Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 05.03.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14599/2024 Ruolo Generale Previdenza
TRA
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_1 Parte_2
06/09/1981, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
(nata a [...] il [...]), tutti residenti in [...]
120/A, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Raffaele Ciccarelli e Alessandro Di Genova.
Ricorrenti
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore
Resistente contumace oggetto: richiesta di condanna al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza, riconosciuta in favore della minore con decreto di omologa pronunciato il 11/12/2023 Persona_1 nell'ambito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. RG n. 8027/2022, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 15.04.2021. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 21.06.2024 i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di avere presentato all in data 15/04/2021, domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile finalizzata CP_1 all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza (legge 289/90), in favore della figlia minore;
che, a seguito di Persona_1 formale visita medica, l la riconosceva “NON INVALIDO civile (patol CP_1 gia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non
1
che con pec del 16.2.2024, l sede di CP_1
Soccavo cha richiesto la “indicazione dell'Istituto Scolastico frequentato nell'a. S. 2023/2024 – scuola secondaria di secondo grado- della minore”; che con ulteriore pec del 21/2/2024, l ha CP_1 comunicato di avere provveduto a liquidare la prestazione assistenziale riconosciuta;
che, tuttavia, non rinvenivano nessun accredito in favore della minore, né sull'IBAN indicato, né presso lo
“sportello”, come comunicato dai dipendenti dell'ufficio; che a tutt'oggi, l non ha provveduto al CP_1 pagamento ed è decorso il termine di 120 giorni previsto per legge. CP_ Tutto ciò premesso, hanno rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo” - condannare , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell'istante dei ratei dell'indennità di frequenza, riconosciuta con decreto di omologa del Tribunale di Napoli, pronunciato il 11/12/2023, all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 8027/2022 di R.G., con decorrenza dal
15/04/2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, sussistendo tutti i requisiti socio economici. -
Rigettare le avverse deduzioni soprattutto se proposte irritualmente con carenza di prove e fuori termine. -
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
L , nonostante la rituale notifica, in data 03.07.2024, non si è costituito in giudizio e, CP_1 pertanto ne va dichiarata la contumacia.
Acquisite note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e scaduto il termine perentorio ivi previsto, il Giudicante in data odierna ha deciso la causa con separata sentenza.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
I ricorrenti risultano costituiti nella qualità di genitori del minore e Persona_3 nel giudizio ex art. 445 bis c.pc. hanno conseguito il decreto di omologa all'esito della conclusione del relativo procedimento, con cui il Giudicante ha fatto proprie le conclusioni del CTU, disponendo
“l'accertamento che la minore ha difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (legge
289/90) dalla domanda amministrativa: 15.04.2021 con revisione a Settembre 2025”. Nel presente giudizio, essi hanno dedotto e comprovato di avere notificato all , a mezzo pec, in data 12/02/2024 il CP_1 decreto di omologa e il modello AP70 e di avere successivamente integrato la documentazione in data 16.02.2024 su richiesta dell'Istituto, mediante certificati di frequenza scolastica per gli anni
2 2023-24 2022-23 2021-22 2020-21 e nuovo AP70 compilato e sottoscritto da entrambi i genitori comprovante il mancato possesso di redditi ostativi da parte della minore, recante la data del
09.02.2024.
Essi hanno rappresentato che con ulteriore pec del 21/2/2024, l ha comunicato di avere CP_1 provveduto a liquidare la prestazione assistenziale riconosciuta Nella PEC prodotta in giudizio si legge: “Egr. Avvocato, la scrivente sede, in data odierna, ha provveduto a liquidare la prestazione assistenziale riconosciuta con Omologa indicata in oggetto. Per lo sblocco degli arretrati si richiede che il modello AP70 sia debitamente compilato e sottoscritto da entrambi i genitori, unitamente a copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità. Si comunica che il pagamento è stato disposto presso l'ufficio postale VIA
MARIO GIGANTE, 50/52, 80126”. Tuttavia, i ricorrenti hanno allegato di non avere rinvenuto nessun accredito in favore della minore, né sull'IBAN indicato, né presso lo “sportello”, come comunicato dai dipendenti dell'ufficio e l con la sua contumacia non ha smentito tale assunto e quindi non ha CP_1 dedotto e comprovato di avere messo in pagamento la prestazione. Per gli arrestati, attraverso la verifica della documentazione inoltrata all e versata in atti, si evince che la minore possiede il CP_1 requisito reddituale ed è in possesso del certificato di frequenza scolastico utile a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
L non ha quindi adempiuto al pagamento della prestazione nei 120 gg decorrenti CP_1 dall'integrazione documentale fino al momento del deposito del ricorso, come prescritto dall'art. 445 bis c.p.c. e nel presente giudizio, con la sua contumacia non ha dedotto alcun fatto impeditivo, modificativo e/o estintivo della pretesa azionata dai ricorrenti n.q., quale l'effettivo accredito della prestazione.
Di conseguenza la prestazione è dovuta nella misura spettante dal 15.04.2021 e il ricorso va accolto in relazione al periodo decorrente da tale data, possedendo la ricorrente i requisiti ex lege previsti.
In ordine al quantum spettante, non vanno compresi i mesi estivi cadenti in tale arco temporale, giacché per tale periodo, non essendoci la frequenza scolastica, i ratei spettano solo se si certifica la frequenza estiva a centri riabilitativi oppure a corsi convenzionati con l'ASL, non allegata e documentata in questa sede.
Pertanto, va disposta la condanna dell al pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza CP_1 maturati a decorrere dal 15.04.2021 (con la decurtazione dei mesi di luglio, agosto e settembre cadenti in tale arco temporale), nella misura ex lege dovuta, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art.16, 6° comma della legge 412/91, detratto quanto eventualmente già percepito per la medesima causale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
3 Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l al pagamento in favore dei ricorrenti nella CP_1 qualità di genitori della minore dei ratei dell'indennità di frequenza maturati a decorrere dal
15.04.2021 (con la decurtazione dei mesi di luglio, agosto e settembre cadenti in tale arco temporale), nella misura ex lege dovuta, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, detratto quanto eventualmente già percepito per la medesima causale;
condanna l al pagamento in favore dei ricorrenti n.q delle spese di lite liquidate in € CP_1
1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione agli avvocati antistatari.
Napoli, 05.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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