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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/06/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3375/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Margherita Monte
Presidente dott. Francesco Distefano
Consigliere Relatore dott.ssa Irene Lupo
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3375/2024 promossa da:
, (P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Cesare TAPPARO
APPELLANTE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Marinella ORLANDI Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
pagina 1 di 19 OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4902/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024; materia: pagamento contributi PAC
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata, respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dalle odierne appellanti, e quindi:
Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della gravata sentenza e per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria condannare
[...]
, al pagamento in favore di parte attrice appellante della capital somma di Euro 99.199,54 CP_1 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dei motivi di appello n. 1, 4, 5, 6, 7;
- dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della decisione non impugnati;
- rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4902/24 depositata il 9.05.2024;
In ogni caso
- con vittoria delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 4902/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla contro la Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: CP_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 20003/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 27.10.2021.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1
pagina 2 di 19 delle spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese, € 12.000,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 4.10.2021 l' chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 ingiungere alla il pagamento dell'importo di € 99.119,54 a titolo di contributi per Controparte_1
l'agricoltura di cui al Reg. CE n.1782/2003.
La ricorrente allegava di aver presentato ad Agea le domande per l'erogazione dei predetti contributi, denominati PAC, per gli anni 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 e 2008/2009 (doc. 2 Pt_1
), e che, nonostante l'accoglimento delle istanze, l'importo complessivo di € 99.119,54 non le
[...] era stato liquidato poiché la aveva compensato il credito vantato dall' con gli CP_1 Parte_1 importi dovuti dalla ricorrente a titolo di multe per il superamento delle quote latte, sebbene il credito vantato dalla non fosse liquido ed esigibile e sebbene i contributi dovuti in attuazione delle CP_1 politiche comunitarie non fossero pignorabili ai sensi dell'art. 3, co. del DL 182/2005, né CP_2 compensabili in virtù di quanto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c..
Il Tribunale di Milano in data 27.10.2021 emetteva il decreto ingiuntivo n. 20003/2021 per l'importo richiesto dalla ricorrente.
Con atto di citazione del 4.1.2022 la proponeva opposizione avverso il citato Controparte_1 decreto eccependo in primis la prescrizione del diritto vantato dall' e rilevando nel Parte_1 merito la legittimità della compensazione atecnica o impropria operata dall'organismo pagatore regionale in virtù delle previsioni contenute nell'art. 8 ter, co. 5, L. 33/2009 (che imponevano agli organismi pagatori, in sede di erogazione di aiuti agricoli comunitari, di effettuare il recupero degli importi indicati nel registro debitori ai fini della estinzione del debito). Per tali motivi la CP_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l' che, a sua volta, contestava l'eccezione di prescrizione del Parte_1 proprio credito, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla Regione in relazione al prelievo supplementare per le quote latte e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio.
All'esito della fase di trattazione il giudice rimetteva la causa in decisione e, con sentenza n.
4902/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
- l'eccezione di prescrizione sollevata dalla non poteva essere accolta in quanto CP_1 CP_1 pagina 3 di 19 genericamente formulata e priva di alcuna precisazione in merito al termine prescrizionale da applicare nel caso concreto;
- l'eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla era inammissibile in quanto CP_1 sollevata dall solo nel giudizio di opposizione e non anche in fase monitoria;
Parte_1
- nel merito la compensazione atecnica operata dalla era del tutto legittima poiché, Controparte_1 come già osservato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3851/2021, i crediti a titolo di aiuto comunitario ed i debiti a titolo di prelievo supplementare si riferiscono ad un unico rapporto giuridico fra agricoltore ed Unione Europea poiché si è in presenza di un'unica politica agricola comune di pertinenza del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA) e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEARS), indi per cui i debiti dovuti dagli operatori economici di settore a titolo di prelievo supplementare sono anch'essi di pertinenza di tali fondi e destinati a finanziare la politica agricola comune. Pertanto, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, opera la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, con la conseguente inapplicabilità del divieto imposto dall'art. 1246, co. 1, n. 3, c.c., limitato alle sole ipotesi di compensazione impropria. Come ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la compensazione atecnica è ammissibile a condizione che il controcredito vantato dalla Regione sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, dovendosi considerare l'unitarietà del rapporto in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione la cui primazia all'interno degli Stati membri richiede l'interpretazione conforme delle norme nazionali;
- il requisito della certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla era CP_1 soddisfatto dalla iscrizione, nel Registro nazionale, delle somme dovute a titolo di prelievi supplementari, iscrizione che, per costante giurisprudenza, autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai crediti spettanti ai produttori agricoli (Cass. 41593/2021, Cass. ord. 16530/2022), atteso che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4313/19, nel SIAN (ovvero il
Sistema Informativo Agricolo Nazionale) “sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono
pagina 4 di 19 crediti dell' di carattere certo, liquido ed esigibile” e nel caso di specie non era stata CP_3 documentata l'esistenza di crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, o di giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Inoltre, le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato prodotte dall'opposta (tra cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1321/2021) non risultavano inerenti alle annate oggetto del contenzioso.
3. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
In particolare:
I. Con i primi tre motivi l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la compensazione atecnica operata da AGEA tra i prelievi supplementari e i contributi PAC.
Sul punto l'appellante sostiene che: il diritto alla PAC sarebbe inoppugnabile come risulterebbe dal fatto che, pur essendo consentita la costituzione in pegno dei diritti all'aiuto, tali diritti sarebbero sottratti al soddisfacimento della generalità dei creditori dell'agricoltore poiché la normativa (art. 3, co.
5-duodecies, DL 182/2005) esclude la possibilità di sottoporli a sequestro, pignoramento o a provvedimenti cautelari, sicché la compensazione non potrebbe operare in virtù del limite previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c.; la decisione del primo giudice si baserebbe su di una pronuncia isolata della
Cassazione (Cass. n. 24325/2020) superata da successive sentenze, quale quella della Corte d'Appello di Milano n. 3287/2022, per le quali l'iscrizione contabile del c.d. prelievo supplementare sul latte
(equiparata ex lege alla iscrizione a ruolo) avrebbe solo “la finalità di precostituire un titolo esecutivo stragiudiziale in favore dell'Amministrazione” e sarebbe sempre soggetta a un definitivo accertamento;
la compensazione atecnica tra prelievi supplementari insoluti e contributi PAC sarebbe stata introdotta dall'Accordo Stato Regioni del 14.12.2006, ovvero da una fonte normativa non primaria che, come tale, non può prevalere sulle disposizioni di cui all'art. 1246 c.c.; la legittimità della compensazione atecnica non potrebbe discendere dalla previsione di cui all'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005
(convertito dalla L. 231/2005) - che prevede l'impignorabilità e la non sequestrabilità dei contributi
PAC “tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” - poiché le pretese creditorie dell'AGEA sulle quote latte non potrebbero essere qualificate come “pagamenti indebiti”, se non altro perché tali pretese sarebbero, “nella quasi integralità”, oggetto di vertenze giudiziali sulla loro certezza e liquidità; l'art. 5-ter del Reg. UE
1034/2008 e l'art. 28 del Reg. UE 908/2014 (in base ai quali: “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in pagina 5 di 19 essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario”) sarebbero stati citati impropriamente dal primo giudice poiché tali previsioni non imporrebbero a uno Stato membro l'obbligo di operare la compensazione tra debiti e crediti dei beneficiari dei contributi PAC, bensì solo una facoltà, e comunque tali disposizioni si riferirebbero esclusivamente ai contributi indebitamente percepiti dai beneficiari, contributi nel cui ambito non rientrerebbero i prelievi supplementari relativi alle quote latte;
la compensazione atecnica tra contributi PAC e prelievi per quote latte sarebbe incostituzionale poiché determinerebbe una sostanziale disapplicazione dell'art. 1246, commi 1 e 3, c.c. in violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., e costituirebbe comunque una violazione dell'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005.
II. Con il quarto motivo l'appellante evidenzia che l'assenza del requisito della “certezza” nelle voci di credito opposte in compensazione dalla si ricava anche dall'inattendibilità del sistema CP_1 nazionale di contingentamento delle quote latte - in quanto basato su dati inesatti e, come tali, inidonei ad attestare il superamento del quantitativo globale di produzione lattiera (QGG) assegnato allo Stato italiano e a legittimare la compensazione disposta da AGEA per il superamento individuale della quota latte (QRI) - ciò che avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione della normativa italiana sul prelievo supplementare per contrasto con la normativa europea. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe ritenuto non pertinenti gli esiti del procedimento penale sfociato nella ordinanza del GIP di Roma del 05/06/2019, che avrebbe accertato la non correttezza delle modalità di calcolo del prelievo supplementare operato nel corso degli anni. L'appellante contesta altresì la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto che la definitività del credito vantato da
AGEA sarebbe “data dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del SIAN” che, ai sensi dell'art.
8-ter del DL 5/2009 (convertito dalla L. 33/2009), equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, quando invece l'iscrizione del debito nel registro SIAN avrebbe valore solo ai fini esecutivi e prescinderebbe dal successivo e definitivo accertamento del debito.
In definitiva, il contributo PAC non sarebbe estinguibile per compensazione con un credito che non è caratterizzato in alcun modo dal requisito della certezza.
Né la certezza del controcredito opposto in compensazione dalla potrebbe derivare, come CP_1 invece erroneamente affermato dal primo giudice, dalla circostanza che la non Parte_1 sarebbe stata in grado di provare l'avvenuta contestazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti di intimazione di pagamento del prelievo supplementare rivolti nei suoi confronti, e che dunque pagina 6 di 19 l'iscrizione dei crediti nel SIAN sarebbe indice della loro certezza e liquidità. Infatti, l'onere di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato dalla sarebbe nel caso di specie CP_1 soddisfatto, avendo la contestato che la mera iscrizione del credito nel registro SIAN Parte_2 sia circostanza idonea e sufficiente a rendere certo il predetto credito.
Peraltro, la certezza e liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla sarebbe smentita CP_1 dalle azioni promosse dall'appellante dinanzi alla giurisdizione amministrativa avverso le intimazioni di pagamento notificate da AGEA, nonché dalla sentenza del Tribunale di Cassano d'Adda n. 5/09, passata in giudicato, che avrebbe accertato il diritto dell'appellante di essere integralmente pagata per le consegne di latte effettuate dall'annata 1995/1996 fino all'annata 2002/2003 ed inibito l'AGEA dal richiedere il versamento delle somme a titolo di prelievo supplementare.
III. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (rispettivamente datate 27.06.2019,
11.09.2019 e 17.01.2022) - che hanno dichiarato la non conformità al diritto unionale delle disposizioni normative italiane in materia di prelievo supplementare - non comportano il venir meno dei presupposti per la compensazione del credito vantato dalla poiché tali sentenze avrebbero ad oggetto le CP_1 campagne lattiero-casearie sino a quella del 2003-2004 e la loro portata retroattiva non potrebbe travolgere situazioni giuridiche esaurite, se non minando la certezza e stabilità dei rapporti.
Ad avviso dell'appellante tale assunto non può essere condiviso perché il giudice amministrativo avrebbe in più occasioni censurato le modalità con le quali AGEA aveva quantificato il prelievo supplementare, utilizzando metodi in contrasto con il diritto comunitario. Nel caso di specie i prelievi supplementari imputati all'appellante - e fatti oggetto di pretesa compensazione atecnica - non sarebbero stati calcolati nel rispetto di quanto affermato nelle sentenze della Corte di Giustizia e tale doglianza potrebbe essere fatta valere per la prima volta in sede di appello, come affermato dal
Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1311/2021, n. 1321/2021 e n. 3254/2022.
IV. Con il sesto motivo l'appellante sostiene che la normativa italiana sul versamento mensile del prelievo supplementare, nel prevedere l'obbligatorietà di tale versamento a prescindere dall'accertamento circa l'intervenuto superamento del quantitativo globale garantito assegnato allo
Stato membro, si pone in contrasto con il diritto comunitario (i.e. Reg. CE 1788/2003) e, pertanto, deve essere disapplicata con conseguente illegittimità delle compensazioni operate da AGEA.
V. Con il settimo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la compensazione impropria alle campagne lattiere antecedenti all'entrata in vigore della L. 33/2009,
pagina 7 di 19 istitutiva del Registro nazionale debitori, mediante il richiamo al risalente ed abrogato Reg. CE n.
1663/1995.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dei Controparte_1 motivi di appello nn. 1, 4, 5, 6, e 7, e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con nota del 26/03/2025 l'appellante ha depositato in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n.
1672/25 del 26.02.2025, che ha confermato l'annullamento delle intimazioni di pagamento del prelievo supplementare per l'anno 2007/2008, nonché la sentenza del Tribunale di Milano n. 2196/25 del
14.03.2025.
In sede di comparsa conclusionale l' ha, quindi, dedotto che per effetto della sentenza Parte_1
n. 16725/25 resa dal Consiglio di Stato e delle sentenze del Tar del Lazio (n. 13390/23) e del Consiglio di Stato (n. 8212/21) - con cui è stato annullato il prelievo supplementare per le campagne lattiere
2009/2010, 1997/1998 e 1998/1999 - sarebbe venuta meno, almeno parzialmente, la sussistenza del requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione dalla Regione in relazione alle campagne lattiere annullate.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
4. Decisione
4.1. Sulla eccezione di inammissibilità dell'appello.
Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello nn. 1, 4, 5, 6 e 7 sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Sul punto si evidenzia che, sebbene l'atto introduttivo del presente giudizio non sia stato redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 342, nn. 1 e 2, c.p.c., ciò nonostante il relativo svolgimento consente di individuare i capi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4.2. Sulla legittimità della compensazione atecnica.
Quanto ai primi tre motivi e al settimo motivo di appello, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, si evidenzia che la compensazione c.d. “impropria” o “atecnica” tra contributi
PAC e debiti dell'agricoltore, ivi inclusi gli importi dovuti a titolo di prelievi supplementari imposti pagina 8 di 19 agli allevatori eccedentari per le quote latte, è stata ritenuta legittima dalla Cassazione con una serie di sentenze/ordinanze e, in ultimo, con le ordinanze nn. 5672/2024, 22827/2024 e 7196/2025.
In particolare:
- nell'ordinanza n. 5672/2024 la Corte ha evidenziato che “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune
(Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando
l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez.
1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, Rv. 659653 - 01; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n.
16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022, Rv. 664238 - 01;
Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 - 01)”.
Tale principio è stato ribadito nell'ordinanza n. 7196/2025 dove si afferma che: “In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea
(Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 – 01, Sez. 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871
– 01). Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la possibilità di portare in compensazione rispetto al credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), il controcredito per prelievo supplementare relativo
pagina 9 di 19 alle quote latte”;
- nell'ordinanza n. 22827/2024 la Corte ha precisato che: “Già con l'ordinanza della Sez. 1 dell'11.4.2019 n. 10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione "atecnica" o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez. 1, n. 24325 del 3.11.2020, che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità; a tal fine è stata valorizzata l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito "in conformità alla legislazione nazionale"; che a questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli "importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario"; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di "rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri"; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che "l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell'ordinamento nazionale;
che la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali
i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione,
pagina 10 di 19 diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono;
che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione
(in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC
(ai sensi del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, co.
5-duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile. La Corte ha esaminato anche l'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il
Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. (era) già in fatto operativo, risalendo al reg. CE n. 1663 del
1995, e che la compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare
"tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento", ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n.
595 del 2004. Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara. È stata superata anche l'ulteriore obiezione secondo cui
l'organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare, poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché, oltre al citato art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo
l'art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007, secondo il quale "i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono". La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il
pagina 11 di 19 regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione,
a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di "finanziatori" e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione;
che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra
l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo;
che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles;
che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo;
che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali "sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili" (quinto "considerando" del Reg. CE n. 1788/2003); che l'art. 17 del Reg. CE
n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare "tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento"; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n.
1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del e Pt_3
pagina 12 di 19 FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003). La compensazione si pone quindi quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema
PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n.
1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del
25 marzo 2004, C-231/00, C-303/2000 e C451/00) consistente nel "ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera". La compensazione impropria, per sua natura e anche a livello di diritto interno, del resto, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all'art.
1246 c.c., è naturaliter connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull'erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, laddove essa garantisca peraltro l'effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare. La tesi a favore della compensazione impropria
(tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria;
la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua
pagina 13 di 19 esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema;
l'Unione Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo;
pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione.
6.6. Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte con la sentenza n. 41593 del 27.12.2021 e con l'ordinanza Sez. 1, n. 16530 del 23.5.2022, oltre che da
Sez. 2, n. 8230 del 14.3.2022, ribadendo che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità”.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, che questa Corte condivide appieno, deve concludersi che la compensazione atecnica tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte - anche inerenti campagne antecedenti al 2009 - è del tutto legittima, sempre che i crediti a titolo di prelievo supplementare possano ritenersi certi e liquidi.
I primi tre motivi e il settimo motivo di appello sono dunque infondati, così come manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante ove si consideri che, come sottolineato dalla Cassazione, la compensazione “atecnica” o “impropria” è connaturata al sistema della PAC di matrice comunitaria e risponde all'esigenza di garantire l'effettività della relativa disciplina in virtù della primazia del diritto unionale, sancita dagli artt. 117, co. 1, e 11 Cost., che può essere derogata solo in presenza di norme comunitarie che ledono i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana (c.d. teoria dei controlimiti elaborata dalla Corte Costituzionale), ovvero in presenza di fattispecie che non si rinvengono nel caso in esame.
4.3. Sulla certezza e liquidità dei crediti per prelievo supplementare opposti in compensazione dalla CP_1
Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, inerendo tutti la pagina 14 di 19 questione dell'asserita non certezza e/o non liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla
CP_1
Va anzi tutto confermato che l'ordinanza del GIP di Roma non è di per sé idonea a determinare la necessità di disapplicare la normativa nazionale sul prelievo supplementare. Come evidenziato a più riprese dal Consiglio di Stato e ribadito da ultimo nella sentenza n. 3047/2025, “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati»” per la determinazione del prelievo supplementare qualora, come nel caso di specie, non venga fornita alcuna prova in ordine al concreto impatto delle citate indagini sulla attribuzione delle quote latte e sulla conseguente determinazione del prelievo applicato con riferimento alle campagne lattiere oggetto del presente giudizio.
Ciò detto, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il requisito della certezza (e della liquidità) del credito vantato dalla sulla scorta delle seguenti argomentazioni. CP_1
Il Tribunale ha innanzi tutto premesso che, in base all'indirizzo della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 41593/2021 e ribadito nella ordinanza n. 12721/2023, “b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n.
23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero»
(art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore”; d) al giudice di merito spetta di accertare
l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (così la sentenza impugnata, pag. 7).
Il Tribunale ha, poi, rilevato che “Come già precedentemente riportato, la giurisprudenza ha più volte
pagina 15 di 19 esposto il principio in base al quale l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato (Cass. 41593/2021, Cass. ordinanza 16530/2022). La Corte di legittimità, con sentenza n. 4313/19 - conformemente a quanto rilevato con ordinanza n. 25261/2009 - ha evidenziato che nel SIAN, “secondo quanto chiariscono più circolari dell'AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell' di carattere certo, liquido ed esigibile. Non risulta documentato CP_3 che nella fattispecie in esame vi siano crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, in giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Gli anni contemplati nelle sentenze del Tar e del
Consiglio di Stato prodotte dall'opposta (tra le quali la sentenza del Consiglio di Stato 1321/2021) non coincidono con il lasso temporale oggetto del presente giudizio”.
Da quanto sopra emerge che la verifica circa la certezza e la liquidità del credito vantato dalla CP_1
è stata condotta dal Tribunale in conformità all'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito nella citata ordinanza n. 22827/2024, in forza del quale:
- in linea generale, la legislazione nazionale attribuisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte stabilendo che l'iscrizione nel SIAN “degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero”
(art. 8-ter, co. 4, L. 33/2009), sicché l'iscrizione del debito nel sistema legittima la deduzione delle somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo supplementare poiché il controcredito accertato dall'AGEA è certo, liquido ed esigibile;
- soltanto in caso di contestazione del credito opposto in compensazione, il giudice deve verificare l'esistenza dei presupposti per la compensazione alla luce delle circostanze del caso concreto, e nel caso di specie la certezza e la liquidità del credito era stata contestata dalla in modo Parte_1 del tutto generico, non avendo la stessa né specificamente allegato, né tanto meno provato, che i prelievi supplementari oggetto di compensazione fossero stati impugnati nella competente sede giurisdizionale.
Ne consegue che la certezza e liquidità del credito compensato dall'AGEA è stata accertata dal primo giudice NON già in virtù della mera iscrizione dei corrispondenti debiti nel SIAN, bensì in ragione del fatto che l' non ha ottemperato né all'onere di specifica contestazione (con i Parte_1 conseguenti effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), né all'onere, imposto dall'art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza di circostanze idonee a mettere in discussione detta certezza, sebbene l'odierna appellante pagina 16 di 19 avesse a disposizione tutti gli strumenti necessari, anche in virtù del principio della c.d. vicinanza della prova, per allegare e dimostrare la pendenza di contenziosi in relazione agli atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto delle compensazioni contestate in giudizio.
Sicché la decisione del Tribunale appare corretta sotto il profilo qui considerato, posto che la certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla non può essere messa idoneamente in CP_1 dubbio, come vorrebbe l'appellante, semplicemente contestando genericamente la sufficienza dell'iscrizione del debito nel Registro nazionale presso il SIAN, a ciò ostando l'efficacia attribuita dalla normativa italiana all'accertamento espletato dall'AGEA quanto alla debenza e al quantum del prelievo supplementare, con la conseguenza che la compensazione c.d. comunitaria rimane impedita solo qualora sia comprovato che il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato nelle opportune sedi giurisdizionali.
Tale prova, come detto, non è stata fornita dalla nel giudizio di primo grado. Parte_1
Né d'altra parte è stata fornita nel presente giudizio ove si consideri che la sentenza del Tribunale di
Cassano d'Adda - citata nell'atto di appello - non è stata depositata, sicché non può essere presa in considerazione, e che le sentenze del Tar e Consiglio di Stato prodotte in primo grado e in appello sono del tutto irrilevanti.
Infatti, per esplicita ammissione dell'appellante, con le sentenze n. 8212/2021 e n. 16725/25 il
Consiglio di Stato ha annullato rispettivamente il prelievo supplementare per gli anni 1997/1998 e
1998/1999 e quello relativo all'anno 2007/2008, mentre con la sentenza n. 13390/2023 il Tar del Lazio ha annullato il prelievo supplementare per l'anno 2009/2010. Trattasi all'evidenza di campagne lattiere diverse da quelle oggetto del presente giudizio che attiene alle compensazioni operate dall' con CP_4 riferimento al prelievo supplementare dovuto per gli anni 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 e
2008/2009 come risulta dal dettaglio delle imputazioni relative al regime delle quote latte prodotto dall'appellante (doc. 2 ) dal quale emerge che solo per i predetti anni è stato operato il Parte_1
“recupero automatico”, ovvero tramite compensazione, del prelievo supplementare dovuto dall' di cui è stata chiesta la restituzione con il ricorso per decreto ingiuntivo. Parte_1
Peraltro, l'appellante sostiene che le somme poste dalla in compensazione con i propri crediti CP_1
a titolo di PAC devono ritenersi incerte o comunque illiquide in considerazione del contenuto delle sentenze rese dalla CGUE nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19, che hanno dichiarato la contrarietà al diritto comunitario (i.e. regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 del Consiglio e i regolamenti n. 1788/2003 del Consiglio e n. 595/2004 della Commissione) delle norme italiane (art. 1, comma 8, pagina 17 di 19 d.l. n. 43/1999 e art. 1, comma 5, d.l. n. 8/2000, nonché l'art. 9 d.l. n. 49/2003 in combinato disposto con l'art. 2, comma 3, d.l. n. 157/2004) che prevedono rispettivamente: i) che il prelievo supplementare venga quantificato dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati eseguita per categorie prioritarie e non già, come invece imposto dai regolamenti sopra citati, secondo un criterio paritario e proporzionale;
e ii) che sanciscono quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria di produttori cui restituire il prelievo riscosso in eccesso quello del regolare versamento mensile del prelievo da parte dell'acquirente; sentenze che dunque imporrebbero a questo giudice ordinario di disapplicare dette norme, con conseguente caducazione di tutti i prelievi calcolati sulla scorta di tali norme ritenute contrarie al diritto comunitario.
A tale riguardo si osserva che parte appellante non ha mai neppure dedotto, con riferimento alle campagne cui si riferiscono le sentenze CGUE rese nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19, di essere rimasta pregiudicata, nel calcolo del prelievo supplementare operato da AGEA nei suoi confronti, dall'illegittima applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa italiana in contrasto con la disciplina comunitaria.
La tesi, pertanto, non può essere accolta.
In definitiva, non sussistono i presupposti per disporre la disapplicazione degli atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto del presente giudizio e ritenere conseguentemente incerti ed illiquidi i relativi importi opposti in compensazione da parte della CP_1
Risulta infine irrilevante, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità con riferimento ai crediti posti dalla Regione in compensazione a titolo di prelievo supplementare per le annate in contestazione, la presunta contrarietà al diritto comunitario della normativa italiana sul prelievo supplementare anticipato (da versare su base mensile) introdotta dall'art. 5 del DL 49/2003 (convertito con modificazioni dalla L 119/2003).
Come si è detto, infatti, l'AGEA ha da tempo quantificato ed accertato il prelievo supplementare dovuto dalla in via definitiva per tali anni, senza che l'odierna appellante abbia Parte_1 dimostrato di aver mai contestato le somme accertate nelle sedi opportune e nei tempi previsti dalla legge.
Peraltro - premesso che nessuna contrarietà al diritto comunitario è stata riscontrata dalla Corte di
Giustizia circa l'obbligo, introdotto dalla normativa italiana, di versamento anticipato, a cadenza mensile, del prelievo supplementare - tale obbligo di versamento anticipato appare coerente con la normativa comunitaria in materia di quote latte che, a partire dal Reg. CEE 3950/92 (cui è stata data pagina 18 di 19 attuazione con l'art. 5 del DL 49/2003), attribuisce alla discrezionalità degli Stati membri stabilire i termini e le modalità con cui devono essere riscossi i prelievi supplementari dovuti annualmente dai produttori eccedentari e, quindi, non esclude la possibilità di imporre il prelievo su base mensile e di restituire in un secondo momento quanto riscosso in eccedenza (come previsto dall'art. 9 DL 49/2003).
La previsione in discorso appare, peraltro, ragionevole, proporzionata e idonea rispetto al fine di disincentivare la sovrapproduzione del latte, trattandosi dell'unica misura che - imponendo, sin dal momento della consegna del latte, il pagamento del contributo - impedisce da subito l'acquisizione di qualsiasi vantaggio economico dalla sovrapproduzione.
***
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4902/2024, pubblicata in data 9
[...] maggio 2024, così dispone:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellata, delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del co. 1-quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Francesco Distefano Margherita Monte
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Margherita Monte
Presidente dott. Francesco Distefano
Consigliere Relatore dott.ssa Irene Lupo
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3375/2024 promossa da:
, (P.IVA ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Cesare TAPPARO
APPELLANTE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Marinella ORLANDI Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
pagina 1 di 19 OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4902/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024; materia: pagamento contributi PAC
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata, respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dalle odierne appellanti, e quindi:
Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della gravata sentenza e per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria condannare
[...]
, al pagamento in favore di parte attrice appellante della capital somma di Euro 99.199,54 CP_1 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dei motivi di appello n. 1, 4, 5, 6, 7;
- dichiarare il passaggio in giudicato dei capi della decisione non impugnati;
- rigettare l'appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4902/24 depositata il 9.05.2024;
In ogni caso
- con vittoria delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 4902/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla contro la Parte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: CP_1
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 20003/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 27.10.2021.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1
pagina 2 di 19 delle spese processuali, liquidate in € 406,50 per spese, € 12.000,00 per compensi, oltre al CP_1 rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 4.10.2021 l' chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 ingiungere alla il pagamento dell'importo di € 99.119,54 a titolo di contributi per Controparte_1
l'agricoltura di cui al Reg. CE n.1782/2003.
La ricorrente allegava di aver presentato ad Agea le domande per l'erogazione dei predetti contributi, denominati PAC, per gli anni 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 e 2008/2009 (doc. 2 Pt_1
), e che, nonostante l'accoglimento delle istanze, l'importo complessivo di € 99.119,54 non le
[...] era stato liquidato poiché la aveva compensato il credito vantato dall' con gli CP_1 Parte_1 importi dovuti dalla ricorrente a titolo di multe per il superamento delle quote latte, sebbene il credito vantato dalla non fosse liquido ed esigibile e sebbene i contributi dovuti in attuazione delle CP_1 politiche comunitarie non fossero pignorabili ai sensi dell'art. 3, co. del DL 182/2005, né CP_2 compensabili in virtù di quanto previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c..
Il Tribunale di Milano in data 27.10.2021 emetteva il decreto ingiuntivo n. 20003/2021 per l'importo richiesto dalla ricorrente.
Con atto di citazione del 4.1.2022 la proponeva opposizione avverso il citato Controparte_1 decreto eccependo in primis la prescrizione del diritto vantato dall' e rilevando nel Parte_1 merito la legittimità della compensazione atecnica o impropria operata dall'organismo pagatore regionale in virtù delle previsioni contenute nell'art. 8 ter, co. 5, L. 33/2009 (che imponevano agli organismi pagatori, in sede di erogazione di aiuti agricoli comunitari, di effettuare il recupero degli importi indicati nel registro debitori ai fini della estinzione del debito). Per tali motivi la CP_1 chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l' che, a sua volta, contestava l'eccezione di prescrizione del Parte_1 proprio credito, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla Regione in relazione al prelievo supplementare per le quote latte e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto monitorio.
All'esito della fase di trattazione il giudice rimetteva la causa in decisione e, con sentenza n.
4902/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
- l'eccezione di prescrizione sollevata dalla non poteva essere accolta in quanto CP_1 CP_1 pagina 3 di 19 genericamente formulata e priva di alcuna precisazione in merito al termine prescrizionale da applicare nel caso concreto;
- l'eccezione di prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla era inammissibile in quanto CP_1 sollevata dall solo nel giudizio di opposizione e non anche in fase monitoria;
Parte_1
- nel merito la compensazione atecnica operata dalla era del tutto legittima poiché, Controparte_1 come già osservato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3851/2021, i crediti a titolo di aiuto comunitario ed i debiti a titolo di prelievo supplementare si riferiscono ad un unico rapporto giuridico fra agricoltore ed Unione Europea poiché si è in presenza di un'unica politica agricola comune di pertinenza del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura (FEOGA) e del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEARS), indi per cui i debiti dovuti dagli operatori economici di settore a titolo di prelievo supplementare sono anch'essi di pertinenza di tali fondi e destinati a finanziare la politica agricola comune. Pertanto, in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, opera la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, con la conseguente inapplicabilità del divieto imposto dall'art. 1246, co. 1, n. 3, c.c., limitato alle sole ipotesi di compensazione impropria. Come ribadito in più occasioni dalla Corte di Cassazione, la compensazione atecnica è ammissibile a condizione che il controcredito vantato dalla Regione sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, dovendosi considerare l'unitarietà del rapporto in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione la cui primazia all'interno degli Stati membri richiede l'interpretazione conforme delle norme nazionali;
- il requisito della certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla era CP_1 soddisfatto dalla iscrizione, nel Registro nazionale, delle somme dovute a titolo di prelievi supplementari, iscrizione che, per costante giurisprudenza, autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai crediti spettanti ai produttori agricoli (Cass. 41593/2021, Cass. ord. 16530/2022), atteso che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4313/19, nel SIAN (ovvero il
Sistema Informativo Agricolo Nazionale) “sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono
pagina 4 di 19 crediti dell' di carattere certo, liquido ed esigibile” e nel caso di specie non era stata CP_3 documentata l'esistenza di crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, o di giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Inoltre, le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato prodotte dall'opposta (tra cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1321/2021) non risultavano inerenti alle annate oggetto del contenzioso.
3. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
In particolare:
I. Con i primi tre motivi l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la compensazione atecnica operata da AGEA tra i prelievi supplementari e i contributi PAC.
Sul punto l'appellante sostiene che: il diritto alla PAC sarebbe inoppugnabile come risulterebbe dal fatto che, pur essendo consentita la costituzione in pegno dei diritti all'aiuto, tali diritti sarebbero sottratti al soddisfacimento della generalità dei creditori dell'agricoltore poiché la normativa (art. 3, co.
5-duodecies, DL 182/2005) esclude la possibilità di sottoporli a sequestro, pignoramento o a provvedimenti cautelari, sicché la compensazione non potrebbe operare in virtù del limite previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c.; la decisione del primo giudice si baserebbe su di una pronuncia isolata della
Cassazione (Cass. n. 24325/2020) superata da successive sentenze, quale quella della Corte d'Appello di Milano n. 3287/2022, per le quali l'iscrizione contabile del c.d. prelievo supplementare sul latte
(equiparata ex lege alla iscrizione a ruolo) avrebbe solo “la finalità di precostituire un titolo esecutivo stragiudiziale in favore dell'Amministrazione” e sarebbe sempre soggetta a un definitivo accertamento;
la compensazione atecnica tra prelievi supplementari insoluti e contributi PAC sarebbe stata introdotta dall'Accordo Stato Regioni del 14.12.2006, ovvero da una fonte normativa non primaria che, come tale, non può prevalere sulle disposizioni di cui all'art. 1246 c.c.; la legittimità della compensazione atecnica non potrebbe discendere dalla previsione di cui all'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005
(convertito dalla L. 231/2005) - che prevede l'impignorabilità e la non sequestrabilità dei contributi
PAC “tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” - poiché le pretese creditorie dell'AGEA sulle quote latte non potrebbero essere qualificate come “pagamenti indebiti”, se non altro perché tali pretese sarebbero, “nella quasi integralità”, oggetto di vertenze giudiziali sulla loro certezza e liquidità; l'art. 5-ter del Reg. UE
1034/2008 e l'art. 28 del Reg. UE 908/2014 (in base ai quali: “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in pagina 5 di 19 essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario”) sarebbero stati citati impropriamente dal primo giudice poiché tali previsioni non imporrebbero a uno Stato membro l'obbligo di operare la compensazione tra debiti e crediti dei beneficiari dei contributi PAC, bensì solo una facoltà, e comunque tali disposizioni si riferirebbero esclusivamente ai contributi indebitamente percepiti dai beneficiari, contributi nel cui ambito non rientrerebbero i prelievi supplementari relativi alle quote latte;
la compensazione atecnica tra contributi PAC e prelievi per quote latte sarebbe incostituzionale poiché determinerebbe una sostanziale disapplicazione dell'art. 1246, commi 1 e 3, c.c. in violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., e costituirebbe comunque una violazione dell'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005.
II. Con il quarto motivo l'appellante evidenzia che l'assenza del requisito della “certezza” nelle voci di credito opposte in compensazione dalla si ricava anche dall'inattendibilità del sistema CP_1 nazionale di contingentamento delle quote latte - in quanto basato su dati inesatti e, come tali, inidonei ad attestare il superamento del quantitativo globale di produzione lattiera (QGG) assegnato allo Stato italiano e a legittimare la compensazione disposta da AGEA per il superamento individuale della quota latte (QRI) - ciò che avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione della normativa italiana sul prelievo supplementare per contrasto con la normativa europea. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe ritenuto non pertinenti gli esiti del procedimento penale sfociato nella ordinanza del GIP di Roma del 05/06/2019, che avrebbe accertato la non correttezza delle modalità di calcolo del prelievo supplementare operato nel corso degli anni. L'appellante contesta altresì la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto che la definitività del credito vantato da
AGEA sarebbe “data dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del SIAN” che, ai sensi dell'art.
8-ter del DL 5/2009 (convertito dalla L. 33/2009), equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, quando invece l'iscrizione del debito nel registro SIAN avrebbe valore solo ai fini esecutivi e prescinderebbe dal successivo e definitivo accertamento del debito.
In definitiva, il contributo PAC non sarebbe estinguibile per compensazione con un credito che non è caratterizzato in alcun modo dal requisito della certezza.
Né la certezza del controcredito opposto in compensazione dalla potrebbe derivare, come CP_1 invece erroneamente affermato dal primo giudice, dalla circostanza che la non Parte_1 sarebbe stata in grado di provare l'avvenuta contestazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti di intimazione di pagamento del prelievo supplementare rivolti nei suoi confronti, e che dunque pagina 6 di 19 l'iscrizione dei crediti nel SIAN sarebbe indice della loro certezza e liquidità. Infatti, l'onere di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato dalla sarebbe nel caso di specie CP_1 soddisfatto, avendo la contestato che la mera iscrizione del credito nel registro SIAN Parte_2 sia circostanza idonea e sufficiente a rendere certo il predetto credito.
Peraltro, la certezza e liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla sarebbe smentita CP_1 dalle azioni promosse dall'appellante dinanzi alla giurisdizione amministrativa avverso le intimazioni di pagamento notificate da AGEA, nonché dalla sentenza del Tribunale di Cassano d'Adda n. 5/09, passata in giudicato, che avrebbe accertato il diritto dell'appellante di essere integralmente pagata per le consegne di latte effettuate dall'annata 1995/1996 fino all'annata 2002/2003 ed inibito l'AGEA dal richiedere il versamento delle somme a titolo di prelievo supplementare.
III. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (rispettivamente datate 27.06.2019,
11.09.2019 e 17.01.2022) - che hanno dichiarato la non conformità al diritto unionale delle disposizioni normative italiane in materia di prelievo supplementare - non comportano il venir meno dei presupposti per la compensazione del credito vantato dalla poiché tali sentenze avrebbero ad oggetto le CP_1 campagne lattiero-casearie sino a quella del 2003-2004 e la loro portata retroattiva non potrebbe travolgere situazioni giuridiche esaurite, se non minando la certezza e stabilità dei rapporti.
Ad avviso dell'appellante tale assunto non può essere condiviso perché il giudice amministrativo avrebbe in più occasioni censurato le modalità con le quali AGEA aveva quantificato il prelievo supplementare, utilizzando metodi in contrasto con il diritto comunitario. Nel caso di specie i prelievi supplementari imputati all'appellante - e fatti oggetto di pretesa compensazione atecnica - non sarebbero stati calcolati nel rispetto di quanto affermato nelle sentenze della Corte di Giustizia e tale doglianza potrebbe essere fatta valere per la prima volta in sede di appello, come affermato dal
Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1311/2021, n. 1321/2021 e n. 3254/2022.
IV. Con il sesto motivo l'appellante sostiene che la normativa italiana sul versamento mensile del prelievo supplementare, nel prevedere l'obbligatorietà di tale versamento a prescindere dall'accertamento circa l'intervenuto superamento del quantitativo globale garantito assegnato allo
Stato membro, si pone in contrasto con il diritto comunitario (i.e. Reg. CE 1788/2003) e, pertanto, deve essere disapplicata con conseguente illegittimità delle compensazioni operate da AGEA.
V. Con il settimo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la compensazione impropria alle campagne lattiere antecedenti all'entrata in vigore della L. 33/2009,
pagina 7 di 19 istitutiva del Registro nazionale debitori, mediante il richiamo al risalente ed abrogato Reg. CE n.
1663/1995.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dei Controparte_1 motivi di appello nn. 1, 4, 5, 6, e 7, e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con nota del 26/03/2025 l'appellante ha depositato in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n.
1672/25 del 26.02.2025, che ha confermato l'annullamento delle intimazioni di pagamento del prelievo supplementare per l'anno 2007/2008, nonché la sentenza del Tribunale di Milano n. 2196/25 del
14.03.2025.
In sede di comparsa conclusionale l' ha, quindi, dedotto che per effetto della sentenza Parte_1
n. 16725/25 resa dal Consiglio di Stato e delle sentenze del Tar del Lazio (n. 13390/23) e del Consiglio di Stato (n. 8212/21) - con cui è stato annullato il prelievo supplementare per le campagne lattiere
2009/2010, 1997/1998 e 1998/1999 - sarebbe venuta meno, almeno parzialmente, la sussistenza del requisito della certezza del controcredito opposto in compensazione dalla Regione in relazione alle campagne lattiere annullate.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
4. Decisione
4.1. Sulla eccezione di inammissibilità dell'appello.
Deve rilevarsi preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dei motivi di appello nn. 1, 4, 5, 6 e 7 sollevata dalla ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Sul punto si evidenzia che, sebbene l'atto introduttivo del presente giudizio non sia stato redatto in conformità alle previsioni di cui all'art. 342, nn. 1 e 2, c.p.c., ciò nonostante il relativo svolgimento consente di individuare i capi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
4.2. Sulla legittimità della compensazione atecnica.
Quanto ai primi tre motivi e al settimo motivo di appello, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, si evidenzia che la compensazione c.d. “impropria” o “atecnica” tra contributi
PAC e debiti dell'agricoltore, ivi inclusi gli importi dovuti a titolo di prelievi supplementari imposti pagina 8 di 19 agli allevatori eccedentari per le quote latte, è stata ritenuta legittima dalla Cassazione con una serie di sentenze/ordinanze e, in ultimo, con le ordinanze nn. 5672/2024, 22827/2024 e 7196/2025.
In particolare:
- nell'ordinanza n. 5672/2024 la Corte ha evidenziato che “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune
(Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando
l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez.
1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, Rv. 659653 - 01; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n.
16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022, Rv. 664238 - 01;
Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 - 01)”.
Tale principio è stato ribadito nell'ordinanza n. 7196/2025 dove si afferma che: “In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea
(Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 – 01, Sez. 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871
– 01). Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la possibilità di portare in compensazione rispetto al credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), il controcredito per prelievo supplementare relativo
pagina 9 di 19 alle quote latte”;
- nell'ordinanza n. 22827/2024 la Corte ha precisato che: “Già con l'ordinanza della Sez. 1 dell'11.4.2019 n. 10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione "atecnica" o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez. 1, n. 24325 del 3.11.2020, che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità; a tal fine è stata valorizzata l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito "in conformità alla legislazione nazionale"; che a questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli "importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario"; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di "rendere obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri"; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che "l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell'ordinamento nazionale;
che la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali
i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione,
pagina 10 di 19 diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono;
che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione
(in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC
(ai sensi del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, co.
5-duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005) e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile. La Corte ha esaminato anche l'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il
Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. (era) già in fatto operativo, risalendo al reg. CE n. 1663 del
1995, e che la compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli Stati membri di adottare
"tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento", ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE n.
595 del 2004. Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara. È stata superata anche l'ulteriore obiezione secondo cui
l'organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare, poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché, oltre al citato art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo
l'art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007, secondo il quale "i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono". La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il
pagina 11 di 19 regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione,
a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di "finanziatori" e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione;
che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra
l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo;
che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles;
che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo;
che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali "sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili" (quinto "considerando" del Reg. CE n. 1788/2003); che l'art. 17 del Reg. CE
n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare "tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento"; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n.
1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del e Pt_3
pagina 12 di 19 FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003). La compensazione si pone quindi quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema
PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n.
1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del
25 marzo 2004, C-231/00, C-303/2000 e C451/00) consistente nel "ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera". La compensazione impropria, per sua natura e anche a livello di diritto interno, del resto, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all'art.
1246 c.c., è naturaliter connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull'erroneo presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, laddove essa garantisca peraltro l'effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare. La tesi a favore della compensazione impropria
(tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria;
la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua
pagina 13 di 19 esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema;
l'Unione Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo;
pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione.
6.6. Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte con la sentenza n. 41593 del 27.12.2021 e con l'ordinanza Sez. 1, n. 16530 del 23.5.2022, oltre che da
Sez. 2, n. 8230 del 14.3.2022, ribadendo che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità”.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, che questa Corte condivide appieno, deve concludersi che la compensazione atecnica tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte - anche inerenti campagne antecedenti al 2009 - è del tutto legittima, sempre che i crediti a titolo di prelievo supplementare possano ritenersi certi e liquidi.
I primi tre motivi e il settimo motivo di appello sono dunque infondati, così come manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante ove si consideri che, come sottolineato dalla Cassazione, la compensazione “atecnica” o “impropria” è connaturata al sistema della PAC di matrice comunitaria e risponde all'esigenza di garantire l'effettività della relativa disciplina in virtù della primazia del diritto unionale, sancita dagli artt. 117, co. 1, e 11 Cost., che può essere derogata solo in presenza di norme comunitarie che ledono i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana (c.d. teoria dei controlimiti elaborata dalla Corte Costituzionale), ovvero in presenza di fattispecie che non si rinvengono nel caso in esame.
4.3. Sulla certezza e liquidità dei crediti per prelievo supplementare opposti in compensazione dalla CP_1
Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, inerendo tutti la pagina 14 di 19 questione dell'asserita non certezza e/o non liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla
CP_1
Va anzi tutto confermato che l'ordinanza del GIP di Roma non è di per sé idonea a determinare la necessità di disapplicare la normativa nazionale sul prelievo supplementare. Come evidenziato a più riprese dal Consiglio di Stato e ribadito da ultimo nella sentenza n. 3047/2025, “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati»” per la determinazione del prelievo supplementare qualora, come nel caso di specie, non venga fornita alcuna prova in ordine al concreto impatto delle citate indagini sulla attribuzione delle quote latte e sulla conseguente determinazione del prelievo applicato con riferimento alle campagne lattiere oggetto del presente giudizio.
Ciò detto, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il requisito della certezza (e della liquidità) del credito vantato dalla sulla scorta delle seguenti argomentazioni. CP_1
Il Tribunale ha innanzi tutto premesso che, in base all'indirizzo della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 41593/2021 e ribadito nella ordinanza n. 12721/2023, “b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n.
23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”; c) la verifica della certezza del controcredito è oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero»
(art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore”; d) al giudice di merito spetta di accertare
l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (così la sentenza impugnata, pag. 7).
Il Tribunale ha, poi, rilevato che “Come già precedentemente riportato, la giurisprudenza ha più volte
pagina 15 di 19 esposto il principio in base al quale l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli e acquirenti allo Stato (Cass. 41593/2021, Cass. ordinanza 16530/2022). La Corte di legittimità, con sentenza n. 4313/19 - conformemente a quanto rilevato con ordinanza n. 25261/2009 - ha evidenziato che nel SIAN, “secondo quanto chiariscono più circolari dell'AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell' di carattere certo, liquido ed esigibile. Non risulta documentato CP_3 che nella fattispecie in esame vi siano crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, in giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Gli anni contemplati nelle sentenze del Tar e del
Consiglio di Stato prodotte dall'opposta (tra le quali la sentenza del Consiglio di Stato 1321/2021) non coincidono con il lasso temporale oggetto del presente giudizio”.
Da quanto sopra emerge che la verifica circa la certezza e la liquidità del credito vantato dalla CP_1
è stata condotta dal Tribunale in conformità all'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione, da ultimo ribadito nella citata ordinanza n. 22827/2024, in forza del quale:
- in linea generale, la legislazione nazionale attribuisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte stabilendo che l'iscrizione nel SIAN “degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero”
(art. 8-ter, co. 4, L. 33/2009), sicché l'iscrizione del debito nel sistema legittima la deduzione delle somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo supplementare poiché il controcredito accertato dall'AGEA è certo, liquido ed esigibile;
- soltanto in caso di contestazione del credito opposto in compensazione, il giudice deve verificare l'esistenza dei presupposti per la compensazione alla luce delle circostanze del caso concreto, e nel caso di specie la certezza e la liquidità del credito era stata contestata dalla in modo Parte_1 del tutto generico, non avendo la stessa né specificamente allegato, né tanto meno provato, che i prelievi supplementari oggetto di compensazione fossero stati impugnati nella competente sede giurisdizionale.
Ne consegue che la certezza e liquidità del credito compensato dall'AGEA è stata accertata dal primo giudice NON già in virtù della mera iscrizione dei corrispondenti debiti nel SIAN, bensì in ragione del fatto che l' non ha ottemperato né all'onere di specifica contestazione (con i Parte_1 conseguenti effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), né all'onere, imposto dall'art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza di circostanze idonee a mettere in discussione detta certezza, sebbene l'odierna appellante pagina 16 di 19 avesse a disposizione tutti gli strumenti necessari, anche in virtù del principio della c.d. vicinanza della prova, per allegare e dimostrare la pendenza di contenziosi in relazione agli atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto delle compensazioni contestate in giudizio.
Sicché la decisione del Tribunale appare corretta sotto il profilo qui considerato, posto che la certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla non può essere messa idoneamente in CP_1 dubbio, come vorrebbe l'appellante, semplicemente contestando genericamente la sufficienza dell'iscrizione del debito nel Registro nazionale presso il SIAN, a ciò ostando l'efficacia attribuita dalla normativa italiana all'accertamento espletato dall'AGEA quanto alla debenza e al quantum del prelievo supplementare, con la conseguenza che la compensazione c.d. comunitaria rimane impedita solo qualora sia comprovato che il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato nelle opportune sedi giurisdizionali.
Tale prova, come detto, non è stata fornita dalla nel giudizio di primo grado. Parte_1
Né d'altra parte è stata fornita nel presente giudizio ove si consideri che la sentenza del Tribunale di
Cassano d'Adda - citata nell'atto di appello - non è stata depositata, sicché non può essere presa in considerazione, e che le sentenze del Tar e Consiglio di Stato prodotte in primo grado e in appello sono del tutto irrilevanti.
Infatti, per esplicita ammissione dell'appellante, con le sentenze n. 8212/2021 e n. 16725/25 il
Consiglio di Stato ha annullato rispettivamente il prelievo supplementare per gli anni 1997/1998 e
1998/1999 e quello relativo all'anno 2007/2008, mentre con la sentenza n. 13390/2023 il Tar del Lazio ha annullato il prelievo supplementare per l'anno 2009/2010. Trattasi all'evidenza di campagne lattiere diverse da quelle oggetto del presente giudizio che attiene alle compensazioni operate dall' con CP_4 riferimento al prelievo supplementare dovuto per gli anni 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 e
2008/2009 come risulta dal dettaglio delle imputazioni relative al regime delle quote latte prodotto dall'appellante (doc. 2 ) dal quale emerge che solo per i predetti anni è stato operato il Parte_1
“recupero automatico”, ovvero tramite compensazione, del prelievo supplementare dovuto dall' di cui è stata chiesta la restituzione con il ricorso per decreto ingiuntivo. Parte_1
Peraltro, l'appellante sostiene che le somme poste dalla in compensazione con i propri crediti CP_1
a titolo di PAC devono ritenersi incerte o comunque illiquide in considerazione del contenuto delle sentenze rese dalla CGUE nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19, che hanno dichiarato la contrarietà al diritto comunitario (i.e. regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 del Consiglio e i regolamenti n. 1788/2003 del Consiglio e n. 595/2004 della Commissione) delle norme italiane (art. 1, comma 8, pagina 17 di 19 d.l. n. 43/1999 e art. 1, comma 5, d.l. n. 8/2000, nonché l'art. 9 d.l. n. 49/2003 in combinato disposto con l'art. 2, comma 3, d.l. n. 157/2004) che prevedono rispettivamente: i) che il prelievo supplementare venga quantificato dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati eseguita per categorie prioritarie e non già, come invece imposto dai regolamenti sopra citati, secondo un criterio paritario e proporzionale;
e ii) che sanciscono quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria di produttori cui restituire il prelievo riscosso in eccesso quello del regolare versamento mensile del prelievo da parte dell'acquirente; sentenze che dunque imporrebbero a questo giudice ordinario di disapplicare dette norme, con conseguente caducazione di tutti i prelievi calcolati sulla scorta di tali norme ritenute contrarie al diritto comunitario.
A tale riguardo si osserva che parte appellante non ha mai neppure dedotto, con riferimento alle campagne cui si riferiscono le sentenze CGUE rese nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19, di essere rimasta pregiudicata, nel calcolo del prelievo supplementare operato da AGEA nei suoi confronti, dall'illegittima applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa italiana in contrasto con la disciplina comunitaria.
La tesi, pertanto, non può essere accolta.
In definitiva, non sussistono i presupposti per disporre la disapplicazione degli atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto del presente giudizio e ritenere conseguentemente incerti ed illiquidi i relativi importi opposti in compensazione da parte della CP_1
Risulta infine irrilevante, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità con riferimento ai crediti posti dalla Regione in compensazione a titolo di prelievo supplementare per le annate in contestazione, la presunta contrarietà al diritto comunitario della normativa italiana sul prelievo supplementare anticipato (da versare su base mensile) introdotta dall'art. 5 del DL 49/2003 (convertito con modificazioni dalla L 119/2003).
Come si è detto, infatti, l'AGEA ha da tempo quantificato ed accertato il prelievo supplementare dovuto dalla in via definitiva per tali anni, senza che l'odierna appellante abbia Parte_1 dimostrato di aver mai contestato le somme accertate nelle sedi opportune e nei tempi previsti dalla legge.
Peraltro - premesso che nessuna contrarietà al diritto comunitario è stata riscontrata dalla Corte di
Giustizia circa l'obbligo, introdotto dalla normativa italiana, di versamento anticipato, a cadenza mensile, del prelievo supplementare - tale obbligo di versamento anticipato appare coerente con la normativa comunitaria in materia di quote latte che, a partire dal Reg. CEE 3950/92 (cui è stata data pagina 18 di 19 attuazione con l'art. 5 del DL 49/2003), attribuisce alla discrezionalità degli Stati membri stabilire i termini e le modalità con cui devono essere riscossi i prelievi supplementari dovuti annualmente dai produttori eccedentari e, quindi, non esclude la possibilità di imporre il prelievo su base mensile e di restituire in un secondo momento quanto riscosso in eccedenza (come previsto dall'art. 9 DL 49/2003).
La previsione in discorso appare, peraltro, ragionevole, proporzionata e idonea rispetto al fine di disincentivare la sovrapproduzione del latte, trattandosi dell'unica misura che - imponendo, sin dal momento della consegna del latte, il pagamento del contributo - impedisce da subito l'acquisizione di qualsiasi vantaggio economico dalla sovrapproduzione.
***
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m.
n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della non espletata fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4902/2024, pubblicata in data 9
[...] maggio 2024, così dispone:
1) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellata, delle Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del co. 1-quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Cons. rel. Il Presidente
Francesco Distefano Margherita Monte
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