioni degli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ”.
14.3 Né può rilevare la critica alla sentenza riferita dall’appellante alla citazione dell’art. “ 19-bis ” (anziché all’art. “ 19 ”) delle NTA del PRG di Otranto, dal momento che – in disparte la possibilità che si tratti di un mero refuso – in ogni caso detta disposizione, che secondo quanto affermato dall’appellante in assenza di contestazione non è mai stata in realtà introdotta nelle NTA, è citata (erroneamente, deve quindi ritenersi) anche nella relazione dell’Ufficio tecnico comunale (e, vale rilevare, nell’esposto del dicembre 2022) ma non anche nell’ordinanza originariamente avversata, per cui si tratterebbe anche in questo caso di un profilo irrilevante ai fini del presente giudizio.
15. Ciò posto e venendo al merito della vicenda, l’appello merita di essere accolto in parte, nei limiti e nei termini meglio di seguito descritti.
16. Si deve in primo luogo rilevare che non è revocabile in dubbio – ed è pacificamente riconosciuto dalle parti – che l’area interessata dall’intervento operato dalla società appellante e sanzionato dall’Ente Parco nei termini innanzi ricordati è soggetta a numerosi vincoli ed ai conseguenti divieti, come del resto più volte ricordato non solo negli scritti difensivi dell’Ente medesimo e del Comune di Otranto, ma anche nell’atto di appello e nella relazione agronomica di parte depositata dalla società.
17. In disparte tale profilo, sul quale si tornerà più diffusamente infra , non può non rilevarsi che dall’analisi degli atti di causa e dall’esito della verificazione, disposta – vale ribadire – al fine di verificare se la strada oggetto della presente fosse preesistente e se la stessa risultasse censita, non emergono elementi certi in base ai quali far risalire il manufatto ad epoca antecedente al 2006.
Al contrario, l’esame della copiosa documentazione in atti e, in particolare, delle varie ortofoto depositate dalle parti – riconducibili ad annualità anche molto risalenti ed asseritamente idonee, secondo l’Ente Parco ed il Comune di Otranto, a documentare l’esistenza del manufatto almeno a partire agli anni ’40 del secolo scorso – inducono a conclusioni di segno diverso.
17.1 In particolare, le ortofoto, tra le più risalenti, tratte dal geoportale (ci si riferisce a quella riferita al 1988) e dal SIT (Sistema informativo territoriale) della Regione UG (ci si riferisce a quella riferita al 1997) mostrano un percorso che lambisce appena la pineta senza praticamente discostarsene ed anzi appare addirittura in parte coperto dalla pineta medesima; al contrario, l’ortofoto tratta dal SIT riferita al 2006 mostra con chiara evidenza un doppio tracciato: il primo, coincidente con quello innanzi descritto, l’altro, più marcato e parallelo al primo, che appare corrispondere al tratto di strada oggetto della contestata eliminazione, anch’esso tangente la pineta ma lievemente più distante da essa.
Dalla consultazione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, inoltre, è risultato che “ la c.d. Strada di TA ad Otranto non è stata censita dal Comune ”, né sono risultate strade provinciali censite nei pressi della particella interessata dalla verificazione dalla consultazione dell’elenco delle strade della Provincia di Lecce.
Ed ancora, “ come successivamente riportato all’interno della nota pervenuta dalla Sezione Urbanistica della Regione UG, lungo il perimetro ovest della particella esaminata al foglio 46 particella 36 il PRG vigente di Otranto indica un ‘accesso al mare con attrezzature’ (linea nera in grassetto con punta a freccia) diverso dal percorso oggetto di accertamento ”.
17.2 Il verificatore conclude la propria analisi affermando, come innanzi ricordato, che “ la strada sterrata non esisteva negli anni 1988, 1997 e 1998, mentre risultava presente negli anni 2006, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016 ”, oltre a non risultare censita dal Comune di Otranto; sempre secondo le conclusioni della verificazione, il percorso in parola risultava esistente nel 2019 e nel 2022 “ sebbene caratterizzato da minor visibilità per presenza di uno strato di terreno derivante probabilmente dal dilavamento di acque meteoriche ”, “ mentre non risulta più visibile nel 2023 ”.
Da tali conclusioni sul punto il Collegio non ha ragione di discostarsi, considerato che il verificatore ha effettuato un documentato approfondimento anche su tali documenti, oltre che su ulteriori ortofoto e cartografie, coinvolgendo anche, tra l’altro, le articolazioni regionali competenti in materia e operando in contradditorio con le parti ed i rispettivi consulenti.
Da ciò deve evincersi, in estrema sintesi, che il tratto di strada in questione è stato realizzato in un non precisato periodo da collocare tra il 1998 ed il 2006.
Non può, peraltro, accogliersi la tesi di parte appellante secondo la quale il percorso in questione sarebbe da qualificarsi alla stregua di una precesa antincendio stagionale, da realizzarsi e mantenersi da maggio a novembre di ogni anno, stante la sua riscontrata e stabile presenza quantomeno a partire dal 2006 ( recte : da una data compresa tra il 1998 ed il 2006) e sino al 2022 compreso.
17.3 Non convincono, dunque, le tesi sostenute sul punto dal consulente tecnico di parte designato dal Comune nella relazione depositata il 21 gennaio 2026 a confutazione delle conclusioni raggiunte sul punto dal verificatore in ordine alla presenza del percorso in parola, come detto riscontrata solo a partire dal 2006.
Appaiono, al contrario, convincenti le osservazioni che lo stesso verificatore formula con riferimento alle affermazioni della consulente di parte (cfr. all. 16 alla relazione di verificazione), laddove si osserva che l’immagine satellitare risalente al 1988 (dalla quale secondo la consulente del Comune si evincerebbe l’asserita esistenza già a quell’epoca della strada sterrata in questione) presenta a ben vedere una “ cuspide ”, rimasta visibile nel tempo e agevolmente riscontrabile anche dalle ortofoto degli anni successivi, lungo il percorso che costeggia l’area boscata e ne rappresenta sostanzialmente la linea di confine (mentre il tratto di strada oggetto della presente controversia corre parallelamente a detto percorso discostandosi maggiormente dall’area boscata medesima e concludendosi con una più ampia curva esterna alla cuspide stessa).
Parimenti convincente appare, inoltre, il riferimento che in tale contesto il verificatore fa alla cartografia dell’area, dalla quale emerge che dei due “ accessi al mare con attrezzature ” indicati nel PRG del Comune di Otranto “ solo uno attraversa la particella dell’area boscata, con netta distinzione dal percorso oggetto di accertamento ” ed è rappresentato con una “ linea nera in grassetto con punta a freccia ”, mentre la linea tratteggiata riportata sulla tavola del PRG medesimo e a tal fine indicata dalla consulente di parte comunale potrebbe effettivamente rappresentare “ un ‘sentiero’, come indicato nella legenda dei simboli dell’Istituto Geografico Militare [ivi riportata] la cui cartografia rappresenta verosimilmente la base aerofotogrammetrica del PRG esaminato ” e comunque, secondo quanto affermato dal verificatore, “ non coincide con il percorso oggetto della verificazione ”.
17.4 Il fatto, poi, che il verificatore concluda di non potersi esprimere in ordine alla riconducibilità della eliminazione del tratto di strada in questione ad una aratura appare, a ben vedere, non irragionevole, avendo egli effettuato il sopralluogo a notevole distanza di tempo dall’intervento in questione e non avendo avuto – per quanto consta e per quanto si evince dall’esame dell’ordinanza con cui ne era stata disposta la nomina – accesso agli atti processuali.
Su tale aspetto deve, per converso, condividersi quanto rilevato dalla consulente tecnica di parte dell’ente locale e ulteriormente ribadito e precisato nella relazione tecnica depositata il 21 gennaio 2026, dal momento che è la stessa appellante a riconoscere di aver effettuato un’aratura dell’area, sia pure sostenendo essersi trattato di un intervento più superficiale di quanto contestato dall’Ente Parco ed asseritamente consistente in una c.d. “ erpicatura ”, attuata “ arando superficialmente (…) penetrando il terreno 10/15 cm circa ” (cfr. pagg. 3 e 18 dell’atto di appello, dato peraltro indirettamente ma sostanzialmente confermato dalla relazione agronomica di parte depositata dalla società, laddove – vgs. pag. 34 – si sostiene che si sarebbe trattato di un intervento con una penetrazione di circa 10/12 cm di profondità).
18. Così ricostruita l’origine della strada in questione, si tratta di stabilire se l’aratura pacificamente effettuata dalla società appellante fosse, come da questa sostenuto, attuabile liberamente e senza il preventivo parere dell’Ente Parco, considerati i numerosi vincoli insistenti sull’area, così riassumibili in base agli atti di causa:
- vincolo paesaggistico ( ex artt. 136 ,142 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 recepito e disciplinato dal PPTR), ricadendo tra l’altro in zona ZSC (Zona speciale di conservazione);
- vincolo idrogeologico ( ex r.d. n. 3267/1923 e s.m.i. e relativi UCP da PPTR);
- vincolo per le aree boscate e relativa fascia di rispetto da PPTR;
- vincolo ex l.r. n. 30/2006, ricadendo l’area nel territorio del “Parco naturale regionale TA d’Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.
Vale al riguardo rilevare che, secondo quanto riferito dal verificatore, dal punto di vista urbanistico la particella catastale interessata dalla controversia risulta classificata in parte come “ TA gariga pascolo incolto ” e in parte come “ Zona Agricola E1 ”, senza tuttavia ulteriori precisazioni con riferimento alla parte di terreno sulla quale insiste la boscaglia interessata dal percorso oggetto della controversia.
18.1 Sul punto il giudice di prime cure ha condivisibilmente ritenuto che le doglianze di parte ricorrente non fossero “ idonee a superare i divieti normativi di aratura e/o movimentazione di terra - art. 19 bis PRG e art. 66 NTA al PPTR UG sopra richiamati - o l’esistenza di vincoli paesaggistici che, in quanto tali, avrebbero richiesto preventive autorizzazioni che, nella specie, per quanto in atti, sono mancate ”.
Vale subito osservare che non si ritiene dirimente l’erronea indicazione dell’art. “ 19 bis ” in luogo dell’art. “ 19 ” del PRG, trattandosi verosimilmente di un refuso – seppur indotto dagli atti depositati dalle parti in primo grado – che, come meglio si dirà, non incide sui divieti di effettuare interventi sull’area sanciti dalle disposizioni vigenti.
18.2 Si deve a tal proposito in primo luogo ricordare che l’area in questione risulta tipizzata dal vigente PRG in “ Zona di interesse paesistico ambientale – TA IG CO incolto ”, in ordine alla quale l’art. 19 delle NTA del PRG e la delibera C.C. n. 13 del 15 marzo 2000, in atti, sanciscono il divieto di qualunque attività, compresi i “ movimenti di terra ”.
A nulla rileva, dunque, che l’art. 19- bis delle citate NTA non sia stato poi effettivamente introdotto stante l’assenza di approvazione definitiva – dedotta dall’appellante ed invero non oggetto di adeguata contestazione – della delibera n. 9/2009 del Consiglio comunale di Otranto, dal momento che il divieto di movimento terra ivi previsto era già comunque sancito dal citato art. 19 in termini sostanzialmente sovrapponibili.
18.3 Sempre a tal proposito deve, ancora, rilevarsi che ai sensi dell’art. 66 delle NTA del PPTR UG “ non sono ammissibili interventi di rimozione della vegetazione erbacea, arborea o arbustiva naturale, né gli interventi di eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica o che comportino dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale o la conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi ”.
18.4 Deve, inoltre, ricordarsi che in base all’art. 4, comma 1, della legge regionale UG 30 ottobre 2006, n. 30: “ 1. Sull’intero territorio del Parco naturale regionale ‘TA Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase’ sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di: (…) g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici ovvero tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2 (…) ”.
Il successivo art. 9 della medesima legge regionale, rubricato “ Nulla osta e pareri ”, prevede poi che “ 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all’interno dell’area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso il termine di cui innanzi, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole. 2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, devono comunque essere compatibili con le finalità di cui all’articolo 2. 3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, l’Ente di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui all’articolo 4 ”.
Vale sul punto osservare che, tenuto anche conto degli esiti della verificazione, è ragionevole desumere che il percorso in parola sia stato realizzato in una data non meglio definita tra il 1998 ed il 2006 e che fosse, quindi, già esistente all’atto dell’emanazione della legge regionale n. 30 del 30 ottobre 2006, istitutiva del Parco naturale regionale “TA Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.
18.5 Dal combinato disposto di tali norme deriva, quindi, che qualunque intervento altrimenti vietato all’interno del Parco naturale, ivi compreso il movimento terra indubitabilmente avvenuto nel caso della riconosciuta aratura, sarebbe stato soggetto al preventivo nulla osta dell’Ente di gestione, che pacificamente nel caso all’esame non è stato richiesto dalla società.
18.6 Né può ritenersi idoneo a superare tale profilo quanto eccepito dall’appellante in ordine alla asserita possibilità di eseguire liberamente attività agricola sulla scorta della risalente autorizzazione rilasciata nel 1987 all’affittuario pro tempore dell’area, dal momento che la concessione edilizia n. 35/1987, a ben vedere, concerneva la “ bonifica agraria consistent[e] nello spietramento di parte delle particelle (…) ” per la successiva semina di foraggere ma non può che, ancora, condividersi quanto sul punto rilevato dal giudice di prime cure, secondo cui detta autorizzazione “ nulla ha a che vedere con l’eliminazione della strada battuta di cui si discorre ”.
19. Neppure appare rilevante ai presenti fini il fatto che medio tempore sia intervenuta la sentenza n. 3441 del 5 novembre 2024 del giudice onorario di Lecce di annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- dell’Ente Parco originariamente avversata, e ciò per in base al principio del ne bis in idem da far valere in senso opposto a quello invocato dalla società, dal momento che tale pronuncia è stata emessa dopo la sentenza del T.a.r. qui avversata, depositata come detto il 6 giugno 2024 e della quale, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione nel relativo giudizio, è ragionevole ritenere che quel giudice non avesse notizia.
20. Deve, ancora, convenirsi con quanto rilevato dal giudice di prime cure in ordine al fatto che “ secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, il verbale di sopralluogo redatto dai pubblici funzionari ‘costituisce atto pubblico, così acquisendo portata fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante’. (Cons Stato, Sez. II; n. 633 del 21.01.2021, Cons. St., Sez. IV, n. 5262 del 2016, Id. n. 467 del 2018; n. 2858 del 2019) ”.
Ed infatti, dalla comunicazione datata 30 settembre 2022 della Polizia locale di Otranto – con la quale si dà anche atto dell’inoltro di apposita notizia di reato alla competente autorità giudiziaria – emerge l’avvenuto accertamento, a seguito degli approfondimenti eseguiti il 27 settembre 2022, dell’abuso consistente nell’eliminazione del tratto di strada in battuto oggetto della controversia mediante aratura del terreno.
Da tale contesto non emergono, dunque, valutazioni discrezionali dei pubblici ufficiali operanti, bensì il “ fatto ” in sé dell’avvenuta eliminazione, per l’appunto, del percorso in questione, che negli anni precedenti era stato oggetto, come documentato in atti, anche di diverse delibere comunali relative al suo utilizzo nei mesi estivi per il servizio navetta apprestato dal Comune a beneficio di turisti e bagnanti e per il passaggio, tra l’altro, dei soli mezzi autorizzati, oltre che per l’autorizzazione dell’istituzione nel medesimo periodo di un parcheggio a pagamento.
Il Collegio ritiene, inoltre – in linea con quanto già rilevato in sede cautelare con l’ordinanza n. -OMISSIS-/2025 innanzi ricordata – che non vi siano gli estremi per disporre la sospensione del giudizio per consentire all’appellante l’eventuale presentazione di querela di falso, sia perché detta iniziativa non può che essere rimessa all’esclusiva scelta dell’interessato, il quale si fa in tal modo carico delle eventuali conseguenze che potrebbero astrattamente derivarne, sia in considerazione del fatto che la querela medesima avrebbe potuto essere presentata, laddove ritenuto, in qualsiasi momento sin dall’epoca del giudizio di primo grado.
21. A diverse conclusioni deve, per contro, pervenirsi, in ordine al valore fidefacente (o meno) degli atti compilati dai pubblici ufficiali intervenuti, con riferimento alle affermazioni contenute nella relazione dell’Ufficio tecnico comunale redatta a seguito del sopralluogo effettuato nell’area congiuntamente con personale della Polizia locale, laddove si sostiene che il tratto di strada era stato cancellato da aratura “ profonda, anche se non effettuata di recente ”; e ciò, in considerazione del fatto che (anche) sulla base di tale affermazione l’Ente Parco ha poi commisurato la sanzione pecuniaria da irrogare nei confronti della società “ assumendo che l’aratura abbia interessato 30 cm di profondità del terreno ” e così quantificando in circa 338 mc. il materiale movimentato.
In ordine a tale aspetto non può, infatti, non rilevarsi che la ritenuta “ profondità ” dell’aratura – che pure è pacificamente avvenuta, come innanzi osservato – risulta, in tali termini, oggetto di una valutazione deduttivo-presuntiva operata dall’Ente Parco non altrimenti suffragata o documentata, e non già di un accertamento in fatto.
Ebbene, su detto profilo, tenuto conto delle contestazioni di parte appellante, che sul punto appaiono ragionevoli, deve ritenersi non sufficientemente motivata la quantificazione della sanzione pecuniaria irrogata dall’Ente Parco, effettuata “ assumendo ” una profondità dell’intervento di 30 cm., il che comporta necessariamente l’annullamento in parte qua – e limitatamente a ciò – della delibera originariamente avversata, con facoltà dell’Amministrazione di rieditare il provvedimento tenendo a base della quantificazione della sanzione amministrativa la profondità dell’aratura (e quindi della movimentazione di terra) riconosciuta dalla stessa società nella misura di 10/15 cm (anziché, si ribadisce, di 30 cm.).
22. In tal senso e limitatamente a detto specifico profilo l’appello merita, dunque, di essere accolto, di talché, in parziale riforma della pronuncia avversata, deve disporsi l’annullamento parziale dell’ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. 342 del 27 aprile 2023 del Presidente del Comitato esecutivo del Parco naturale regionale “TA Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”, fermo restando – vale ulteriormente ribadire – il potere dell’Amministrazione di rieditare il provvedimento conformandosi alle suddette prescrizioni.
23. La reciproca, parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
24. Vanno analogamente equamente suddivise tra le parti costituite le spese di verificazione, che vengono contestualmente liquidate in complessivi euro 2.476,80 (duemilaquattrocentosettantasei/80), comprensivi di onorario del verificatore e delle relative spese, come dal medesimo richiesto con nota del dicembre 2025, in atti, con specificazione delle relative procedure di contabilizzazione.
Dette spese di verificazione vengono, quindi, poste per metà a carico della società appellante, a carico della quale, vale ricordare, era già stato disposto con ordinanza n. -OMISSIS-/2025 della sezione l’anticipo di euro 1.000,00 (mille/00), e per la rimanente metà, in parti uguali e solidalmente, a carico dell’Ente Parco e del Comune di Otranto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti e nei termini compiutamente specificati in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza avversata, annulla in parte l’ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. 342 del 27 aprile 2023 del Presidente del Comitato esecutivo del Parco naturale regionale “TA Otranto. – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase”.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio, fatto salvo il compenso del verificatore, che si liquida in complessivi euro 2.476,80 (duemilaquattrocentosettantasei/80), comprensivi di onorario e spese, ponendo detto importo per metà a carico della società appellante e per la rimanente metà, in parti uguali ed in solido, a carico dell’Ente Parco innanzi menzionato e del Comune di Otranto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
CA AR PE, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR PE | ER LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.