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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/02/2024, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1933 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elet- Parte_1 tivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. RIELA CARLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- Controparte_1 mente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv. BULONE MARIADA-
NIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/01/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del ma- trimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambi- to del giudizio di separazione, definito con sentenza n. 167/2020 del Tribu- nale di Nuoro dei 24.03/21.04/2020, passata in giudicato, senza che si sia- no ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
2. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della com- munio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
3. I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
4. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, do- vendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
6. Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adot- tate dal Presidente del Tribunale.
7. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudi- ziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo (PA), in data
10/12/2003, da , nato a NUORO (NU) in [...] Parte_1
23/01/1983, e da , nata a PALERMO (PA) in [...] Controparte_1
09/12/1970, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 45,
2 parte I, dell'anno 2003; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del
Tribunale, il 31/01/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1933 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], elet- Parte_1 tivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. RIELA CARLO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettiva- Controparte_1 mente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv. BULONE MARIADA-
NIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio – Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/01/2024 alle quali si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del ma- trimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambi- to del giudizio di separazione, definito con sentenza n. 167/2020 del Tribu- nale di Nuoro dei 24.03/21.04/2020, passata in giudicato, senza che si sia- no ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
2. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della com- munio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
3. I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
4. Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, do- vendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
5. Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
6. Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adot- tate dal Presidente del Tribunale.
7. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudi- ziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronun- ziando, visto l'art. 279, cpv. n.4 cod. proc. civ.; dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo (PA), in data
10/12/2003, da , nato a NUORO (NU) in [...] Parte_1
23/01/1983, e da , nata a PALERMO (PA) in [...] Controparte_1
09/12/1970, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 45,
2 parte I, dell'anno 2003; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori in- combenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza. riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile del
Tribunale, il 31/01/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
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