Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 9747 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa all'udienza del 13.2.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.;
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Vincenzo d'Errico e Saveria Rosaria Parte_1
Ferraro; attore
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco ON
Perone convenuto
Oggetto: diritti reali
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietario di un Parte_1
fabbricato sito in Maddaloni alla via Ponte Carolino n.417 (angolo via Cucciarella n.1), ha convenuto in giudizio la società per chiedere la rimozione di una ON
cassetta adibita a centralina telefonica a ridosso del proprio immobile, installata senza autorizzazione amministrativa e , senza il suo assenso, in spregio alla normativa sulla distanza tra edifici in una al risarcimento dei danni patiti.
Allegava all'atto introduttiva consulenza tecnica di parte ove sono descritte le opere realizzate, nonché i danni causati dall'installazione della predetta centralina sul fabbricato,
e le conseguenti infiltrazione di acque meteoriche.
Si è costituita parte convenuta contestando l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, eccependo che tale centralina era stata installata sulla strada, e dunque, sul suolo pubblico, ove già esisteva una struttura analoga che necessitava di ampliamento in relazione alle esigenze di diffusione del servizio in fibra ottica
La causa, istruita con prova orale (testimonianza del consulente di parte attrice il quale si riportava al proprio elaborato) e CTU, è stata decisa all'udienza del 13.2.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c
≈ ≈ ≈
La domanda va accolta per quanto di ragione.
L'installazione della cabina elettrica da parte di è avvenuta in palese ON
violazione delle norme sulle distanze legali previste dall'art. 873 c.c., secondo cui, tra le costruzioni sui fondi finitimi, se non unite o aderenti, deve esservi una distanza non minore di tre metri.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte si è espressa affermando che "il concetto di costruzione, ai fini della disciplina sulle distanze legali (art. 873 c.c.), si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare" (Cass. 5753/2014; Cass. n.23189/2012 Cass.n. 3199/2002;
Cass. n. 45 /2002; Cass. n. 5670/1991).
Nel caso di specie, la cabina telefonica per la sua stabilità e la sua funzionalità, rientra indubbiamente nella nozione di "costruzione" di cui all'art. 873 c.c., realizzata in manifestamente violazione della distanza minima legale, in sostanziale aderenza con la proprietà dell'attore (cfr. CTU: Si conferma che l'armadietto (centralina) è collocato in aderenza al fabbricato dell'attore: ved. foto 5)
Prive di pregio appaiono le deduzioni della società telefoniche sulla preesistenza di altra analoga struttura tecnica esistente da anni, non risultando, peraltro, alcuna eccezione/ domanda riconvenzionale di usucapione di servitù basata sul mantenimento di un'opera a distanza illegale, come pure riconosciuta dalla giurisprudenza (cfr. ex multis da ult., Cass.
Civile sez. II, 9.5.2024, n. 12733).
Nè la finalità dell'opera può di per se stessa attribuire la legittimità in quanto solo le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'articolo 873 del codice civile e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 10 del
1991 e successivamente dall'articolo 12 del Dlgs n. 387 del 2003, sicché è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante (in termini,
Cass. Civile, sez. II, 4.10.2024, n. 26046).
In merito alle infiltrazioni di acque meteoriche, il consulente di ufficio ha accertato che dietro la cabina … è presente un'apertura nell'intonaco del fabbricato che può essere veicolo di acqua piovana nella muratura del fabbricato stesso. I segni evidenti delle infiltrazioni sono visibili in corrispondenza della muratura in questione, all'interno dell'appartamento: ved. foto
8 e 9 " (CTU pagg. 6 e 7). A riguardo deve precisarsi che le risultanze della consulenza tecnica appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione e si presentano acquisite con criteri corretti e con iter logico ineccepibile;
esse possono pertanto essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento di legittimità secondo cui ina materia di infiltrazioni la responsabilità è fondata sulla responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ove il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento. (Cass. Civ. n. 12760/2024). Ne consegue che il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. Infatti, è sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (v. Cass. n. 8229/2010; Cass. n. 4476/2011). La norma prevede la sussistenza di due distinti presuppostii: da un lato, nella necessità che il soggetto la cui responsabilità si vuole affermare disponga di un effettivo potere fisico sulla cosa e, dall'altro, nella circostanza, che la cosa abbia svolto un ruolo attivo nella causazione del danno.
Il rapporto di custodia, in forza del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo, in termini sostanzialmente oggettivi, del danno causato dalla cosa, si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della res ad un determinato soggetto in via esclusiva.
Tale tipo di responsabilità è esclusa dalla norma solamente dal caso fortuito la cui prova grava sulla parte convenuta fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. 2006 n.
2284; Cass. 28811/2008; Cass. 8229/2010) che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico intercorrente fra la cosa e l'evento lesivo (Cass. n. 15383/06; Cass. 4279/2008). Quando il comportamento del soggetto che interagisce con la cosa è apprezzabile come incauto, occorre allora stabilire se il danno è stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi è stato concorso causale tra i due fattori, compiendo una valutazione sul piano del nesso eziologico che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela e quando la conclusione è nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno è stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, con la conseguenza che, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi la responsabilità può essere ricondotta anche alla disciplina prevista all'art. 2051 c.c., la quale prevede che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". La Cassazione ribadisce che il nesso di causalità
è il presupposto indefettibile sia dell'art. 2043 che dall'art. 2051 c.c. (Cass. Civ., Sez. III, n.
4333 del 2024).
Nel caso di specie, il nesso di causalità tra l'installazione della cabina e le conseguenti infiltrazioni è evidente per i rilievi già esposti formulati dal CTU
valenza può alla deduzione della società convenuta in merito all'inspessimento Per_1 dell'intonaco da parte dell'attore che avrebbe in qualche modo interrotto il nesso causale impedendo all'acqua piovana di defluire nel terreno e non sulla parte del fabbricato.
Osserva infatti sul punto il CTU che “…l'esame dell'allegato 1 prodotto per la ON
(immagine dal servizio Google Street View, che riproduce i luoghi di causa nel marzo
[...]
2010), testimonia che nel 2010 il fabbricato non era stato ristrutturato e che all'epoca esisteva un solo armadietto della posizionato a pochi centimetri dalla facciata del CP_1
fabbricato ma non in aderenza allo stesso come avviene oggi. Inoltre, la realizzazione del nuovo intonaco del fabbricato, necessaria per quanto visibile proprio nell'allegato 1 prodotto dalla convenuta (immagine dal servizio Google Street View, che riproduce i luoghi di causa nel marzo 2010), è avvenuta guadagnando un maggiore spessore (3-4 cm c.a); pertanto, non è possibile stabilire se l'attuale posizione dell'armadietto (aderente al fabbricato) sia avvenuta in occasione della posa del nuovo armadietto ovvero successivamente con
l'incremento dello spessore dell'intonaco. Ciò che invece può affermarsi con certezza è che, ai fini dell'eliminazione del disagio sofferto dall'attore, l'armadietto dovrà essere arretrato sulla strada per evitare l'ingresso di acqua piovana alle spalle dello stesso ovvero rimuoverlo provvisoriamente per eliminare l'intercapedine presente alle spalle dello stesso” (cfr. pag. 7
CTU). Specificava in ogni caso il tecnico ausiliario che “… tecnicamente la costruzione in aderenza senza "appoggio" si attua con l'edificazione di un muro che poggia interamente su quello del vicino, senza che si creino intercapedini: tuttavia, il muro resta autonomo, sia dal punto di vista statico che funzionale Dall'esame dello stato dei luoghi è emersa
l'esistenza di una intercapedine con un'apertura superiore che consente l'ingresso di acqua piovana all'interno dell'intercapedine stessa (ved. Allegato D – Foto 7).”
In merito ai danni presenti al interno dell'immobile, riconducibili ad umidità nella muratura per le infltrazioni suddette, visibili nelle foto allegate alla consulenza di ufficio, la loro eliminazione, secondo l'ausiliario, potrà avvenire con l'impiego di due operai per due giornate complessive di lavoro (scarificazione pittura e finitura intonaco, ripristino con intonaco e mano di stucco e nuova pitturazione) per un importo complessivo stimato importo complessivo di 500 € + IVA. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, precisando che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15, “le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali per la fascia di valore compresa tra € 5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque
“inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, accertata la realizzazione della cabina della cabina in violazione delle norme sulla distanza delle costruzioni, , condanna ON
, in persona del legale rappresentate, alla rimozione del manufatto ovvero
[...]
l'arretramento dello stesso a distanza di legge
2. condanna la società convenuta a risarcire i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'attore quantificati in € 500,00, oltre Iva, con gli interessi fino all'effettivo esborso
3. Condanna a rifondere ai procuratori di parte attrice Avv. Vincenzo ON
d'Errico e dall'Avv. Saveria Rosaria Ferraro dichiaratisi antistatari, le spese di lite quantificate in € 125,00 per esborsi € 5.077,00 per compensi professionali (III scaglione, D.M. n.147 del 13.8.2022) oltre Iva, cpa, spese forfettarie ed altri accessori di legge.
Il Giudice
dr Salvatore Scalera