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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/09/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13035/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13035 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistita dall'avv. Giovanni Emilio Molinari Parte_1
ATTRICE contro assistita dall'avv. Werner Manzillo Controparte_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
La società proponeva opposizione al precetto notificatole dalla società Parte_1
con cui quest'ultima le aveva chiesto la consegna della Controparte_1 documentazione indicata nel decreto ingiuntivo n. 300/2022, emesso in data
21.1.2022 dal Tribunale di Brescia.
L'opponente deduceva molteplici ragioni per cui il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere concesso e dichiarato esecutivo e sosteneva che il diritto consacrato nel titolo esecutivo fosse venuto meno.
pagina 1 di 4 La società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività dell'opposizione e, comunque, la sua infondatezza.
All'udienza del 18.9.2025, la causa era posta in decisione.
- - - - - -
L'eccezione di tardività e, dunque, di inammissibilità dell'opposizione a precetto è infondata.
L'opponente ha tempestivamente opposto il precetto secondo il c.d. vecchio rito e il giudice istruttore ha disposto la rinotifica dell'atto di citazione secondo il rispetto del modello processuale introdotto dalla c.d. riforma “Cartabia”.
L'introduzione dell'opposizione secondo il c.d. vecchio rito non determina certo l'impossibilità del giudizio a pervenire ad una decisione sul merito, atteso che a seguito dell'ordinanza del giudice istruttore parte attrice ha provveduto a rinotificare l'atto di citazione.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opposizione preventiva all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi (es. compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di pagina 2 di 4 cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che avrebbe potuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affermato che il diritto della convenuta alla consegna dei documenti sarebbe venuto meno.
Al riguardo, va osservato che il decreto ingiuntivo non è stato revocato e che parte convenuta si è limitata a chiedere la consegna dei documenti indicati nel titolo esecutivo.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico della società e sono liquidate in € Parte_1
5.810,00 per compensi, oltre contributo forfettario spese 15%, iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione e condanna la società a rifondere a parte Parte_1 convenuta le spese di lite liquidate in motivazione. pagina 3 di 4 Così deciso in Brescia il 18.9.2025
Il giudice
Gianluigi Canali
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 13035 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 e promossa da assistita dall'avv. Giovanni Emilio Molinari Parte_1
ATTRICE contro assistita dall'avv. Werner Manzillo Controparte_1
CONVENUTA
Fatto e diritto.
La società proponeva opposizione al precetto notificatole dalla società Parte_1
con cui quest'ultima le aveva chiesto la consegna della Controparte_1 documentazione indicata nel decreto ingiuntivo n. 300/2022, emesso in data
21.1.2022 dal Tribunale di Brescia.
L'opponente deduceva molteplici ragioni per cui il decreto ingiuntivo non avrebbe dovuto essere concesso e dichiarato esecutivo e sosteneva che il diritto consacrato nel titolo esecutivo fosse venuto meno.
pagina 1 di 4 La società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività dell'opposizione e, comunque, la sua infondatezza.
All'udienza del 18.9.2025, la causa era posta in decisione.
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L'eccezione di tardività e, dunque, di inammissibilità dell'opposizione a precetto è infondata.
L'opponente ha tempestivamente opposto il precetto secondo il c.d. vecchio rito e il giudice istruttore ha disposto la rinotifica dell'atto di citazione secondo il rispetto del modello processuale introdotto dalla c.d. riforma “Cartabia”.
L'introduzione dell'opposizione secondo il c.d. vecchio rito non determina certo l'impossibilità del giudizio a pervenire ad una decisione sul merito, atteso che a seguito dell'ordinanza del giudice istruttore parte attrice ha provveduto a rinotificare l'atto di citazione.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
L'opposizione preventiva all'esecuzione, oltre che per negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo.
Una simile contestazione, che in relazione ai titoli di formazione stragiudiziale non incontra limiti particolari, non risulta sempre proponibile con riferimento ai titoli di formazione giudiziale.
La giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi (es. compensazione, transazione pagamento ecc.), verificatisi successivamente alla formazione del titolo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “in sede di opposizione nel processo di esecuzione, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche sulla base di quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di pagina 2 di 4 cognizione preordinato alla Costituzione del titolo giudiziale, e risulterebbero, perciò, in contrasto con l'accertamento contenuto nel giudicato, il quale, a norma dell'art. 2909 cod. civ., fa stato ad ogni effetto tra le parti” (Cass. n. 6605/1988 e più recentemente Cass. 4505/2011).
Di conseguenza, l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano verificati prima della formazione del titolo giudiziale.
Alla medesima conclusione si giunge quando il fatto costitutivo dell'eccezione si è verificato durante il giudizio di merito, ma prima che siano maturate le preclusioni assertive (eccezioni in senso stretto) e probatorie (eccezioni in senso lato).
Quando detti fatti si siano verificati dopo la maturazione di un termine preclusivo, secondo una prima opinione, essi potrebbero essere fatti valere solamente mediante il giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre secondo altri sarebbe necessario appellare la sentenza.
Secondo una terza e prevalente tesi, la parte potrebbe alternativamente proporre opposizione all'esecuzione o impugnare la sentenza.
Nel caso in esame, parte opponente, in questa sede, ha sollevato le questioni che avrebbe potuto sollevare nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affermato che il diritto della convenuta alla consegna dei documenti sarebbe venuto meno.
Al riguardo, va osservato che il decreto ingiuntivo non è stato revocato e che parte convenuta si è limitata a chiedere la consegna dei documenti indicati nel titolo esecutivo.
Per le ragioni esposte l'opposizione è respinta.
Le spese di lite sono poste a carico della società e sono liquidate in € Parte_1
5.810,00 per compensi, oltre contributo forfettario spese 15%, iva e cpa di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinge l'opposizione e condanna la società a rifondere a parte Parte_1 convenuta le spese di lite liquidate in motivazione. pagina 3 di 4 Così deciso in Brescia il 18.9.2025
Il giudice
Gianluigi Canali
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