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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 31/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. LU Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Enza Foti GIUDICE
Dott. Riccardo Ionta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1139 EL R.G.A.C.C. ELl'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 31/07/2024 da:
, nato il [...] a [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Bizzarri C.F._1 contro
, nata il [...] a [...] e residente in Controparte_1
Acquaviva Picena, Via G. Falcone n. 1, C.F.: , rappresentata e difesa C.F._2 dall'avvocato Otello Bagalini Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili EL matrimonio;
Conclusioni ELle parti: come da ricorso;
Conclusioni EL P.M.: il P.M. non si oppone all'accoglimento EL ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31/07/2024 , sulla premessa che: Parte_1
- in data 19-9-1998 aveva contratto matrimonio concordatario con a SA Controparte_1
DE EL TR ( AP ), come da estratto per riassunto ELl'atto di matrimonio prodotto;
- dall'unione erano nati i figli ( 8-12-1999 ), studentessa universitaria, ( 9-7-2002 ), Per_1 Per_2 iscritta alla scuola di igiene dentale a L'Aquila, con alloggio fuori sede non concordato con il padre, e LU ( 1-4-2008 ), iscritto al nuovo indirizzo scolastico ELla scuola per odontotecnici;
- i figli, in sede di provvedimenti provvisori EL 18-3-2022 emessi nel giudizio di separazione ancora non conclusosi, erano stati collocati presso la madre nella casa coniugale di proprietà esclusiva EL
pur se le figlie maggiorenni vivevano prevalentemente presso le loro sedi universitarie;
Parte_1
- il Tribunale di Ascoli Piceno, in data 18-3-2022, aveva emesso, nel giudizio di separazione, i provvedimenti temporanei ed urgenti, il cui contenuto veniva riportato per esteso dal ricorrente nell'attuale ricorso;
- con sentenza non definitiva n. 480/2022, emessa in data 7-7-2022, il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato la separazione personale ELle parti, rimettendo, con separata ordinanza, la causa dinanzi al Giudice istruttore per l'ulteriore corso e rinviando all'esito ELla pronuncia ELla sentenza definitiva ogni disposizione in ordine alle spese di lite di detto procedimento;
- erano decorsi i termini previsti dalla legge per l'emissione di una pronuncia di divorzio;
- la aveva capacità lavorativa e lavorava come odontotecnica ed assistente alla poltrona, nonché CP_1 socia di società costituite con l'ex marito, sicchè, in sede di separazione, aveva erroneamente dichiarato di essere disoccupata;
- l'ex casa coniugale era assolutamente divisibile, contrariamente a quanto rappresentato dinanzi al Presidente EL Tribunale dalla ex moglie nel giudizio di separazione;
- esso ricorrente non veniva coinvolto dall'ex coniuge nelle scelte riguardanti il figlio minore LU collocato presso la madre;
1 - il ricorrente versava in gravi condizioni di difficoltà economica;
tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva, previa nomina EL Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, dichiararsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio tra loro contratto in SA DE EL TR ( AP ) il 19-9-1998, dandosi disposizione all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni conseguenti, alle condizioni minutamente espresse in ricorso.
Il Presidente EL Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 11-12-2024 l'udienza di comparizione ELle parti dinanzi a sé, concedendo a parte ricorrente termine per la tempestiva notifica alla controparte EL ricorso e EL decreto di fissazione ELl'udienza, nonché concedendo gli ulteriori termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. Si costituiva in giudizio la resistente, contestando l'avversa domanda, fuorchè nella richiesta di divorzio e concludendo, per il resto, per il rigetto di tutte le altre avverse domande e per la conferma dei provvedimenti emessi nella causa di separazione, sia per quanto concerneva il mantenimento di essa convenuta e dei figli, sia per quanto concerneva l'assegnazione ELla casa coniugale. All'esito ELl'udienza di comparizione ELle parti ELl'11-12-2024, il Presidente relatore, con ordinanza in data 27-12-2024, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti, nonché i provvedimenti sulle richieste istruttorie ELle parti e, su richiesta ELle parti stesse, pur già fissando l'udienza per l'espletamento ELle prove orali ammesse, fissava l'udienza EL 12-3-2025 per la rimessione ELla causa in decisione sulla sola domanda concernente lo status. A tale ultima udienza, poi, rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio sulla sola domanda di divorzio.
La domanda di divorzio è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Presidente EL Tribunale nel giudizio di separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla L. 55 ELl'11.5.2015, di talchè, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
La causa, a seguito ELla pronuncia ELla presente sentenza non definitiva, dovrà essere rimessa, come da separata ordinanza, sul ruolo EL magistrato relatore per l'ulteriore corso. La pronuncia sulle spese di lite viene rimandata al momento ELla pronuncia ELla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, così provvede:
Dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dai ricorrenti in data 19-9-1998, in
SA DE EL TR ( AP ); manda la Cancelleria EL Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia ELla presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di SA DE EL TR ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000.n.396; dispone come da separata ordinanza per il prosieguo EL giudizio nel merito;
spese di lite al definitivo.
Ascoli Piceno, 31-3-2025. Il Presidente est. dott. LU Cirillo
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