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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 01/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 974 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 4 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Milano, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Zaccardi, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
Oggetto: diritto di proprietà, azione di rivendicazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 2 ottobre 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione del 25 giugno 2022 la SI.ra conveniva in Parte_1
giudizio la Sig.ra rappresentando, tra l'altro, che: è proprietaria del terreno Controparte_1 sito in Torrevecchia AT (CH) alla via Roma, contraddistinto in catasto terreni al foglio 11 particella 610, sul quale grava il diritto di usufrutto della di Lei madre, SI CP_2
l'usufruttuaria si è occupata da oltre quarant'anni di curare e pulire l'appezzamento di terreno innanzi indicato;
nel corso dell'estate 2021, tuttavia, la SI notava che l'erba del CP_2
terreno di cui alla particella 610 risultava tagliata e, dopo aver chiesto informazioni, veniva a conoscenza che i confinanti (proprietà SI ) avevano, autonomamente ed Controparte_1
in assenza di qualsivoglia autorizzazione, pulito il terreno;
a seguito dell'occorso ed a richiesta di spiegazioni al riguardo, l'odierna attrice veniva redarguita sul diritto dei confinanti di utilizzare il terreno poiché di loro proprietà; sono seguiti diversi incontri tra le parti, uno anche tra i legali nel mese di ottobre 2021, con l'intento di comprendere come, d'improvviso, la
SI si accreditasse la proprietà di un terreno altrui;
la SI Controparte_1 CP_1
mostrava un certificato catastale in cui Essa risulta intestataria del terreno de quo e sulla base del quale se ne ritiene proprietaria;
nel corso dei mesi a seguire (sino ad oggi) i confinanti proseguivano a pulire il terreno ed a porvi del materiale, a nulla valendo la nota datata
8.11.2021 con cui si diffidava a non arrecare turbativa alla proprietà e ad eseguire la correzione presso il competente Ufficio del catasto, e l'avvio della procedura dinanzi l'Organo di
Mediazione del 09.03.2022 in cui controparte non manifestava il consenso all'espletamento del tentativo di conciliazione “per assenza dei presupposti”.
Adduceva a sostegno che da Atto Pubblico del 20 aprile 1985 a firma del Notaio registrato a Chieti il 10 maggio 1985 con n. 1623, il SInor Persona_1 CP_3
, donava alla propria figlia , per la nuda proprietà, e al proprio
[...] Parte_1 coniuge, per l'usufrutto, una proprietà relativa a: quota di comproprietà nella CP_2
misura di 18/54 del terreno esteso Are 46 e Centiare 20 (ovvero Mq 4.620) in catasto terreni al foglio di mappa n. 11, particelle n. 55, 57, 58, 59 e 60 per un valore di Lire sette milioni settecento cinquanta (Lit. 7.150.000). Detta proprietà, della consistenza di Mq 1.540
(4.620*18/54), è pervenuta al Signor per Atto Pubblico di Donazione, del Controparte_3
03 dicembre 1984 del Notaio registrato a Chieti il 14 dicembre 1984 con n. 4779, Persona_2 da parte del genitore , il quale l'acquistava dal SI. , con Persona_3 Controparte_4
Atto Pubblico del 05 aprile 1974 del Notaio registrato a Chieti il 14 dicembre Persona_4
1974 con n. 1461, per un corrispettivo di Lire due milioni duecentomila (Lit. 2.200.000).
2 La proprietà delle Signore e risulta dunque esatta ed Parte_1 CP_2
inequivocabile, ovvero dalla frazione di 18/54 definita dagli Atti Pubblici di 1.540 Mq su 4.620
Mq. Dopo perfezionamenti e operazioni catastali successive la proprietà dell'attrice è contraddistinta al foglio di mappa n. 11 con particelle catastali: n. 55, n. 4344, n. 610 e n. 60.
La particella n. 59 risulta estromessa perché, pur rientrando nella globalità della proprietà originaria, non è compresa di fatto nel contesto e nella continuità tecnica della frazione di proprietà individuata. La particella n. 610 del foglio n. 11, verificando i documenti catastali storici, è la derivazione del frazionamento dell'originaria particella catastale n. 58. Come desumibile dalla visura storica, all'impianto meccanografico, la consistenza di tale particella n. 58 era di Are 32 e 40 (ovvero Mq 3.240). Pt_2
Sulla scorta di tali deduzioni ha concluso chiedendo che sia confermata la titolarità del terreno e, per l'effetto, che sia ordinata l'immediata interruzione della turbativa della proprietà privata posta in essere dalla SI con l'obbligo di rettifica al catasto terreni Controparte_1
a favore della SI , con condanna al rimborso delle spese e dei compensi Parte_1
professionali.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande di parte attrice, rappresentando, tra l'altro, che: il terreno oggetto di contenzioso
(foglio 11, particella 610 di mq 440 di superficie), appartenuto per oltre cinquant'anni al defunto , padre di , non è mai stato oggetto di alcuna azione Persona_5 Controparte_1
di rivendica da alcuno, anche perché negli anni è sempre stato lavorato, pulito e sfruttato dalla famiglia da un confronto tra la mappa d'impianto iniziale e quella attuale si può CP_1
osservare che gli immobili pervenuti alla per successione insistono tutti sulle originarie CP_1
particelle 58 (terreno agricolo) di mq 3240 e 59 (fabbricato rurale) di mq 220; dalla visura storica della particella 58 si evince che in data 21.11.1969, periodo antecedente all'impianto meccanografico, era in capo a 9 soggetti, che risultavano intestatari di vari diritti in quota parte,
tra i quali il Sig. nato il [...], padre dell'odierna convenuta, quale Persona_5
livellario per quota parte pari a 36/5; a seguito di aggiornamento catastale avvenuto a far data
28.01.1986, la particella 58 è stata frazionata ed ha originato due particelle la 58/a di mq 2800
e la particella 58/b di mq 440; le particelle con subalterni letterali sono state a loro volta rinumerate con le particelle 58 (ex 58/a) di mq 2800 e particella 610 (ex 58/b) di mq 440; nel
3 corso degli anni le predette particelle (58 e 610) sono state aggiornate parzialmente anche nelle intestazioni;
successivamente la particella 58 (ex 58a) di mq 2800, con atto di aggiornamento catastale in atti dal 26.02.1990, è stata frazionata generando la 58a di mq 2050 e la 58b di mq
750, le particelle con i subalterni letterali sono stati di seguito rinumerate con le p.lle 58 (ex
58/a) di mq 2050 e 4006 di mq 750; con tipo mappale del 07/03/2017, per accatastamento fabbricato, la particella 58 di mq 2050 è stata frazionata originando la p.lla 4358 di mq 1290 e p.lla 4359 di mq 760. Contestualmente la p.lla 4359 è stata accorpata alla p.lla 59 formando un lotto unico edificato e individuato con la p.lla 59 di mq 980, mentre la particella 4358 ha conservato la sua natura agricola;
dalla ricostruzione ipotecaria sai può dedurre che: a) Con
Atto di Donazione del 20/03/1984 a rogito del notaio rep. 9411/3400 registrato a Persona_6
Chieti il 29/03/1984 al n. 1293 Mod. I°, i coniugi nato a [...] T. il Persona_5
25/12/1929 e nata Torrevecchia T. il 24/11/1934, riservandosi l'usufrutto Controparte_5 vita natural durante e con diritto di accrescimento, a titolo di legittima e per l'eventuale supero a titolo di disponibile, donano alla propria figlia un appezzamento di terreno esteso CP_1
mq 750 e censito in catasto al foglio 11 con la particella 58/b, rinumerata con la p.lla 4006,
come da frazionamento redatto con tipo n. 8325, precisando che, ai fini della voltura, il terreno si appartiene ai donanti in virtù di possesso ultraventennale dipendente da divisione bonaria non convalidata da atto pubblico. Atto trascritto al R.P. 4685/84 b) Sulla particella 4006 la
Sig.ra ha edificato un fabbricato di civile abitazione debitamente accatastato Controparte_1
con tipo mappale n. 958 del 14/07/2017. Con Denuncia di Successione n. 35 Vol. 765 del
16/05/1996 in morte di deceduto l'8/11/1994, agli eredi Persona_5 Controparte_5
(coniuge), (figlia) e (figlia) sono pervenuti, a ciascuno per Controparte_1 Controparte_6
il diritto di proprietà pari a 36/810, i seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 55 di mq 610
- Terreno foglio 11 p.lla 57 fabbricato rurale - Terreno foglio 11 p.lla 58 di mq 2050 - Terreno foglio 11 p.lla 60 di mq 250 - Terreno foglio 11 p.lla 610 di mq 440. Trascrizione R.P. 5598/98
(Doc. 6). c) Con Denuncia di Successione integrativa n. 922 Vol. 9990 del 18/10/2016 in morte di deceduto l'8/11/1994, agli eredi (coniuge), Persona_5 Controparte_5 CP_1
(figlia) e (figlia) sono pervenuti a ciascuno per il diritto di proprietà
[...] Controparte_6
pari a 1/3 i seguenti immobili: - Abitazione di tipo rurale foglio 11 p.lla 609 sub 2. Trascrizione
R.P. 15000/2016 (Doc. 7). d) Con Denuncia di Successione integrativa n. 593 Vol. 9990 del
4 29/06/2016 in morte di deceduto l'8/11/1994, agli eredi Persona_5 Controparte_5
(coniuge), (figlia) e (figlia) sono pervenuti a ciascuno per Controparte_1 Controparte_6
il diritto di proprietà pari a 1/3 i seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 609 - Terreno foglio 11 p.lla 610 - Terreno foglio 11 p.lla 58 - Terreno foglio 11 p.lla 117 Trascrizione R.P.
15014/2016 (Doc. 8). e) Con Denuncia di Successione n. 3455 Vol. 9990 del 03/08/2016 in morte di deceduta il 29/07/2015, all'erede (figlia), con Controparte_5 Controparte_1
figlia rinunciataria, sono pervenuti, per il diritto di proprietà pari a ½, i Controparte_6
seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 58 di mq 2050 - Terreno foglio 11 p.lla 610 di mq
440 - Terreno foglio 11 p.lla 609 di mq 60 - Fabbricato rurale foglio 11 p.lla 59 di vani 2,5. f)
Con Denuncia di Successione integrativa n. 4909 Vol. 9990 del 23/11/2016 in morte di deceduta il 29/07/2015, all'erede sono pervenuti, per il Controparte_5 Controparte_1
diritto di proprietà pari a 1/2 i seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 609 di mq 60 -
Fabbricato foglio 11 p.lla 609 sub 2 di vani 1,0. g) Con Denuncia di Successione integrativa n. 3501 Vol. 9990 del 02/10/2017 in morte di deceduta il 29/07/2015, Controparte_5 all'erede sono pervenuti per il diritto di proprietà pari a 1/2 i seguenti Controparte_1
immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 58 di mq 2050 - Terreno foglio 11 p.lla 610 di mq 440.
Tanto dedotto, la parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti sinteticamente i fatti processuali salienti, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile, proposta dalla SI.ra nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_1
asseritamente detentrice sine titulo del terreno identificato al Foglio 11, p.lla 610.
[...]
Preliminarmente deve darsi atto che risulta espletata la procedura di mediazione obbligatoria, sicché la domanda attorea risulta procedibile.
5 Nel merito è opportuno tracciare le coordinate normative e giurisprudenziali necessarie per la disamina della domanda azionata dalla SI.ra , la quale, qualificandosi Parte_1
proprietaria del terreno sito in Torrevecchia AT, alla c.da San Rocco, identificato al foglio
11, particella 610 di mq 440 di superficie, ha chiesto la condanna della convenuta al rilascio di quest'ultimo con l'obbligo di rettifica al catasto terreni.
Ciò posto, “nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà,
dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul
convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il
principio possideo quia possidio” e, pertanto, “va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. Civ. , sez. II, ord. n. 33190 del 20 novembre
2023).
La portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 1569 del 19 gennaio 2022).
In altri termini, l'onere probatorio, che è tenuto a fornire l'attore in rivendica, è alleggerito quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto o comunque non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, il che, nel caso di specie, non è
avvenuto.
La convenuta, infatti, nell'eccepire l'usucapione ha espressamente contestato l'appartenenza del bene alla rivendicante o danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Fatta tale doverosa premessa circa l'onere probatorio, è opportuno evidenziare quanto prodotto dall'attrice, al fine di comprovare la proprietà del terreno in contestazione:
• Atto Pubblico del 16 novembre 1970 del Notaio registrato a Persona_7
Chieti il 26 novembre 1970 con n. 2675, da cui si evince che Persona_3
6 donava al figlio terreno di 85 are e 47 centiare sito in Controparte_3
Torrevecchia, partita 135, foglio 11, p.lle 162, 165,166, 167,187, e 296;
• Atto Pubblico del 05 aprile 1974 del Notaio registrato a Chieti Persona_4
il 14 dicembre 1974 con n. 1461, da cui si evince che Persona_3
acquistava dal SI. , diritti di comproprietà nella misura di Controparte_4
18/54 del terreno esteso are 46 e Centiare 20 sito in Torrevecchia AT;
• Atto Pubblico di Donazione, del 03 dicembre 1984 del Notaio Persona_2
registrato a Chieti il 14 dicembre 1984 con n. 4779, da parte del genitore in favore di della nuda proprietà di 18/54 Persona_3 Controparte_3
del terreno esteso are 46 e Centiare 20 sito in Torrevecchia AT, C.da San
Rocco.
Quanto al menzionato “Atto Pubblico del 20 aprile 1985 a firma del Notaio Per_1
registrato a Chieti il 10 maggio 1985 con n. 1623, il SInor , nato
[...] Controparte_3
a Torrevecchia AT il 21 gennaio 1935, donava alla propria figlia , per Parte_1 la nuda proprietà, e al proprio coniuge, , per l'usufrutto, una proprietà relativa CP_2
a: quota di comproprietà nella misura di 18/54 del terreno esteso Are 46 e Centiare 20 (ovvero
Mq 4.620) in catasto terreni al foglio di mappa n. 11, particelle n. 55, 57, 58, 59 e 60”, non vi è stata alcuna allegazione.
Deve pertanto ritenersi che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio a proprio carico,
in quanto non risulta provato che il terreno rivendicato con il presente giudizio sia stato acquistato dall'istante a titolo originario, ovvero sia alla stessa pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario.
Quanto all'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno per usucapione, giova ricordare il principio dispositivo che informa il processo civile, il quale attribuisce alle parti l'iniziativa e la disponibilità del processo, vincolando il giudice alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti stesse.
L'accertamento dell'usucapione richiede una domanda autonoma e specifica. La mera menzione dell'usucapione nella narrativa dell'atto introduttivo non è sufficiente a investire il giudice del potere di pronunciarsi sull'acquisto della proprietà per usucapione
7 Ne consegue che l'accertamento formale dell'usucapione richiede una specifica domanda, che nel caso di specie non è stata formulata.
A tale carenza probatoria consegue, pertanto, il rigetto della domanda proposta dalla SI.ra . Parte_1
Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda proposta dalla SI.ra ; Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione delle spese legali, in favore della convenuta, che si quantificano in totali € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Chieti, 31.03.2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 974 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 4 ottobre 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Milano, in virtù di procura allegata all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Zaccardi, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta;
Oggetto: diritto di proprietà, azione di rivendicazione.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 2 ottobre 2024, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione del 25 giugno 2022 la SI.ra conveniva in Parte_1
giudizio la Sig.ra rappresentando, tra l'altro, che: è proprietaria del terreno Controparte_1 sito in Torrevecchia AT (CH) alla via Roma, contraddistinto in catasto terreni al foglio 11 particella 610, sul quale grava il diritto di usufrutto della di Lei madre, SI CP_2
l'usufruttuaria si è occupata da oltre quarant'anni di curare e pulire l'appezzamento di terreno innanzi indicato;
nel corso dell'estate 2021, tuttavia, la SI notava che l'erba del CP_2
terreno di cui alla particella 610 risultava tagliata e, dopo aver chiesto informazioni, veniva a conoscenza che i confinanti (proprietà SI ) avevano, autonomamente ed Controparte_1
in assenza di qualsivoglia autorizzazione, pulito il terreno;
a seguito dell'occorso ed a richiesta di spiegazioni al riguardo, l'odierna attrice veniva redarguita sul diritto dei confinanti di utilizzare il terreno poiché di loro proprietà; sono seguiti diversi incontri tra le parti, uno anche tra i legali nel mese di ottobre 2021, con l'intento di comprendere come, d'improvviso, la
SI si accreditasse la proprietà di un terreno altrui;
la SI Controparte_1 CP_1
mostrava un certificato catastale in cui Essa risulta intestataria del terreno de quo e sulla base del quale se ne ritiene proprietaria;
nel corso dei mesi a seguire (sino ad oggi) i confinanti proseguivano a pulire il terreno ed a porvi del materiale, a nulla valendo la nota datata
8.11.2021 con cui si diffidava a non arrecare turbativa alla proprietà e ad eseguire la correzione presso il competente Ufficio del catasto, e l'avvio della procedura dinanzi l'Organo di
Mediazione del 09.03.2022 in cui controparte non manifestava il consenso all'espletamento del tentativo di conciliazione “per assenza dei presupposti”.
Adduceva a sostegno che da Atto Pubblico del 20 aprile 1985 a firma del Notaio registrato a Chieti il 10 maggio 1985 con n. 1623, il SInor Persona_1 CP_3
, donava alla propria figlia , per la nuda proprietà, e al proprio
[...] Parte_1 coniuge, per l'usufrutto, una proprietà relativa a: quota di comproprietà nella CP_2
misura di 18/54 del terreno esteso Are 46 e Centiare 20 (ovvero Mq 4.620) in catasto terreni al foglio di mappa n. 11, particelle n. 55, 57, 58, 59 e 60 per un valore di Lire sette milioni settecento cinquanta (Lit. 7.150.000). Detta proprietà, della consistenza di Mq 1.540
(4.620*18/54), è pervenuta al Signor per Atto Pubblico di Donazione, del Controparte_3
03 dicembre 1984 del Notaio registrato a Chieti il 14 dicembre 1984 con n. 4779, Persona_2 da parte del genitore , il quale l'acquistava dal SI. , con Persona_3 Controparte_4
Atto Pubblico del 05 aprile 1974 del Notaio registrato a Chieti il 14 dicembre Persona_4
1974 con n. 1461, per un corrispettivo di Lire due milioni duecentomila (Lit. 2.200.000).
2 La proprietà delle Signore e risulta dunque esatta ed Parte_1 CP_2
inequivocabile, ovvero dalla frazione di 18/54 definita dagli Atti Pubblici di 1.540 Mq su 4.620
Mq. Dopo perfezionamenti e operazioni catastali successive la proprietà dell'attrice è contraddistinta al foglio di mappa n. 11 con particelle catastali: n. 55, n. 4344, n. 610 e n. 60.
La particella n. 59 risulta estromessa perché, pur rientrando nella globalità della proprietà originaria, non è compresa di fatto nel contesto e nella continuità tecnica della frazione di proprietà individuata. La particella n. 610 del foglio n. 11, verificando i documenti catastali storici, è la derivazione del frazionamento dell'originaria particella catastale n. 58. Come desumibile dalla visura storica, all'impianto meccanografico, la consistenza di tale particella n. 58 era di Are 32 e 40 (ovvero Mq 3.240). Pt_2
Sulla scorta di tali deduzioni ha concluso chiedendo che sia confermata la titolarità del terreno e, per l'effetto, che sia ordinata l'immediata interruzione della turbativa della proprietà privata posta in essere dalla SI con l'obbligo di rettifica al catasto terreni Controparte_1
a favore della SI , con condanna al rimborso delle spese e dei compensi Parte_1
professionali.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande di parte attrice, rappresentando, tra l'altro, che: il terreno oggetto di contenzioso
(foglio 11, particella 610 di mq 440 di superficie), appartenuto per oltre cinquant'anni al defunto , padre di , non è mai stato oggetto di alcuna azione Persona_5 Controparte_1
di rivendica da alcuno, anche perché negli anni è sempre stato lavorato, pulito e sfruttato dalla famiglia da un confronto tra la mappa d'impianto iniziale e quella attuale si può CP_1
osservare che gli immobili pervenuti alla per successione insistono tutti sulle originarie CP_1
particelle 58 (terreno agricolo) di mq 3240 e 59 (fabbricato rurale) di mq 220; dalla visura storica della particella 58 si evince che in data 21.11.1969, periodo antecedente all'impianto meccanografico, era in capo a 9 soggetti, che risultavano intestatari di vari diritti in quota parte,
tra i quali il Sig. nato il [...], padre dell'odierna convenuta, quale Persona_5
livellario per quota parte pari a 36/5; a seguito di aggiornamento catastale avvenuto a far data
28.01.1986, la particella 58 è stata frazionata ed ha originato due particelle la 58/a di mq 2800
e la particella 58/b di mq 440; le particelle con subalterni letterali sono state a loro volta rinumerate con le particelle 58 (ex 58/a) di mq 2800 e particella 610 (ex 58/b) di mq 440; nel
3 corso degli anni le predette particelle (58 e 610) sono state aggiornate parzialmente anche nelle intestazioni;
successivamente la particella 58 (ex 58a) di mq 2800, con atto di aggiornamento catastale in atti dal 26.02.1990, è stata frazionata generando la 58a di mq 2050 e la 58b di mq
750, le particelle con i subalterni letterali sono stati di seguito rinumerate con le p.lle 58 (ex
58/a) di mq 2050 e 4006 di mq 750; con tipo mappale del 07/03/2017, per accatastamento fabbricato, la particella 58 di mq 2050 è stata frazionata originando la p.lla 4358 di mq 1290 e p.lla 4359 di mq 760. Contestualmente la p.lla 4359 è stata accorpata alla p.lla 59 formando un lotto unico edificato e individuato con la p.lla 59 di mq 980, mentre la particella 4358 ha conservato la sua natura agricola;
dalla ricostruzione ipotecaria sai può dedurre che: a) Con
Atto di Donazione del 20/03/1984 a rogito del notaio rep. 9411/3400 registrato a Persona_6
Chieti il 29/03/1984 al n. 1293 Mod. I°, i coniugi nato a [...] T. il Persona_5
25/12/1929 e nata Torrevecchia T. il 24/11/1934, riservandosi l'usufrutto Controparte_5 vita natural durante e con diritto di accrescimento, a titolo di legittima e per l'eventuale supero a titolo di disponibile, donano alla propria figlia un appezzamento di terreno esteso CP_1
mq 750 e censito in catasto al foglio 11 con la particella 58/b, rinumerata con la p.lla 4006,
come da frazionamento redatto con tipo n. 8325, precisando che, ai fini della voltura, il terreno si appartiene ai donanti in virtù di possesso ultraventennale dipendente da divisione bonaria non convalidata da atto pubblico. Atto trascritto al R.P. 4685/84 b) Sulla particella 4006 la
Sig.ra ha edificato un fabbricato di civile abitazione debitamente accatastato Controparte_1
con tipo mappale n. 958 del 14/07/2017. Con Denuncia di Successione n. 35 Vol. 765 del
16/05/1996 in morte di deceduto l'8/11/1994, agli eredi Persona_5 Controparte_5
(coniuge), (figlia) e (figlia) sono pervenuti, a ciascuno per Controparte_1 Controparte_6
il diritto di proprietà pari a 36/810, i seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 55 di mq 610
- Terreno foglio 11 p.lla 57 fabbricato rurale - Terreno foglio 11 p.lla 58 di mq 2050 - Terreno foglio 11 p.lla 60 di mq 250 - Terreno foglio 11 p.lla 610 di mq 440. Trascrizione R.P. 5598/98
(Doc. 6). c) Con Denuncia di Successione integrativa n. 922 Vol. 9990 del 18/10/2016 in morte di deceduto l'8/11/1994, agli eredi (coniuge), Persona_5 Controparte_5 CP_1
(figlia) e (figlia) sono pervenuti a ciascuno per il diritto di proprietà
[...] Controparte_6
pari a 1/3 i seguenti immobili: - Abitazione di tipo rurale foglio 11 p.lla 609 sub 2. Trascrizione
R.P. 15000/2016 (Doc. 7). d) Con Denuncia di Successione integrativa n. 593 Vol. 9990 del
4 29/06/2016 in morte di deceduto l'8/11/1994, agli eredi Persona_5 Controparte_5
(coniuge), (figlia) e (figlia) sono pervenuti a ciascuno per Controparte_1 Controparte_6
il diritto di proprietà pari a 1/3 i seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 609 - Terreno foglio 11 p.lla 610 - Terreno foglio 11 p.lla 58 - Terreno foglio 11 p.lla 117 Trascrizione R.P.
15014/2016 (Doc. 8). e) Con Denuncia di Successione n. 3455 Vol. 9990 del 03/08/2016 in morte di deceduta il 29/07/2015, all'erede (figlia), con Controparte_5 Controparte_1
figlia rinunciataria, sono pervenuti, per il diritto di proprietà pari a ½, i Controparte_6
seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 58 di mq 2050 - Terreno foglio 11 p.lla 610 di mq
440 - Terreno foglio 11 p.lla 609 di mq 60 - Fabbricato rurale foglio 11 p.lla 59 di vani 2,5. f)
Con Denuncia di Successione integrativa n. 4909 Vol. 9990 del 23/11/2016 in morte di deceduta il 29/07/2015, all'erede sono pervenuti, per il Controparte_5 Controparte_1
diritto di proprietà pari a 1/2 i seguenti immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 609 di mq 60 -
Fabbricato foglio 11 p.lla 609 sub 2 di vani 1,0. g) Con Denuncia di Successione integrativa n. 3501 Vol. 9990 del 02/10/2017 in morte di deceduta il 29/07/2015, Controparte_5 all'erede sono pervenuti per il diritto di proprietà pari a 1/2 i seguenti Controparte_1
immobili: - Terreno foglio 11 p.lla 58 di mq 2050 - Terreno foglio 11 p.lla 610 di mq 440.
Tanto dedotto, la parte convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così ricostruiti sinteticamente i fatti processuali salienti, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di rivendica di proprietà con contestuale domanda di rilascio dell'immobile, proposta dalla SI.ra nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_1
asseritamente detentrice sine titulo del terreno identificato al Foglio 11, p.lla 610.
[...]
Preliminarmente deve darsi atto che risulta espletata la procedura di mediazione obbligatoria, sicché la domanda attorea risulta procedibile.
5 Nel merito è opportuno tracciare le coordinate normative e giurisprudenziali necessarie per la disamina della domanda azionata dalla SI.ra , la quale, qualificandosi Parte_1
proprietaria del terreno sito in Torrevecchia AT, alla c.da San Rocco, identificato al foglio
11, particella 610 di mq 440 di superficie, ha chiesto la condanna della convenuta al rilascio di quest'ultimo con l'obbligo di rettifica al catasto terreni.
Ciò posto, “nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà,
dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul
convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il
principio possideo quia possidio” e, pertanto, “va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore” (Cass. Civ. , sez. II, ord. n. 33190 del 20 novembre
2023).
La portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 1569 del 19 gennaio 2022).
In altri termini, l'onere probatorio, che è tenuto a fornire l'attore in rivendica, è alleggerito quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto o comunque non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, il che, nel caso di specie, non è
avvenuto.
La convenuta, infatti, nell'eccepire l'usucapione ha espressamente contestato l'appartenenza del bene alla rivendicante o danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Fatta tale doverosa premessa circa l'onere probatorio, è opportuno evidenziare quanto prodotto dall'attrice, al fine di comprovare la proprietà del terreno in contestazione:
• Atto Pubblico del 16 novembre 1970 del Notaio registrato a Persona_7
Chieti il 26 novembre 1970 con n. 2675, da cui si evince che Persona_3
6 donava al figlio terreno di 85 are e 47 centiare sito in Controparte_3
Torrevecchia, partita 135, foglio 11, p.lle 162, 165,166, 167,187, e 296;
• Atto Pubblico del 05 aprile 1974 del Notaio registrato a Chieti Persona_4
il 14 dicembre 1974 con n. 1461, da cui si evince che Persona_3
acquistava dal SI. , diritti di comproprietà nella misura di Controparte_4
18/54 del terreno esteso are 46 e Centiare 20 sito in Torrevecchia AT;
• Atto Pubblico di Donazione, del 03 dicembre 1984 del Notaio Persona_2
registrato a Chieti il 14 dicembre 1984 con n. 4779, da parte del genitore in favore di della nuda proprietà di 18/54 Persona_3 Controparte_3
del terreno esteso are 46 e Centiare 20 sito in Torrevecchia AT, C.da San
Rocco.
Quanto al menzionato “Atto Pubblico del 20 aprile 1985 a firma del Notaio Per_1
registrato a Chieti il 10 maggio 1985 con n. 1623, il SInor , nato
[...] Controparte_3
a Torrevecchia AT il 21 gennaio 1935, donava alla propria figlia , per Parte_1 la nuda proprietà, e al proprio coniuge, , per l'usufrutto, una proprietà relativa CP_2
a: quota di comproprietà nella misura di 18/54 del terreno esteso Are 46 e Centiare 20 (ovvero
Mq 4.620) in catasto terreni al foglio di mappa n. 11, particelle n. 55, 57, 58, 59 e 60”, non vi è stata alcuna allegazione.
Deve pertanto ritenersi che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio a proprio carico,
in quanto non risulta provato che il terreno rivendicato con il presente giudizio sia stato acquistato dall'istante a titolo originario, ovvero sia alla stessa pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti aventi origine da chi lo abbia acquistato a titolo originario.
Quanto all'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno per usucapione, giova ricordare il principio dispositivo che informa il processo civile, il quale attribuisce alle parti l'iniziativa e la disponibilità del processo, vincolando il giudice alle domande e alle eccezioni proposte dalle parti stesse.
L'accertamento dell'usucapione richiede una domanda autonoma e specifica. La mera menzione dell'usucapione nella narrativa dell'atto introduttivo non è sufficiente a investire il giudice del potere di pronunciarsi sull'acquisto della proprietà per usucapione
7 Ne consegue che l'accertamento formale dell'usucapione richiede una specifica domanda, che nel caso di specie non è stata formulata.
A tale carenza probatoria consegue, pertanto, il rigetto della domanda proposta dalla SI.ra . Parte_1
Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta la domanda proposta dalla SI.ra ; Parte_1
- condanna l'attrice alla refusione delle spese legali, in favore della convenuta, che si quantificano in totali € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Chieti, 31.03.2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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