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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/11/2024, n. 5328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5328 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott. Andrea Ferraiuolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6116 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricongiungimento familiare ex art. 29 D.Lgs n. 286/98“ decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 8.11.24 vertente
Tra
nato il [...] in [...] e residente in [...]
Badolato n. 6 CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Gioiello CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
C.F._3
ricorrente
e
, in persona del p.t., CF Controparte_1 CP_2 strettuale dello St erno che P.IVA_1 lo rappresenta e difende convenuto
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 L'odierno ricorrente con atto ritualmente notificato alla controparte deduce che in data 08/03/2024 ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 286/1998, presso la Prefettura di avente numero identificativo al fine di ottenere il CP_1 NumeroDiC_1 nulla osta per il ricongiungimento della moglie Parte_2
In data 10/07/2024 la il decreto di rigetto prot. n. Controparte_1
0113967 per presunta carenza del requisito reddituale.
1.2 L'istante prospetta il vizio di motivazione dell'atto impugnato, posto che – oltre ad esser coniugato con la beneficiaria del provvedimento come da certificato in atto, nonché conduttore dell'immobile sito in Salento (SA) alla via Badolato n. 6 dotato di idoneità abitativa e capace di ospitare un nucleo familiare composto da 4 persone come attestato dal certificato rilasciato dall'ufficio tecnico del comune di Salento in atti – il medesimo risulta esser possessore di un reddito complessivo di € 11.484,79, a fronte del reddito richiesto pari ad € 10.420,99, idoneo al ricongiungimento di 1 adulto così distinto: € 6.459,00 come risultante dal modello 730 del 2023 oltre € 5.025,79 a titolo di reddito di cittadinanza ( c.f.r. ricorso pag. 2) Il ricorrente espone, altresì, come le buste paga relative all'annualità 2024 risultano esser rappresentative di idonea capacità reddituale ( c.f.r. note dep.
5.11.24 pag.2).
2.1 Giova osservare che il positivo riscontro da parte del giudice di merito del possesso da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29 comma 3 lett. b) del d.lgs. 286/98 consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito di reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa, atteso che il giudizio in oggetto non ha natura impugnatoria, ma si atteggia a giudizio di accertamento del diritto al ricongiungimento familiare: il diritto all'unità familiare va infatti accertato come sussistente e tutelabile in quanto tale, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizione dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa ( c.f.r. in tal senso Tribunale - Trieste, 20/08/2024, n. 764 in Redazione Giuffrè 2024).
2.2 Questo giudicate rimarca, altresì, come la disposizione di cui all'art. 29 comma 3 D.Lgsa n. 286/98 prescrive ai fini del rilascio del nulla osta che l'istante abbia “ un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.
Orbene, il Tribunale osserva come il riferimento legislativo all'annualità del computo del reddito non viene espresso in termini di anno solare, alludendo il dettato normativo al mero lasso di tempo di calcolo del reddito di spettanza del richiedente.
2.3 Ciò posto, circa la fattispecie concreta, questo giudicante osserva come avendosi considerazione del reddito prodotto dal ricorrente nel primo semestre dell'anno 2024 ( c.f.r. buste paga in atti) unitamente al reddito del secondo semestre dell'anno 2023, può ritenersi come verificato il possesso dell'idoneo requisito reddituale di cui all'art. 29 D.Lgs n. 298/96 da parte dell'istante. In ragione di quanto esposto, quindi, la domanda è meritevole di accoglimento.
3.1 Circa il governo delle spese, premesso l'accoglimento del ricorso in ragione della sopravvenuta produzione documentale da parte del ricorrente svolta successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa, il Tribunale stima equo decidere come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla il rilascio del nulla Controparte_1 osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge del ricorrente Parte_2 nata il [...] in [...], n. Passaporto Numero_2
- spese compensate.
Così deciso in Salerno il 6.11.24
IL GIUDICE
Dott. Andrea Ferraiuolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott. Andrea Ferraiuolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6116 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “ricongiungimento familiare ex art. 29 D.Lgs n. 286/98“ decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 8.11.24 vertente
Tra
nato il [...] in [...] e residente in [...]
Badolato n. 6 CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._1
Gioiello CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
C.F._3
ricorrente
e
, in persona del p.t., CF Controparte_1 CP_2 strettuale dello St erno che P.IVA_1 lo rappresenta e difende convenuto
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 L'odierno ricorrente con atto ritualmente notificato alla controparte deduce che in data 08/03/2024 ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 286/1998, presso la Prefettura di avente numero identificativo al fine di ottenere il CP_1 NumeroDiC_1 nulla osta per il ricongiungimento della moglie Parte_2
In data 10/07/2024 la il decreto di rigetto prot. n. Controparte_1
0113967 per presunta carenza del requisito reddituale.
1.2 L'istante prospetta il vizio di motivazione dell'atto impugnato, posto che – oltre ad esser coniugato con la beneficiaria del provvedimento come da certificato in atto, nonché conduttore dell'immobile sito in Salento (SA) alla via Badolato n. 6 dotato di idoneità abitativa e capace di ospitare un nucleo familiare composto da 4 persone come attestato dal certificato rilasciato dall'ufficio tecnico del comune di Salento in atti – il medesimo risulta esser possessore di un reddito complessivo di € 11.484,79, a fronte del reddito richiesto pari ad € 10.420,99, idoneo al ricongiungimento di 1 adulto così distinto: € 6.459,00 come risultante dal modello 730 del 2023 oltre € 5.025,79 a titolo di reddito di cittadinanza ( c.f.r. ricorso pag. 2) Il ricorrente espone, altresì, come le buste paga relative all'annualità 2024 risultano esser rappresentative di idonea capacità reddituale ( c.f.r. note dep.
5.11.24 pag.2).
2.1 Giova osservare che il positivo riscontro da parte del giudice di merito del possesso da parte dello straniero richiedente il ricongiungimento familiare di un reddito pari a quello previsto dall'art. 29 comma 3 lett. b) del d.lgs. 286/98 consente il rilascio del visto in assenza del nulla osta, anche nel caso in cui il requisito di reddito si sia perfezionato in epoca successiva alla presentazione della domanda in sede amministrativa, atteso che il giudizio in oggetto non ha natura impugnatoria, ma si atteggia a giudizio di accertamento del diritto al ricongiungimento familiare: il diritto all'unità familiare va infatti accertato come sussistente e tutelabile in quanto tale, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizione dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa ( c.f.r. in tal senso Tribunale - Trieste, 20/08/2024, n. 764 in Redazione Giuffrè 2024).
2.2 Questo giudicate rimarca, altresì, come la disposizione di cui all'art. 29 comma 3 D.Lgsa n. 286/98 prescrive ai fini del rilascio del nulla osta che l'istante abbia “ un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.
Orbene, il Tribunale osserva come il riferimento legislativo all'annualità del computo del reddito non viene espresso in termini di anno solare, alludendo il dettato normativo al mero lasso di tempo di calcolo del reddito di spettanza del richiedente.
2.3 Ciò posto, circa la fattispecie concreta, questo giudicante osserva come avendosi considerazione del reddito prodotto dal ricorrente nel primo semestre dell'anno 2024 ( c.f.r. buste paga in atti) unitamente al reddito del secondo semestre dell'anno 2023, può ritenersi come verificato il possesso dell'idoneo requisito reddituale di cui all'art. 29 D.Lgs n. 298/96 da parte dell'istante. In ragione di quanto esposto, quindi, la domanda è meritevole di accoglimento.
3.1 Circa il governo delle spese, premesso l'accoglimento del ricorso in ragione della sopravvenuta produzione documentale da parte del ricorrente svolta successivamente alla presentazione della domanda in sede amministrativa, il Tribunale stima equo decidere come da dispositivo che segue.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del G.I. Dott. Andrea Ferraiuolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla il rilascio del nulla Controparte_1 osta al ricongiungimento familiare in favore della coniuge del ricorrente Parte_2 nata il [...] in [...], n. Passaporto Numero_2
- spese compensate.
Così deciso in Salerno il 6.11.24
IL GIUDICE
Dott. Andrea Ferraiuolo