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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10149/2024 RG fissata all'udienza del 08/04/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. CURSANO Parte_1
FRANCESCA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di: CP_ a. accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 15.12.2022 pervenuto in data 12.1.2023
e, conseguentemente, annullare e/o revocare lo stesso;
b. per l'effetto, dichiarare l'irripetibilità della somma di €.2.856,07 richiesta nell'anzidetto provvedimento e condannare l' in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della signora delle somme Parte_1 indebitamente trattenute dall' a titolo di “recupero crediti” sui ratei della pensione cat. SO n. CP_1
25037623 di cui è titolare, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria come per legge, salva la somma maggiore o minore che emergerà a seguito di C.T.U. che sin da ora si invoca (ai fini della norma di cui
1 all'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della prestazione dedotta nel presente giudizio è quello testè indicato al presente punto, ovvero €.2.856,07);
Parte ricorrente ha fatto presente che:
La signora è titolare di pensione cat. SO n. 25037623, con decorrenza dal 1° novembre Parte_1
2002.
2. Con raccomandata a/r pervenuta in data 12.1.2023 l'istante riceveva dall provvedimento CP_2 datato 15.12.2022 con il quale l'Istituto, premettendo che “lei ha ricevuto, nel periodo dal
01/06/2020 al 30/11/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SO n. 25037623 per un importo complessivo di euro 2.856,07 per i seguenti motivi: sono state corrisposte quote d'integrazione al minimo della pensione non spettanti a causa della titolarità di altra pensione integrata al minimo”, comunicava alla ricorrente che il recupero della predetta somma sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 48 rate mensili sulla sua pensione cat. SO n. 25037623 a decorrere dalla prima data utile.
3. In data 24.7.2023 la signora per il tramite del Patronato INCA CGIL di Casarano, Pt_1 proponeva ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento e/o la revoca e chiedendo, conseguentemente, che la somma di €.2.856,07 venisse dichiarata non dovuta dalla ricorrente.
4. Con delibera del Comitato Provinciale del 5.9.2023
l' respingeva il ricorso amministrativo con la seguente motivazione: “alla ricorrente non spetta CP_1
l'integrazione al trattamento minimo in quanto i redditi dei trattamenti pensionistici posseduti, inclusa la rendita estera di reversibilità, superano i limiti stabiliti dalla vigente normativa”.
5. Fatto è che la ricorrente non ha mai riscosso ratei sulla pensione in misura superiore a quella spettante, tantomeno la somma di €.2.856,07 indicata nel predetto provvedimento.
6. Nel corso degli anni la signora RE ha sempre provveduto a presentare annualmente dichiarazione dei redditi;
da quando ha iniziato a godere del trattamento pensionistico innanzi citato, Ella ha CP_ annualmente presentato dichiarazione dei redditi e comunicato tempestivamente all' i redditi relativi all'anno precedente, come si evince dai modelli RED in allegato.
7. La signora non ha mai taciuto o segnalato in maniera incompleta fatti o circostanze incidenti Pt_1 sul diritto o sulla misura della pensione, che non fossero già conosciuti dall' né ha mai posto CP_2 in essere condotte che potessero indurre in errore l' . CP_1
8. La richiesta dell di restituzione del presunto indebito deve ritenersi pertanto illegittima, CP_2 così come illegittime devono ritenersi le trattenute effettuate dall' sui ratei di pensione della CP_2 ricorrente.
2 CP_ 9. Si precisa, da ultimo, che dal gennaio 2023 l' sta trattenendo €.59,50 al mese sulla prestazione cat. SO n. 25037623 con conseguente aggravio della situazione economica della ricorrente.
Ha eccepito: irripetibilità per assenza di dolo;
irripetibilità ex artt.13 l.412/1991 e 52 l.
88/89; assenza di dolo dell'interessato – errore dell'ente erogatore – inesistenza dell'obbligo di restituzione;
nullità e/o invalidità e/o illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_2
LA SIGNORA E' TITOLARE DEI SEGUENTI Parte_1
TRATTAMENTI
PENSIONISTICI:
SO 25037623 DECORRENZA 11/2002
VOS 45107724 CON DECORRENZA 06/2020
IN DATA 21/10/2021 L' HA EFFETTUATO UNA RICOSTITUZIONE CP_2
PER CONCESSIONE DI UN'ALTRA PENSIONE - CON DOMUS NUMERO
2083905900055 – DA CIO' E' DERIVATO L'INDEBITO RI 1650508306,
RELATIVO AL PERIODO 01/06/2020 AL 31/11/2021, INIZIALMENTE PARI AD
3.640,21;
DOPO IL RECUPERO DI EURO 2.093,14 E' DIVENUTO PARI AD EURO
1.547,00 (IMPORTO COMPRENSIVO DELLE SOMME EROGATE MA NON
DOVUTE A TITOLO DI INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MININO DELLA
PENSIONE SO 25037623) -DAL 01/06/2020 AL 31/10/2021 - ( V. TEO8
ALLEGATO ).
CONSIDERATO CHE LA PENSIONE VOS 45107724, DEL DANTE CAUSA,
RISULTAVA CALCOLATA SU UN NUMERO DI CONTRIBUTI
SETTIMANALI
INFERIORI A 780 ( - 15 ANNI), AL CONTRARIO DELLA PENSIONE
DIRETTA CALCOLATA SU UN NUMERO DI CONTRIBUTI SETTIMALI
SUPERIORI A 780 ( vedi allegato TE08 della liquidazione pensione), VI E' DA PRECISARE
CHE LA NORMATIVA RELATIVA ALL'INTEGRAZIONE AL
TRATTAMENTO MINIMO, IN CASO DI BITITOLARITA' DI DUE PENSIONI,
3 DELLA STESSA GESTIONE ED ENTRAMBE INTEGRABILI, AI SENSI
DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 683 DEL 11/11/1983, DISPONE CHE
L'INTEGRAZIONE VADA SUL TRATTAMENTO CON PIU DI 781 CONTRIBUTI
SETTIMANALI.
NEL CASO SPECIFICO L'INTEGRAZIONE SPETTEREBBE SULLA PENSIONE
VOS 45107724, CON DECORRENZA 01/06/2020; TUTTAVIA NON SI E'
POTUTO INTEGRARE LA DETTA PENSIONE VOS, PERCHE' I REDDITI
PERCEPITI DALLA RICORRENTE SONO SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE. LA
RICORRENTE, INVERO, PERCEPISCE UNA RENDITA DI REVERSIBILITA'
ESTERA, PARI AD EURO 14.500,00 E CONTRARIAMENTE A QUANTO
ASSERISCE IN RICORSO ( PUNTO 6 DEL RICORSO ), LA TRASMISSIONE DEL
MODELLO RED NON E' AVVENUTA REGOLARMENTE OGNI ANNO,
COME PER LEGGE, MA SOLO FINO ALL'ANNO 2018 (REDDITI ANNO 2017)
(VEDI ALLEGATI MODELLI RED PRESENTATI), SICCHE' L'INDEBITO SI
RITIENE SIA RIPETIBILE .
Trattandosi d'indebito previdenziale si precisa che l'indebito pagamento di tutte le prestazioni dà sempre luogo al recupero delle somme corrisposte, in questo caso, anche in considerazione della tempistica in linea con la data di intervenuta titolarità della pensione di reversibilità.
***
1) Va fatto in via preliminare presente che non si applica la disciplina della l. 241/1990 al presente indebito né pertanto rileva un qualsiasi vizio di motivazione. Infatti, trattandosi di giudizio sul rapporto e non sull'atto non viene in considerazione alcun aspetto puramente procedimentale. L'eccezione è quindi infondata.
2) Va rilevato inoltre come il presente sia un indebito relativo ad integrazione al minimo su pensione SO. Esso va quindi regolato come indebito previdenziale giusta quanto affermato da Cass. 847/2024 e Cass. 13918/2021. Non trova quindi spazio la disciplina relativa all'indebito assistenziale.
3) La disciplina dell'art. 13 cit. e dell'art. 52 cit. non vedono rilevare la buona fede di parte ricorrente. Infatti, tale requisito è valutato dalla normativa di settore “in negativo” ossia per impedire l'efficacia sanante dell'errore dell'ente.
4 4) Nel caso di specie, appare provato il superamento reddituale ai fini della fruizione della prestazione e ciò appare anche confermato da quanto riportato nelle note di trattazione del 7.4.2025.
5) Si deve ora valutare se sia tardiva l'azione di ai sensi dell'art. 13 l. 412/1991. La CP_2
risposta è certamente negativa per il 2021 in quanto i redditi di tale anno vanno dichiarati entro il 2022 e l'azione di recupero è possibile entro il dicembre 2023 (Cass. 3802/19 e
Cass. 13918/2021). Per i redditi prodotti nel 2020, si ritiene che l'azione sia parimenti tempestiva in quanto l'art. 21 del d.l. 3 settembre 2022 n. 144, conv. con modif. in l. 17 novembre 2022 n. 175, ha stabilito che il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991, relative al periodo d'imposta 2020 è avviato entro il 31 dicembre 2023. Pertanto, la nota del gennaio 2021 è tempestiva rispetto ad entrambi gli anni.
6) Sussiste pertanto l'obbligo di restituzione, con conseguente infondatezza del ricorso.
Resta assorbito ogni altro motivo.
7) Le spese si compensano per la complessità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10149/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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