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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/02/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12513/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENApresso il difensore avv. DE
SANTIS LUCA COSIMO
pagina 1 di 9 (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
(C.F. ), con il patrocinio Pt_4 Parte_5 C.F._4
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._5
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
ENZO CERASI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
DE SANTIS LUCA COSIMO elettivamente domiciliato in C.SO
CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv. DE
SANTIS LUCA COSIMO
pagina 2 di 9 (C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._7
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._8
(C.F. ) CP_2 C.F._9
(C.F. ) CP_3 C.F._10
(C.F. ), con il patrocinio CP_4 C.F._11
dell'avv. CAPELLI MICHELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
G. GARIBALDI 26 40053 VALSAMOGGIA , Controparte_5
presso il difensore avv. CAPELLI MICHELA
CONVENUTI IN ISTATO DI CONTUMACIA I PRIMI TRE
FATTA ECCEZIONE PER FINI CP_4
DIFESO COME SOPRA (AVVOCATO CAPELLI) pagina 3 di 9 …oooOooo…
OGGETTO
Mora credendi. Articoli 1206 ss. c.c.. In particolare, articolo 1210 c.c. e validazione del deposito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 13 febbraio 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, la causa veniva discussa nelle guise dell'articolo 281 sexies c.p.c.; il giudice non emetteva subito sentenza ma tratteneva senza termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di una ipotesi di mora del creditore (mora accipiendi seu credendi).
A seguito di un ricorso, ancora di non chiara sagomatura giuridica, veniva emesso decreto 20 settembre 2024 (con correzione di errore materiale successiva). Con tale decreto, veniva avviato il processo, ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c.
Gli attori procedevano dunque, sulla scia di tale decreto, ad avviare il processo per mora del creditore, con i previ depositi.
pagina 4 di 9 I convenuti – creditori in mora – rimanevano contumaci tutti, in un primo tempo. Solo alla udienza di conclusioni, alla data indicata sopra del 13 febbraio 2025, si costituiva il signor il quale CP_4
dichiarava di accettare il pagamento. Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
In tale udienza, le parti costituite discutevano ed il giudice tratteneva senza termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di procedura ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c.
La esigenza degli attori, debitori, è nata dal fatto che essi non riuscivano a pagare le somme di cui alla sentenza di questo Tribunale, sentenza
20277 del 2020 SENT. (on. giudice Perla), in procedimento: 4934 del
2018 R.G.. Essi hanno dunque dovuto avviare la procedura della c.d. mora credendi;
con depositi rituali.
Alcuni dei depositi sono avvenuti presso come in atti. Altri depositi sono avvenuti presso il notaio dr. di questo collegio Per_1
notarile di Bologna.
Spetta al giudice dichiarare la ritualità del pagamento;
al passaggio in giudicato di questa sentenza, si verificherà dunque l'effetto liberatorio verso i soggetti che non hanno accettato.
pagina 5 di 9 La procedura è stata seguita puntualmente da parte attrice.
Va dunque accolta la domanda attorea (punto 1 del dispositivo).
Occorre però distinguere: la somma messa a disposizione di CP_4
è stata da questo accettata a mezzo di procuratore, sia pure solo alla
[...]
udienza di discussione;
dunque, con effetto estintivo per accettazione
(punto 2 del dispositivo). Invece, le somme messe a disposizione degli altri creditori (quelli che sono i convenuti contumaci) sono depositate ma non accettate;
di talché si dichiara in questa sede la ritualità del pagamento, come da punto 3 del dispositivo. Si tratta del dispositivo di cui al secondo comma dell'articolo 1210 c.c. (deposito dichiarato valido con sentenza).
I depositari pagheranno a questo punto ai creditori, cioè agli odierni convenuti, nel caso in cui lo richiedano. Punto 4 del dispositivo.
Il debito è estinto ad ogni effetto, come da punto 5 del dispositivo;
dal passaggio in giudicato di questa sentenza.
Si liquidano le spese di lite. La parte attrice ha specificamente rinunciato alle spese di lite verso ma specificamente solo verso questi;
CP_4
presumibilmente, alla luce della condotta processuale tenuta dopo la costituzione. Si dispone dunque che le spese restino a carico di chi ebbe pagina 6 di 9 ad anticiparle (punto 6). Gli altri convenuti vanno condannati alle spese
(punto 7), secondo le ordinarie regole sulla soccombenza.
Debbono ritenersi spese di procedura anche quelle della fase di deposito e di intimazione, liquidate tuttavia singolarmente, creditore per creditore
(punti 8-10 del dispositivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
12513/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE LA DOMANDA ATTOREA.
2. DICHIARA che la somma messa a disposizione del creditore signor
è stata da questo accettata, ai sensi del secondo CP_4
comma dell'articolo 1210 c.c., a mezzo del suo procuratore alla udienza del giorno 13 febbraio 2025.
3. DICHIARA che le somme messe a disposizione dei creditori signori sono state Controparte_1 CP_2 CP_3
validamente depositate e messe a loro disposizione dai debitori,
debitori che coincidono con gli odierni attori;
ai sensi del secondo comma dell'articolo 1210 c.c.
pagina 7 di 9
4. ORDINA al notaio depositario dr. del collegio di Bologna, Per_1
nonché alla , nonché ad Controparte_7
eventuali altri depositari, di pagare le somme (depositate dagli attori, come sopra indicati), con pagamento ai convenuti signori:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._8 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._9 CP_3
), (C.F. C.F._10 CP_4
); su loro semplice richiesta e con C.F._11
pagamento a ciascuno della somma spettantegli in base al deposito effettuato dagli attori.
5. DICHIARA ESTINTI PER REGOLARE PAGAMENTO i debiti degli attori verso gli odierni convenuti, debiti di cui alla sentenza
20277 del 2020 SENT. (on. giudice Perla).
6. DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite, nel rapporto giuridico processuale fra gli attori e CP_4
nonché fra e tutte le altre parti. CP_4
7. CONDANNA i signori e Controparte_1 CP_2
in solido fra loro, al pagamento delle spese di CP_3
lite di parte attrice, spese di lite che si liquidano in: euro 3.000,00
per compensi;
euro 450,00 per spese generali;
anticipazioni per pagina 8 di 9 euro 70,00. Infine, IVA e sulle prime due voci (compensi e CP_8
spese generali).
8. CONDANNA il signor a pagare a parte attrice, Controparte_1
come spese vive della procedura di deposito liberatorio, la somma di euro 392,77.
9. CONDANNA il signor a pagare a parte attrice, CP_2
come spese vive della procedura di deposito liberatorio, la somma di euro 371,77.
10. CONDANNA il signor a pagare a parte attrice, CP_3
come spese vive della procedura di deposito liberatorio, la somma di euro 351,98.
11. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 14 febbraio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12513/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENApresso il difensore avv. DE
SANTIS LUCA COSIMO
pagina 1 di 9 (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 C.F._3
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
(C.F. ), con il patrocinio Pt_4 Parte_5 C.F._4
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
(C.F. ), con il patrocinio Parte_6 C.F._5
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
ENZO CERASI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._6
DE SANTIS LUCA COSIMO elettivamente domiciliato in C.SO
CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv. DE
SANTIS LUCA COSIMO
pagina 2 di 9 (C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._7
dell'avv. DE SANTIS LUCA COSIMO, elettivamente domiciliato in
C.SO CANALCHIARO, 180 41121 MODENA, presso il difensore avv.
DE SANTIS LUCA COSIMO
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._8
(C.F. ) CP_2 C.F._9
(C.F. ) CP_3 C.F._10
(C.F. ), con il patrocinio CP_4 C.F._11
dell'avv. CAPELLI MICHELA, elettivamente domiciliato in PIAZZA
G. GARIBALDI 26 40053 VALSAMOGGIA , Controparte_5
presso il difensore avv. CAPELLI MICHELA
CONVENUTI IN ISTATO DI CONTUMACIA I PRIMI TRE
FATTA ECCEZIONE PER FINI CP_4
DIFESO COME SOPRA (AVVOCATO CAPELLI) pagina 3 di 9 …oooOooo…
OGGETTO
Mora credendi. Articoli 1206 ss. c.c.. In particolare, articolo 1210 c.c. e validazione del deposito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 13 febbraio 2025.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. In tale udienza, la causa veniva discussa nelle guise dell'articolo 281 sexies c.p.c.; il giudice non emetteva subito sentenza ma tratteneva senza termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di una ipotesi di mora del creditore (mora accipiendi seu credendi).
A seguito di un ricorso, ancora di non chiara sagomatura giuridica, veniva emesso decreto 20 settembre 2024 (con correzione di errore materiale successiva). Con tale decreto, veniva avviato il processo, ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c.
Gli attori procedevano dunque, sulla scia di tale decreto, ad avviare il processo per mora del creditore, con i previ depositi.
pagina 4 di 9 I convenuti – creditori in mora – rimanevano contumaci tutti, in un primo tempo. Solo alla udienza di conclusioni, alla data indicata sopra del 13 febbraio 2025, si costituiva il signor il quale CP_4
dichiarava di accettare il pagamento. Gli altri convenuti rimanevano contumaci.
In tale udienza, le parti costituite discutevano ed il giudice tratteneva senza termine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trattasi di procedura ai sensi degli artt. 1206 ss. c.c.
La esigenza degli attori, debitori, è nata dal fatto che essi non riuscivano a pagare le somme di cui alla sentenza di questo Tribunale, sentenza
20277 del 2020 SENT. (on. giudice Perla), in procedimento: 4934 del
2018 R.G.. Essi hanno dunque dovuto avviare la procedura della c.d. mora credendi;
con depositi rituali.
Alcuni dei depositi sono avvenuti presso come in atti. Altri depositi sono avvenuti presso il notaio dr. di questo collegio Per_1
notarile di Bologna.
Spetta al giudice dichiarare la ritualità del pagamento;
al passaggio in giudicato di questa sentenza, si verificherà dunque l'effetto liberatorio verso i soggetti che non hanno accettato.
pagina 5 di 9 La procedura è stata seguita puntualmente da parte attrice.
Va dunque accolta la domanda attorea (punto 1 del dispositivo).
Occorre però distinguere: la somma messa a disposizione di CP_4
è stata da questo accettata a mezzo di procuratore, sia pure solo alla
[...]
udienza di discussione;
dunque, con effetto estintivo per accettazione
(punto 2 del dispositivo). Invece, le somme messe a disposizione degli altri creditori (quelli che sono i convenuti contumaci) sono depositate ma non accettate;
di talché si dichiara in questa sede la ritualità del pagamento, come da punto 3 del dispositivo. Si tratta del dispositivo di cui al secondo comma dell'articolo 1210 c.c. (deposito dichiarato valido con sentenza).
I depositari pagheranno a questo punto ai creditori, cioè agli odierni convenuti, nel caso in cui lo richiedano. Punto 4 del dispositivo.
Il debito è estinto ad ogni effetto, come da punto 5 del dispositivo;
dal passaggio in giudicato di questa sentenza.
Si liquidano le spese di lite. La parte attrice ha specificamente rinunciato alle spese di lite verso ma specificamente solo verso questi;
CP_4
presumibilmente, alla luce della condotta processuale tenuta dopo la costituzione. Si dispone dunque che le spese restino a carico di chi ebbe pagina 6 di 9 ad anticiparle (punto 6). Gli altri convenuti vanno condannati alle spese
(punto 7), secondo le ordinarie regole sulla soccombenza.
Debbono ritenersi spese di procedura anche quelle della fase di deposito e di intimazione, liquidate tuttavia singolarmente, creditore per creditore
(punti 8-10 del dispositivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
12513/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE LA DOMANDA ATTOREA.
2. DICHIARA che la somma messa a disposizione del creditore signor
è stata da questo accettata, ai sensi del secondo CP_4
comma dell'articolo 1210 c.c., a mezzo del suo procuratore alla udienza del giorno 13 febbraio 2025.
3. DICHIARA che le somme messe a disposizione dei creditori signori sono state Controparte_1 CP_2 CP_3
validamente depositate e messe a loro disposizione dai debitori,
debitori che coincidono con gli odierni attori;
ai sensi del secondo comma dell'articolo 1210 c.c.
pagina 7 di 9
4. ORDINA al notaio depositario dr. del collegio di Bologna, Per_1
nonché alla , nonché ad Controparte_7
eventuali altri depositari, di pagare le somme (depositate dagli attori, come sopra indicati), con pagamento ai convenuti signori:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._8 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._9 CP_3
), (C.F. C.F._10 CP_4
); su loro semplice richiesta e con C.F._11
pagamento a ciascuno della somma spettantegli in base al deposito effettuato dagli attori.
5. DICHIARA ESTINTI PER REGOLARE PAGAMENTO i debiti degli attori verso gli odierni convenuti, debiti di cui alla sentenza
20277 del 2020 SENT. (on. giudice Perla).
6. DISPONE la integrale compensazione delle spese di lite, nel rapporto giuridico processuale fra gli attori e CP_4
nonché fra e tutte le altre parti. CP_4
7. CONDANNA i signori e Controparte_1 CP_2
in solido fra loro, al pagamento delle spese di CP_3
lite di parte attrice, spese di lite che si liquidano in: euro 3.000,00
per compensi;
euro 450,00 per spese generali;
anticipazioni per pagina 8 di 9 euro 70,00. Infine, IVA e sulle prime due voci (compensi e CP_8
spese generali).
8. CONDANNA il signor a pagare a parte attrice, Controparte_1
come spese vive della procedura di deposito liberatorio, la somma di euro 392,77.
9. CONDANNA il signor a pagare a parte attrice, CP_2
come spese vive della procedura di deposito liberatorio, la somma di euro 371,77.
10. CONDANNA il signor a pagare a parte attrice, CP_3
come spese vive della procedura di deposito liberatorio, la somma di euro 351,98.
11. SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 14 febbraio 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 9 di 9