Articolo 1 della Legge 27 gennaio 1949, n. 15
Articolo 2
Versione
6 febbraio 1949
Art. 1.
Il diritto agli assegni familiari previsto per la moglie dall' art. 3 della legge 6 agosto 1910, n. 1278 , e' subordinato alla condizione che essa non presti un lavoro retribuito alle dipendenze di terzi con una retribuzioni complessiva mensile superiore a lire 10.000 o non abbia redditi propri per un ammontare superiore a lire 60.000 annue.
Da questi redditi sono escluse le pensioni di guerra.
Entrata in vigore il 6 febbraio 1949
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente