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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/04/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 5133 \ 2024 promossa da
) Parte_1 P.IVA_1
contro
( CP_2 C.F._1
( ) CP_3 C.F._2
* * *
Successivamente oggi martedì 29 aprile 2025 alle ore 09.00 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Giuseppe Testa per parte attrice opponente e l'avv. Giovanni Zoppi per parte convenuta opposta;
personalmente il signor i quali ex art. 196 duodecies dda cpc CP_2
assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
parte attrice opponente precisa le conclusioni come in note autorizzate;
rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, così statuire:
- ritenuta l'esistenza della polizza fidejussoria già azionata da e CP_2
e considerato che il precetto ed il pignoramento presso terzi CP_3 oggetto d'ingiunzione non hanno avuto buon esito in virtù dell'incapienza dei fondi, affermare la carenza di legittimazione passiva di in funzione dell'obbligo contrattuale di di Parte_1 Controparte_4 liquidare il previsto indennizzo;
- in ogni caso annullare, revocare ovvero rendere inefficacie con qualsiasi formula e per tutte le ragioni sopra sin qui dedotte il decreto ingiuntivo opposto;
dire, in ogni caso e per le ragioni sopra meglio spiegate, non dovuta la mensilità di affitto relativa al mese di luglio 2024;
- per l'effetto, condannare gli Opposti alla pronta restituzione dell'importo della caparra versata, pari a 5 mensilità per complessivi € 11.500,00 oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c.;
- in subordine, affermando la validità dell'opposta compensazione del maggior credito, condannare gli Opposti alla pronta restituzione dell'importo di € 6.900,00 pari alla differenza tra la caparra versata di € 11.500,00 con la somma delle due mensilità eventualmente dovute da Moviemex3D S.r.l. in Liquidazione per i canoni di maggio e giugno 2024, pari ad € 4.600,00, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c.;
- vittoria di spese e compensi con le previste maggiorazioni di Legge per l'implementazione ipertestuale della navigazione del presente atto e del collegamento ai documenti prodotti.
Parte convenuta precisa le conclusioni come in note autorizzate:
Pagina 2 di 8 Alla luce dell'intervenuta messa in liquidazione della società opponente, si insiste affinché le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e tutte le domande ivi formulate, anche in via istruttoria, nei confronti di “
[...]
siano ora estese a Parte_1 Controparte_5
” ed in particolare si chiede che il Tribunale adito, previa ogni più
[...] toria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale Voglia In principale, nel merito Respingere, in quanto infondate, le domande tutte svolte da parte opponente e, di conseguenza, confermare quanto disposto dal decreto ingiuntivo n. 1622/2024 del 15.070.24 emesso dal Tribunale di Verona nel procedimento monitorio RG 4147/2024 e condannare la società Controparte_5
(già “
[...] Parte_1 P.IVA ), in persona del legale rappresentate-ora Liquidatore, a P.IVA_1 pagar te la somma di € 6.900,00 per canoni insoluti oltre alle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese e in € 576,00 per compenso avvocato (oltre Rimb. Forf, 15%, IVA e CPA come per legge) ed oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalle scadenze al saldo. Respingersi altresì la domanda di restituzione della somma versata dal conduttore a titolo di garanzia nonché la domanda di compensazione svolta da parte opponente perché infondate e, di conseguenza, dichiarare che nulla è dovuto dai locatori signori e alla società CP_3 CP_2
“ vie nale srl in Parte_1 Liquidazione”) a nessun titolo o ragione. Spese di causa interamente rifuse.
L'avv. Testa si riporta a tutti gli atti di causa ed alle note conclusive.
L'avv. Zoppi si oppone alle domande nuove formulate in comparsa conclusionale nonché alla produzione documentale sempre in comparsa conclusionale in quanto tardiva.
L'avv. Testa evidenzia che le conclusioni sono le medesime in atti, ed i documenti sono semplicemente ripresi con collegamenti ipertestuali;
Pagina 3 di 8 il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 4 di 8 Seguito verbale 29/04/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni nella causa civile 5133\2024 promossa con ricorso 05/09/2024
DA
in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore signora Parte_2
con sede in Madonna Dell'uva Secca - Povegliano Veronese Viale del Lavoro 5 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Giuseppe Testa che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Pagina 5 di 8 e CP_2 C.F._1 CP_3
) residenti in [...]di Verona v. C.F._2
Centurare 34 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Giovanni Zoppi che li rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTI OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo 1622.2024 per €
6.900,00 ottenuto da e per gli insoluti CP_2 CP_3
relativi ai canoni di maggio giugno e luglio 2024 nel contratto di locazione ad uso diverso 01.07.2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Povegliano Veronese v. del Lavoro, 5 come indicato nella narrativa del ricorso RG 4147.2024.
Parte attrice opponente evidenzia che il contratto di locazione è stato consensualmente risolto il 05.07.2024 come da verbale di rilascio, ma non è stata resa la caparra di € 11.500,00; i locatori hanno anche attivato polizza fidejussoria 00212791000823
CA (ora ) chiedendo il pagamento di € Controparte_4
20.700,00 e per tale motivo eccepisce la carenza di legittimazione passiva;
contesta l'insussistenza parziale del credito con riferimento al canone di luglio 2024 stante la riconsegna del
05.07.2024; chiede la restituzione della somma di € 6.900,00 già detratti in compensazione i canoni di maggio e giugno 2024.
Pagina 6 di 8 Parte convenuta evidenzia che il verbale di rilascio (doc. 6) attesta unicamente la consegna delle chiavi e la lettura delle utenze;
la garanzia fideiussoria è condizionata “la presentazione che il beneficiario ha conseguito nei confronti del contraente titolo esecutivo non impugnato” (doc. 4).
I documenti versati in atti confermano parzialmente la ricostruzione delle parti.
Le somme portate dall'ingiunzione afferiscono ai canoni insoluti di maggio, giugno e luglio 2024, il rilascio per recesso anticipato è tuttavia avvenuto il 05.07.2025; la conduttrice svolge domanda autonoma per la restituzione della caparra di € 11.500,00 non resa alla conduttrice, detratti in compensazione i canoni insoluti;
i locatori chiedono che venga respinta la domanda di restituzione della caparra e la domanda (rectius eccezione) di compensazione, senza svolgere autonoma domanda, ma eccependo la sussistenza dell'indennità di mancato preavviso.
I canoni insoluti sono incontestati quanto alle mensilità di maggio e giugno;
per quella di luglio appare coerente provvedere al frazionamento in esito alle giornate di godimento (€ 383,00).
Quanto alla restituzione della caparra può essere fatta valere l'eccezione relativa al mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso atteso che ex art. 27 L. 392\1978 il contratto produce i suoi effetti fino alla scadenza del semestre, compreso l'obbligo di corrispondere il canone;
rimane ininfluente la mera accettazione dell'anticipata riconsegna dell'immobile.
Pagina 7 di 8 Va quindi revocato il decreto ingiuntivo per la somma eccedente dovendo rimanere limitato ad € 4.983,00; va respinta la domanda relativa alla restituzione della caparra in esito all'eccezione di parte convenuta opposta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 1622.2024 del Tribunale di Verona revoca il decreto ingiuntivo opposto nella parte eccedente la somma di € 4.983,00; condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00 (di cui €
900,00 per fase di studio della controversia, € 700,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.100,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e
Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 29 aprile 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC CP_1
Nella causa RG 5133 \ 2024 promossa da
) Parte_1 P.IVA_1
contro
( CP_2 C.F._1
( ) CP_3 C.F._2
* * *
Successivamente oggi martedì 29 aprile 2025 alle ore 09.00 il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Giuseppe Testa per parte attrice opponente e l'avv. Giovanni Zoppi per parte convenuta opposta;
personalmente il signor i quali ex art. 196 duodecies dda cpc CP_2
assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
parte attrice opponente precisa le conclusioni come in note autorizzate;
rigettata ogni contraria istanza, eccezione deduzione e difesa, così statuire:
- ritenuta l'esistenza della polizza fidejussoria già azionata da e CP_2
e considerato che il precetto ed il pignoramento presso terzi CP_3 oggetto d'ingiunzione non hanno avuto buon esito in virtù dell'incapienza dei fondi, affermare la carenza di legittimazione passiva di in funzione dell'obbligo contrattuale di di Parte_1 Controparte_4 liquidare il previsto indennizzo;
- in ogni caso annullare, revocare ovvero rendere inefficacie con qualsiasi formula e per tutte le ragioni sopra sin qui dedotte il decreto ingiuntivo opposto;
dire, in ogni caso e per le ragioni sopra meglio spiegate, non dovuta la mensilità di affitto relativa al mese di luglio 2024;
- per l'effetto, condannare gli Opposti alla pronta restituzione dell'importo della caparra versata, pari a 5 mensilità per complessivi € 11.500,00 oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c.;
- in subordine, affermando la validità dell'opposta compensazione del maggior credito, condannare gli Opposti alla pronta restituzione dell'importo di € 6.900,00 pari alla differenza tra la caparra versata di € 11.500,00 con la somma delle due mensilità eventualmente dovute da Moviemex3D S.r.l. in Liquidazione per i canoni di maggio e giugno 2024, pari ad € 4.600,00, oltre gli interessi moratori ex art. 1284 c.c.;
- vittoria di spese e compensi con le previste maggiorazioni di Legge per l'implementazione ipertestuale della navigazione del presente atto e del collegamento ai documenti prodotti.
Parte convenuta precisa le conclusioni come in note autorizzate:
Pagina 2 di 8 Alla luce dell'intervenuta messa in liquidazione della società opponente, si insiste affinché le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e tutte le domande ivi formulate, anche in via istruttoria, nei confronti di “
[...]
siano ora estese a Parte_1 Controparte_5
” ed in particolare si chiede che il Tribunale adito, previa ogni più
[...] toria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale Voglia In principale, nel merito Respingere, in quanto infondate, le domande tutte svolte da parte opponente e, di conseguenza, confermare quanto disposto dal decreto ingiuntivo n. 1622/2024 del 15.070.24 emesso dal Tribunale di Verona nel procedimento monitorio RG 4147/2024 e condannare la società Controparte_5
(già “
[...] Parte_1 P.IVA ), in persona del legale rappresentate-ora Liquidatore, a P.IVA_1 pagar te la somma di € 6.900,00 per canoni insoluti oltre alle spese di procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese e in € 576,00 per compenso avvocato (oltre Rimb. Forf, 15%, IVA e CPA come per legge) ed oltre agli interessi di mora e rivalutazione monetaria da calcolarsi dalle scadenze al saldo. Respingersi altresì la domanda di restituzione della somma versata dal conduttore a titolo di garanzia nonché la domanda di compensazione svolta da parte opponente perché infondate e, di conseguenza, dichiarare che nulla è dovuto dai locatori signori e alla società CP_3 CP_2
“ vie nale srl in Parte_1 Liquidazione”) a nessun titolo o ragione. Spese di causa interamente rifuse.
L'avv. Testa si riporta a tutti gli atti di causa ed alle note conclusive.
L'avv. Zoppi si oppone alle domande nuove formulate in comparsa conclusionale nonché alla produzione documentale sempre in comparsa conclusionale in quanto tardiva.
L'avv. Testa evidenzia che le conclusioni sono le medesime in atti, ed i documenti sono semplicemente ripresi con collegamenti ipertestuali;
Pagina 3 di 8 il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 4 di 8 Seguito verbale 29/04/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni nella causa civile 5133\2024 promossa con ricorso 05/09/2024
DA
in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore signora Parte_2
con sede in Madonna Dell'uva Secca - Povegliano Veronese Viale del Lavoro 5 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Giuseppe Testa che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
Pagina 5 di 8 e CP_2 C.F._1 CP_3
) residenti in [...]di Verona v. C.F._2
Centurare 34 ed elettivamente domiciliati in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Giovanni Zoppi che li rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTI OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Trattasi di opposizione a decreto ingiuntivo 1622.2024 per €
6.900,00 ottenuto da e per gli insoluti CP_2 CP_3
relativi ai canoni di maggio giugno e luglio 2024 nel contratto di locazione ad uso diverso 01.07.2019 avente ad oggetto l'immobile sito in Povegliano Veronese v. del Lavoro, 5 come indicato nella narrativa del ricorso RG 4147.2024.
Parte attrice opponente evidenzia che il contratto di locazione è stato consensualmente risolto il 05.07.2024 come da verbale di rilascio, ma non è stata resa la caparra di € 11.500,00; i locatori hanno anche attivato polizza fidejussoria 00212791000823
CA (ora ) chiedendo il pagamento di € Controparte_4
20.700,00 e per tale motivo eccepisce la carenza di legittimazione passiva;
contesta l'insussistenza parziale del credito con riferimento al canone di luglio 2024 stante la riconsegna del
05.07.2024; chiede la restituzione della somma di € 6.900,00 già detratti in compensazione i canoni di maggio e giugno 2024.
Pagina 6 di 8 Parte convenuta evidenzia che il verbale di rilascio (doc. 6) attesta unicamente la consegna delle chiavi e la lettura delle utenze;
la garanzia fideiussoria è condizionata “la presentazione che il beneficiario ha conseguito nei confronti del contraente titolo esecutivo non impugnato” (doc. 4).
I documenti versati in atti confermano parzialmente la ricostruzione delle parti.
Le somme portate dall'ingiunzione afferiscono ai canoni insoluti di maggio, giugno e luglio 2024, il rilascio per recesso anticipato è tuttavia avvenuto il 05.07.2025; la conduttrice svolge domanda autonoma per la restituzione della caparra di € 11.500,00 non resa alla conduttrice, detratti in compensazione i canoni insoluti;
i locatori chiedono che venga respinta la domanda di restituzione della caparra e la domanda (rectius eccezione) di compensazione, senza svolgere autonoma domanda, ma eccependo la sussistenza dell'indennità di mancato preavviso.
I canoni insoluti sono incontestati quanto alle mensilità di maggio e giugno;
per quella di luglio appare coerente provvedere al frazionamento in esito alle giornate di godimento (€ 383,00).
Quanto alla restituzione della caparra può essere fatta valere l'eccezione relativa al mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso atteso che ex art. 27 L. 392\1978 il contratto produce i suoi effetti fino alla scadenza del semestre, compreso l'obbligo di corrispondere il canone;
rimane ininfluente la mera accettazione dell'anticipata riconsegna dell'immobile.
Pagina 7 di 8 Va quindi revocato il decreto ingiuntivo per la somma eccedente dovendo rimanere limitato ad € 4.983,00; va respinta la domanda relativa alla restituzione della caparra in esito all'eccezione di parte convenuta opposta.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo 1622.2024 del Tribunale di Verona revoca il decreto ingiuntivo opposto nella parte eccedente la somma di € 4.983,00; condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.700,00 (di cui €
900,00 per fase di studio della controversia, € 700,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.100,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e
Cpa;
Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 29 aprile 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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