Ordinanza cautelare 24 marzo 2022
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 12060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12060 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2022, proposto da
IN Ajello, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Giudiziario-Sez. Autonoma Magistratura Onoraria c/o Corte Appello Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
di LI Andolfo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del CSM del 23 novembre 2021, prot. csm-onban-viii-2019-00090, pubblicata il 15 dicembre 2021 nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio per la nomina a vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale Ordinario di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Vista la memoria del 26 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- successivamente all’assegnazione del ricorso al relatore, disposta con decreto del 8 marzo 2025, parte ricorrente ha depositato in data 26 marzo 2025 dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
- all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 6 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO