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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12656/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
(avv. Filippo Ferrara); Parte_1
e avv. Daniele De Leonardis); CP_1 nonché
“ (avv.ti Maurizio Controparte_2
Marazza e Marco Marazza) Nonché
“ Controparte_3
” (avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza,
[...]
Domenico De Feo) Nonché (avv. Carmen Cassano) CP_4
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di Cont incompetenza territoriale sollevata dalle convenute e
. Ai sensi dell'art. 444 comma 1 c.p.c. le CP_3 controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sono di competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore; nel caso di specie, il ricorrente ha residenza in Bari. Sussiste, pertanto, la competenza territoriale dell'A.G. adita. Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta “ Controparte_5
”.
[...]
A tale riguardo, occorre evidenziare che, a fronte degli accordi del 12 luglio 2014 e del 26 novembre 2014 conclusi ai sensi dell'art. 47, comma 4, L. 428/1990, la posizione di attiene esclusivamente al compendio aziendale CP_6 individuato in termini specifici nei predetti accordi, che,
1 a causa dello stato di crisi aziendale, hanno escluso l'effetto previsto dal combinato disposto degli artt. 2112 c.c. e 111 ultimo comma c.p.c. (si vedano le premesse, in cui è stato dato atto delle due procedure di mobilità avviate con le comunicazioni del 31 luglio e del 3 ottobre 2014, della collocazione in mobilità del personale in esubero individuato secondo i criteri concordati tra le parti e del fatto che la cessione del compendio aziendale è funzionale alla “conservazione dei livelli occupazionali risultante all'esito del processo di riorganizzazione e ridimensionamento delle strutture delle società del gruppo
”). In questi termini, si ritiene che gli accordi CP_3 abbiano rispettato la disposizione normativa contenuta nell'art. 47, comma 4bis, L. 428/1990, secondo cui “nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675”. Peraltro, il licenziamento comunicato all'esito della procedura di mobilità è intervenuto in data anteriore all'inizio di operatività della stessa CP_6
Deve essere, parimenti, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , considerato che CP_4 il rapporto lavorativo per cui è causa è intercorso unicamente tra il ricorrente e CAI – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. Nell'ambito della procedura di mobilità, dal punto di vista procedurale, la trasmette all' le CP_4 CP_1 informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell'indicazione dell'utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa. Alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, l' procede al pagamento della prestazione, in CP_1 relazione alla disponibilità dei fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha inserito il ricorrente nelle liste di mobilità, presupposto per poter accedere all'indennità invocata. L'indennità di mobilità è stata introdotta con la legge n. 223/1991 (artt. 4-9) ed ha sostituito l'indennità speciale di disoccupazione. Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che vengono “collocati in mobilità” da imprese, non edili, ammesse (o comunque
2 ammissibili) al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero da imprese sottoposte ad una procedura concorsuale, compresa l'amministrazione straordinaria. Passando al merito, altrettanto preliminarmente deve darsi atto della rinunzia al capo della domanda finalizzato ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo dal 5/2/2015 al 26/4/2015 asseritamente non corrisposta nella misura ex lege prevista (cfr. verbale di udienza del 22.11.2023) La domanda attorea –finalizzata ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità dal 3/11/2014 al 31/10/2019 nonché la condanna dell'ente preposto alla liquidazione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione Fondo Speciale Trasporto Aereo nella misura ex lege prevista per i periodi dedotti nel ricorso- deve essere rigettata, essendosi verificata la decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 636/1970, così come modificato dall'art. 38 della legge n. 111 del 2011 –di conversione del d.l. n. 98 del 2011-. L'indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 configura una prestazione previdenziale che resta regolata, ai sensi dei commi 8 e 12 della medesima disposizione, dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile"; ne consegue che la relativa istanza va presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., nella l. n. 438 del 1992, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia su di esso, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza che assumano rilievo il richiamo operato all'art. 37 della l. n. 88 del 1989, che mira solo ad individuare la gestione a carico della quale vengono posti gli oneri finanziari, né, ove la corresponsione avvenga anticipatamente ed in un'unica soluzione ex art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, l'assunzione della natura di contributo finanziario, atteso l'espresso rinvio "in quanto applicabile" compiuto dal successivo comma 7 alla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria" (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20369 del 14/07/2023 (Rv. 668350 - 01). In particolare, per quanto riguarda le prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'articolo in esame prevede, al comma 3, che il ricorrente – esaurito l'intero procedimento amministrativo
3 – possa proporre l'azione giudiziaria entro il termine di decadenza di 1 anno computato “(…) a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Nel caso di specie, l'indennità di mobilità è stata riconosciuta provvisoriamente in data 27.04.2015 ed è stata sospesa in data 30.06.2016 allorquando l' ha CP_7 accertato la mancata inclusione del ricorrente nella procedura di mobilità. Il termine decadenziale si intende decorso dalla data di sospensione della indennità di mobilità (30 giugno 2016) e il termine ultimo stabilito ai sensi di legge, coincide con il 30 giugno dell'anno successivo, a quello per cui la prestazione compete, per promuovere l'azione giudiziaria. Nella fattispecie di causa il termine di decadenza annuale è certamente decorso anche ove in ipotesi si ritenga che lo stesso inizi a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto consapevolezza della sospensione di mobilità, momento coincidente con la data di avvenuta comunicazione amministrativa dall' Ente tramite PEC del 12.10.2016. Peraltro, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 98 del 2011, "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte." Detta decadenza -prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992- sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali e che, essendo dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è sottratta alla disponibilità della parte, potendo essere rilevata anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria. Ad ogni buon conto, si precisa che il ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti per essere iscritto nelle liste di mobilità, presupposto necessario per la liquidazione dell'indennità de qua. Laddove, quanto ai requisiti richiesti, i lavoratori, oltre ad avere titolo all'iscrizione nelle liste di mobilità, devono poter far valere alla data del licenziamento dodici mesi di “anzianità aziendale” complessiva, di cui almeno sei mesi di lavoro
4 effettivamente prestato compresi infortuni, ferie, congedi di maternità, riposi e festività (sono esclusi la malattia comune, le aspettative, la CIG a zero ore, il servizio militare). Nel giudizio promosso avverso la procedura di licenziamento, il Tribunale di Bari ha così statuito: ”il sig. Pt_1 correttamente non fu incluso tra i lavoratori interessati alla procedura di licenziamento collettivo in quanto in stato di malattia. La sentenza, per quanto in questa sede interessa, ha statuito “In realtà, la datrice di lavoro ha eseguito la comunicazione per la generalità dei lavoratori interessati dalla procedura, correttamente non includendo tra questi il ricorrente, per il quale, a causa del protrarsi della malattia, il licenziamento (all'esito della procedura di mobilità) è rimasto sospeso sino al superamento del periodo di comporto, che ha determinato, invece, la definitiva risoluzione del rapporto lavorativo (e della cui legittimità si dirà in seguito).” (cfr. Trib. Bari, n. 2176/2019 pubbl. il 20/05/2019 RG n. 5994/2016, dott.ssa
, doc. 21 – cfr. sentenza CdA Bari n. 999/20 del Per_1
7.07.2020 che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza di primo grado). Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere rigettata la domanda finalizzata ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità e la liquidazione dell'indennità di mobilità per i periodi dedotti nel ricorso. Parimenti è da rigettarsi la domanda di liquidazione delle prestazioni integrative del Fondo che sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni pubbliche di riferimento che integrano (CIGS, indennità di Mobilità Ordinaria, ASpI/NASpI) e delle quali seguono le sorti e il regime normativo. Compensa le spese processuali tra le parti, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di “
[...]
Controparte_3
” e della
[...] CP_4
-rigetta la domanda finalizzata ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità e la liquidazione dell'indennità di mobilità;
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 3.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
(avv. Filippo Ferrara); Parte_1
e avv. Daniele De Leonardis); CP_1 nonché
“ (avv.ti Maurizio Controparte_2
Marazza e Marco Marazza) Nonché
“ Controparte_3
” (avv.ti Maurizio Marazza, Marco Marazza,
[...]
Domenico De Feo) Nonché (avv. Carmen Cassano) CP_4
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di Cont incompetenza territoriale sollevata dalle convenute e
. Ai sensi dell'art. 444 comma 1 c.p.c. le CP_3 controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sono di competenza del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore; nel caso di specie, il ricorrente ha residenza in Bari. Sussiste, pertanto, la competenza territoriale dell'A.G. adita. Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta “ Controparte_5
”.
[...]
A tale riguardo, occorre evidenziare che, a fronte degli accordi del 12 luglio 2014 e del 26 novembre 2014 conclusi ai sensi dell'art. 47, comma 4, L. 428/1990, la posizione di attiene esclusivamente al compendio aziendale CP_6 individuato in termini specifici nei predetti accordi, che,
1 a causa dello stato di crisi aziendale, hanno escluso l'effetto previsto dal combinato disposto degli artt. 2112 c.c. e 111 ultimo comma c.p.c. (si vedano le premesse, in cui è stato dato atto delle due procedure di mobilità avviate con le comunicazioni del 31 luglio e del 3 ottobre 2014, della collocazione in mobilità del personale in esubero individuato secondo i criteri concordati tra le parti e del fatto che la cessione del compendio aziendale è funzionale alla “conservazione dei livelli occupazionali risultante all'esito del processo di riorganizzazione e ridimensionamento delle strutture delle società del gruppo
”). In questi termini, si ritiene che gli accordi CP_3 abbiano rispettato la disposizione normativa contenuta nell'art. 47, comma 4bis, L. 428/1990, secondo cui “nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675”. Peraltro, il licenziamento comunicato all'esito della procedura di mobilità è intervenuto in data anteriore all'inizio di operatività della stessa CP_6
Deve essere, parimenti, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , considerato che CP_4 il rapporto lavorativo per cui è causa è intercorso unicamente tra il ricorrente e CAI – Compagnia Aerea Italiana S.p.A. Nell'ambito della procedura di mobilità, dal punto di vista procedurale, la trasmette all' le CP_4 CP_1 informazioni relative alle autorizzazioni concesse, comprensive dell'indicazione dell'utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa. Alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, l' procede al pagamento della prestazione, in CP_1 relazione alla disponibilità dei fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Nel caso di specie, il datore di lavoro non ha inserito il ricorrente nelle liste di mobilità, presupposto per poter accedere all'indennità invocata. L'indennità di mobilità è stata introdotta con la legge n. 223/1991 (artt. 4-9) ed ha sostituito l'indennità speciale di disoccupazione. Possono beneficiarne i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che vengono “collocati in mobilità” da imprese, non edili, ammesse (o comunque
2 ammissibili) al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero da imprese sottoposte ad una procedura concorsuale, compresa l'amministrazione straordinaria. Passando al merito, altrettanto preliminarmente deve darsi atto della rinunzia al capo della domanda finalizzato ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia per il periodo dal 5/2/2015 al 26/4/2015 asseritamente non corrisposta nella misura ex lege prevista (cfr. verbale di udienza del 22.11.2023) La domanda attorea –finalizzata ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità dal 3/11/2014 al 31/10/2019 nonché la condanna dell'ente preposto alla liquidazione dell'indennità di mobilità e dell'integrazione Fondo Speciale Trasporto Aereo nella misura ex lege prevista per i periodi dedotti nel ricorso- deve essere rigettata, essendosi verificata la decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 636/1970, così come modificato dall'art. 38 della legge n. 111 del 2011 –di conversione del d.l. n. 98 del 2011-. L'indennità di mobilità ex art. 7 della l. n. 223 del 1991 configura una prestazione previdenziale che resta regolata, ai sensi dei commi 8 e 12 della medesima disposizione, dalla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile"; ne consegue che la relativa istanza va presentata, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d.P.R. n. 639 del 1970, come sostituito dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., nella l. n. 438 del 1992, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla comunicazione del ricorso amministrativo, o dalla scadenza del termine stabilito per la pronuncia su di esso, ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza che assumano rilievo il richiamo operato all'art. 37 della l. n. 88 del 1989, che mira solo ad individuare la gestione a carico della quale vengono posti gli oneri finanziari, né, ove la corresponsione avvenga anticipatamente ed in un'unica soluzione ex art. 7, comma 5, della l. n. 223 del 1991, l'assunzione della natura di contributo finanziario, atteso l'espresso rinvio "in quanto applicabile" compiuto dal successivo comma 7 alla "normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria" (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20369 del 14/07/2023 (Rv. 668350 - 01). In particolare, per quanto riguarda le prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'articolo in esame prevede, al comma 3, che il ricorrente – esaurito l'intero procedimento amministrativo
3 – possa proporre l'azione giudiziaria entro il termine di decadenza di 1 anno computato “(…) a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. Nel caso di specie, l'indennità di mobilità è stata riconosciuta provvisoriamente in data 27.04.2015 ed è stata sospesa in data 30.06.2016 allorquando l' ha CP_7 accertato la mancata inclusione del ricorrente nella procedura di mobilità. Il termine decadenziale si intende decorso dalla data di sospensione della indennità di mobilità (30 giugno 2016) e il termine ultimo stabilito ai sensi di legge, coincide con il 30 giugno dell'anno successivo, a quello per cui la prestazione compete, per promuovere l'azione giudiziaria. Nella fattispecie di causa il termine di decadenza annuale è certamente decorso anche ove in ipotesi si ritenga che lo stesso inizi a decorrere dal momento in cui il lavoratore ha avuto consapevolezza della sospensione di mobilità, momento coincidente con la data di avvenuta comunicazione amministrativa dall' Ente tramite PEC del 12.10.2016. Peraltro, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 38 del D.L. 98 del 2011, "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte." Detta decadenza -prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, convertito dalla L. n. 438 del 1992- sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali e che, essendo dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, è sottratta alla disponibilità della parte, potendo essere rilevata anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria. Ad ogni buon conto, si precisa che il ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti per essere iscritto nelle liste di mobilità, presupposto necessario per la liquidazione dell'indennità de qua. Laddove, quanto ai requisiti richiesti, i lavoratori, oltre ad avere titolo all'iscrizione nelle liste di mobilità, devono poter far valere alla data del licenziamento dodici mesi di “anzianità aziendale” complessiva, di cui almeno sei mesi di lavoro
4 effettivamente prestato compresi infortuni, ferie, congedi di maternità, riposi e festività (sono esclusi la malattia comune, le aspettative, la CIG a zero ore, il servizio militare). Nel giudizio promosso avverso la procedura di licenziamento, il Tribunale di Bari ha così statuito: ”il sig. Pt_1 correttamente non fu incluso tra i lavoratori interessati alla procedura di licenziamento collettivo in quanto in stato di malattia. La sentenza, per quanto in questa sede interessa, ha statuito “In realtà, la datrice di lavoro ha eseguito la comunicazione per la generalità dei lavoratori interessati dalla procedura, correttamente non includendo tra questi il ricorrente, per il quale, a causa del protrarsi della malattia, il licenziamento (all'esito della procedura di mobilità) è rimasto sospeso sino al superamento del periodo di comporto, che ha determinato, invece, la definitiva risoluzione del rapporto lavorativo (e della cui legittimità si dirà in seguito).” (cfr. Trib. Bari, n. 2176/2019 pubbl. il 20/05/2019 RG n. 5994/2016, dott.ssa
, doc. 21 – cfr. sentenza CdA Bari n. 999/20 del Per_1
7.07.2020 che ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza di primo grado). Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere rigettata la domanda finalizzata ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità e la liquidazione dell'indennità di mobilità per i periodi dedotti nel ricorso. Parimenti è da rigettarsi la domanda di liquidazione delle prestazioni integrative del Fondo che sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni pubbliche di riferimento che integrano (CIGS, indennità di Mobilità Ordinaria, ASpI/NASpI) e delle quali seguono le sorti e il regime normativo. Compensa le spese processuali tra le parti, attesa la connotazione interpretativa delle questioni affrontate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva di “
[...]
Controparte_3
” e della
[...] CP_4
-rigetta la domanda finalizzata ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità e la liquidazione dell'indennità di mobilità;
-compensa le spese processuali tra le parti. Bari, 3.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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