Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5010/24 R.G.V.
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 rispettivamente la prima dall'avv. Romano Dalila Morena ed il secondo dagli avv.ti
Patriarca Massimo e Patriarca Rocco giusta procure speciali alle liti allegate al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del
30/12/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/24 le parti hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in EC ( FR ) il
15/7/17; che dalla loro unione coniugale sono nate le figlie ( l'8/2/20 Per_1
Pers
) ed ( il 18/9/23 ); che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano altresì le loro
2) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) Le figlie minori risiederanno in via prevalente presso la madre nella casa coniugale sita in EC (FR) in Via Ponticino n. 13, mentre l'altro genitore potrà vederle e tenerle con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno: - il martedì e giovedì dalle h 8:30 alle 13:00 o dalle h 14:30 alle 21:00, in base ai turni lavorativi dello stesso;
- nel caso in cui il martedì e giovedì mattina le minori fossero a scuola ed il vesse il turno lavorativo di pomeriggio i coniugi concorderanno giorni Pt_2 alternativi per il recupero;
- weekend alternati (con pernottamento di entrambe) dal sabato mattina (ore 9:00) alla domenica sera (entro le 21:00); - durante le vacanze estive per n. 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e
Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali, ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di pasquetta, o, alternativamente, per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di Pasqua;
- per il compleanno della prole ad anni alterni;
per il compleanno dei genitori e per la festa del papà e della mamma i figli saranno con il genitore festeggiato;
4) La casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra (madre del Parte_3 sita in EC (FR) in Via Ponticino n. 13, sarà assegnata con quanto in essa contenuto alla sig.ra Pt_2
. L'altro coniuge se ne è già allontanato da mesi asportando i propri effetti personali;
5) Il Parte_1 orrisponderà alla un assegno mensile di euro 600,00 complessivi (€ 300,00 per ciascuna Pt_2 Pt_1
Per figlia) per il mantenimento delle figlie minori ed a decorrere dal mese di ottobre 2024 sull'IBAN Per_1
[...] dell'avente diritto entro il giorno 20 del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Debbono intendersi come comprese nell'assegno mensile di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche di istituti di istruzione pubblici
(eccetto quelle universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione); 6) le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza), saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g) spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Nel caso in cui sia necessario il previo accordo, il genitore farà pervenire all'altro per iscritto (anche mediante posta elettronica o sms) la relativa richiesta. L'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio dissenso, motivandolo, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. Il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate. Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate. Il rimborso pro-quota a favore del genitore che le ha anticipate deve essere chiesto entro 30 giorni dalla loro effettuazione e deve essere eseguito nei 30 giorni successivi alla richiesta, se adeguatamente documentata;
- Per quanto non specificato si richiama e si applica il protocollo d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Frosinone e il Tribunale di Frosinone;
7) l'Assegno Unico Familiare sarà attribuito per l'intero al genitore non collocatario;
8) eventuali rimborsi e sussidi disposti dallo Stato o altro ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie;
9) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
10) La deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata da ciascun genitore nella misura del 50%. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal genitore collocatario nella misura del 100%; 11) i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle minori. -
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 13) le utenze della casa coniugale resteranno intestate a e e la sig.ra provvederà al Parte_2 Controparte_1 Pt_1 pagamento integrale delle stesse eccezion fatta dell'utenze relative ai consumi idrici ed al traffico internet per le quali la verserà in favore di la metà degli importi delle predette utenze previa
Pt_1 Parte_2 comunicazione delle bollette. Qualora ritenuto necessario la provvederà a propria cura e spese ad
Pt_1 installare un misuratore al fine di individuare correttamente i consumi di acqua;
14) la potrà
Pt_1 utilizzare, quale area pertinenziale, il cortile adiacente la casa coniugale per parcheggiare la propria autovettura. L'accesso e il parcheggio a detta area sarà consentito a chiunque faccia visita alla , nel
Pt_1 rispetto degli spazi in comune e senza precludere passaggi e/o accessi;
15) il provvederà ad Pt_2 effettuare il passaggio di proprietà dell'autovettura EH672HA in favore della , la quale si farà carico di
Pt_1 tutti i costi connessi per il disbrigo della pratica;
16) i coniugi, di comune accordo, hanno già contattato una Per baby sitter che aiuterà la nella gestione della piccola Il costo della stessa sarà a carico
Pt_1 esclusivo della;
17) il corrisponderà alla un assegno mensile di euro 600,00
Pt_1 Pt_2 Pt_1
Per complessivi (€ 300,00 per ciascuna figlia), per il mantenimento delle figlie minori ed , sino a Per_1 quando la stessa non lascerà la casa coniugale;
al verificarsi di detta condizione le parti concordano che, in aggiunta a quanto previsto a titolo di mantenimento per le minori, il corrisponderà alla Pt_2 Pt_1
l'intero importo dell'Assegno Unico Familiare spettante. 18) spese legali e compensi professionali integralmente compensati;
”.
Col decreto del 16/11/24 il Giudice rel., dando atto dell'istanza di sostituzione dell'udienza di comparizione col deposito di note scritte formulata dalle parti, disponeva in conformità e fissava termine perentorio fino al 7/1/25 per il deposito di tali note ex art. 127-ter c.p.c.. Con le predette note congiunte di trattazione scritta depositate il 30/12/24 le parti insistevano per l'accoglimento della loro domanda congiunta come formulata in ricorso. Il Giudice rel. quindi, con ordinanza dell'8/1/25, rimetteva la causa al
Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3, c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da esse concordate in ricorso, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis. 51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi che si appalesano altresì congrue e corrispondenti in generale all'interesse morale Pers e materiale delle loro figlie minorenni ed Per_1
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti, e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni congiunte, sopratrascritte, di cui al loro Parte_2 ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di EC ( FR ) in relazione all'Atto n. 18, Parte II,
Serie A, anno 2017, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 14/1/25.
Il Presidente
Il Giudice est. ( dr. Paolo Sordi )
( dr. Fabrizio Fanfarillo )