Art. 3.
Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di ((diciotto mesi)) dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.
Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonche' le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.
La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuera' ogni cinque anni, con le modalita' stabilite nel primo comma del presente articolo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, emesso nel termine di ((diciotto mesi)) dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato previsto dal successivo art. 4, saranno riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione, nonche' le denominazioni tipiche dei formaggi che verranno assoggettati alle norme della presente legge.
Nel decreto verranno fissati la data di applicazione della tutela delle singole denominazioni prevista dalla presente legge, nonche' le caratteristiche merceologiche dei singoli formaggi con denominazione di origine e tipica riconosciuta e tutelata, ed i relativi metodi di lavorazione in uso per la produzione dei formaggi medesimi.
La revisione degli elenchi delle denominazioni si effettuera' ogni cinque anni, con le modalita' stabilite nel primo comma del presente articolo.