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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.274 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f.: ) e rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2
e difesi dall'Avv.to Salvatore ABATE del Foro di Lecce, ed lettivamente domiciliati presso il suo studio in Maglie, alla Via Roma, n. 87, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- CP_1
E
“Capogruppo Controparte_2 Controparte_3
(P.I.: ), in persona del Presidente del Cda e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna Misurale, in virtù
di procura generale alle liti per notar del 22.10.2014, Rep. n. 34134, ed elettivamente Persona_1
domiciliata nel loro studio sito in Lecce alla Via Augusto Imperatore n.16;
-APPELLATA - All'udienza collegiale del 3 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
L veniva Parte_3
cancellato dal Registro delle Imprese con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese
di Taranto del 13.12.2014 n. 121/2014, giusta decreto di scioglimento -senza nomina del liquidatore
- del Ministero dello Sviluppo Economico dell'08.05.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
01.06.2013; il Geom. , già Amministratore Unico e legale rappresentante Parte_1
dell' e la Parte_3
Sig.ra sono gli unici soci superstiti della società cancellata anzidetta;
3) Parte_2
con nota inviata a mezzo pec in data 08.08.2019, il Geom. e la Sig.ra Parte_1 [...]
rappresentati dall'Avv. Salvatore ABATE, invitavano e diffidavano la Parte_2 [...]
a provvedere alla restituzione dell'importo depositato sul Controparte_3
libretto di deposito a risparmio n. 529271, con assegno circolare non trasferibile intestato agli stessi,
entro il termine di 7 giorni, con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe agito come per legge, con inevitabile aggravio di spese a carico della con pec del 27.08.2019, la CP_2 [...]
riscontrava la nota dell'08.08.2019, Controparte_4
assicurando di compiere gli opportuni accertamenti diretti a verificare le circostanze ivi esposte e di fare seguito alla nota nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo, come statuito dalla normativa vigente e fermo restando il periodo di sospensione feriale dei termini, previsto dal 1° al 31
agosto; con successiva pec del 27.09.2019, la faceva seguito alla sua pec del 27.08.2019, CP_2
comunicando che non si era ancora conclusa l'attività di acquisizione di tutta la documentazione relativa ad una vicenda di diversi anni prima e di verifica delle circostanze esposte, ragion per cui, al fine di fornire il dovuto riscontro entro il 14 ottobre 2019, chiedeva di inviare evidenza della qualità spesa di unici soci superstiti dell' e dell'atto di rinunzia degli altri soci al quale era stato fatto Parte_3
riferimento nella documentazione fino a quel momento acquisita;
con pec del 05.12.2019, gli odierni appellanti inviavano alla resistente copia dell'atto di vendita del Notaio CP_2 Persona_2
- rep. n. 6133 Racc. n. 4492 registrato a Maglie il 13/11/2017 al n. 3355 serie 1T, e trascritto in Lecce
il 13/11/2017 ai numeri 26028/19355 - dal quale risultava che i sig.ri e Parte_1 [...]
sono gli unici soci superstiti della società cooperativa, e contestualmente Parte_2
rinnovavano l'invito alla corresponsione delle somme richieste ancora a credito della cooperativa cessata in favore degli aventi diritto;
con pec del 23.12.2019, la chiedeva alla filiale di Taranto CP_2
di prendere in carico la richiesta allegata, in quanto non di competenza del suo ufficio.
Convocata in sede di mediazione obbligatoria, la banca non si è costituita e nulla ha eccepito e rilevato;
pertanto, in data 22.06.2020, il Geom. e la signora , Parte_1 Parte_2
spendendo la qualità di soci superstiti dell' Parte_3 [...]
convenivano in giudizio la Parte_3 Controparte_3
con ricorso ex art. 702 bis cpc, al fine di ottenere la restituzione dell'importo
[...]
depositato sul libretto di deposito a risparmio n. 529271.
Costituitasi in giudizio, la contestava integralmente la domanda, eccependo il difetto di CP_2
legittimazione attiva dei ricorrenti, sulla base della affermazione che la somma richiesta, sia in base alle prescrizioni legali di cui all'art. 5, comma 11, della L. n. 59/1992, sia in base all'art. 42 dello statuto della società Parte_3
doveva essere devoluta a Fondi mutualistici e non distribuita ai soci.
Il Giudizio veniva deciso all'udienza del 02.03.2022, con ordinanza n. 796/2022, in calce al verbale di causa, con la quale il Tribunale adito, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., rigettava la domanda,
con spese compensate, stante la complessità della questione trattata.
In particolare, il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea rilevando la carenza di legittimazione dei soci superstiti a rivendicare la titolarità delle somme intestate alla società
cooperativa e contenute nel libretto di risparmio in oggetto. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello e con Parte_1 Parte_2
atto ritualmente notificato, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta l'originaria domanda;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la instando per il rigetto dell'avverso gravame, in CP_5
quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 3/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti, con il primo motivo di gravame, hanno dedotto “difetto di motivazione
dell'ordinanza impugnata e sua erroneità, diritto dei soci superstiti ad ottenere le somme contenute
nel libretto di risparmio”.
Segnatamente deducono la laconicità della motivazione dell'impugnata ordinanza, evidenziando come il primo giudice si sia limitato a recepire le scarne argomentazioni della difesa di controparte.
Rilevano come, viceversa, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sopravvivenza dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si traduce in una sorta di rapporto successorio tra la società che si estingue e le persone (a loro volta fisiche o giuridiche) che ne erano state socie. E questo "fenomeno di tipo successorio", è bifronte, investendo sia i debiti che i crediti.
In particolare, sopravvivono i debiti della società e ciò a costo di infrangere il limes della soggettività
distinta, rispetto al quale si è evidentemente ritenuto di predominante valore la tutela dei creditori sociali. Pertanto, gli ex soci "ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali". Ma sopravvivono anche, a parziale contro bilanciamento dell'onere imposto agli ex soci, a favore di questi, gli elementi attivi, ovvero si trasferiscono loro, in regime di contitolarità o comunione indivisa, "i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione".
Concludono invocando il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto di risparmio, avendo gli stessi, il diritto di subentrare anche nei diritti di credito della estinta società cooperativa.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono “indebita trattenuta di somma giacente
sul libretto di deposito a risparmio a seguito di cancellazione della società titolare del rapporto
bancario dal registro delle imprese in violazione dell'art. 1834 c.c.”.
In particolare, deducono come spetti agli stessi soci superstiti ad adempiere alle previsioni di cui alla legge ed allo statuto, dopo aver riscosso le somme di loro spettanza dalla banca che, chiuso il rapporto,
è tenuta alla restituzione delle giacenze sul rapporto medesimo in favore dei soggetti a ciò titolati,
giacenze che, altrimenti, rimarrebbero nelle sue casse, arricchendola, senza alcuna ragione o causa.
3. Dette censure non sono degne di pregio.
È noto che, a differenza di quanto accade per le società commerciali, in ordine alle quali è pacifico che i soci subentrano nei diritti della società cancellata dal registro delle imprese, per le società
cooperative non vige il medesimo meccanismo.
Un diverso argomentare consentirebbe ai soci delle cooperative di giovarsi degli importantissimi benefici fiscali giustificati dalla finalità di cooperazione per tutta la durata della società per poi smentire tale finalità proprio nel momento della liquidazione. La disciplina specifica dettata a salvaguardia della mutualità cooperativa impone limiti alla distribuzione degli utili e vincoli alla loro destinazione «altruistica» con gli art.26 D. Lgs. C.p.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577, art. 11, 5°
comma, legge n. 59/1992 e art. 2536 c. c.
In particolare, il 5° comma dell'art.11 citato dispone che: “Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni.
Dette prescrizioni risultano altresì espressamente richiamate nello statuto della società cooperativa che, nel titolo VIII, rubricato “Scioglimento e liquidazione”, all'art. 42 “Devoluzione patrimonio finale” prevede che : “In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante
dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente
versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. “c)”; - al Fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31
gennaio 1992, n. 59” (cfr. allegato 2 articolo 42 dello statuto pagina 17).
Vieppiù non è contestato che il capitale sociale della cooperativa risultasse solo deliberato e non versato e, comunque, ammontava a soli €.1.356,00.
Tali considerazioni, già evidenziate nella sentenza di prime cure, rilevano l'evidente difetto di legittimazione dei soci a pretendere la restituzione delle somme - di cui al libretto aperto presso l'istituto di credito appellato - in quanto di pertinenza del fondo , unico soggetto titolato CP_6
a riscuoterle.
4. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore della delle spese del giudizio, liquidate CP_5
come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza n.796/2022 del 2/3/22, del Tribunale di Lecce, CP_5
così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di delle spese del presente CP_5
gravame, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.274 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f.: ) e rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2
e difesi dall'Avv.to Salvatore ABATE del Foro di Lecce, ed lettivamente domiciliati presso il suo studio in Maglie, alla Via Roma, n. 87, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
- CP_1
E
“Capogruppo Controparte_2 Controparte_3
(P.I.: ), in persona del Presidente del Cda e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna Misurale, in virtù
di procura generale alle liti per notar del 22.10.2014, Rep. n. 34134, ed elettivamente Persona_1
domiciliata nel loro studio sito in Lecce alla Via Augusto Imperatore n.16;
-APPELLATA - All'udienza collegiale del 3 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
L veniva Parte_3
cancellato dal Registro delle Imprese con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese
di Taranto del 13.12.2014 n. 121/2014, giusta decreto di scioglimento -senza nomina del liquidatore
- del Ministero dello Sviluppo Economico dell'08.05.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del
01.06.2013; il Geom. , già Amministratore Unico e legale rappresentante Parte_1
dell' e la Parte_3
Sig.ra sono gli unici soci superstiti della società cancellata anzidetta;
3) Parte_2
con nota inviata a mezzo pec in data 08.08.2019, il Geom. e la Sig.ra Parte_1 [...]
rappresentati dall'Avv. Salvatore ABATE, invitavano e diffidavano la Parte_2 [...]
a provvedere alla restituzione dell'importo depositato sul Controparte_3
libretto di deposito a risparmio n. 529271, con assegno circolare non trasferibile intestato agli stessi,
entro il termine di 7 giorni, con l'avvertimento che, in difetto, si sarebbe agito come per legge, con inevitabile aggravio di spese a carico della con pec del 27.08.2019, la CP_2 [...]
riscontrava la nota dell'08.08.2019, Controparte_4
assicurando di compiere gli opportuni accertamenti diretti a verificare le circostanze ivi esposte e di fare seguito alla nota nel termine di 30 giorni dalla ricezione del reclamo, come statuito dalla normativa vigente e fermo restando il periodo di sospensione feriale dei termini, previsto dal 1° al 31
agosto; con successiva pec del 27.09.2019, la faceva seguito alla sua pec del 27.08.2019, CP_2
comunicando che non si era ancora conclusa l'attività di acquisizione di tutta la documentazione relativa ad una vicenda di diversi anni prima e di verifica delle circostanze esposte, ragion per cui, al fine di fornire il dovuto riscontro entro il 14 ottobre 2019, chiedeva di inviare evidenza della qualità spesa di unici soci superstiti dell' e dell'atto di rinunzia degli altri soci al quale era stato fatto Parte_3
riferimento nella documentazione fino a quel momento acquisita;
con pec del 05.12.2019, gli odierni appellanti inviavano alla resistente copia dell'atto di vendita del Notaio CP_2 Persona_2
- rep. n. 6133 Racc. n. 4492 registrato a Maglie il 13/11/2017 al n. 3355 serie 1T, e trascritto in Lecce
il 13/11/2017 ai numeri 26028/19355 - dal quale risultava che i sig.ri e Parte_1 [...]
sono gli unici soci superstiti della società cooperativa, e contestualmente Parte_2
rinnovavano l'invito alla corresponsione delle somme richieste ancora a credito della cooperativa cessata in favore degli aventi diritto;
con pec del 23.12.2019, la chiedeva alla filiale di Taranto CP_2
di prendere in carico la richiesta allegata, in quanto non di competenza del suo ufficio.
Convocata in sede di mediazione obbligatoria, la banca non si è costituita e nulla ha eccepito e rilevato;
pertanto, in data 22.06.2020, il Geom. e la signora , Parte_1 Parte_2
spendendo la qualità di soci superstiti dell' Parte_3 [...]
convenivano in giudizio la Parte_3 Controparte_3
con ricorso ex art. 702 bis cpc, al fine di ottenere la restituzione dell'importo
[...]
depositato sul libretto di deposito a risparmio n. 529271.
Costituitasi in giudizio, la contestava integralmente la domanda, eccependo il difetto di CP_2
legittimazione attiva dei ricorrenti, sulla base della affermazione che la somma richiesta, sia in base alle prescrizioni legali di cui all'art. 5, comma 11, della L. n. 59/1992, sia in base all'art. 42 dello statuto della società Parte_3
doveva essere devoluta a Fondi mutualistici e non distribuita ai soci.
Il Giudizio veniva deciso all'udienza del 02.03.2022, con ordinanza n. 796/2022, in calce al verbale di causa, con la quale il Tribunale adito, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c., rigettava la domanda,
con spese compensate, stante la complessità della questione trattata.
In particolare, il giudice di primo grado rigettava la domanda attorea rilevando la carenza di legittimazione dei soci superstiti a rivendicare la titolarità delle somme intestate alla società
cooperativa e contenute nel libretto di risparmio in oggetto. Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello e con Parte_1 Parte_2
atto ritualmente notificato, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta l'originaria domanda;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la instando per il rigetto dell'avverso gravame, in CP_5
quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 3/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti, con il primo motivo di gravame, hanno dedotto “difetto di motivazione
dell'ordinanza impugnata e sua erroneità, diritto dei soci superstiti ad ottenere le somme contenute
nel libretto di risparmio”.
Segnatamente deducono la laconicità della motivazione dell'impugnata ordinanza, evidenziando come il primo giudice si sia limitato a recepire le scarne argomentazioni della difesa di controparte.
Rilevano come, viceversa, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sopravvivenza dei rapporti giuridici facenti capo alla società estinta, si traduce in una sorta di rapporto successorio tra la società che si estingue e le persone (a loro volta fisiche o giuridiche) che ne erano state socie. E questo "fenomeno di tipo successorio", è bifronte, investendo sia i debiti che i crediti.
In particolare, sopravvivono i debiti della società e ciò a costo di infrangere il limes della soggettività
distinta, rispetto al quale si è evidentemente ritenuto di predominante valore la tutela dei creditori sociali. Pertanto, gli ex soci "ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali". Ma sopravvivono anche, a parziale contro bilanciamento dell'onere imposto agli ex soci, a favore di questi, gli elementi attivi, ovvero si trasferiscono loro, in regime di contitolarità o comunione indivisa, "i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione".
Concludono invocando il riconoscimento del proprio diritto alla restituzione della somma contenuta nel libretto di risparmio, avendo gli stessi, il diritto di subentrare anche nei diritti di credito della estinta società cooperativa.
2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono “indebita trattenuta di somma giacente
sul libretto di deposito a risparmio a seguito di cancellazione della società titolare del rapporto
bancario dal registro delle imprese in violazione dell'art. 1834 c.c.”.
In particolare, deducono come spetti agli stessi soci superstiti ad adempiere alle previsioni di cui alla legge ed allo statuto, dopo aver riscosso le somme di loro spettanza dalla banca che, chiuso il rapporto,
è tenuta alla restituzione delle giacenze sul rapporto medesimo in favore dei soggetti a ciò titolati,
giacenze che, altrimenti, rimarrebbero nelle sue casse, arricchendola, senza alcuna ragione o causa.
3. Dette censure non sono degne di pregio.
È noto che, a differenza di quanto accade per le società commerciali, in ordine alle quali è pacifico che i soci subentrano nei diritti della società cancellata dal registro delle imprese, per le società
cooperative non vige il medesimo meccanismo.
Un diverso argomentare consentirebbe ai soci delle cooperative di giovarsi degli importantissimi benefici fiscali giustificati dalla finalità di cooperazione per tutta la durata della società per poi smentire tale finalità proprio nel momento della liquidazione. La disciplina specifica dettata a salvaguardia della mutualità cooperativa impone limiti alla distribuzione degli utili e vincoli alla loro destinazione «altruistica» con gli art.26 D. Lgs. C.p.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577, art. 11, 5°
comma, legge n. 59/1992 e art. 2536 c. c.
In particolare, il 5° comma dell'art.11 citato dispone che: “Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni.
Dette prescrizioni risultano altresì espressamente richiamate nello statuto della società cooperativa che, nel titolo VIII, rubricato “Scioglimento e liquidazione”, all'art. 42 “Devoluzione patrimonio finale” prevede che : “In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante
dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente
versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. “c)”; - al Fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della Legge 31
gennaio 1992, n. 59” (cfr. allegato 2 articolo 42 dello statuto pagina 17).
Vieppiù non è contestato che il capitale sociale della cooperativa risultasse solo deliberato e non versato e, comunque, ammontava a soli €.1.356,00.
Tali considerazioni, già evidenziate nella sentenza di prime cure, rilevano l'evidente difetto di legittimazione dei soci a pretendere la restituzione delle somme - di cui al libretto aperto presso l'istituto di credito appellato - in quanto di pertinenza del fondo , unico soggetto titolato CP_6
a riscuoterle.
4. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore della delle spese del giudizio, liquidate CP_5
come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza n.796/2022 del 2/3/22, del Tribunale di Lecce, CP_5
così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di delle spese del presente CP_5
gravame, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele