Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00772/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da
EL IN, ET IN, UL IN, NC IN, TT IN, MA OD, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Di Cagno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani n. 47;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Labellarte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento del Comune di Bari in relazione all'istanza formulata dal defunto sig. IN SE con nota datata 28.10.2020 e reiterata con ulteriori successive richieste dei suoi eredi e, da ultimo, con richiesta del 17.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4.06.2025 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Alessandro Di Cagno, per la parte ricorrente; avv. Camilla Caporusso, su delega dell'avv. Alessandro Labellarte, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, eredi dell’omonimo dante causa, hanno agito per ottenere che il Comune resistente si pronunciasse sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU espr., già formulata dal de cuius nel 2020 (e rimasta inesitata) e riproposta nel 2024, relativa ad un fondo ricadente in due particelle iscritte nel catasto barese.
Reclamano l’adozione del relativo provvedimento.
In vista dell’udienza del 4.06.2025 il Comune ha depositato memoria evidenziando che, nella seduta consiliare del 20.05.2025, sarebbe stata discussa l’adozione del relativo provvedimento, così mostrandosi favorevole a riconoscere la pretesa fatta valere in giudizio.
All’odierna udienza, in sede di discussione orale, le parti concordemente, in ragione dell’adottata delibera consiliare che riconosce quanto reclamato, hanno dichiarato non essere più interessate alla decisione di merito, essendo stata riconosciuta la pretesa fatta valere, pur se non ancora formalmente adottato il decreto dirigenziale di acquisizione. Hanno, altresì, chiesto compensarsi le spese di lite (il Comune) ovvero si sono rimesse al Collegio (i ricorrenti).
In ragione di quanto dichiarato, va adottata la pronuncia in dispositivo, con compensazione delle spese di lite in ragione della pronta collaborazione prestata dall’Ente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4.06.2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Desirèe Zonno | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO