TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 12568/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. con sede in San Parte_1
Giorgio a Cremano alla via Pittore n. 117 (C.F. ) rapp.to e difeso P.IVA_1 dall' Avv. Giacomo Iacomino (C.F. ) e con lui elett.te C.F._1 dom.to in Napoli al Corso Protopisani n. 30, come in atti. ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
in persona dell'amministrazione pro
[...] tempore, Sig. (C.F. ) elettivamente domiciliato in CP_2 P.IVA_2
San Giorgio a Cremano NA, alla Via Pittore n. 117, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Minniti (C.F. ) che lo rappresenta e difende, C.F._2 come in atti. CONVENUTA
CONTRO
C.F. , in persona del procuratore speciale, Controparte_3 P.IVA_3 dr. , elett.te dom.to in Napoli, alla Via Domenico Fontana 27, Controparte_4 is. 17/18, presso lo studio dell'avv. Patrizia Antonini (CF ) C.F._3 che la rappresenta e difende, come in atti. CHIAMATA IN GARANZIA
Conclusioni parte attrice: accertare e dichiarare, per le causali di cui al presente atto, l'esclusiva responsabilità del convenuto per i danni CP_1 riportati dall'immobile condotto in locazione dalla società istante;
b) per effetto condannare il in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t., sig. ai sensi e per gli effetti degli art. 2043-2051c.c. nonché CP_2 in virtù della normativa speciale vigente in materia, al pagamento, in favore dell'istante della somma di €. 10.527,12 - di cui €. 6027,12 di materiale destinato alla vendita, €. 2.500/00 per i danni alle mura e ai pavimenti;
€. 2.000/00 a titolo di danno per mancato guadagno - a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti dalla società istante a causa ed in conseguenza dell'evento dannoso descritto in premessa, ovvero di quella somma inferiore o superiore che l'On. Giudicante riterrà equo ed opportuno in sua giustizia, anche all'esito di C.T.U. che sin da ora si richiede, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo. c) con vittoria di spese competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.
Conclusioni parte convenuta: l'Ill.mo Magistrato adito rigetti la domanda attrice in quanto non provata e per lo effetto condanni la Controparte_5
in persona del legale rapp.te pro tempore, alle spese e
[...] competenze di lite oltre rimborso spese forfetario ex art. 2, DM 55/14, giusta nota spese che si allega, con attribuzione al procuratore antistatario.
Conclusioni parte chiamata in garanzia: - rigettare la domanda di garanzia proposta nei confronti dell'esponente, siccome inammissibile ed infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e nei successivi scritti, che abbiansi per integralmente qui trascritti, con vittoria di spese e competenze di lite;
- in ogni caso, rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria di spese e competenze di lite.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale il Esponeva che la società Controparte_1 istante è la conduttrice commerciale dell'unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Pittore n. 99 di proprietà della sig.ra Parte_2 che in data 03/04/2019 il deposito sottostante detta unità immobiliare destinata all'attività commerciale della istante, veniva interessato da infiltrazioni provenienti dalla colonna fecale condominiale, tanto da provocarne l'allagamento; che il copioso riversamento di liquami luridi provocava il grave danneggiamento del materiale destinato alla vendita e allocato in detto deposito per un totale di €. 6,027,12, come da fatture allegati in atti;
che le copiose infiltrazioni, provocavano gravi danni al soffitto, ai muri perimetrali e alla pavimentazione del deposito in questione, tanto che per il ripristino dello stato dei luoghi necessitava una spesa pari ad €. 2.500,00 come da perizia tecnica;
che a causa e in conseguenza delle infiltrazioni e dei gravi danni provocati, la società istante era stata costretta a fermare l'attività commerciale per due giorni, con ulteriore aggravio di danno per il mancato incasso, pari ad €. 2.0000,00; che il convenuto veniva informato, a mezzo dell'Avv. Mariarosaria CP_1
Battaglia, delle condizioni in cui versava l'unità immobiliare condotta in locazione dalla società attorea, e, pertanto, veniva invitato al ripristino dello stato dei luoghi nonché costituito in mora per il risarcimento di tutti i danni che ne erano conseguiti, ma senza alcun fruttuoso esito;
che all'attualità l'immobile attoreo non era più interessato dalle predette infiltrazioni ma il non CP_1 aveva provveduto a risarcire alcuno dei danni subiti quantificati in €. 10.527,12
- di cui €. 6.027,12 di materiale destinato alla vendita, €. 2.500,00 per i danni alle mura e ai pavimenti;
€. 2.000,00 a titolo di danno per mancato guadagno - a titolo di risarcimento per tutti i danni patiti dalla società istante a causa ed in conseguenza dell'evento dannoso descritto.
Si costituiva nei termini di legge, il convenuto Condominio che impugnava la domanda e ne chiedeva il rigetto;
chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia in forza del Controparte_6 contratto assicurativo in essere al momento del sinistro, onde essere, in caso di condanna, da questa manlevato.
Costituitasi in giudizio la chiamata che Controparte_7 preliminarmente eccepito difetto di legittimazione attiva, chiedeva il rigetto della domanda, concessi i termini ex art. 183 Comma 6 cpc, matura la causa per la decisione, all'udienza ex art. 281 sexies del 12.03.2025 il fascicolo era assegnato a sentenza.
*****
La domanda è infondata e andrà rigettata.
Preliminarmente va rilevato che in merito alla richiesta di risarcimento concernente i danni alle strutture murarie e al pavimento è stata prontamente eccepita carenza di legittimazione attiva dalla convenuta Compagnia. Tale eccezione è fondata, in quanto la stessa parte attrice dichiara esplicitamente fin dal primo punto in premessa nell'atto di citazione di essere “conduttrice commerciale dell'unità immobiliare sita in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Pittore n. 99 di proprietà della sig.ra ”. Per tale ragione essa Parte_2 non è legittimata a chiedere il risarcimento in oggetto, che riguarda la struttura dell'immobile condotto in locazione e che spetterebbe semmai alla proprietaria del locale pretesamente danneggiato.
In merito alla residua richiesta di risarcimento dei danni alla merce va rilevato che, nell'articolare molto genericamente la prova testimoniale, parte attrice non ha chiesto di provare con esattezza quali danni sarebbero presenti e nemmeno ha allegato documentazione fotografica che i testimoni potrebbero eventualmente riconoscere. Non viene quindi fornita nemmeno una minima prova del danno pretesamente subito. In tale contesto anche l'ammissione di una eventuale CTU sarebbe del tutto inutile, in quanto il tecnico nominato non avrebbe elementi certi da porre a base della relazione di consulenza, che resterebbe quindi viziata ab origine da evidente aleatorietà.
Per tale assorbente motivo, e in virtù del principio della ragione più liquida, non appare necessario approfondire ulteriormente in ordine alla mancata dimostrazione del nesso di causalità tra il preteso danno e la cosa oggetto di custodia, ne' sui pretesi danni dovuti alla chiusura dell'attività commerciale per due giorni;
istanze che in ogni caso rimangono travolte dalla mancata dimostrazione del danno principale.
In conclusione, principio generale del processo civile è l'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c. il quale stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Orbene, parte attrice, non avendo dimostrato l'esistenza dei danni per cui è chiesto il risarcimento, ne' la riconducibilità dei medesimi alla proprietà condominiale, si è sottratta all'onere della prova che su di lei incombeva. Per tali motivi, la domanda andrà rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, liquidando le stesse secondo i valori minimi stante la non complessità delle questioni giuridiche e della scarna istruttoria espletata.
Restano a carico di parte attrice anche le spese delle parti chiamate in garanzia, in virtù del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ordinanza n. 6144/2024)
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda.
b) Condanna l'attrice in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. al pagamento delle spese di causa liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di Controparte_1
con attribuzione al difensore costituito ed
[...] antistatario, Avv. Giuseppe Minniti.
c) Condanna l'attrice in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. al pagamento delle spese di causa liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di C.F. . Controparte_3 P.IVA_3
Sentenza esecutiva come per legge.
Napoli, 11.04.2025
Il Giudice (dott. Michele D'Auria)