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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 04/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 956 /2021 del ruolo generale promossa da
(c.f. – p.iva ), in persona del liquidatore Parte_1 P.IVA_1
(c.f. e p.iva ) in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese, giusta procura alle liti su foglio separato unito e congiunto all'atto di citazione, dagli Avv.ti Prof. PIETRO ANELLO ( ) (pec: C.F._1 Email_1
e FRANCESCA DE SANTIS, ( ) (pec: , anche
[...] C.F._2 Email_2
in via disgiunta tra loro, entrambi del foro di Roma, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo pec: Email_3
parte attrice opponente contro
(C.F./P.IVA , in persona del Legale Rappresentante Controparte_1 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata al doc. A del ricorso per decreto ingiuntivo n. 248/2021 R.G. n. 707/2021 del 24 giugno 2021 dall'Avv. ELISABETTA BRESSAN (C.F.:
) con studio in Varese (VA), P.zza XXVI Maggio n. 14, presso la quale la C.F._3
Società elegge domicilio parte convenuta opposta
1 in punto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
conclusioni di parte attrice opponente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Sondrio, disattesa ogni richiesta domanda contraria, per le ragioni articolate in narrativa, in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa istanza ex art. 186-bis cpc. e per l'effetto dichiararne il rigetto;
nel merito:
- dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 248 (RG n. 707/2021) pubblicato dal Tribunale di Sondrio il 24.06.2021 a favore di dichiarando per l'effetto Controparte_1 non dovuta la somma ivi ingiunta;
- accertare e dichiarare non risolta la Scrittura Privata sottoscritta il 17 marzo 2021 tra Parte_1
(oggi in liquidazione), e;
Parte_2 Controparte_1
- accertare e dichiarare la non essenzialità dei termini di pagamento transattivamente concordati tra le parti, stante la concessione del differimento del pagamento relativo alla seconda rata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito ritenesse risolta la scrittura privata sottoscritta tra le parti tutte del presente giudizio, e/o accertasse il carattere essenziale dei termini di pagamento transattivamente concordati tra le parti, formulare una proposta transattiva o conciliativa tra le parti ex artt. 185 e 185 bis cpc.
- con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre iva e cpa della presente procedura ivi comprese le spese forfettarie in misura del 15% del compenso totale ex art. 2, D.M. n. 55/2014 e s.m.i.”;
conclusioni di parte convenuta opposta
“Nel merito: in via principale: respingere l'opposizione, ex adverso, levata stante l'insussistenza delle doglianze formulate dall'opponente, per i motivi meglio precisati in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità e l'efficacia dell'ingiunzione di pagamento 248/2021 R.G. n. 707/2021 del 24 giugno 2021 emessa dal Tribunale di Sondrio.
In via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare, comunque, la società (ora ) e Parte_1 Parte_1
in via tra loro solidale, al pagamento a favore di Parte_2 [...]
, della somma di Euro 83.000,00=, oltre gli interessi al saggio previsto dall'art. 5 del CP_1
D.lgs.
9.10.2002 n. 231, dalla scadenza delle fatture e sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo n. 248/2021, con cui il Tribunale di Sondrio ingiungeva all'attrice di pagare la somma di euro 83.000,00 oltre interessi e spese del procedimento, quale credito derivante da forniture mai saldate.
La parte attrice opponente eccepiva: che in data 17 marzo 2021 era stata sottoscritta tra le parti una scrittura privata regolante le posizioni di credito-debito pendenti tra (oggi in Parte_1 liquidazione) e (Doc. 2, Scrittura Privata); che al punto a) delle Premesse della Controparte_1
2 Scrittura Privata era stata indicata la somma di euro 90.000,00 quale residuo del dovuto a
[...]
, stante i pagamenti effettuati da (oggi in liquidazione) a fronte delle fatture CP_1 Parte_1 commerciali indicate nella Tabella di cui alla lettera a) delle Premesse della Scrittura Privata: (N.
Fattura Importo 899/2018 € 40.665,25 1285/2018 € 39.037,32 1296/2018 € 41.175,00 1541/2018 € 38.935,08 Spese Legali € 1.000,00 Versamenti Effettuati 31/01/2019 € 30.000,00 25/03/2019 € 10.000,00 27/05/2019 € 10.000,00 28/06/2019 € 10.000,00 30/08/2019 € 4.000,00 28/11/2019 € 5.000,00 16/04/2020 € 1.812,68 Totale= € 90.000,00); che in ragione di pagamenti parziali l'importo di spettanza di si riduceva ad euro 83.000,00; che ai punti b) e c) della Scrittura Controparte_1
Privata si è dato atto: i) della intervenuta scissione parziale di oggi in liquidazione Parte_1
(scissa) a favore della beneficiaria (beneficiaria) (Doc. 3, Verbale di Parte_2 assemblea Doc. 4, Atto di scissione parziale e proporzionale con costituzione di Parte_1 società a responsabilità limitata); ii) del trasferimento in capo alla beneficiaria degli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati al punto 11 del progetto di scissione ivi compreso, dunque, il credito di;
che nel prosieguo della Scrittura Privata è stato riconosciuto Controparte_1
l'accollo del suddetto debito in capo alla beneficiaria ed è stato concesso e Parte_2 autorizzato dalla odierna opposta il seguente piano di rientro dilazionato: “Euro 3.000,00 entro il
01/04/2021; Euro 17.000,00 entro il 01/05/2021; Euro 20.000,00 entro il 01/11/2021; Euro 15.000,00 entro il 01/05/2022; Euro 15.000,00 entro il 01/11/2022; Euro 10.000,00 entro il 01/05/2023; Euro
10.000,00 entro il 01/11/2023. I suddetti termini sono essenziali”; che in Parte_2 data 08.04.2021 ha provveduto al pagamento della prima rata di euro 3.000,00 (Doc. 5, Bonifico in favore di ); che alla data del 1.05.2021, non effettuava il pagamento della Controparte_1 seconda rata di euro 17.000,00; che con PEC del 17.06.2021 (Doc. 6, Pec inviata in data 17 giugno
2021 dall'Avv. Elisabetta Bressan), l'odierna opposta concedeva una rimodulazione e differimento
(proroga) della rata scaduta il 01.05.2021 di euro 17.000,00, ferma restando le scadenze delle rate ulteriori (01.11.2021, 01.05.2022, ecc.); che controparte proponeva un pagamento immediato di euro
3.000,00, quale conferma per accettazione del nuovo piano di rientro della rata scaduta mentre per il residuo di euro 14.000,00 veniva fissata la nuova scadenza del 15.09.2021; che per l'effetto, in data
18.06.2021, la , a conferma ed accettazione di quanto sopra, provvedeva al Parte_2 pagamento parziale (di euro 3.000,00) della seconda rata (pari ad euro 17.000,00 – quindi con un residuo di Euro 14.000,00) in favore di riservando la stessa Parte_3 [...]
il pagamento del saldo (Euro 14.000,00) alla prossima scadenza del 15.09.2021; che Parte_2 pertanto il credito della controparte al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non era esigibile in quanto non ancora scaduto e non insoluto;
e che comunque l'opponente aveva avuto difficoltà nel reperimento delle materie prime e di un aumento del costo delle stesse a causa della pandemia. Per queste ragioni rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
Ordinario di Sondrio, disattesa ogni richiesta domanda contraria, per le ragioni articolate in narrativa, in via preliminare e pregiudiziale: ▪ rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 248 (RG n. 707/2021) pubblicato dal Tribunale di
Sondrio il 24.06.2021 e notificato il 24.06.2021 non sussistendone i relativi presupposti di legge;
nel merito: - dichiarare nullo, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 248 (RG n. 707/2021) pubblicato dal Tribunale di Sondrio il 24.06.2021 a favore di dichiarando Controparte_1 per l'effetto non dovuta la somma ivi ingiunta;
- accertare e dichiarare non risolta la Scrittura
Privata sottoscritta il 17 marzo 2021 tra (oggi in liquidazione), Parte_1 Parte_2
e ; - accertare e dichiarare la non essenzialità dei termini di pagamento
[...] Controparte_1 transattivamente concordati tra le parti, stante la concessione del differimento del pagamento 3 relativo alla seconda rata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo
Tribunale adito ritenesse risolta la scrittura privata sottoscritta tra le parti tutte del presente giudizio,
e/o accertasse il carattere essenziale dei termini di pagamento transattivamente concordati tra le parti, formulare una proposta transattiva o conciliativa tra le parti ex artt. 185 e 185 bis cpc. - con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre iva e cpa della presente procedura ivi comprese le spese forfettarie in misura del 15% del compenso totale ex art. 2, D.M. n. 55/2014 e s.m.i.; - con più ampia riserva di articolare mezzi istruttori con le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., di cui si chiede sin
d'ora la concessione, nonché sulla base delle eccezioni che potrà sollevare parte avversa”.
Si costituiva la parte opposta , contestando tutto quanto dedotto nell'atto di Controparte_1 citazione e sostenendo in particolare: che la presente vicenda prende le mosse nell'anno 2018, allorquando - operante nel settore delle materie plastiche - dopo aver effettuato Controparte_1 forniture per complessivi Euro 159.812,68 a favore dell'allora si vedeva costretta a Parte_1 sollecitare il pagamento delle fatture rimaste tutte impagate alle relative scadenze;
che solo dopo numerosi solleciti effettuava sporadici pagamenti riducendo la propria esposizione Parte_1 debitoria ad Euro 83.000,00; che a causa delle palesate difficoltà economiche delle debitrici, in un'ottica di correttezza e buona fede commerciale, si determinava ad accordare Controparte_1 una dilazione di pagamento addirittura accettando versamenti semestrali con ultima rata al novembre
2023; che nell'accordo siglato si conveniva espressamente che “il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti da , di cui al punto 2) della presente scrittura Parte_2 privata e, quindi, in caso di mancato o ritardato pagamento di anche solo una delle rate sopra indicate, facoltizzerà ad agire anche giudizialmente sia nei confronti di Controparte_1
che nei confronti della Parte_2 Controparte_2 per il recupero integrale di quanto dovutole per capitale, interessi e spese, trattenendo, a titolo di acconto, quanto eventualmente incassato in virtù del presente accordo” (cfr. art. 4 doc. 1 fascicolo di controparte); che a seguito della sottoscrizione dell'accordo versava la prima Parte_2 rata di Euro 3.000,00, sennonché giunta la successiva scadenza del 1 maggio, si rendeva inadempiente al pagamento della somma di Euro 17.000,00; che le parti raggiungevano un nuovo accordo che prevedeva “immediato pagamento di Euro 3.000,00 in acconto rata” e “postergare il saldo della rata al 15 di settembre”, tuttavia, a condizione che potesse munirsi di un titolo esecutivo Controparte_1 per l'eventualità in cui si fosse resa nuovamente inadempiente;
che considerata la già Parte_1 palesata indisponibilità delle debitrici di rilasciare cambiali a garanzia, il legale di Controparte_1 ravvisava, come possibilità transattiva, quella di concedere la dilazione di pagamento a fronte, in ogni caso, dell'attivazione della creditrice in sede monitoria “onde ottenere un'ingiunzione di pagamento del credito residuo con il formale impegno, tuttavia, di non mettere in esecuzione il suddetto titolo anche se divenuto inoppugnabile qualora a far tempo dalla rata del 15 settembre in poi Parte_1 rispetti (avesse rispettato n.d.r.) il pagamento di quanto concordato nella scrittura già sottoscritta”. In aggiunta, veniva precisato come in tale ipotesi “le spese per l'ingiunzione di pagamento” avrebbero dovuto gravare “in parte su ”; che l'accordo veniva raggiunto nei predetti termini;
che Parte_1 pertanto l'opposta depositava ricorso per decreto ingiuntivo;
che parte opponente, venendo meno all'accordo raggiunto, depositava opposizione;
che conseguentemente dovevano ritenersi decaduti gli accordi intercorsi con e e quindi il beneficio della rateizzazione Parte_1 Parte_2 ciò stante l'inadempimento di quest'ultime, sia all'accordo principale che a quello integrativo” (cfr. doc. 24 allegato alla presente). Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
4 Esperita l'attività istruttoria, assegnata temporaneamente la causa a diverso giudice, il giudice titolare rinviava all'udienza del 11/12/2024 celebrata ex art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni;
adempiuto detto onere processuale, venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è in parte fondata e, pertanto, può trovare in parte accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
1. Giova in primo luogo rilevare come i seguenti fatti di causa risultino pacifici, laddove documentati, non contestati e anzi allegati da entrambe le parti di causa, ossia: che a ha effettuato Controparte_1 forniture per complessivi Euro 159.812,68 a favore dell'allora che Parte_1 Parte_1 ha effettuato sporadici pagamenti riducendo la propria esposizione debitoria ad Euro 83.000,00; che in data 17/3/2021 le parti accordavano una dilazione di pagamento;
che a seguito della sottoscrizione dell'accordo versava la prima rata di Euro 3.000,00, rendendosi però Parte_2 inadempiente in data 1/5/2021 alla seconda rata per la somma di Euro 17.000,00; che le parti hanno raggiunto un nuovo accordo che prevedeva l'immediato pagamento di Euro 3.000,00 in acconto rata con postergazione del saldo della rata di euro 14.000,00 al 15 di settembre 2021, giusta proposta della creditrice via pec del 17/6/2021 e accettazione da parte della debitrice odierna opponente in data
18/6/2021 con contestuale pagamento parziale di euro 3.000,00.
Risulta quindi provato il titolo e l'inadempimento della opponente, risulta poi non contestato che in forza dell'ultimo accordo raggiunto tra le parti il debito è stato rimodulato quanto alle prime scadenze nel seguente modo: 3.000,00 all'accettazione dell'accordo, debitamente versati dalla opponente e
14.000,00 al 15/9/2021.
Sicché al momento del deposito del ricorso monitorio in data 23/6/2021 il credito non era ancora esigibile in quanto non ancora scaduto e non insoluto.
È pacifico infatti che i presupposti speciali di ammissibilità del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. attengono alla certezza, liquidità e, per quanto rileva nella specie, alla esigibilità, laddove il credito dev'essere anche esigibile, ossia scaduto, come si deduce dall'art. 633, 2° comma, c.p.c.
Al momento del deposito del ricorso monitorio il credito in esame non poteva considerarsi esigibile, non essendo scaduto, alla luce dell'accordo raggiunto pacificamente tra le parti di causa.
Sicché, il decreto ingiuntivo risulta essere stato emesso in assenza dei presupposti di legge, a prescindere dalla eventuale diversa volontà delle parti, che rende non necessario indagare la validità
e/o esistenza dell'eventuale accordo in punto di concessione o meno del titolo.
A ciò consegue l'illegittimità del provvedimento emesso.
2. La rilevata inefficacia, tuttavia, non esime questo Giudice dal decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.
Infatti, l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello
5 anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione.
Invero, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione esteso all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto. Ne consegue che, “qualora il giudice revochi in tutto o in parte il decreto opposto, egli può - e, se richiesto, deve - pronunciare sul merito della domanda, venendo la sentenza di condanna a sostituirsi all'originario decreto ingiuntivo quale titolo su cui si fonda il diritto al pagamento della parte vittoriosa” (Cass. n. 5754/2009; Cass. 4103/2007). Infatti, come più volte statuito dalla S.C. (ex plurimis, cfr. sentt. nn.3908/16) l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione.
Sicché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione non si limita a esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena. L'opposizione, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo a un giudizio di cognizione che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti avente a oggetto la domanda proposta dal creditore.
Di talché, tenuto conto che l'odierno giudizio, che costituisce un giudizio di cognizione, si svolge secondo le norme del procedimento ordinario in cui l'opposto ha la veste di parte sostanziale attrice e l'opponente ha la veste di parte sostanziale convenuta ed in cui incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. nn. 17371/03, 5071/09, 5915/11), compete all'ingiungente - opposta fornire la prova del proprio diritto ad ottenere dalla parte opponente il pagamento del saldo dei rapporti azionati.
3. Nella specie è pacifico e non contestato che l'opponente non ha più provveduto ad onorare i pagamenti già dilazionati, la cui ultima rata era prevista per il 1/11/2023, sin dal 15/9/2021.
È altresì pacifico che con accordo del 17/3/2021 le parti si fossero accordate al punto 2) nel senso che
“in caso di mancato o ritardato pagamento di anche solo una delle rate sopra indicate, facoltizzerà ad agire anche giudizialmente sia nei confronti di Controparte_1 [...]
che nei confronti della per il recupero Parte_2 Controparte_2 integrale di quanto dovutole per capitale, interessi e spese, trattenendo, a titolo di acconto, quanto eventualmente incassato in virtù del presente accordo”.
Pacifico quindi l'inadempimento della opponente a far data dal 15/9/2021 e l'esigibilità dell'intero credito intervenuto nelle more del giudizio di opposizione che impone l'accoglimento della domanda, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un normale giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore, la quale deve essere accolta anche quando il credito, come nel caso in esame, sia divenuto esigibile soltanto in corso di causa.
6 Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un normale giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore, la quale deve essere accolta anche quando il credito sia divenuto esigibile soltanto in corso di causa: ne consegue che l'indagine sull'eventuale nullità del decreto ingiuntivo per difetto di tale presupposto può avere rilevanza al solo fine della liquidazione delle spese (Corte appello Milano sez. IV, 24/01/2023, (ud. 19/10/2022, dep. 24/01/2023), n.214; Cassazione civile sez.
II, 24/01/1979, n.528).
L'opponente deve, dunque, essere condannata a pagare all'opposta l'importo di euro 83.000,00 oltre interessi moratori come per legge decorrenti dal 15/9/2021 fino al saldo effettivo.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste integralmente a carico della parte opponente, che si liquidano in euro 16.218,45 oltre I.V.A. e C.P.A per compensi professionali come da nota spese allegata ritenutane la congruità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1) Accoglie in parte l'opposizione proposta da e Parte_1 [...] nei confronti di e per l'effetto revoca il decreto Parte_2 Controparte_1 ingiuntivo n. 248/2021 emesso dal Tribunale di Sondrio;
2) Accoglie nel merito la domanda di parte opposta e per l'effetto condanna Parte_1
e in solido tra loro a pagare a
[...] Parte_2 Controparte_1
l'importo di euro 83.000,00 oltre interessi moratori come per legge decorrenti dal 15/9/2021 fino al saldo effettivo;
3) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2 rifondere delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 16.218,45 Controparte_1 oltre I.V.A. e C.P.A.
Sondrio, il 04/04/2025
Il Giudice
Sara Cargasacchi
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