TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/07/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 292/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SILVANI MARTINA, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
D'AMBROSIO MASSIMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole.
Le spese vanno compensate, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 25/09/2010, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 178,
Parte II, Serie A, dell'anno 2010);
OMOLOGA le seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. B)La casa coniugale come in premessa descritta, sita in Latina alla Via Custoza n. 3, è già di esclusiva proprietà della Sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia minorenne Parte_1
, completa di tutti gli arredi ivi presenti (fatta eccezione di quelli già individuati dalle Per_1
parti e di esclusiva proprietà del Sig. , che ne curerà l'asporto unitamente al trasloco). Pt_2
II Sig. curerà il proprio trasloco con tutti i beni ed effetti personali entro Parte_2
e non oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. La Sig.ra riconosce in Pt_1 favore del Sig. il diritto di poter continuare ad usufruire in modo non esclusivo del Pt_2 box auto annesso alla residenza familiare in Via Custoza a Latina, per la durata massima fino ad ulteriori mesi sei dall'avvenuto trasloco abitativo. Tuttavia, in caso di vendita dell'immobile il Sig. si obbliga a restituire immediatamente le chiavi del garage e Pt_2
comunque entro la data del rogito. D) Esercizio della responsabilità genitoriale - Modalità di visita. d.1 La figlia minorenne, , é affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre. La stessa figlia potrà liberamente trascorrere con il padre o con la madre tutto il tempo che desidera compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e ricreativi previo accordo telefonico con la madre almeno 24 ore prima. I coniugi stabiliscono, per il caso del loro disaccordo, che fino al compimento della maggiore età della figlia il diritto alla rispettiva frequentazione sarà regolamentato come segue. La figlia resterà con il padre: - nel giorno del lunedi e il giovedi di ogni settimana, oro pernottamento, dalle ore 18.00 fino alla mattina del giorno seguente quando provvederà ad accompagnarla a scuola o presso la di lei madre: a fine settimana alterati, dalle ore 10.00 del sabato alla mattina del lunedi, salvo poi riprenderla alle ore 18.00 del lunedi stesso secondo quanto stabilito al precedente punto, per riaccompagnarla a scuola la mattina del giorno seguente;
in caso di impedimento di uno dei genitori per il prelievo e l'accompagnamento della minore, gli stessi genitori concordano sin da ora che ciò possa avvenire in alternativa anche con l'ausilio di terze persone dai medesimi autorizzate al prelievo;
la figlia trascorrerà le vacanze estive di ciascun anno con il padre cosi di seguito distribuite: 15 giorni consecutivi compresi i pernotti ad agosto;
da concordarsi per le date specifiche entro il 25 maggio di ciascun anno a partire dal 2025; la figlia trascorrerà le festività natalizie, a decorrere dal corrente anno e, poi, ad anni alterni, come segue: a) inizierà con la madre a tenere la figlia con sé per l'anno corrente in riferimento ai giorni dalle ore 17.00 del 23 dicembre fino alle ore 20.00 del 27 dicembre;
a partire dal 28 dicembre e fino al 05 gennaio resterà con il padre;
e poi viceversa, ad anni alternati. Per quanto riguarda l'Epifania, ad iniziare dal 2026 la figlia resterà con il padre e viceversa, ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua e del "Lunedi dell'Angelo" ("Pasquetta"), la figlia li trascorrerà con uno dei due genitori, consecutivamente, ad anni alterni, iniziando con la madre dal 2025; gli altri giorni di vacanza da scuola li trascorrerà in parti uguali presso entrambi i genitori con modalità da Per_1 concordare tra le parti: - il giorno del compleanno del padre e della madre la minore li trascorrerà con gli stessi e nei giorni coincidenti con i compleanni della minore, quest'ultima li trascorrerà ad anni alterni con i genitori (inizierà la madre), salvo il diverso accordo per trascorrerlo con entrambi i genitori. E) Contributo al mantenimento della figlia minore: - il padre verserà per il mantenimento in favore della figlia l'assegno mensile di € 500,00, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese successivo al compiuto trasloco, pagato alle coordinate IBAN note;
oltre- +5 di 10 a rivalutazione ISTAT dal compiersi dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
nelle more il Sig. si Pt_2
farà carico del 50% di tutti i costi relativi all'abitazione e alla gestione familiare, come cibo, utenze, immondizia e quant'altro necessario;
- i genitori si impegnano e obbligano a sostenere, ciascuno per sé, il 100% dei costi relativi alle spese correnti di quando la figlia resterà con gli stessi. F)figlia. Regolamentazione generale per la divisione delle spese per la
1) Le spese ordinarie per l'abbigliamento della figlia, spese per materiale scolastico di cancelleria (eccetto quelle universitarie), medicinali da banco, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali, ivi comprese le spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o ancora, gite scolastiche di un solo giorno, spese (comprese utenze) di abitazione, sono comprese nell'assegno di mantenimento come sopra determinato. 2) Le spese come di seguito elencate, invece, saranno divise tra i genitori nella misura del 50%, a carico del padre e 50% a carico della madre, quali:
2.1 spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi scolastici extracurriculari, ripetizioni, prescuola, doposcuola, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive, spese per viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno;
b) il ricorso alla baby sitter sarà consentito soltanto nel caso in cui: 1) l'altro coniuge, interpellato anche con un messaggio whatsapp, con un preavviso di almeno 48 ore, non possa prendersi direttamente cura del minore;
2) si verifichi un evento urgente e non prevedibile e non sia possibile interpellare l'altro coniuge o se interpellato per le vie brevi nell'immediatezza dell'evento imprevedibile, questo non possa garantire la presenza;
al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, il costo per l'utilizzo della baby sitter sarà a carico esclusivo del genitore che la utilizzerà. Spese universitarie: costi di iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in quanto da ritenersi compreso nel mantenimento mensilmente corrisposto;
d) Spese ludiche e parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). e) Spese sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. f) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il SSN, tickets per esami e visite per i servizi forniti da SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
tutte nella misura al netto di quanto eventualmente corrisposto in rimborso da parte della compagnia assicuratrice da ciascuno dei due genitori stipulata nell'interesse della minore. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto nella disponibilità esclusiva del figlio minore (es.: ciclomotore e simili), saranno tutte sostenute nella misura del 50% a carico del padre e 50%
a carico della madre.
2.2 Le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione, sostenute nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre sono relative all'acquisto di: libri scolastici, spese sanitarie urgenti risultanti da certificazione medica, tickets per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili certificati sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), iscrizioni e rette scolastiche pubbliche, libri scolastici, attrezzature e/o accessori per attività scolastiche e parascolastiche, e per attività sportive già praticate dai minori.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro anche a mezzo whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e, comunque, nel termine massimo 7gg; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie, salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di ameno cinque giorni nonché
è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quantomeno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge 2.3 I costi per le vacanze invernali o estive della figlia, saranno a carico del genitore con il quale le trascorrerà 2.4 Passaporti: i coniugi si rilasciano sin da ora autorizzazione alla richiesta e/o rinnovo del passaporto anche per la figlia minore e/o altro documento valido per l'espatrio.
2.5 L'assegno unico e/o l'assegno per la famiglia e i figli anche nell'ipotesi di modifica della denominazione o consistenza, verrà diviso al 50% tra i genitori, fintanto che vi sarà il diritto. G) Regolamentazione assetto patrimoniale tra i coniugi. 1) I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro. Sicché, fermo l'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia come sopra determinato e dovuto dal padre, null'altro reciprocamente dovranno al titolo economico el assistenziale l'uno in favore dell'altro, senza limitazioni. La sig.ra riconosce e si obbliga a pagare in favore del Pt_1
Sig. al titolo di indennizzo una tantum di quanto da questi versato negli anni per Pt_2
l'immobile adibito a residenza familiare, la somma onnicomprensiva di € 20.000,00
(ventimila/00), che il Sig. accetta rinunciando ad ogni altro diritto e/o pretesa. Detta Pt_2
somma sarà corrisposta in pagamento entro trenta giorni dall'avvenuto trasloco da compiersi nel termine sopra indicato, a mezzo di bonifico bancario. La sig.ra è proprietaria Pt_1
esclusiva dell'autoveicolo a sé intestato marca Volkswagen modello Polo targa EX819LL (all.
9) l Sig. e proprietario esclusivo dell'autoveicolo a sé intestato marca Alfa Romeo Pt_2 modello Giulia targa FH757LJ (all. 10): nonché del motoveicolo marca Triumph modello
Trident targa EV72003 (all. 11). Detti veicoli resteranno nell'esclusiva e rispettiva disponibilità dei coniugi intestatari degli stessi.
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SILVANI MARTINA, giusta delega in atti,
e
(C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
D'AMBROSIO MASSIMO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti e della prole.
Le spese vanno compensate, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 25/09/2010, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 178,
Parte II, Serie A, dell'anno 2010);
OMOLOGA le seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto. B)La casa coniugale come in premessa descritta, sita in Latina alla Via Custoza n. 3, è già di esclusiva proprietà della Sig.ra che continuerà ad abitarla con la figlia minorenne Parte_1
, completa di tutti gli arredi ivi presenti (fatta eccezione di quelli già individuati dalle Per_1
parti e di esclusiva proprietà del Sig. , che ne curerà l'asporto unitamente al trasloco). Pt_2
II Sig. curerà il proprio trasloco con tutti i beni ed effetti personali entro Parte_2
e non oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. La Sig.ra riconosce in Pt_1 favore del Sig. il diritto di poter continuare ad usufruire in modo non esclusivo del Pt_2 box auto annesso alla residenza familiare in Via Custoza a Latina, per la durata massima fino ad ulteriori mesi sei dall'avvenuto trasloco abitativo. Tuttavia, in caso di vendita dell'immobile il Sig. si obbliga a restituire immediatamente le chiavi del garage e Pt_2
comunque entro la data del rogito. D) Esercizio della responsabilità genitoriale - Modalità di visita. d.1 La figlia minorenne, , é affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre. La stessa figlia potrà liberamente trascorrere con il padre o con la madre tutto il tempo che desidera compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e ricreativi previo accordo telefonico con la madre almeno 24 ore prima. I coniugi stabiliscono, per il caso del loro disaccordo, che fino al compimento della maggiore età della figlia il diritto alla rispettiva frequentazione sarà regolamentato come segue. La figlia resterà con il padre: - nel giorno del lunedi e il giovedi di ogni settimana, oro pernottamento, dalle ore 18.00 fino alla mattina del giorno seguente quando provvederà ad accompagnarla a scuola o presso la di lei madre: a fine settimana alterati, dalle ore 10.00 del sabato alla mattina del lunedi, salvo poi riprenderla alle ore 18.00 del lunedi stesso secondo quanto stabilito al precedente punto, per riaccompagnarla a scuola la mattina del giorno seguente;
in caso di impedimento di uno dei genitori per il prelievo e l'accompagnamento della minore, gli stessi genitori concordano sin da ora che ciò possa avvenire in alternativa anche con l'ausilio di terze persone dai medesimi autorizzate al prelievo;
la figlia trascorrerà le vacanze estive di ciascun anno con il padre cosi di seguito distribuite: 15 giorni consecutivi compresi i pernotti ad agosto;
da concordarsi per le date specifiche entro il 25 maggio di ciascun anno a partire dal 2025; la figlia trascorrerà le festività natalizie, a decorrere dal corrente anno e, poi, ad anni alterni, come segue: a) inizierà con la madre a tenere la figlia con sé per l'anno corrente in riferimento ai giorni dalle ore 17.00 del 23 dicembre fino alle ore 20.00 del 27 dicembre;
a partire dal 28 dicembre e fino al 05 gennaio resterà con il padre;
e poi viceversa, ad anni alternati. Per quanto riguarda l'Epifania, ad iniziare dal 2026 la figlia resterà con il padre e viceversa, ad anni alterni;
- il giorno di Pasqua e del "Lunedi dell'Angelo" ("Pasquetta"), la figlia li trascorrerà con uno dei due genitori, consecutivamente, ad anni alterni, iniziando con la madre dal 2025; gli altri giorni di vacanza da scuola li trascorrerà in parti uguali presso entrambi i genitori con modalità da Per_1 concordare tra le parti: - il giorno del compleanno del padre e della madre la minore li trascorrerà con gli stessi e nei giorni coincidenti con i compleanni della minore, quest'ultima li trascorrerà ad anni alterni con i genitori (inizierà la madre), salvo il diverso accordo per trascorrerlo con entrambi i genitori. E) Contributo al mantenimento della figlia minore: - il padre verserà per il mantenimento in favore della figlia l'assegno mensile di € 500,00, a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese successivo al compiuto trasloco, pagato alle coordinate IBAN note;
oltre- +5 di 10 a rivalutazione ISTAT dal compiersi dell'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo;
nelle more il Sig. si Pt_2
farà carico del 50% di tutti i costi relativi all'abitazione e alla gestione familiare, come cibo, utenze, immondizia e quant'altro necessario;
- i genitori si impegnano e obbligano a sostenere, ciascuno per sé, il 100% dei costi relativi alle spese correnti di quando la figlia resterà con gli stessi. F)figlia. Regolamentazione generale per la divisione delle spese per la
1) Le spese ordinarie per l'abbigliamento della figlia, spese per materiale scolastico di cancelleria (eccetto quelle universitarie), medicinali da banco, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali, ivi comprese le spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o ancora, gite scolastiche di un solo giorno, spese (comprese utenze) di abitazione, sono comprese nell'assegno di mantenimento come sopra determinato. 2) Le spese come di seguito elencate, invece, saranno divise tra i genitori nella misura del 50%, a carico del padre e 50% a carico della madre, quali:
2.1 spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, corsi scolastici extracurriculari, ripetizioni, prescuola, doposcuola, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive, spese per viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno;
b) il ricorso alla baby sitter sarà consentito soltanto nel caso in cui: 1) l'altro coniuge, interpellato anche con un messaggio whatsapp, con un preavviso di almeno 48 ore, non possa prendersi direttamente cura del minore;
2) si verifichi un evento urgente e non prevedibile e non sia possibile interpellare l'altro coniuge o se interpellato per le vie brevi nell'immediatezza dell'evento imprevedibile, questo non possa garantire la presenza;
al di fuori dei casi di cui ai punti 1 e 2, il costo per l'utilizzo della baby sitter sarà a carico esclusivo del genitore che la utilizzerà. Spese universitarie: costi di iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in quanto da ritenersi compreso nel mantenimento mensilmente corrisposto;
d) Spese ludiche e parascolastiche: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto). e) Spese sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. f) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il SSN, tickets per esami e visite per i servizi forniti da SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
tutte nella misura al netto di quanto eventualmente corrisposto in rimborso da parte della compagnia assicuratrice da ciascuno dei due genitori stipulata nell'interesse della minore. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto nella disponibilità esclusiva del figlio minore (es.: ciclomotore e simili), saranno tutte sostenute nella misura del 50% a carico del padre e 50%
a carico della madre.
2.2 Le spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione, sostenute nella misura del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre sono relative all'acquisto di: libri scolastici, spese sanitarie urgenti risultanti da certificazione medica, tickets per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili certificati sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), iscrizioni e rette scolastiche pubbliche, libri scolastici, attrezzature e/o accessori per attività scolastiche e parascolastiche, e per attività sportive già praticate dai minori.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro anche a mezzo whatsapp, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta e, comunque, nel termine massimo 7gg; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Allo scopo, poi, di evitare l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie, salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di ameno cinque giorni nonché
è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quantomeno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge 2.3 I costi per le vacanze invernali o estive della figlia, saranno a carico del genitore con il quale le trascorrerà 2.4 Passaporti: i coniugi si rilasciano sin da ora autorizzazione alla richiesta e/o rinnovo del passaporto anche per la figlia minore e/o altro documento valido per l'espatrio.
2.5 L'assegno unico e/o l'assegno per la famiglia e i figli anche nell'ipotesi di modifica della denominazione o consistenza, verrà diviso al 50% tra i genitori, fintanto che vi sarà il diritto. G) Regolamentazione assetto patrimoniale tra i coniugi. 1) I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti l'uno dall'altro. Sicché, fermo l'obbligo del pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia come sopra determinato e dovuto dal padre, null'altro reciprocamente dovranno al titolo economico el assistenziale l'uno in favore dell'altro, senza limitazioni. La sig.ra riconosce e si obbliga a pagare in favore del Pt_1
Sig. al titolo di indennizzo una tantum di quanto da questi versato negli anni per Pt_2
l'immobile adibito a residenza familiare, la somma onnicomprensiva di € 20.000,00
(ventimila/00), che il Sig. accetta rinunciando ad ogni altro diritto e/o pretesa. Detta Pt_2
somma sarà corrisposta in pagamento entro trenta giorni dall'avvenuto trasloco da compiersi nel termine sopra indicato, a mezzo di bonifico bancario. La sig.ra è proprietaria Pt_1
esclusiva dell'autoveicolo a sé intestato marca Volkswagen modello Polo targa EX819LL (all.
9) l Sig. e proprietario esclusivo dell'autoveicolo a sé intestato marca Alfa Romeo Pt_2 modello Giulia targa FH757LJ (all. 10): nonché del motoveicolo marca Triumph modello
Trident targa EV72003 (all. 11). Detti veicoli resteranno nell'esclusiva e rispettiva disponibilità dei coniugi intestatari degli stessi.
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 02/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino