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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1108 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
Tosti, 21, codice fiscale , nato a CodiceFiscale_1 Parte_2
L'Aquila, il 18.05.70, ivi residente in [...], codice fiscale
[...]
, , nata a [...], il [...], ivi C.F._2 Parte_3
residente in [...], codice fiscale , CodiceFiscale_3
, nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
Tosti, 21, codice fiscale , , nata a CodiceFiscale_4 Parte_5
L'Aquila, il 28.08.1984, ivi residente in [...] /D, codice fiscale
[...]
, elettivamente domiciliati in L'Aquila, Frazione Sassa Scalo, C.F._5
Strada Statale 17, N. 44, presso lo studio dell'Avv. Valter Grante (Fax N.
0862.451725; codice fiscale: indirizzo PEC: CodiceFiscale_6
che li rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura rilasciata su foglio separato da considerarsi apposta in calce all'atto di appello;
-Appellanti-
Contro
(P.I.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante Sig. con sede in Avezzano ed ivi elettivamente CP_2
domiciliata alla Via Cesare Battisti, n. 101, presso e nello studio dell'Avv. Paola
Attili (C.F.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di CodiceFiscale_7
mandato rilasciato su foglio separato ed in calce alla comparsa di costituzione e risposta il quale per le comunicazioni di legge indica il numero Fax 086320973 e l'indirizzo PEC Email_2
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 203/2023 emessa dal Tribunale di
L'Aquila e pubblicata in data 28.03.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza N. 203 / 23 del
Tribunale di L'Aquila, accogliere l'appello, e quindi:
a) accertare e dichiarare, in ragione della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, sussistente, per i motivi di cui in premessa, l'obbligazione di pagamento in capo all'appellato e per l'effetto condannarlo Controparte_1
alla restituzione in favore degli appellanti dell'importo di € 12.656,37 (7.864,98 +
4.791,39), o in subordine dell'importo di € 7.864,98 o in ulteriore subordine dell'importo di € 4.730,21, oltre interessi come per legge;
b) condannare l'appellato alla restituzione di quanto pagatogli a titolo di rivalutazione monetaria (€ 1.551,59); c) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado, oltre 15 % rimborso forfettario ed I. v. a. e C. p. a. come per legge”.
Per l'appellata:
“Previi gli adempimenti di rito e, se ritenuto opportuno, disposta la discussione orale, dichiararne l'inammissibilità;
In subordine, rigettare siccome infondato in fatto ed in diritto il proposto appello, confermando quindi la sentenza resa dal Tribunale dell'Aquila con il n. 203/2023 in data 28.3.2023. Spese come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 28.03.2023 il Tribunale di L'Aquila accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_6
n. 377/16 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della CP_1
della somma di euro 9.020,00 oltre interessi moratori, a titolo di compensi
[...]
per le lavorazioni svolte nel proprio immobile, oltre compensi e spese della procedura monitoria.
Per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente al pagamento in favore della ditta opposta della somma di euro 7.346,56 oltre l'Iva al
10%, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria come per legge.
Rigettava il primo giudice la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta volta all'accertamento del controcredito nei confronti della ditta opposta per la somma di euro 12.656, 37, compensando in virtù della soccombenza reciproca le spese di lite e ponendo definitivamente a carico delle parti, in solido fra loro, le spese della CTU già liquidata con separato provvedimento.
1.1 A sostegno della predetta domanda, l'opponente ha contestato il credito posto a fondamento della procedura monitoria deducendo in merito la mancanza di liquidità del credito, la carenza di valenza probatoria di due preventivi prodotti dalla ditta nonché la sussistenza di somme in accollo oltre che l'errata misurazione delle superfici per come operata e sostenuta dalla convenuta opposta. A fondamento della domanda riconvenzionale, l'opponente ha sostenuto di essere titolare nei confronti della di un controcredito per spese sostenute Controparte_1 per l'importo, superiore al decreto ingiuntivo, di euro 12.656,37.
Nello specifico, ha dedotto l'inadempimento della società opposta relativamente all'incarico conferitogli sostenendo di aver dovuto completare personalmente le lavorazioni in sostituzione della stessa.
1.2 Si costituiva in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, contestando quanto avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In particolare, ha sostenuto la sussistenza del credito azionato rappresentando che sotteso al proprio credito ci fosse l'accordo fra le parti siglato dall'accettazione di due preventivi di spesa relativi alla fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti e alla realizzazione di impianto di riscaldamento a pavimento.
1.3 A fondamento della propria decisione, il primo giudice, in primo luogo rilevava come l'oggetto del giudizio attenesse ad opere in eccedenza rispetto a quelle ammesse a contributo previste per la ricostruzione post sisma.
Tali opere ulteriori, aventi ad oggetto la fornitura e posa in opera di pavimenti e rivestimenti e alla realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento, dovevano considerarsi in accollo al Sig. , il quale, come risultante Parte_6
dalla documentazione prodotta e dalle prove emerse in istruttoria concordava quale corrispettivo delle stesse il pagamento di € 4.500,00 per le prime e di € 3.700,00, per la seconda, oltre IVA al 10% come esposta in fattura n. 2/2016, per la complessiva somma di € 9.020,00.
Rilevava tuttavia il primo giudice che la convenuta opposta aveva provato in giudizio esclusivamente l'incarico ricevuto e il suddetto importo, non avendo dimostrato la effettiva esecuzione di tutte le opere previste nei preventivi azionati e che in base alla espletata Ctu era emerso che le opere oggetto di decreto ingiuntivo erano corrispondenti a quelle effettivamente eseguite nell'immobile di proprietà dell'opponente ma non lo erano in termini di quantità, sicché la somma intimata risultava dovuta solo in parte per la somma di euro 7.346,56 oltre Iva al 10%, interessi moratori e rivalutazione monetaria.
Relativamente alla domanda riconvenzionale il primo giudice reputava non assolto l'onere probatorio relativo alla fondatezza del controcredito sostenuto dall'opponente, ritenendo che l'opponente non avesse prodotto la necessaria documentazione attestante i pagamenti effettuati, non fornendo compiutamente la prova di aver sostenuto le spese allegate.
In conclusione, revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente al pagamento in favore della società opposta della accertata diversa somma di euro
7.346,56 oltre Iva al 10%, interessi moratori e rivalutazione monetaria e compensando le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto parzialmente appello Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di eredi del de cuius chiedendone la riforma sulla
[...] Parte_6
base dei seguenti motivi:
2.1 Difetto di motivazione della sentenza e/o vizio di motivazione illogica e/o carente
e/o errata, come pure si eccepisce il vizio di omessa valutazione delle prove in atti ed il vizio di omesso esame su un punto decisivo della controversia.
Violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti contestano l'impugnata sentenza per aver rigettato la domanda riconvenzionale volta al pagamento della somma di euro
12.656,37 richiesta dall'opponente a titolo di rimborso delle spese che deducono di aver sostenuto al fine di completare le lavorazioni rimaste inadempiute dalla ditta ed ammesse a contributo.
Parte appellante in merito sostiene che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che tali lavorazioni fossero in accollo del e non ricomprese nelle lavorazioni Pt_6
coperte dal contributo ritenendo di aver dimostrato in giudizio, tramite le produzioni documentali offerte e le risultanze testimoniali, di aver effettuato a proprie spese tali
CP_ lavorazioni poiché rimaste ineseguite dalla nonostante le stesse fossero ricomprese tra quelle ammesse a contributo e per le quali la ditta ha ricevuto il contributo statale quale corrispettivo.
In particolare, ha sostenuto l'appellante di aver dimostrato di aver comprato materiali ed effettuato lavorazioni volte a sopperire alle omissioni della società appellata per la spesa complessiva di 7.864,98 per lavorazioni coperte dal contributo statale, sostenendo che almeno la somma di euro 4.730,21 avrebbe dovuto essere riconosciuta in suo favore in quanto espressamente qualificate tali spese dalla Ctu espletata in primo grado come rientranti nel computo ammesso a contributo.
Ha sostenuto, inoltre, di aver dimostrato tramite le risultanze testimoniali e le fatture prodotte di aver dovuto sostenere la spesa di euro 4.791,39 per il ripristino dell'area giardino originaria della propria proprietà che sarebbe stata danneggiata dalla ditta appellata durante l'esecuzione dei lavori avendola utilizzata come aria cantiere.
Nello specifico, ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver ritenuto non fornita la prova del pagamento delle fatture prodotte facendo rilevare di aver allegato la suddetta documentazione in sede di note difensive di discussione.
In virtù di tali argomentazioni ha chiesto la riforma della sentenza impugnata relativamente all'accoglimento della domanda riconvenzionale e pertanto la condanna in suo favore della società appellata al pagamento della somma di euro
12.656,37in suo favore, o in subordine dell'importo di euro 7.864,98 ed in ulteriore subordine di euro 4.730,21.
2.2 Errore in diritto nell'ambito della violazione di legge di cui all'art. 1277 cod. civ. e la rilevanza di tale denunciata violazione ai fini della decisione impugnata.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza anche per aver riconosciuto in favore della società appellata la rivalutazione monetaria della somma dovuta per l'importo di euro 1.551,59.
A riguardo, ha fatto rilevare che il debito oggetto di causa è di valuta sostenendo pertanto la violazione dell'art. 1277 c.c. e chiedendo la riforma della sentenza emessa dal primo giudice sul punto.
3. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la CP_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.
[...] 342 c.p.c. e ai sensi dell'art 348 bis nonché la violazione del divieto di produrre nuovi documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e deducendo, nel merito, la manifesta infondatezza dello stesso stante la rispondenza di quanto deciso con quanto emerso dalla Ctu espletata.
Ha chiesto per tali motivi, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ed in subordine il rigetto dello stesso con vittoria delle spese di giudizio.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 28.01.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. L'appello è parzialmente fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata CP_1
in quanto il gravame proposto ha sufficientemente individuato i punti
[...]
della sentenza oggetto di impugnazione ed argomentato sui motivi in base ai quali tali punti debbano ritenersi errati, in linea con le indicazioni dettate dalla Suprema
Corte sui criteri da assumere a riferimento ai fini della delibazione sull'inammissibilità dell'appello (SS.UU. n. 27199/2017; Cass. n. 1935/2020).
5.1.1. Sempre in via preliminare deve essere disattesa la dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata stante la modifica legislativa intervenuta con il
D. lgs 149/2022, che ha previsto l'abrogazione degli art. 348 bis c.p.c. entrata in vigore per le controversie proposte a partire dal 28.02.2023, sicché essendo stato proposto l'appello successivamente all'entrata in vigore di tale riforma, non trova applicazione la fattispecie invocata.
Parimenti insussistente risulta essere l'eccepita violazione del divieto di nuova documentazione previsto dall'art. 345 c.p.c. da parte dell'appellante, risultando dall'analisi degli atti di causa i documenti depositati da parte appellante già allegati in primo grado.
5.2. L'appello proposto deve ritenersi pertanto ammissibile, con conseguente vaglio della fondatezza nel merito dei motivi proposti. 5.2.1 Il primo motivo di appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
Con esso appellanti contestano l'impugnata sentenza per aver ritenuto infondata la domanda riconvenzionale proposta con la quale richiedevano il pagamento alla società appaltatrice delle somme derivanti dalle lavorazioni che deducono di aver dovuto sostenere a causa dell'inadempimento della ditta.
In particolare, gli appellanti eccepiscono l'errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, il quale avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere probatorio relativo al rimborso delle spese richieste per la somma complessiva di 12.656,37.
Parte appellante sostiene l'inesatto adempimento della ditta appaltatrice relativamente al contratto di appalto avente ad oggetto la ricostruzione dell'immobile di proprietà dell'originario opponente finanziata dai contributi pubblici previsti per la ricostruzione post sisma 2009, facendo rilevare che il suddetto immobile sarebbe stato riconsegnato in assenza di alcune lavorazioni pur rientranti in quelle ammesse a contributo e che, a causa di tale inadempimento, l'allora opponente sarebbe intervenuto personalmente per il completamento dell'opera sostenendo le spese volte a sopperire all'inesatto adempimento della ditta appaltatrice.
Gli appellanti, dunque, hanno richiesto la suddetta somma a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inesatto adempimento del contratto di appalto da parte della società appellata, sostenendo che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere non assolto il relativo onere probatorio.
A riguardo giova ricordare che, per consolidato orientamento di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento è tenuto solo a provare la fonte del proprio diritto potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, sicché incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento della prestazione.
Tale criterio di riparto deve ritenersi applicabile anche nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento eccepisca l' inadempimento e nell'ipotesi in cui si deduca l'inesatto adempimento della prestazione sicché il creditore avrà l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento della prestazione. (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Chiariti i principi regolatori del riparto dell'onere probatorio relativamente all'accertamento dell'inadempimento della prestazione, deve inoltre osservarsi che la richiesta di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della prestazione, oggetto della odierno gravame, postula l'ulteriore onere probatorio in capo al soggetto che assume di aver subito il danno consistente nella dimostrazione in giudizio dell'esistenza del danno, ossia nel concreto pregiudizio subito che sia stato causa diretta ed immediata dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e che soggiace alle normale disciplina prevista dall'art. 2976 c.c.
A riguardo la Suprema Corte ha infatti affermato: “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 c.c. che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere probatorio che incombe sulla parte che abbia agito per 'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass.
21140/2007).
5.2.2. In virtù dei principi di diritto suesposti, pertanto, la società appellata, stante l'eccepito inesatto adempimento della prestazione da parte dell'opponente, aveva il preciso onere di dimostrare in giudizio l'esatto adempimento della prestazione, consistente nel caso di specie nella compiuta esecuzione delle opere commissionate dal contratto di appalto finanziate con il contributo pubblico contestate dall'opponente.
In particolare, l'opponente eccepiva l'inadempimento della prestazione consistente: nella mancata fornitura e posa in opera delle soglie in travertino, dei gradini della zona ingresso, della cucina del bagno, di numero 3 lavandini, un water e tre rubinetti termostatici per le docce, del rivestimento in ceramica della cucina, nella incompleta tinteggiatura interna delle pareti, nella mancata fornitura e posa in opera della pavimentazione dell'ingresso e la posa in opera del battiscopa, nella mancata fornitura e installazione dello sportello per la centralina dell'impianto di riscaldamento, nella mancata fornitura e posa in opera di due box doccia, di otto porte interne e delle guarnizioni dei cassonetti degli avvolgibili.
Relativamente alle suddette lavorazioni deve rilevarsi che l'espletata Ctu ha accertato l'inclusione nel computo ammesso a contributo e dunque dovute dalla ditta appaltatrice al Sig. solo parzialmente. Pt_6
In particolare, è emerso che comprese nell'oggetto del contratto finanziato con il contributo pubblico vi erano la fornitura e posa in opera di:
1) Piastrelle portland – sintesi ceramica – presumibilmente per il rivestimento della cucina;
2 pozzi – lavabo 500 + kit fissaggio + 1 Xilon- lavatoio larice 1475 tot. 3 pezzi più accessori;
2 Grome mix termostatico;
2) tinteggiatura interna;
3) n. 7 porte complete con maniglie;
il montaggio di 2 water, 1 bidet 3 lavandini, il rivestimento della cucina, il pavimento dell'ingresso nonché la fornitura e il montaggio del battiscopa o lo sportello per la centralina.
Risulta pertanto accertato il diritto dell'originario opponente alla esecuzione di tali prestazioni dovendo ritenersi assolto limitatamente alle stesse l'onere probatorio relativo alla fonte negoziale del diritto azionato corrispondente alla somma di euro
4.730,21.
Al contrario la ditta odierna appellata non ha fornito adeguata prova in giudizio della compiuta esecuzione delle suddette opere oggetto di contestazione, sicché non può ritenersi assolto il relativo onere probatorio con conseguente accertamento dell'inesatto adempimento.
Dall'esame degli atti di causa emerge, infatti, che la società allora opposta non abbia fornito, nonostante avrebbe dovuto averne agevolmente la disponibilità in virtù del principio della vicinanza della prova, alcuna documentazione relativa all'acquisto dei materiali oggetto delle prestazioni contestate né alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esatto svolgimento della prestazione.
A tal fine, non può ritenersi sufficiente la dichiarazione di fine lavori del 15.09.2014 dedotta dall'appellata, in quanto tale dichiarazione nelle premesse precisa l'attestazione dell'ultimazione dei lavori secondo quanto risulta dalla comunicazione fine lavori del 05.09.2014, comunicazione in cui invero si dichiarava l'avvenuto completamento dell'opera salvo finiture, che pertanto non consente di dimostrare l'avvenuta esecuzione delle opere eccepite dagli appellanti che ben potrebbero essere ritenute tali.
Il quadro probatorio offerto dalla società appellata, anche in virtù di elementi emersi dall'istruttoria che rendono incerte le circostanze oggetto di accertamento ( nello specifico le testimonianze rese dal teste dell'opposta idraulico della ditta relativamente al montaggio dei sanitari e delle porte nonché dai D.L., tutte estremamente generiche, confliggono da un canto con la testimonianza resa dal teste di parte opponente il quale dichiara che tali lavorazioni non erano state effettuate nell'ottobre 2014 e dunque poco dopo la riconsegna dell'immobile, dall'altro con la dimostrazione da parte dell'opponente di aver, di lì a poco, provveduto ad ordinare le componenti mancanti e a pagare i relativi fornitori) risulta insufficiente a dimostrare con ragionevole probabilità l'adempimento da parte della ditta appellante delle lavorazioni contestate sicché, gravando sulla stessa l'onere probatorio in merito deve ritenersi non dimostrato l'esatto adempimento dei lavori contestati dagli appellanti.
5.2.3. Accertato pertanto l'inesatto adempimento posto a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni appellanti e ravvisato il loro diritto all'esecuzione delle prestazioni limitatamente a quelle comprese nel computo ammesso a contributo accertate dalla ctu per la complessiva somma di 4.730,21, deve ritenersi assolto il relativo onere probatorio in merito alla effettiva spesa sostenuta dagli appellanti i quali, invero, hanno dimostrato di aver effettuato a proprie spese il completamento delle opere rimaste inadempiute dalla ditta appaltatrice.
Risulta errata, infatti, la sentenza emessa dal giudice di primo grado laddove ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito la prova del pagamento delle spese relative alle fatture prodotte in giudizio.
Dall'esame degli atti di causa risulta che l'odierno appellante, ha dimostrato di aver sostenuto la spesa relativa alla tinteggiatura delle pareti per la somma di euro
1.540,00 attraverso la conferma del pagamento da parte del teste Tes_1 (Udienza 15.10.21), nonché tramite la produzione della fattura quietanzata (Fattura
PDA, N. 32 del 29.12.14) e dagli assegni bancari e dei bonifici bancari emessi a favore dei fornitori anche per le altre opere (come risulta dagli allegati Allegato A) e
Allegato B) a note difensive di discussione del 17.03.23) dimostrando l'avvenuto pagamento delle fatture relative ai lavori sostenuti.
In particolare, e relativamente ai soli lavori ammessi a contributo deve rilevarsi che:
- la fattura n. 142 del 23.12.2014 emessa dalla PAV.IDEA relativa all'acquisto dei sanitari e delle piastrelle trova corrispondenza nell'emissione in favore del fornitore di due assegni datati 2.02.2015 e 2.03.2015 per il complessivo importo di euro
2.289,00;
- Il pagamento delle lavorazioni previste dalla fattura n. 32 del 29.12.2014 trova conferma nell'emissione di due assegni in favore del fornitore Costruzioni Edili del
10.4.2015 e del 11.5.2015 per il complessivo importo di euro 3.218,00;
- Il pagamento delle opere di tinteggiatura dell'immobile è dimostrato dalla fattura n.7 /2014 quietanzata e confermata dal teste in giudizio oltre che dall'assegno emesso in suo favore della corrispondente somma di euro 1.540,00;
- la fattura relativa all'acquisto delle porte è confermata dall'emissione in favore del fornitore di due assegni per il complessivo importo di euro 1.435,50.
Deve ritenersi dunque dimostrata da parte degli odierni appellanti la perdita patrimoniale subita per l'esecuzione delle lavorazioni rimaste inadempiute che deve essere riconosciuta nella misura di quelle previste nel computo ammesso a contributo consistente nella somma di euro 4.730,21.
Tale importo infatti risulta confermato come corrispettivo delle lavorazioni ammesse a contributo maturato dalla ditta appaltatrice per opere non eseguite, dovendo pertanto considerarsi le ulteriori spese effettuate dall'originario opponente lavorazioni in accollo e dunque a suo carico in quanto non oggetto del contratto di appalto intercorrente tra le parti.
Da ultimo deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria relativa alle spese sostenute per il ripristino dell'area giardino, non essendo prevista nel contratto di appalto l'ulteriore prestazione relativa alla ricostruzione del verde ed essendosi obbligata la ditta appaltatrice al solo smaltimento delle macerie e alla pulizia delle zone di cantiere che risultano essere state compiute.
Per tali ragioni ed in virtù dei principi di diritto innanzi citati deve ritenersi assolto l'onere probatorio relativo alla perdita patrimoniale subita da parte dell'originario opponente sicché la domanda riconvenzionale proposta deve essere parzialmente accolta nella misura delle prestazioni incluse tra quelle ammesse a contributo quantificate in base alle risultanze della ctu espletata in euro 4.730,21 con riforma della sentenza emessa dal primo giudice sul punto.
5.3. Anche il secondo motivo di appello è fondato e merita accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti contestano l'impugnata sentenza anche per aver ritenuto dovuta in favore della ditta appaltatrice la rivalutazione monetaria per l'importo di euro 1,551,59 chiedendone la restituzione.
La doglianza è fondata.
Il credito oggetto del decreto ingiuntivo, trattandosi di un debito di valuta consistente in una somma di denaro determinata sin dall'origine non è soggetto alla rivalutazione monetaria, essendo questa applicabile, per consolidato orientamento, esclusivamente ai debiti di valore.
Per tali ragioni la sentenza emessa dal Tribunale di L'Aquila deve essere riformata sul punto con accoglimento anche del secondo motivo e condanna della società appellata alla restituzione della somma di euro 1.551,59 in favore degli appellanti.
6. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte l'appello, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi parzialmente fondato con accoglimento dello stesso nei termini innanzi descritti.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste, previa compensazione di un terzo, a carico dell'appellata secondo la liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie parzialmente l'appello; 2) condanna l'appellata al pagamento in favore degli Controparte_1
appellanti della somma di euro 4.730,21 oltre interessi e alla restituzione della somma di euro 1.551,59 oltre interessi come per legge;
3) dichiara per un terzo compensate le spese del presente grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, e pone per i restanti due terzi a carico della Controparte_1
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.04.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono