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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 85/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ”
e vertente
TRA
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
se stesso;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 23/01/2018, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di CP_2
annullamento, della nota impugnata, con la quale l' ha comunicato di CP_1
aver provveduto a calcolare di ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995 con decorrenza dal 01 gennaio 2009 e ha richiesto il versamento
degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente”; 2)
“per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' CP_1
come contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2010 con CP_1
contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' ”; 3) “In via subordinata: CP_1
accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere”; 5) “sempre in via subordinata: sollevare la questione di incostituzionalità nelle competenti sedi, come meglio rappresentata nel cap.
B) del presente ricorso”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente infondata è l'eccezione di prescrizione. Trattandosi, nel caso di specie, di iscrizione a gestione separata effettuata d'ufficio, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla conoscibilità da parte dell'Ente del reddito professionale e non dalla scadenza del contributo: tale conoscibilità non può che essere collocata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Non essendo prodotta in atti dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, si dovrà considerare come termine prescrizionale l'ultimo
Pag. 2 di 5 giorno utile per tale dichiarazione, ovvero il 30/09/2011. Di tal che il termine prescrizionale è stato efficacemente interrotto dalla nota dell' inviata il CP_1
22/06/2016, atteso che nel caso di specie si applica il termine prescrizionale quinquennale.
2.4 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26,
ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della
Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
E' appurata la natura “solidale” del contributo integrativo, che non va ad integrare una doppia posizione contributiva, in quanto con crea una posizione previdenziale specifica, che si ottiene, per l'appunto, con l'iscrizione effettiva alla Pt_2
2.3 Ancora, risulta infondata l'eccezione in merito alla qualità di determinazione della qualità “occasionale” del lavoro legato al reddito professionale prodotto. Per il libero professionista che non raggiungeva la soglia di reddito richiesta per iscriversi alla Cassa Forense, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata rileva l'abitualità con cui esercita la CP_1
sua attività, non l'entità del reddito (Cassazione n. 4419/2021; Cassazione
Pag. 3 di 5 30584/2022). Al contrario il reddito prodotto, oltre l'iscrizione all'albo, unita alla apertura di partita iva (come si evince dagli estratti contributivi della
Cassa Forense) sono presunzioni tali da conformare il giudizio del giudicante in ordine all'esercizio abituale della professione.
2.5 Trova accoglimento invece quanto rilevato in ordine alle sanzioni applicate. Il ricorrente porta all'attenzione Sentenza della Corte Costituzionale
104/2022 che rileva, esplicitamente, “sono obbligati ad iscriversi alla
Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività CP_1
di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e
restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”; con tale sentenza la Corte Costituzionale, quindi, elabora parere conforme alla già
citata giurisprudenza di merito. Continua però la Corte, nel prendere in considerazione la legittimità delle sanzioni applicate “Infatti, in generale l'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ha prescritto che, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l , sulla base di CP_1
apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro, «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali. Nella fattispecie in esame l'affidamento
Pag. 4 di 5 dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) “sottosoglia”, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)”. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, attesa l'incertezza legislativa dell'epoca, si ritiene illegittima l'applicazione di sanzioni.
3.1 Si ritiene, data la natura della controversia e la soccombenza reciproca, sussistere le condizioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di dichiarazione di illegittimità delle sanzioni applicate, dichiarando quindi non dovuto l'importo di Euro 1.171,66 così come riportato da nota del CP_1
22/06/2016;
2) Rigetta le restanti domande;
3) Compensa le spese;
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 20/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 85/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ”
e vertente
TRA
), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
se stesso;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 23/01/2018, adiva al Parte_1
presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di CP_2
annullamento, della nota impugnata, con la quale l' ha comunicato di CP_1
aver provveduto a calcolare di ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995 con decorrenza dal 01 gennaio 2009 e ha richiesto il versamento
degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente”; 2)
“per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' CP_1
come contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2010 con CP_1
contestuale cancellazione di una eventuale ed illegittima iscrizione d'ufficio alla gestione separata disposta dall' ”; 3) “In via subordinata: CP_1
accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere”; 5) “sempre in via subordinata: sollevare la questione di incostituzionalità nelle competenti sedi, come meglio rappresentata nel cap.
B) del presente ricorso”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente infondata è l'eccezione di prescrizione. Trattandosi, nel caso di specie, di iscrizione a gestione separata effettuata d'ufficio, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla conoscibilità da parte dell'Ente del reddito professionale e non dalla scadenza del contributo: tale conoscibilità non può che essere collocata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Non essendo prodotta in atti dichiarazione dei redditi per l'anno 2010, si dovrà considerare come termine prescrizionale l'ultimo
Pag. 2 di 5 giorno utile per tale dichiarazione, ovvero il 30/09/2011. Di tal che il termine prescrizionale è stato efficacemente interrotto dalla nota dell' inviata il CP_1
22/06/2016, atteso che nel caso di specie si applica il termine prescrizionale quinquennale.
2.4 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26,
ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della
Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
E' appurata la natura “solidale” del contributo integrativo, che non va ad integrare una doppia posizione contributiva, in quanto con crea una posizione previdenziale specifica, che si ottiene, per l'appunto, con l'iscrizione effettiva alla Pt_2
2.3 Ancora, risulta infondata l'eccezione in merito alla qualità di determinazione della qualità “occasionale” del lavoro legato al reddito professionale prodotto. Per il libero professionista che non raggiungeva la soglia di reddito richiesta per iscriversi alla Cassa Forense, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata rileva l'abitualità con cui esercita la CP_1
sua attività, non l'entità del reddito (Cassazione n. 4419/2021; Cassazione
Pag. 3 di 5 30584/2022). Al contrario il reddito prodotto, oltre l'iscrizione all'albo, unita alla apertura di partita iva (come si evince dagli estratti contributivi della
Cassa Forense) sono presunzioni tali da conformare il giudizio del giudicante in ordine all'esercizio abituale della professione.
2.5 Trova accoglimento invece quanto rilevato in ordine alle sanzioni applicate. Il ricorrente porta all'attenzione Sentenza della Corte Costituzionale
104/2022 che rileva, esplicitamente, “sono obbligati ad iscriversi alla
Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività CP_1
di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e
restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”; con tale sentenza la Corte Costituzionale, quindi, elabora parere conforme alla già
citata giurisprudenza di merito. Continua però la Corte, nel prendere in considerazione la legittimità delle sanzioni applicate “Infatti, in generale l'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ha prescritto che, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l , sulla base di CP_1
apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro, «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali. Nella fattispecie in esame l'affidamento
Pag. 4 di 5 dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) “sottosoglia”, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)”. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, attesa l'incertezza legislativa dell'epoca, si ritiene illegittima l'applicazione di sanzioni.
3.1 Si ritiene, data la natura della controversia e la soccombenza reciproca, sussistere le condizioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1) Accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di dichiarazione di illegittimità delle sanzioni applicate, dichiarando quindi non dovuto l'importo di Euro 1.171,66 così come riportato da nota del CP_1
22/06/2016;
2) Rigetta le restanti domande;
3) Compensa le spese;
Vallo della Lucania, così deciso il 20/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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