Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 943 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
titolare della omonima ditta (avv. Mimmo Manfredi) Parte_1
appellante
E
(avv. Vincenzo Privitera) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Opposizione a decreto ingiuntivo n. 340/22 r.g. emesso nel procedimento monitorio n. 4656/22 r.g.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. La ha agito in monitorio contro , titolare Controparte_1 Parte_1
della omonima ditta1, per ottenere il pagamento della somma di € 46.835,61 a titolo di
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2021, in base a quanto emergeva dalle denunce mensili inviatele per via telematica dalla stessa ditta.
2. Contro il conseguente decreto ingiuntivo, la titolare della ditta ha proposto, in data 21.12.2022, il ricorso in opposizione che il tribunale di Cosenza ha giudicato tardivo. Le ha infatti imputato di non aver assolto l'onere di provare in che data il decreto ingiuntivo le era stato notificato, sebbene la documentazione proveniente dalla
Cassa edile opposta (e prodotta in copia scannerizzata) non fosse sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica per via telematica, già in data 12.9.2022, del decreto ingiuntivo stesso.
3. Di tale pronuncia in rito l'opponente si duole in appello, denunciandone l'erroneità, perché sostiene di aver dedotto e documentato che il decreto ingiuntivo opposto le era stato notificato a mezzo posta ordinaria solo il 16.11.2022.
4. La Cassa edile appellata eccepisce l'inammissibilità del gravame perché non ripropone i motivi di opposizione che il tribunale non ha delibato, dei quali chiede comunque il rigetto nel merito, assumendoli infondati.
5. La Corte ha disposto la trattazione cartolare dell'udienza di discussione, ex art. 127 ter c.p.c., e, acquisite le note prodotte da entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
6. L'appello è ammissibile, contrariamente a quanto eccepisce preliminarmente la benché i motivi di opposizione nel merito alla pretesa creditoria CP_1
controversa non siano stati specificamente riproposti con l'atto di gravame.
L'impugnazione della preliminare pronuncia in rito costituisce, infatti, manifestazione soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale.In particolare, nell'ambito di un rapporto di lavoro intercorso con un'impresa individuale, nei confronti del lavoratore il soggetto datoriale è, ai sensi dell'art. 2094 cod.civ., colui alle cui dipendenze e sotto la cui direzione la prestazione è svolta". Cass. n. 977/2007: "La ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale ...".
Pag. 2 di 6 implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito assorbite nella pronunzia del tribunale2.
7. L'appello è però infondato.
8. L'impugnata statuizione di inammissibilità va confermata perché la documentazione offerta dalla è sufficiente a dimostrare che il decreto CP_1
ingiuntivo era stato recapitato all'indirizzo di posta elettronica certificata di controparte già in data 12.9.2022.
9. Vero è che tra le copie analogiche prodotte dalla non si rinviene CP_1
la ricevuta di avvenuta accettazione, da parte del sistema di trasmissione, del messaggio di posta elettronica inviato. Ma è altresì vero che risulta comunque prodotta la ricevuta di avvenuta consegna, nell'anzidetta data, di quel messaggio, contenente in allegato il ricorso in monitorio, il pedissequo decreto ingiuntivo e la relazione di notifica che ne attesta la conformità agli originali. E secondo l'insegnamento della Cassazione: “la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati”
(cfr. Cass. 801/2023 e Cass. 6912/2023).
10. Non giova all'appellante sostenere che altro era il decreto ingiuntivo che le era stato notificato con quel messaggio di posta elettronica. A ben vedere, infatti, il decreto ingiuntivo che a tale scopo ha prodotto (contraddistinto dal numero 339/2022 rg) si accompagna ad un diverso messaggio di posta elettronica pervenuto in una data diversa (ossia il 10.9.2022) non già al suo indirizzo telematico, bensì a quello del difensore della Cassa appellata a cui era stato trasmesso dalla cancelleria del tribunale.
Non ci sono quindi ragioni per ritenere che il documento recapitatole in data 12.9.2022
Pag. 3 di 6 fosse diverso da quello indicato nella relazione di notifica che allo stesso messaggio di posta elettronica certificata è allegata.
11. Né rileva che la questione dell'intempestività dell'opposizione sia stata sollevata d'ufficio dal tribunale, trattandosi di una doverosa verifica che spetta al giudice in ogni stato e grado del processo, per scongiurare la violazione dell'eventuale giudicato interno che potrebbe essersi formato, come nella specie, sul decreto ingiuntivo opposto3.
12. Peraltro – in alternativa – i motivi di opposizione che il tribunale non ha esaminato, reputandoli tardivi, si apprezzano comunque infondati.
13. Ed invero, l'opponente eccepisce:
1) l'erroneità della somma ingiunta, pari a 46.835,61 euro, perché eccedente quella, pari a 45.911 euro che la assume spettarle nel periodo in contesa. Ma è agevole, CP_1
fondata e non contraddetta la replica di controparte secondo cui l'eccedenza è dovuta a titolo di interessi legali, maturati sull'importo capitale che è stata la stessa opponente a denunciare dovuto in relazione al personale che in quel periodo ha occupato;
2) di avere parzialmente estinto il proprio debito, in forza dei pagamenti che in favore della ha eseguito nelle date del 20.8.2021 e del 21.9.2021, nonché più CP_1 genericamente “nel periodo 2019/2020/2021”. Ma non contraddice, neppure in appello, la diversa imputazione di quei pagamenti che la ha riferito (dandone riscontro CP_1
documentale) a pregressi inadempimenti per i quali l'opponente aveva chiesto ed ottenuto di essere ammessa al pagamento dilazionato;
3) l'insussistenza dei propri obblighi nei confronti della in relazione ai CP_1
periodi in cui parte dei suoi dipendenti erano in cassa integrazione. Ma di tale circostanza non fornisce alcuna prova, rendendo quindi ultronea la verifica dell'efficacia esonerativa che l'appellante le riconnette;
4) di aver corrisposto direttamente ai lavoratori parte delle somme che la Cassa edile rivendica. Ma anche di tale circostanza non fornisce prova, giacché le buste paga che 3 Cass. SU 2387/1982: “L'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità dell'opposizione, per essere stata questa proposta dopo il decorso del termine all'uopo fissato, e per non avere l'opponente dedotto e dimostrato le circostanze giustificative dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., configura un'ipotesi di giudicato interno, e, come tale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo”.
Pag. 4 di 6 produce non recano alcuna firma per quietanza. È dunque ultroneo, pertanto, evidenziare che il pagamento diretto ai lavoratori non estingue l'obbligo del datore di lavoro di versare gli accantonamenti alla quando la revoca della delegazione CP_1
conferita dallo stesso datore di lavoro alla , implicita in tale pagamento, non
CP_1 sia tempestiva ai sensi dell'art. 1268 c.c., perché interviene dopo che il datore di lavoro abbia presentato alla le relative denunce mensili. Tanto consegue alla
CP_1 ricostruzione in termini di delegazione di pagamento, ai sensi dell'art. 1269 c.c., del rapporto che si instaura tra il datore di lavoro e la per il pagamento, da parte
CP_1 di quest'ultima a favore dei lavoratori, delle somme dovute in base agli accantonamenti del datore di lavoro. Il delegante, ai sensi dell'art. 1270, c. 1, c.c., può revocare la delegazione fino a quando, però, il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario. Ciò si verifica con la ricezione delle denunce mensili che il delegante inoltra alla perché è quello il momento in cui la Cassa delegata si
CP_1 obbliga al pagamento nei confronti del lavoratore delegatario. Invero, l'incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula, ai fini della sua validità, il consenso del delegatario, seppure nei confronti di quest'ultimo diventa efficace solo con il versamento dei necessari accantonamenti (Cass. 10140/2014). Con la presentazione delle denunce mensili, il datore di lavoro adempie all'impegno assunto con l'adesione alla di effettuare quelle stesse denunce e, altresì, di eseguire i
CP_1
corrispondenti pagamenti. Così facendo, si preclude la possibilità di pagare direttamente ai lavoratori e di revocare la delega conferita alla Sia perché la revoca deve CP_1
pervenire al destinatario prima della dichiarazione impegnativa, ex art. 1328 c.c.; sia perché con la ricezione della denuncia il delegato assume l'obbligazione di pagamento nei confronti del delegatario, ex art. 1268 c.c.4. E nella specie manca la prova e ancor prima l'allegazione che i pagamenti (indimostrati) abbiano preceduto l'invio alla Cassa edile appellata delle denunce mensili di accantonamento.
14. Ne consegue il rigetto dell'appello.
15. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della controversia e ai parametri del DM Giustizia n.
55/2014 attualmente vigenti.
Pag. 5 di 6 16. Stante il rigetto dell'appello, ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1
ricorso depositato il 4.10.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1342/23, pubblicata in data 13.9.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in
€ 9.991 oltre accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 11/01/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 3052/2006: "La domanda proposta nei confronti di una ditta individuale deve ritenersi intentata, ai fini della legittimazione passiva, contro la persona fisica del suo titolare, in quanto la ditta non ha 2 Cass. 28078/2024: “L'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure …”. Cass. 13855/2010: “In tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d'appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado …, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l'esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione preliminare di rito”. 4 Cfr. Corte di Appello di Potenza, n. 320/2016, in MGL 2017, p. 604. Cfr. anche Cass. 670/2018.