Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 02/04/2025, n. 6612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6612 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09864/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9864 del 2024, proposto da NA SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
ON Iacobucci, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- in relazione al Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, bandito con decreto del Presidente della SNA del 20 dicembre 2022 con il quale è stato bandito e pubblicato sul Portale «inPA» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 103 del 30 dicembre 2022, dei seguenti atti: a) Decreto del Presidente della SNA n. 121 Id: 53335797 del 28 giugno 2024, pubblicato nel sito internet della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e sul portale “InPA”, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso; b) del Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 103 del 30 dicembre 2022; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi compresi espressamente i verbali di valutazione e dei propri titoli (di cui non si conoscono gli estremi), recanti contenuti pregiudizievoli per la ricorrente e allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 72 bis c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente, esclusa dalla partecipazione al concorso in oggetto, dopo l’espletamento della prova preselettiva, con provvedimento ritenuto legittimo da questa Sezione con sentenza n. 8767 del 2 maggio 2024, ha impugnato la relativa graduatoria, deducendone l’illegittimità derivata, riproponendo, dunque, le medesime censure articolate nel primo giudizio avverso l’esclusione;
- costituendosi in giudizio, la SNA ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso;
Rilevato che:
- trattandosi di ricorso suscettibile di immediata definizione a norma dell’art. 72 bis c.p.a., è stata fissata la camera di consiglio del 1°aprile 2024;
- dato avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in via preliminare, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale;
- indubbiamente, “ Il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in ragione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa controversia, è applicabile anche al processo amministrativo - in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma 1, c.p.a. - perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibile contrasto di giudicati. Affinché operi la predetta preclusione, è necessario che l'azione riproposta sia caratterizzata da identità delle parti, del petitum e della causa petendi ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 aprile 2024, n. 6692);
- tuttavia, nel caso di specie difetta l’identità del petitum , giacché, se è vero che i motivi ( causa petendi ) proposti appaiono, nella sostanza, sovrapponibili, va rilevato che nel primo giudizio è stato impugnato il provvedimento di esclusione, laddove invece, nel presente contenzioso, la richiesta tutela costitutiva investe la successiva graduatoria concorsuale;
- ciò nondimeno, sussiste una ragione in rito che preclude l’esame nel merito della controversia, essendo, nelle more, intervenuta la sentenza n. 551/25 del Consiglio di Stato, resa su appello dell’odierna ricorrente, che, nel confermare integralmente la menzionata sentenza di questa Sezione, ha determinato la formazione del giudicato sostanziale in ordine alla legittimità del provvedimento di esclusione;
- ne deriva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- è evidente, infatti, che l’annullamento, in tutto o in parte, della graduatoria, non consentirebbe, in ogni caso, alla ricorrente di essere riammessa alla procedura concorsuale;
Ritenuto, conclusivamente, che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;
- quanto alla regolazione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite nei confronti della SNA, liquidate come in dispositivo, atteso che il gravame si palesa non meritevole di accoglimento ab origine , in considerazione dell’infondatezza dei motivi per le ragioni già espresse nella sentenza n. 8767/24 (confermate dal Consiglio di Stato);
- sussistono, inoltre, i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c. (richiamato dall’art. 26 c.p.a.), costituendo comportamento contrario a buona fede e configurando abuso del processo l’insistenza per una decisione nel merito nonostante la formazione del giudicato sull’esclusione (cfr. Cass. civ., sez. un., 9 luglio 2024, n. 18718), dal che consegue la condanna al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nella misura del doppio delle spese di lite, oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro pari ad €500, come imposto dall’art. 96, comma 4, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la ricorrente:
- alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in €1.000,00 (mille/00) per compensi, oltre accessori come per legge;
- al pagamento della somma di €1.000,00 (ottocento/00) a titolo di responsabilità aggravata;
- al pagamento della somma di €500,00 (cinquecento/00) in favore della cassa delle ammende.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Bello | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO