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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.72 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 20/6/2024
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Ventura e Silvia Ventura in forza di delega trasmessa per via telematica,
unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. ), in persona del Sindaco sig. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dagli Avv.Sara De Biaggi, Valentina Frezza, Alda de Gennaro
e Paola Nodari in forza di procura prot.n.24/2-3/2024 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente e trasmessa per via telematica unitamente alla memo-
ria difensiva d'appello
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.81/2024 del Tribunale
di Trieste - accertamento del diritto al nulla osta alla mobilità. Causa chiamata all'udienza di discussione del 28/11/2024.
Conclusioni
Per l'appellante: in via principale: 1) in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dal Comune di alla richiesta di CP_1
nulla osta alla mobilità volontaria presentata dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del nulla osta richiesto e dunque ordinare alla amministrazione convenuta di procedere alla concessione del richiesto nulla osta;
3) con vittoria di spese. In via subordinata: ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, c. 4, L.R. 18/2016 nella parte in cui possa essere inteso come applicabile anche in caso di mobilità verso enti e am-
ministrazioni estranei alla Regione per contrasto con gli artt. 3, Parte_2
97, 117, Cost e con l'art. 4 L.C. 1/1963 sospendersi il processo ed inviare gli atti alla
Corte costituzionale. In via istruttoria: Ammettersi interrogatorio formale ed al caso prova per testi sulle circostanze di cui sopra da 1) a 25) cui al ricorso di primo grado che si intende premesso “Vero che”. Si indicano come testi:- - Testimone_1
- - - - Tes_2 Testimone_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6
- - -
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9
Per l'appellato: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste - sezione Lavoro n.81/2024, pubblicata il 03.04.2024 e notificata il 22.05.
2024, in quanto inammissibile per difetto di interesse ed in quanto infondato in fatto e in diritto, con piena conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata: rigettare l'istanza sospensione del processo e di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, in quanto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, Legge Regionale n. 18/2016, per quanto nelle premesse meglio esposto;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dell'interrogatorio formale e delle prove per testi richieste da controparte in quanto la vertenza è documentalmente provata e le stesse non risultano indispensabili per la decisione della causa. Nella denegata ipo-
tesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi
Pag.2 capitoli e con i medesimi testi. Con vittoria di spese, oneri riflessi e accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 13/6/2023 il sig. - premesso di essere stato Parte_1
assunto dal Comune di Udine l'1/12/2019 quale agente di polizia locale e di essere transitato alle dipendenze del a partire dall'1/8/2022 a seguito di Controparte_1
mobilità per interscambio - esponeva che il 14/2/2023 aveva chiesto di partecipare ad un bando di mobilità per il passaggio diretto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
che il con provvedimento del 10/2/2023, aveva negato il nulla Controparte_1
osta al trasferimento per ragioni del tutto generiche e comunque insussistenti;
che infatti egli costituiva una risorsa facilmente sostituibile, sia dal punto di vista nume-
rico che professionale, anche facendo ricorso a personale neoassunto;
che il lavorato-
re interessato a partecipare a una procedura di mobilità è titolare di un diritto sog-
gettivo alla concessione del nulla osta, salvo che nei casi previsti dalla legge;
che quindi il rifiuto del nulla osta deve essere sorretto da una motivazione specifica, di-
mostrabile, non arbitraria o pretestuosa;
che la disciplina applicabile al suo caso era quella contenuta nell'art.30 del d.lgs.165/2001; che in concreto la sua posizione non era infungibile e il suo passaggio ad altra amministrazione non avrebbe comportato una carenza di organico superiore al 20%; che quindi i motivi di rifiuto del nulla osta da parte del erano, oltre che generici, non veri e pretestuosi;
e Controparte_1
quindi che il suddetto rifiuto era illegittimo.
Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto replicando che il 7 febbraio 2023 il sig. aveva chiesto il rilascio del nulla osta al suo trasferimento per partecipare Pt_1
al bando di mobilità volontaria intercompartimentale pubblicato il 10 gennaio 2023
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
che l'8 febbraio 2023 il Direttore del Di-
partimento Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile aveva espresso parere favo-
revole al trasferimento, a condizione che il posto in pianta organica fosse coperto me-
diante l'assunzione di un altro agente di Polizia Locale facendo ricorso alla gradua-
Pag.3 toria del concorso appena espletato;
che il 10/2/2023 era stato comunicato al sig. Per_1
sini il rifiuto del nulla osta a causa delle esigenze organizzative dell'Ente e della im-
possibilità di sostituirlo;
che infatti la graduatoria della selezione pubblica per la copertura di 30 posti di Agente di polizia locale, bandita con avviso del 22/7/2022,
non era in grado neppure di coprire i posti già vacanti e quindi tanto meno poteva ritenersi sufficiente a coprire quelli che sarebbero rimasti scoperti a seguito delle ri-
chieste di mobilità senza scambio;
che la dotazione organica del personale di catego-
Part ria ammontava a 231 unità al 31/12/2023, di cui solo 176 in servizio;
che inoltre
34 agenti di Polizia locale avevano negato il consenso alla dotazione di un'arma e quindi avevano dovuto essere trasferiti ad altra mansione, provocando così un'ulte-
riore scopertura;
che altri nove posti di categoria PLA erano rimasti scoperti a seguito del passaggio di alcuni agenti alla superiore categoria PLB per effetto di concorso;
che in conclusione vi erano da coprire 105 posti di categoria PLA e quindi un numero superiore alla disponibilità della graduatoria ancora aperta;
che la posizione di Agente
di polizia locale può essere coperta solo da dipendenti in possesso di determinati re-
quisiti, risultando perciò difficile fare ricorso a lavoratori appartenenti ad altri profili professionali;
che agli atti di gestione del rapporto di lavoro non è applicabile la di-
sciplina della legge 241/90; che era altresì errato il richiamo all'art.30 del d.lgs. 165
del 2001 dovendosi invece applicare la normativa emanata dalla Regione nell'eserci-
zio della sua competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e in par-
ticolare l'art.19 comma 4 della legge regionale 18/2016; e che il sig. non Pt_1
aveva raggiunto il limite di permanenza quinquennale ivi previsto e non vi era stato alcun accordo fra le Amministrazioni.
Con sentenza emessa il 3/4/2024 il Tribunale di Trieste respingeva il ricorso osservando che la fattispecie concreta era soggetta alla disciplina dettata dall'art.19
comma 4 della legge regionale 18/2016; che il vincolo di permanenza imposto da questa norma non era affatto irragionevole ed era anzi idoneo a contemperare l'interesse dei dipendenti a partecipare ai bandi di mobilità intercompartimentale e quello degli Enti datori di lavoro a conservare l'integrità dei loro organici;
e che in
Pag.4 concreto il ricorrente non era in servizio presso il Comune di da almeno cin- CP_1
que anni.
1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante sig. censura la de- Pt_1
cisione del Tribunale di Trieste evidenziando che la legislazione regionale del non può incidere, neppure in via indiretta, sull'attività Parte_2
di altri Enti operanti a livello ultraregionale, come l'Agenzia delle Dogane, e non può intervenire sui requisiti di partecipazione ad un concorso bandito a livello nazionale, così di fatto operando al di fuori del suo intrinseco limite di competenza ed efficacia (pena un inammissibile straripamento di potere e un evidente conflitto di attribuzioni con lo Stato).
Da questa premessa l'appellante ricava la conseguenza che l'art.19 comma 4
della legge regionale 18/2016 - ove è previsto che "il personale assunto me-
diante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità deve permanere per
almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto o trasfe-
rito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in
cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate" - deve essere interpre-
tato nel senso di valere esclusivamente per i casi di mobilità all'interno del territorio regionale ovvero quella intercompartimentale;
e che in caso contra-
rio tale norma contrasterebbe, oltre che con l'art.4 dello Statuto speciale della
Regione, con gli artt.3, 97 e 117 della Costituzione.
1.1. La censura formulata dal sig. si basa innanzitutto sulla tesi secondo Pt_1
cui l'art.19 comma 4 della l.r. 18/2016 - interpretato ed applicato nel senso voluto dal - eserciterebbe un'illegittima ingerenza sul pote- Controparte_1
re degli Enti estranei al Comparto unico regionale di fare ricorso alla mobilità
a livello nazionale.
1.1.1. In realtà le due discipline - e cioè quella contenuta nel bando di mobilità del-
l' prot.n.16862/RU del 10 gennaio Controparte_3
2023 e quella dettata dalla legge regionale del n.18/2016 Parte_2
Pag.
5 - operano su due piani completamente separati e distinti e, a livello normativo,
non presentano alcuna reciproca interferenza.
Il citato bando costituisce infatti libera espressione del potere di auto-organiz-
zazione della suddetta Agenzia fiscale e regola in piena autonomia, e senza essere in alcun modo limitato dalla l.r. 18/2016, i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura, mediante mobilità a domanda, di 60
posti dell'Area Assistenti;
requisiti fra cui vi è anche (ex art.2 comma 1 lettera
B del bando stesso) quello di essere gli aspiranti a questi posti " in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall'amministrazione di appartenen-
za al massimo entro il semestre precedente alla data di pubblicazione del pre-
sente bando o della attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta
in argomento": il bando richiede quindi il nulla osta ma non entra, corretta-
mente, nel merito dei presupposti e condizioni occorrenti per il suo rilascio,
trattandosi di un aspetto regolato dalla disciplina applicabile agli Enti di pro-
venienza dei soggetti interessati a candidarsi ai posti messi a concorso.
L'art.19 comma 4 della l.r. 18/2016 regola invece un aspetto del rapporto di lavoro del personale degli Enti riconducibili al Comparto unico del Friuli Ve-
nezia Giulia, prevedendo un obbligo di permanenza di cinque anni presso l'amministrazione di cui il lavoratore è dipendente per effetto di assunzione o trasferimento;
la norma quindi non incide in alcun modo sulla libertà degli
Enti estranei al suddetto Comparto di decidere se, quando e quanti posti di organico coprire, se fare o meno ricorso alla mobilità e quali requisiti richie-
dere per la partecipazione alla relativa procedura;
essa pone invece una con-
dizione ostativa al rilascio del nulla osta alla mobilità da parte del datore di lavoro a quo e quindi interviene su un aspetto di cui l'Ente ad quem non può
assolutamente occuparsi (e di cui infatti il Bando emesso dall'Agenzia delle
Accise, delle Dogane e dei Monopoli non si occupa) non potendo intervenire su un rapporto di lavoro in corso con un altro Ente, soggetto a regole sue pro-
prie.
Pag.6 1.1.2. In sintesi: il bando attiene alla sfera generale (e oggettiva) della organizza-
zione interna dell'Ente che lo emana e il nulla osta costituisce, in tale ambito,
un presupposto (soggettivo) necessario per il conseguimento della mobilità da parte di ciascun singolo lavoratore: presupposto che però rimane estraneo alla disciplina dettata dal bando stesso;
l'art.19 comma 4 della l.r. 182016 attiene invece alla sfera del rapporto individuale dei lavoratori del Comparto unico regionale del con l'Ente loro datore di lavoro. Parte_2
Si tratta perciò di disposizioni concorrenti - nel senso che contribuiscono en-
trambe a regolare il complesso fenomeno della mobilità fra Enti - ma, come già detto, separate e distinte;
di conseguenza è escluso che l'art.19 comma 4
della l.r. 18/2016 configuri una violazione dei limiti del potere legislativo re-
gionale, in contrasto con l'art4 comma 1 n.1) dello Statuto del Parte_2
e con gli artt.97 e 117 della Costituzione.
[...]
1.2. Questione diversa è quella riguardante la dedotta violazione dell'art.3 della
Costituzione: sostiene infatti l'appellante che l'art.19 comma 4 della l.r. 18 del
2016 introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra il personale del Comparto unico del e tutti gli altri dipendenti pubbli- Parte_2
ci, poichè questi ultimi potrebbero avvalersi della mobilità senza il limite tem-
porale imposto ai primi.
1.2.1. Sul punto si deve osservare che l'obbligo di permanenza per cinque anni nella sede di prima destinazione ha carattere generale: esso è infatti previsto per tutti i dipendenti pubblici dall'art.35 comma 5 bis del d.lgs.165/2001, introdot-
to dall'art.1 comma 230 della legge 266/2005 ("I vincitori dei concorsi devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi
delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione
costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"); e vale in partico-
lare per i dipendenti delle regioni e degli enti locali in base all'art.3 comma 5
Pag.7 septies del d.l. 90/2014, inserito dall'articolo 14 bis comma 1 lettera b) del d.l.
4/2019 ("I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, an-
che se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La
presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti colletti-
vi"), ribadito, per il personale degli enti locali, dall'art.3 comma 7 ter del d.l.
80/2021 inserito dalla legge di conversione 113/2021 ("Per gli enti locali, in
caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque
anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezio-
ne dell'amministrazione cedente, fino all'effettiva assunzione del personale
assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superio-
re a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il
previo svolgimento di un periodo di affiancamento").
Il vincolo imposto dall'art.19 comma 4 della l.r. 18/2016 al personale degli
Enti della Regione non è perciò diverso e maggiore di Parte_2
quello applicabile agli altri lavoratori pubblici.
1.2.2. E comunque, se anche vi fosse una qualche diversità fra la disciplina regionale e quella nazionale, essa sarebbe legittimata dall'art.4 dello Statuto del
[...]
, che attribuisce alla Regione la potestà normativa primaria in Parte_2
materia di "ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e
stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto".
Al fine di individuare una violazione dell'art.3 della Costituzione sarebbe quindi necessario innanzitutto mettere a confronto non singoli istituti ma l'in-
tero trattamento, economico e normativo, riservato al personale del Comparto
unico regionale rispetto a quello vigente per gli altri dipendenti pubblici (veri-
ficando se l'uno sia o no, nel complesso, deteriore rispetto all'altro); e comun-
que si dovrebbe verificare se la (pretesa) diversità del vincolo di permanenza
(e del connesso limite al trasferimento) fosse effettivamente priva di ogni giu-
stificazione (ovvero, da un altro punto di vista, se la disciplina regionale non
Pag.8 fosse qualificabile come equo contemperamento fra i contrapposti interessi in gioco e cioè quello dei lavoratori alla mobilità e quello degli Enti datori di la-
voro alla stabilità dell'organico).
Su questi aspetti l'appellante nulla ha dedotto e non vi sono ragioni per ravvi-
sare nell'art.19 comma 4 della l.r. 18/2016 una violazione del principio gene-
rale di uguaglianza.
1.2.3. Si deve infine ricordare che la discriminazione vera e propria non consiste nella mera disparità di trattamento, occorrendo invece che questa sia connessa e conseguente ad una caratteristica personale del lavoratore - il c.d. fattore di rischio - che lo differenzia dagli altri lavoratori in posizione comparabile alla sua, cui viene riservato un trattamento migliore.
Nel caso oggetto di controversia il sig. non ha mai indicato (e pro- Pt_1
vato) quale sarebbe questo fattore di rischio e cioè la caratteristica - fra tutte quelle tutelate dalla normativa internazionale (come la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, la Carta so-
ciale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) nonché
dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria vigente in Italia, ovvero il ge-
nere, l'orientamento sessuale, la razza, l'origine etnica o sociale, la nazionalità,
il colore della pelle, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro ge-
nere, le convinzioni personali, l'appartenenza a un sindacato, le condizioni di salute, la disabilità, l'età o altro - per la quale il Comune di lo avrebbe CP_1
discriminato (e cioè trattato in modo deteriore) rispetto ad altri dipendenti.
1.3. L'interpretazione dell'art.19 comma 4 proposta dall'appellante non è avvalora-
ta neppure dai successivi artt.23 e 24 della l.r. 18/2016.
E' vero infatti che l'art.19 comma 4 è espressamente richiamato solo nell'art. 23, relativo alla mobilità di comparto, e non anche nell'art.24, dedicato alla mobilità intercompartimentale.
D'altra parte il semplice silenzio è un indizio troppo labile per poterne ricavare la volontà del legislatore regionale di derogare, nel caso della mobilità inter-
Pag.9 compartimentale, alla regola generale dell'art.19 comma 4; tanto più che l'art. 24 pare riferirsi alla sola mobilità "in entrata" e cioè quella verso gli Enti del
Comparto unico regionale (come dimostra il comma 2, che attribuisce alla
Giunta regionale il potere di definire la tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi applicabili ai diversi comparti)
ed a questa ipotesi di mobilità non è di per sè applicabile l'art.19 comma 4
(che evidentemente non può regolare i vincoli di permanenza dei lavoratori provenienti da Enti datori di lavoro esterni al Comparto unico del Friuli Ve-
nezia Giulia).
1.4. Si deve infine osservare che - se anche al caso del sig. fosse applicabi- Pt_1
le l'art.30 del d.lgs. 165/2001, come sostiene l'appellante, e non l'art.19 coma
4 della l.r. 18/2016 - il risultato non cambierebbe.
Anche l'art.30 subordina infatti la mobilità al "previo assenso dell'ammini-
strazione di appartenenza" e ciò in tre casi: quando "si tratti di posizioni di-
chiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente" oppure "di
personale assunto da meno di tre anni" o infine quando "la mobilità determini
una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispon-
dente a quella del richiedente".
1.4.1. In concreto pare da escludere la prima ipotesi: manca infatti un provvedimen-
to del che abbia (preventivamente) dichiarato infungibile Controparte_1
la specifica posizione lavorativa del sig. (essendo evidentemente cosa Pt_1
diversa la generica difficoltà di coprire i posti di categoria PLA con personale proveniente da altri profili di inquadramento).
1.4.2. Sussistono invece le altre due ipotesi previste dall'art.30.
E' pacifico infatti che, alla data di richiesta del nulla osta alla mobilità, il sig.
era dipendente del da meno di tre anni;
nè rileva Pt_1 Controparte_1
che in precedenza l'appellante aveva lavorato per il Comune di Udine a parti-
re dall'1/12/2019: ciò che conta ai fini dell'art30 non è infatti l'anzianità totale di servizio (anche presso Enti diversi) ma la data di assunzione da parte del-
Pag.10 l'Ente datore di lavoro al momento della mobilità.
A ciò si deve aggiungere che il ha allegato (senza essere Controparte_1
specificamente smentito da controparte) che alla data del 31/12/2022 vi erano in servizio 176 lavoratori di categoria PLA su una pianta organica di 231
posti, con una scopertura di 55 posti pari al 23,8% (e non vi sono prove, nè è
stato dedotto, che la situazione fosse diversa, ovvero la scopertura fosse infe-
riore, alla data in cui il sig. ha chiesto il nulla osta alla mobilità). Pt_1
Ne deriva che anche ai sensi dell'art.30 del d.lgs.165/2001 il sig. ave- Pt_1
va bisogno del consenso del per passare alle dipendenze Controparte_1
di un altro Ente.
2. L'appellante deduce poi che solo in giudizio il ha fatto Controparte_1
riferimento, per giustificare la negazione del nulla osta alla mobilità, al vinco-
lo di permanenza nel posto di lavoro e che ciò configura una modifica inam-
missibile - perchè contraria ai principi generali di correttezza e buona fede -
della motivazione originariamente allegata a sostegno del provvedimento.
2.1. Sul punto si deve osservare innanzitutto che il vincolo di permanenza non de-
riva da una (libera) scelta dell'Ente datore di lavoro - ovvero da una norma regolamentare interna o da una clausola del contratto individuale di lavoro -
ma è imposto direttamente dalla legge e quindi, essendo stato fatto valere in causa, il Giudice aveva senza dubbio il potere/dovere di tenerne conto anche se, in precedenza, il di non l'aveva espressamente richiamato CP_1 CP_1
nei suoi atti.
2.2. E' poi vero che la normativa vigente deve essere interpretata - come ha fatto il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in alcuni suoi pareri - nel senso che il vincolo non è assolutamente inderogabile, potendo l'Amministrazione datrice di lavoro acconsentire alla mobilità anche prima del compimento del periodo di tempo previsto dalla legge se ritiene che ciò sia coerente con le sue esigenze organizzative e con-
Pag.11 senta di garantire comunque la massima efficacia ed efficienza della sua azio-
ne pubblica.
E' evidente però che una simile deroga deve essere motivata ad esplicita e non può essere ricavata dal mero silenzio (e cioè dal fatto che, nel negare il nulla osta alla mobilità, l'Ente non richiami espressamente il vincolo di permanen-
za del lavoratore).
2.3. Non vi è infine alcuna norma positiva da cui poter ricavare la dedotta immodi-
ficabilità delle ragioni per cui viene rifiutato il nulla osta.
Certamente non si può richiamare, in via analogica, la disciplina del licenzia-
mento, stante la palese diversità della fattispecie rispetto a quella di cui si di-
scute; in materia di trasferimento (più simile al caso della mobilità) la giuri-
sprudenza ammette invece che il datore di lavoro possa integrare o modificare in giudizio la motivazione dei suoi provvedimenti1.
Va peraltro detto che, in concreto, non vi è stata alcuna modifica sostanziale nella posizione assunta dal . Controparte_1
Nella nota prot.n.3°-23/9/17/5 del 10/2/2023 l'Ente ha infatti comunicato al sig. che non intendeva concedere il richiesto nulla osta "tenuto conto Pt_1
delle esigenze organizzative...in quanto attualmente non risulta possibile
garantire la sua sostituzione" e quindi, pur non richiamando espressamente il vincolo di permanenza, ha escluso - in modo implicito ma chiaro - di potervi derogare.
Costituendosi in giudizio il non ha poi fatto altro che esporre in modo CP_1
dettagliato le sue esigenze organizzative e le ragioni della difficoltà di sostitui- 1 "In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudi- zio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione even- tualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di ille- gittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque provare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento" (così in massima Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11984 del 17/05/2010; nello stesso senso Sez. L, Sentenza n.
23595 del 28/09/2018; Sez. L, Sentenza n. 807 del 13/01/2017; Sez. L, Sentenza n. 19095 del 09/08/2013).
Pag.12 re il lavoratore.
Si deve perciò escludere che nella condotta dell'Ente sia ravvisabile una qual-
che violazione dei principi di correttezza e buona fede.
3. L'appellante contesta infine la sussistenza dei motivi allegati dal di CP_1
per negargli il nulla osta alla mobilità. CP_1
3.1. La censura è stata proposta, nella sostanza, in via subordinata e cioè sul pre-
supposto della erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto applicabile il vincolo di permanenza stabilito dall'art.19 della l.r. 18
del 2016; considerato però che, per questa parte, la pronuncia del Tribunale
di Trieste è stata ritenuta corretta, risultano assorbite - e non vanno neppure esaminate - le questioni sollevate dall'appellante riguardo alla fondatezza dei motivi per cui l'Ente datore di lavoro gli ha negato il nulla osta alla mobilità.
3.2. Solo per completezza si può osservare che la decisione sul punto rientra nella discrezionalità dell'Ente, al quale va riconosciuta ampia libertà di valutazione in ordine alle sue esigenze organizzative, all'effettivo fabbisogno di personale e alla possibilità di coprire il posto lasciato libero dal lavoratore che vuole av-
valersi della mobilità; e quindi a rendere illegittimo il diniego del nulla osta non basta che la scelta dell'Amministrazione sia discutibile o opinabile, ma occorre che sia fittizia (ovvero basata su dati non veri) o pretestuosa (e cioè
finalizzata a perseguire uno scopo diverso da quello per cui il potere è attribui-
to dalla legge e di per sè illegittimo): e nessuna di queste due situazioni pare essersi verificata nel caso di specie (spettando peraltro l'onere della prova al lavoratore interessato al trasferimento).
4. L'appello va quindi integralmente respinto.
Considerate però l'oggettiva complessità delle questioni giuridiche trattate, e la mancanza di precedenti giurisprudenziali specifici sul tema dei limiti e pre-
supposti per il rilascio del nulla osta alla mobilità, si deve ritenere vi siano
Pag.13 motivi idonei a giustificare la compensazione anche delle spese di lite di que-
sto grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Trieste n.81/2024 del 3/4/2024 che per l'effetto integralmente conferma;
compensa interamente fra le parti anche le spese di lite di questo grado di giudizio;
dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 28/11/2024.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
Pag.14