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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5912/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Barbara Cattelan del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 1.02.2024, notificato il 4.03.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rilascio a favore di del permesso di soggiorno per protezione speciale, di Parte_1 validità biennale, convertibile”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso del 03.04.2024 il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in Parte_1 epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso di integrazione in Italia.
Co La non si è costituita in giudizio. Nelle more del giudizio, con provvedimento del 17.04.2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
All'udienza del 7.3.2025 il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di Torino che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI., ravvisando nel caso di specie “una carenza di elementi che facciano desumere un effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano” sul presupposto che “la lunga permanenza e lo svolgimento di regolare attività lavorativa non siano sufficienti a costituire una violazione del diritto sancito dall'art. 8 CEDU”.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 24.5.2022 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina del D.L. 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori
(art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Nella specie, il ricorrente ha argomentato la propria domanda sulla base del processo di integrazione in Italia.
La difesa ha depositato contratto di lavoro a tempo determinato con Lavanderia S.r.l. (ora Lavaggi
LAB24 S.r.l.) a decorrere da settembre 2021, prorogato sino a settembre 2023 e trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
buste paga;
CU 2022, 2023 e 2024.
Alla luce di tale comprovato percorso di integrazione sociale e lavorativa, il collegio ritiene che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata. Non sono inoltre emersi elementi ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Nulla in punto spese in ragione del fatto che il ricorrente è ammesso al patrocinio a carico dello stato e che la controparte è il . Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale come disciplinata dal D.L.
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 10.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ROBERTA DOTTA
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Giulia Elena Mondino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberta Dotta Presidente dott. Tiziana Vita De Fazio Giudice Rel. dott. Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 5912/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Barbara Cattelan del Foro di Torino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del pro tempore; Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA non costituita
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 1.02.2024, notificato il 4.03.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: “nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rilascio a favore di del permesso di soggiorno per protezione speciale, di Parte_1 validità biennale, convertibile”.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso del 03.04.2024 il sig. ha impugnato il provvedimento indicato in Parte_1 epigrafe e ha chiesto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI, allegando il suo percorso di integrazione in Italia.
Co La non si è costituita in giudizio. Nelle more del giudizio, con provvedimento del 17.04.2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto.
All'udienza del 7.3.2025 il difensore del ricorrente, unico comparso, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
**********************************
Il Questore di Torino ha rigettato la domanda sulla base del parere negativo della CT di Torino che ha ritenuto insussistenti i presupposti dell'art 19 c. 1 e 1.1.TUI., ravvisando nel caso di specie “una carenza di elementi che facciano desumere un effettivo inserimento nel tessuto sociale italiano” sul presupposto che “la lunga permanenza e lo svolgimento di regolare attività lavorativa non siano sufficienti a costituire una violazione del diritto sancito dall'art. 8 CEDU”.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata presentata dal ricorrente in data 24.5.2022 (cfr. provvedimento opposto), con conseguente applicazione della disciplina del D.L. 130/2020.
La novella legislativa del 2020 ha modificato in particolare l'art. 19 TUI stabilendo al comma 1.1.
“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». La protezione speciale nell'ambito del D.L. 130/2020 afferisce pertanto a quattro ambiti diversi: i rischi persecutori
(art 19 c.1), i trattamenti inumani e degradanti (art 19 c.1.1.), il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato (art 19 c.1.1.), il rispetto della vita privata e familiare. Con riferimento al quarto ambito emerge chiaramente il riferimento al contenuto dell'art. 8 CEDU, con l'aggiunta dei criteri di accertamento del diritto, tanto che la giurisprudenza di legittimità, successivamente alla modifica legislativa del 2020, ha superato la necessità del giudizio di bilanciamento tra situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la sua attuale situazione di integrazione sociale nel paese di accoglienza. In altri termini, l'accertamento del radicamento sociale del richiedente (inserimento sociale/effettivi rapporti familiari) sulla base dei criteri indicati nella norma, unitamente all'esclusione di motivi “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”, determinava per ciò solo il divieto di allontanamento e perciò il riconoscimento della protezione speciale (cfr. Cass. 8400/2023).
Con riguardo alla nozione di vita privata e familiare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato quanto segue: la tutela della vita privata non coincide esclusivamente con l'integrazione lavorativa, ma comprende l'integrazione sociale, un quid più ampio e parzialmente diverso (Cass. 20641/2023), conformemente a quanto statuito “dalla Corte di Strasburgo nella sentenza 14 febbraio 2019 (Ricorso
n. 57433/15 - Causa
contro
Italia)” ove afferma “che l'art. 8 CEDU tutela anche il diritto di Pt_2
allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno, e comprende a volte alcuni aspetti dell'identità sociale di un individuo, e si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono faccia parte integrante della nozione di «vita privata» ai sensi dell'art. 8.” (cfr. Cass. 8400/2023). Di conseguenza “l'integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate (specie quelle solidali, quali l'attività di volontariato)”, assumendo rilevanza “la conoscenza della lingua italiana, lo svolgimento di attività volontariato, la ragionevole prospettiva di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o comunque con contratti a tempo determinato che si rinnovano” (cfr. Cass. 8400/2023), “Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del
26/02/2021; Cass. n. 1347 del 22/01/2021). In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art 8 della Convenzione Edu, anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di
Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della “famiglia nucleare” tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.” (cfr. Corte Cass.
2874/2023). Lo svolgimento di attività lavorativa è ovviamente considerato estrinsecazione dell'integrazione sociale, valorizzando la giurisprudenza di legittimità anche “le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente e non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”
(Cass 16716/23).
Nella specie, il ricorrente ha argomentato la propria domanda sulla base del processo di integrazione in Italia.
La difesa ha depositato contratto di lavoro a tempo determinato con Lavanderia S.r.l. (ora Lavaggi
LAB24 S.r.l.) a decorrere da settembre 2021, prorogato sino a settembre 2023 e trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
buste paga;
CU 2022, 2023 e 2024.
Alla luce di tale comprovato percorso di integrazione sociale e lavorativa, il collegio ritiene che un eventuale allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale determinerebbe una violazione del suo diritto alla vita privata. Non sono inoltre emersi elementi ostativi al riconoscimento della protezione complementare.
La domanda va pertanto accolta.
Nulla in punto spese in ragione del fatto che il ricorrente è ammesso al patrocinio a carico dello stato e che la controparte è il . Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda, riconosce al ricorrente la protezione speciale come disciplinata dal D.L.
130/2020 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso di lavoro.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 10.3.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Il Presidente
ROBERTA DOTTA
Il giudice estensore
Tiziana Vita De Fazio
Minuta redatta dal MOT dott.ssa Giulia Elena Mondino