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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2290 del Ruolo Contenzioso generale dell'anno 2020
e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Aventino n. 98, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Paolo La Barbera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, via dei Rododendri n. 11, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Marina Casale, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTI
Oggetto: contratto di appalto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1
e per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo ancora Controparte_1 Controparte_2 dovuto, pari a € 48.300,00 oltre iva, per le opere edili eseguite nell'immobile dei convenuti sito in
Monte Porzio Catone, via Colle Pisano n. 17.
A fondamento della domanda di adempimento proposta, l'attrice ha dedotto che: in data
22.10.2014, su incarico dei fratelli e aveva svolto una serie di Controparte_1 Persona_1
ingenti lavori di straordinaria manutenzione presso la villetta sita in Monte Porzio Catone, via Colle
1 Pisano n. 11 (rectius n. 17), di proprietà di entrambi;
precisamente, i lavori erano finalizzati sia al rifacimento del fabbricato che al suo frazionamento in due unità immobiliari, in modo tale che ciascuno dei fratelli avesse la propria, indipendente abitazione;
l'importo complessivo dei lavori, comprese opere extra, era stato di circa € 106.350,00 oltre iva, e furono completati, a maggio 2016, come da certificato di ultimazione delle opere e regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, geom. i lavori erano stati regolarmente saldati dai due fratelli, per una parte, CP_3 pari a € 18.000,00, in contanti in rate successive alla fine dei lavori;
considerato il buon esito del primo appalto, a novembre 2016 unitamente alla figlia le aveva Controparte_1 Controparte_2
commissionato altri lavori, relativi ristrutturazione interna della porzione di loro spettanza dello stesso villino sito in via Colle Pisano, ove la seconda avrebbe dovuto stabilirsi;
era stato predisposto in data 25.11.2016 un preventivo, verbalmente accettato dai committenti, con un sconto, sicché il prezzo pattuito era di € 34.000,00 oltre iva;
nel corso di tale secondo appalto, peraltro, erano state commissionate ed eseguite numerose varianti e opere extra, come da elenco stilato, del valore di complessivi € 34.700,00 più iva, sicché il costo complessivo dovuto dai sig.ri ammontava CP_1
a € 68.700,00, oltre iva;
a fronte della regolare esecuzione e consegna di tutti i lavori a maggio
2018, la committenza aveva corrisposto la minor somma di € 20.300,00, non anche il saldo di €
48.300,00; solo dopo l'intimazione di pagamento, i committenti, tramite l'avv. Marina Casale, per la prima volta e in maniera del tutto intempestiva, avevano contestato pretesi vizi delle opere e la mancata consegna delle certificazioni degli impianti, evidentemente allo scopo di sottrarsi al pagamento del saldo.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti con comparsa tempestivamente depositata il
13.10.2020, contestando la domanda attorea e spiegando domande riconvenzionali. Nell'ordine, ha eccepito la propria carenza di “legittimazione” passiva, avendo commissionato Controparte_2 tutti i lavori presso l'immobile di via Colle Pisano n. 17 il padre, che ne era il Controparte_1
proprietario. Nel merito, rispetto al primo contratto di appalto del 2014, ha dedotto Controparte_1 di vantare un controcredito restitutorio di € 11.758.90, per aver corrisposto somme in eccedenza rispetto al compenso pattuito per i lavori, nonché un controcredito risarcitorio pari alla penale di €
100,00 al giorno per ciascun giorno di ritardo, essendo stati ultimati i lavori soltanto il 20.10.2016; rispetto al secondo contratto di appalto, i convenuti hanno contestato l'abbandono del cantiere da parte dell'attrice e l'omesso rilascio delle certificazioni degli impianti, oltre alla realizzazione non a regola d'arte di alcune delle opere commissionate. Hanno altresì evidenziato la mancata conoscenza, fino all'inizio del giudizio, del documento “elenco lavorazioni extra”, non firmato;
2 peraltro, talune delle opere extra si erano rese necessarie per porre rimedio ad errori progettuali commessi dallo stesso legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, l'attrice ha precisato le conclusioni come di seguito si riporta: “Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così accertare e stabilire: a) accertare e dichiarare che tra la attrice ed i Parte_1
committenti signori e è intercorso un contratto di appalto di Controparte_1 Controparte_2
lavori edili e di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile sito in Monte Porzio Catone Via di
Colle Pisano n. 11 di proprietà e di pertinenza dei convenuti;
b) che i lavori sono stati eseguiti dalla società attrice in favore dei chiamati in giudizio in qualità di proprietari o detentori dell'immobile, sulla scorta del preventivo dei lavori redatto il 25.11.2016 dalla appaltatrice ed accettato dalla committenza;
c) accertare e dichiarare la corretta e completa esecuzione delle opere commissionate nel contratto, nonché di quelle eseguite extra contratto ed in corso d'opera su espressa ulteriore commissione dei convenuti signori d) di conseguenza voglia il CP_1
Tribunale accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1655 e 1667 c.c. il diritto della società attrice al pagamento del prezzo dell'appalto – comprensivo sia delle opere inizialmente previste (per euro
34.000,00) che per quelle eseguite in corso dell'appalto (per euro 34.700,00) e quindi euro
68.700,00 detratti gli acconti ricevuti o quella somma minore o maggiore che risultasse di giustizia.
e) In via subordinata accertare e dichiarare il diritto della società attrice al pagamento della somma di euro 55.720,00 come stabilita nella CTU depositata a seguito dell'analisi della contabilità intercorsa tra le parti ed a seguito della valutazione delle opere effettivamente eseguite
e del loro valore di mercato. f) In via ulteriormente subordinata voglia il Giudice accertare il diritto della società attrice al pagamento della minor somma di euro 45.820,00, volendo solo per ipotesi considerare legittima la richiesta di indennizzo svolta dai convenuti in merito alle opere non perfettamente eseguite ed all'eventuale ripristino, sebbene si insista per la declaratoria di intervenuta decadenza. g) per l'effetto voglia il Tribunale di Velletri condannare i convenuti
e in solido tra loro, ovvero nella misura che verrà ritenuta di Controparte_1 Controparte_2
giustizia per ciascuno di loro al pagamento in favore della della somma Parte_1
di euro 52.720,00 oltre interessi di mora ex Dlgs 231/2002 con decorrenza dal maggio 2018, fino all'effettivo pagamento, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di
Giustizia. h) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti costituiti per infondatezza in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite da distrarsi”.
3 I convenuti, invece, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra e pertanto si chiede Controparte_2
l'estromissione della stessa dal discutendo giudizio. sempre in via preliminare: alla luce della circostanza per cui risulta pendente, per i fatti di causa, un procedimento penale, sospendere ai sensi è per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c. il presente giudizio;
in via principale: accertare e dichiarare la non completa e non corretta esecuzione dei lavori affidati in appalto sia con il primo che con il secondo accordo verbale;
sempre in via principale: accertata la circostanza per cui il
Sig. , all'atto di pagamento delle somme pattuite nel contratto di appalto del Controparte_1
22.10.2014, ha corrisposto alla la somma di Euro 21.640,00 in eccedenza, e Parte_1
quindi ordinare la restituzione della stessa;
ancora in via principale: accertare e dichiarare che le lavorazioni “extra” dichiaratamente eseguite dall'attrice in realtà facevano parte dell'accordo concluso nel novembre 2016 e che MAI alcun accordo successivo è stato raggiunto dalle parti;
e per l'effetto: dichiarare inefficace/nullo/inesistente il preventivo di appalto del 25.11.2016 depositato dall'attrice; e conseguentemente: dichiarare illegittima e priva vi fondamento la richiesta di pagamento, avanzata dall'attrice, della somma di Euro 48.300,00; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave ritardo nella esecuzione dei lavori commissionati con la sottoscrizione del primo contratto di appalto del 22.10.2014 così come dimostrato e per
l'effetto: condannare parte attrice alla corresponsione della somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 22.10.2014 al 20.10.2016; sempre in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la mancata e/o non corretta esecuzione di parte dei lavori appaltati come richiesto in via principale, condannare la attrice al risarcimento dei danni subiti per un valore 30.000,00 o quella diversa somma che verrà accertata e ritenuta di giustizia”.
La causa viene decisa all'odierna udienza, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
*********
Per prima cosa va respinta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dai convenuti, dal momento che non risulta la pendenza di alcun processo penale in rapporto di pregiudizialità (art. 295 c.p.c.) con l'odierno procedimento. Parte convenuta ha depositato soltanto il verbale di ratifica della querela sporta nei confronti di amministratore della (doc. Parte_2 Parte_1
12); l'odierno giudizio civile pende, tuttavia, tra quest'ultima (che è persona giuridica distinta dal suo legale rappresentante) e i convenuti;
in ogni caso, non è stato documentato lo sviluppo di tale querela, che di per sé sola, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non importa pendenza del
4 processo penale ai fini dell'art. 295 c.p.c., occorrendo l'esercizio dell'azione penale da parte del
P.M. (v. sul tema Cass., 14 maggio 2018, n. 11688).
Venendo al merito, deve rammentarsi che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe su chi agisce in giudizio, assumendo di essere creditore di una determinata prestazione, esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. in termini Cass. n. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conformi, tra le tante, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004).
Occorre altresì considerare che, rispetto al contratto di appalto, “non richiedendo forma scritta ex lege, ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da l'un d'essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale od anche tacitamente, per facta concludentia, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato” (cfr. ex plurimis Cass., 22 novembre 2000, n. 15112).
La prova del raggiungimento di un appalto tra privati, per l'esecuzione di opere, non deve quindi essere data mediante un contratto in forma scritta, potendo essere integrata da plurimi altri elementi, comprese le presunzioni e le prove testimoniali.
Nel caso concreto, la ha agito in giudizio per conseguire il pagamento: Parte_1
1) del saldo del corrispettivo dovuto dai convenuti – entrambi in qualità di committenti – in relazione ai lavori di ristrutturazione appaltati presso l'immobile sito in Monte Porzio Catone, via
Colle Pisano n. 17, oggetto del preventivo del 25.11.2016 (doc. 5), per i quali ha ricevuto soltanto un acconto di € 20.300,00 sul totale pattuito a corpo di € 34.000,00 più iva (prezzo scontato rispetto al preventivo originario); 2) del compenso per le varianti e le “opere extra” realizzate per volontà dei committenti (elencate nel doc. 6), pari a € 34.700,00 più iva.
5 Mette subito conto di sottolineare che l'attrice non ha proposto in giudizio alcuna domanda relativa al primo contratto di appalto, intercorso a far data dal 22.10.2014 con il convenuto
[...]
e il fratello, Tale contratto è stato soltanto menzionato da parte attrice CP_1 Persona_2
nella parte espositiva del proprio atto introduttivo, al fine di illustrare i rapporti complessivamente intercorsi con i convenuti. Tale contratto costituisce, invece, oggetto delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, che verranno esaminate nel prosieguo della trattazione.
Ciò posto, muovendo dall'esame delle domande principali (di adempimento dell'obbligo di pagamento del compenso), l'attrice era onerata di provare l'esistenza sia del contratto di appalto concluso a novembre 2016, sia dell'esecuzione delle varianti e delle lavorazioni extra su richiesta dei committenti.
Quanto al primo, la prova è stata ampiamente raggiunta: a prescindere dal fatto che il preventivo datato 25.11.2016 non risulti firmato, è assolutamente pacifico tra le parti che
[...]
abbia commissionato alla che precedentemente aveva curato il CP_1 Parte_1
frazionamento del suo villino e di quello del fratello tra il 2014 e il 2016, la ristrutturazione interna della porzione di sua proprietà, destinata a diventare l'abitazione della figlia, al Controparte_2 prezzo “scontato” di € 34.000,00. Infatti, lo stesso in sede di interrogatorio Controparte_1 formale, ha confessato “si è offerto lui a 37.000 mila euro;
a me sembrava troppo e volevo farla per conto mio;
lui però ha insistito e siccome aveva già il materiale dentro casa;
è sceso di prezzo a
34.000 euro, a noi non andava bene comunque. Poi siccome io del primo lavoro ero rimasto scontento perché ci sono voluti oltre due anni, anche per questo non glielo volevo far fare il nuovo lavoro, alla fine però ho accettato. Ma entro 4 mesi doveva essere fatto perché mia figlia doveva trasferirsi nell'immobile” (v. verbale dell'udienza del 3.03.2022).
La qualità di committente in capo a non è perciò revocabile in dubbio. Controparte_1
In realtà, dalle prove complessivamente raccolte, sia orali che documentali, emerge che i lavori siano stati commissionati anche dalla convenuta Quest'ultima ha negato la Controparte_2 propria titolarità passiva, sul presupposto che l'immobile fosse di proprietà del padre, che si sarebbe limitata a coadiuvare nel controllo degli stati di avanzamento lavori e nella scelta dei materiali.
L'eccezione è priva di pregio.
Il committente di un appalto, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, non deve necessariamente essere il “proprietario” dell'appartamento ove vengono eseguiti i lavori, sicché a nulla rileva, di per sé, che l'immobile sia intestato al solo Controparte_1
Plurimi indizi, poi, militano nel senso che i lavori siano stati commissionati anche da
[...]
Per prima cosa, il preventivo che la ha inviato ai convenuti – e sul CP_2 Parte_1
6 quale poi è stato raggiunto l'accordo – è “intestato” proprio a (doc. 5), che Controparte_2
d'altronde era il soggetto direttamente interessato alle lavorazioni, visto che l'immobile, per ammissione di doveva divenire in breve tempo l'abitazione della figlia. Era Controparte_1 quest'ultima, dunque, interessata a trasformarlo a proprio gusto.
Sempre in sede di interrogatorio formale, ha precisato che il prezzo scontato Controparte_1 di € 34.000,00, poi accettato, “a noi non andava bene comunque”, implicitamente ammettendo che le trattative sul prezzo dell'appalto vennero condotte non da lui soltanto ma pure dalla figlia.
A ciò si aggiunga che, a fronte della richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta ad entrambi i convenuti (doc. 8 di parte attrice), questi ultimi, a mezzo del loro difensore, non hanno affatto contestato la qualità di committente anche di bensì l'eccessiva quantificazione Controparte_2
del compenso e la mancata consegna dei certificati di conformità degli impianti (v. doc. 9 di parte attrice).
Ancora, gli operai della sentiti quali testimoni, hanno confermato Parte_1
l'assidua presenza in cantieri di entrambi i convenuti e, soprattutto, che tutti e due impartivano loro ordini o richieste di varianti in corso d'opera; il teste , in particolare, ha Testimone_1 precisato che “le modifiche venivano chieste da tutti, anche dalla signora ” (v. verbale CP_2 dell'udienza del 7.07.2022).
Gli stessi convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta, hanno denunciato l'abbandono del cantiere da parte della società attrice dopo un'accesa discussione tra legale Parte_2
rappresentante della società, e con ciò sconfessando la tesi secondo cui Controparte_2 quest'ultima si sarebbe limitata ad aiutare il padre nella scelta dei materiali o nel seguire l'andamento dei lavori.
Gli elementi sopra evidenziati conducono invece a ritenere sufficientemente provata la qualità di committente anche in capo a che ha ricoperto un ruolo di primo piano nella Controparte_2
vicenda contrattuale;
non si vede, altrimenti, come potesse impartire indicazioni sulle lavorazioni da eseguire agli operai o la ragione per la quale si interfacciasse direttamente con legale Parte_2
rappresentante della società appaltatrice.
Quanto al corrispettivo di tale primo appalto, emerge la fondatezza della deduzione difensiva secondo cui la somma di € 34.000,00 era da intendersi già comprensiva dell'iva. Infatti, il preventivo prevedeva la cifra iniziale di € 37.088,00 senza menzionare l'iva; poi, le parti si sono pacificamente accordate verbalmente per uno sconto sul prezzo fino a € 34.000,00 e che tale cifra fosse comprensiva dell'iva lo si ricava dal fatto che nel brogliaccio dei pagamenti in acconto eseguiti dai convenuti (doc. 8 di parte convenuta), recante diverse sottoscrizioni non disconosciute
7 di dopo l'indicazione “lavori casa giorgia” è riportata, sia a numeri che a lettere, la Parte_2 somma di € 34.000,00, senza l'aggiunta dell'iva.
Sintetizzando quanto sopra osservato, sia che hanno Controparte_1 Controparte_2
commissionato alla i lavori di cui al preventivo al 25.11.2016, al prezzo Parte_1 scontato di € 34.000,00 (iva inclusa).
Deve parimenti ritenersi adeguatamente raggiunta la prova che in corso d'opera i committenti abbiano richiesto lavorazioni ulteriori alla (quelle di cui all'elenco prodotto da Parte_1
parte attrice, doc. 6), che poi le ha eseguite;
rispetto a tali opere aggiuntive sussiste il diritto dell'attrice al pagamento del relativo compenso.
In generale, infatti, deve rammentarsi che se vengono eseguite dall'appaltatore opere extra- contratto, ossia lavorazioni nuove rispetto a quelle inizialmente concordate con il committente,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore, da liquidarsi giudizialmente ove le parti non lo abbiano prestabilito: “in tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 c.c., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c. in base alle tariffe vigenti o agi usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova”
(cfr. Cass., 30 agosto 2004, n. 17386; Cass., 28 luglio 2000, n. 9926).
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la abbia realizzato, oltre Parte_1
alle opere di cui al preventivo originario (non firmato ma sul quale, pacificamente, le parti erano d'accordo), anche lavorazioni aggiuntive.
Infatti, gli stessi convenuti, nella propria comparsa di risposta, hanno rimarcato la mancata sottoscrizione dell'elenco dei lavori aggiuntivi (ma, come si è già ampiamente motivato, l'appalto non è contratto che richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem) ma poi hanno sostanzialmente riconosciuto che la le ha realizzate (già prima del giudizio, Parte_1
nella missiva del 28.10.2018, è stato lo stesso difensore dei convenuti a fare testuale riferimento alle
“continue modifiche in corso d'opera”, cfr. doc. 9 dell'attrice), salvo eccepire che due di esse (la nicchia di un termosifone e l'alloggio della lavatrice) si sarebbero rese necessarie per porre rimedio ad alcuni errori imputabili alla ditta.
A ben vedere, infatti, ha ammesso la circostanza dell'esecuzione di Controparte_1
modifiche e opere extra in sede di interrogatorio formale, in risposta al capitolo 11) della memoria istruttoria di parte attrice: “le varianti sono state apportate per colpa sua, per rimediare a cose fatte male, ad esempio i termosifoni”.
8 Dunque, il convenuto, pur ribadendo la tesi secondo cui si sarebbe trattato di opere necessarie per riparare ad errori dell'appaltatore, ha ammesso la circostanza della realizzazione di lavorazioni diverse, non contemplate nell'originario preventivo del 2016.
La conferma dell'esecuzione si ricava anche dalla c.t.u.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha constatato – previo sopralluogo sui luoghi di causa svolto nel contraddittorio delle parti – che le opere indicate sia nel preventivo originario che nell'elenco dei lavori aggiuntivi risultavano realizzate (su quelle non eseguite a regola d'arte si tornerà a breve) e ha altresì precisato, in risposta all'apposito quesito sul punto, che le opere extra
“sono vere e proprie lavorazioni ad integrazione del progetto originario”; in alcuni casi (si pensi alla pavimentazione realizzata in parquet anziché in ceramica come chiaramente prevedeva il preventivo originario del 25.11.2016, a dispetto di quanto sostengono i convenuti nelle note critiche alla c.t.u.), invece, possono ricondursi, a giudizio del Tribunale, alla categoria delle variazioni chieste dal committente (art. 1661 c.c.).
Ad ogni modo, all'appaltatore spetta un compenso ulteriore.
Gli elementi di prova sopra sintetizzati smentiscono la tesi difensiva dei convenuti, secondo cui si tratterebbe di opere comunque ricomprese nel costo iniziale di € 34.000,00: fatta eccezione per la nicchia del termosifone del bagno e per l'alloggio della lavatrice (su cui si tornerà), le altre sono opere nuove oppure varianti volute dai committenti (art. 1661 c.c.), che non potevano dirsi incluse nel prezzo preventivato ab origine, in quanto la necessità della loro esecuzione è emersa ed
è stata richiesta soltanto in corso d'opera.
La bontà di tale ricostruzione si ricava, d'altronde, dalle testimonianze dei due operai della società attrice, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, trattandosi di soggetti che hanno reso dichiarazioni tra loro coincidenti e sovrapponibili e che risultano privi di un qualche personale interesse nella vicenda per cui è giudizio (a differenza della teste moglie del in Tes_2 CP_1
regime di comunione legale dei beni, maggiormente coinvolta nella vicenda, come dalla stessa riferito “preciso che io neanche glielo volevo far fare perché il lavoro precedente era stato fatto in un tempo eccessivo e non era stato completato”).
Nel dettaglio, il teste ha chiarito che “si, abbiamo dovuto smontare e Testimone_1
rifare delle cose, ad esempio la tettoia, che prima era stata fatta più piccola e poi l'hanno voluta più grossa. Poi abbiamo dovuto cambiare la collocazione dei termosifoni. ADR di parte convenuta: no, non erano modifiche richieste per problemi, ma perché erano loro che volevano cambiare le cose”; il teste analogamente, ha dichiarato: “si, è vero. Per esempio, mi Testimone_3 ricordo che è stato modificato il tetto e poi anche una tettoia esterna di un balconcino;
all'inizio ci
9 avevano dato l'ok poi non andava bene e abbiamo dovuto smontare e sostituire. Poi anche dei tramezzi. ADR: io non avevo il capitolato in mano, quindi non so se erano opere previste dall'inizio. Sicuramente venivano spesso chieste dai committenti modifiche. ADR: erano presenti sul cantiere i committenti, quindi erano direttamente loro a chiedere di apportare modifiche”.
Quanto sin qui esposto consente di addivenire alla conclusione che sia che la Controparte_1
figlia, abbiano commissionato alla in un primo momento le Controparte_2 Parte_1 opere di cui al preventivo del 25.11.2016, concordando un prezzo scontato di € 34.000,00 inclusa iva;
a lavori in corso hanno però chiesto alla ditta di apportare diverse “modifiche”, in parte integranti vere e proprie opere extra rispetto al contratto concluso (come appurato dal c.t.u.), in parte suscettibili di essere qualificate come varianti ex art. 1661 c.c.; esse fanno quindi sorgere il diritto dell'appaltatore ad un compenso, da determinarsi giudizialmente in mancanza di un accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo dovuto per tali lavorazioni aggiuntive.
Del resto, in un caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto recentemente occasione di precisare che “la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessitava di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., per cui poteva essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo evidentemente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di incarico ricevuto dal committente e accettato” (cfr. Cass., 16 maggio 2024, n. 13600): anche nella vicenda in esame, è assolutamente inverosimile che la abbia realizzato le Parte_1
opere dell'elenco sub. doc. 6 (l'esecuzione delle stesse, come visto, emerge in parte dall'assenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., in parte dalle dichiarazioni del e, infine, dalla CP_1
c.t.u.) di sua iniziativa o addirittura all'insaputa dei committenti, che peraltro erano costantemente presenti in cantiere, come riferito dai testimoni, e quindi hanno supervisionato l'esecuzione dei lavori.
Venendo alla quantificazione del corrispettivo spettante alla per Parte_1
l'appalto originario del 25.11.2016 erano dovuti, come detto, € 34.000,00 complessivi.
Per le opere extra e le varianti ordinate dalla committenza, l'attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo di aver quantificato il costo di € 34.700,00 (in questo caso si reputa corretto aggiungere l'iva, trattandosi di compenso non preventivamente concordato e quindi che non si può considerare comprensivo dell'imposta), per un totale di € 38.170,00, applicando lo stesso prezziario adoperato per stilare il preventivo del 25.11.2016.
È stato chiesto al c.t.u. di verificare la congruità di tale importo rispetto ai prezziari correnti al tempo e il c.t.u. ha concluso sul punto, con valutazione rimasta priva di una specifica confutazione
10 ad opera dei convenuti o del loro c.t.p., che “i costi delle lavorazioni eseguite sono state stimate e verificate dal CTU in base ai valori medi dei prezzi correnti di mercato, e ha potuto constatare che sono corrispondenti e pertanto congrue con quelli applicati nel preventivo e nell'elenco dei lavori
“extra contratto” depositato dall'appaltatore”.
Ne consegue che € 38.170,00, iva inclusa, è il giusto corrispettivo per le opere extra e le varianti indicate dall'attrice nell'elenco di cui al doc. 6.
Tenuto conto dei pagamenti già effettuati dai convenuti (€ 20.300,00), la Parte_1 risulterebbe quindi tuttora creditrice verso i committenti dell'importo di € 51.870,00 (€
[...]
34.000,00 + € 38.170,00 - € 20.300,00 = € 51.870,00).
Tale importo deve però essere ridotto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dai convenuti che hanno invocato la garanzia per i vizi ex artt.
1667-1668 c.c., del costo delle opere viziate e da ripristinare.
A tal proposito, occorre evidenziare la tardività e quindi l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata dall'attrice; infatti, in prima Parte_1 udienza non ha sollevato l'eccezione (cfr. note di trattazione scritta del 28.10.2020 e dell'8.03.2021). Al riguardo, si osserva che l'art. 183, 5 comma, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio) prevedeva chiaramente che “nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”. La disposizione normativa è stata applicata, dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che “ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, comma 5, c.p.c.” (Cass., sez.
I, 13.05.2016, n. 9880) e che “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (così Cass., Sez. 6 - 3, 26.11.2019, n. 30745).
Peraltro, l'attrice non l'ha proposta specificamente neppure nella prima memoria ex art. 183,
6 comma n. 1, c.p.c., salvo poi invocare nuovamente la decadenza dalla garanzia per i vizi nelle note conclusive dell'8.10.2024.
Priva di effetti, si badi, è l'eccezione “in prevenzione” introdotta dall'attrice nell'atto di citazione;
l'eccezione avrebbe dovuto essere ritualmente proposta dalla dopo Parte_1
11 la comparsa di costituzione e risposta depositata dai convenuti, contenente altresì la contestazione su alcuni vizi delle opere e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Attesa la tardività dell'eccezione, occorre scomputare dal corrispettivo il costo delle opere che il c.t.u., sulla base delle contestazioni dei convenuti, ha constatato non essere state eseguite alla regola dell'arte e che sono le seguenti: 1) la scala posta al piano terra (sub. 512) d'accesso all'appartamento oggetto di causa (sub. 518), che risulta avere i gradini montati in contropendenza, ciò causa lo stagnare dell'acqua all'oro interno, inoltre i muretti laterali (rasatura e pittura) ad essa risultano essere non rifiniti secondo l'arte; 2) il montaggio della canna fumaria riferito alla termostufa installata al piano primo risulta essere collegata al discendente del tetto, non ha quindi ha canalizzazione esclusiva;
inoltre, la sua altezza termina sotto le finestre del piano secondo, creando il rientro dei fumi della stessa nell'appartamento oggetto di causa;
pertanto, è necessario il prolungamento di detta canna fino ad arrivare ed oltrepassare la gronda del tetto di copertura del piano secondo;
3) la rasatura e pittura interna ed esterna del muretto di recinzione sub. 513 risultano disomogenee e assenti in alcuni tratti, così anche vicino gli imbotti e in basso alla parete interna al muretto di recinzione;
4) gli impianti (elettrico, idrico, termico e gas cucina) sono privi della dichiarazione di conformità, che doveva essere rilasciata dall'impresa esecutrice alla fine dei lavori.
Il c.t.u. ha quindi stimato i costi di rifacimento di tali opere (con ciò rispondendo al quesito integrativo formulato dal Tribunale): 1) € 1.000,00 più iva per la canna fumaria della termostufa;
2)
€ 4.500,00 più iva per la demolizione e il rifacimento del rivestimento della scala (previo ripristino delle pendenze dei gradini esistenti); 3) € 500,00 più iva per il ripristino della rasatura e pittura interna ed esterna del muretto di recinzione sub. 513; 4) € 3.000,00 più iva per il rilascio delle certificazioni relative agli impianti elettrico, idrico, termico e gas cucina, la cui mancanza è sempre stata eccepita dai convenuti.
In totale, dunque, occorre scorporare dal saldo spettante a un importo di Parte_1
€ 9.000,00 più iva (al 10%), per un totale di € 9.900,00; si addiviene così all'importo, a credito di parte attrice, di € 41.970,00.
Ritiene peraltro il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione dei convenuti, di scomputare dal costo delle opere extra richiesto dall'appaltatore anche l'importo di € 300,00 per la nicchia del termosifone del bagno piccolo e quello di € 1.200,00 richiesto dalla ditta per la creazione dell'alloggio della lavatrice nella zona mansarda, per un totale di € 1.500,00, più iva (= € 1.650,00).
Infatti, tali costi sono gli unici – di quelli relativi alle opere extra – specificamente contestati dai convenuti nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., nella quale si legge che tali opere si sono rese necessarie per porre rimedio ad errori progettuali commessi
12 dalla che non aveva considerato che nel bagno non vi sarebbe stato, Parte_1
altrimenti, lo spazio necessario per allocare il termosifone e che non aveva realizzato gli scarichi per la lavatrice e l'asciugatrice.
Effettivamente, rispetto a tali contestazioni specifiche su carenze progettuali imputabili all'attrice, quest'ultima non ha adeguatamente replicato e, soprattutto, non ha fornito prova di aver esattamente adempiuto la propria prestazione (per i testimoni non sono state formulate domande relative a tali specifici aspetti).
Decurtando l'importo non dovuto di € 1.650,00, si giunge pertanto ad un credito residuo dell'attrice di € 40.320,00.
Non è invece possibile aderire alle ulteriori, sovrabbondanti osservazioni critiche del c.t.p. dei convenuti, che vorrebbe ottenere lo scomputo dal corrispettivo residuo spettante alla
[...]
di pressoché tutti gli altri costi delle varianti e delle opere extra, perché, a suo dire, Parte_1
non realizzate secondo le leges artis oppure ultimate da imprese terze incaricate dal sig. CP_1
(circostanza, quest'ultima, eccepita in atti in maniera generica e di cui, peraltro, non è stata fornita prova documentale;
né potevano ammettersi le prove testimoniali – sulle quali comunque i convenuti non hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni – perché i capitoli di prova non individuano in modo puntuale quali lavori, nello specifico, sarebbero stati completati da altri operai).
Infatti, i convenuti e il loro c.t.p. hanno introdotto soltanto in corso di operazioni peritali doglianze nuove, relative a vizi non specificamente eccepiti prima, con ciò ampliando inammissibilmente il thema decidendum; per questa ragione, si è demandato al c.t.u il compito di verificare quali fossero le opere viziate avendo riguardo esclusivamente a quelle specificamente contestate nella comparsa e nella prima memoria di cui all'art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., ossia fino al maturare delle preclusioni assertive.
A titolo esemplificativo, il c.t.p. scrive: “Dal sopralluogo effettuato non si evince alcuno spostamento dimostrabile e il sig. durante la perizia ha detto di non aver richiesto alcun CP_1 spostamento…” e “Autolivellante ultimo piano: Il sig. parte convenuta ha già spiegato il CP_1
giorno della perizia che il pavimento come da accordi è sempre stato in parquet, non ha ricevuto preventivi per costi superiori e non sa nemmeno se questo autolivellante è stato veramente messo oppure no”, con ciò confermando di essersi prevalentemente basato su dichiarazioni unilaterali rese dai suoi assistiti, molte delle quali, per la prima volta, nel corso della c.t.u., quindi inammissibili.
A tale ultimo proposito, va fatta applicazione del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui chiunque intenda far valere l'altrui inadempimento, anche in via di eccezione, non può
13 limitarsi a generiche allegazioni, essendo tenuto piuttosto ad indicare, in modo specifico, tutte le circostanze che lo integrano (cfr. Cass., 16 marzo 2018, n. 6618); l'allegazione delle circostanze materiali lesive del proprio diritto ed integranti l'inadempimento contrattuale costituisce, infatti,
l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio processuale, e costituisce applicazione del principio di correttezza e di leale collaborazione cui si conforma il processo civile (cfr. Cass. civ., 16 aprile 2021, n. 10141). Qualora si estendesse l'accertamento anche ai vizi o contestazioni ulteriori, chiaramente censurati dai committenti soltanto in sede di c.t.u., risulterebbe leso il diritto di difesa della parte attrice (che non ha avuto la possibilità, nelle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., di prendere posizione sul punto e di articolare altri mezzi di prova).
Taluni “difetti” lamentati in atti, con ogni evidenza, non sono poi qualificabili come vizi delle opere: la scala interna, ad esempio, non è viziata ma, a detta dei convenuti, “troppo piccola”; la maggiore “insonorizzazione” non risulta contemplata tra le opere commissionate;
il fatto che le porte non siano di misura “standard” - ma più grandi e quindi siano costate di più – non è classificabile come difetto.
In definitiva, il compenso spettante all'attrice va ridotto del solo costo di ripristino delle opere concretamente viziate emerse in sede di c.t.u. e del costo della nicchia del termosifone e dell'alloggio della lavatrice (realizzati dal per riparare suoi errori progettuali); ne consegue Pt_2 che il credito ancora vantato dalla ammonta a € 40.320,00 (iva inclusa). Parte_1
Passando all'esame delle ulteriori domande riconvenzionali proposte da è Controparte_1
parzialmente fondata quella di ripetizione di alcune somme corrisposte in eccedenza alla
[...]
in forza del primo contratto di appalto, stipulato il 22.10.2014. Parte_1
In particolare, al c.t.u. è stata fatta verificare la contabilità di tale appalto (mediante raffronto tra i contratti depositati dall'attrice e i pagamenti documentati dal convenuto, doc. 4-7, e/o non contestati o ammessi dalla stessa attrice) e, all'esito, è emerso un pagamento indebito di
[...] di € 5.718,39; trattasi, cioè, di una somma pagata in eccedenza rispetto al corrispettivo CP_1 pattuito per le opere eseguite dalla (somme complessivamente versate € Parte_1
115.185,00, a fronte di un corrispettivo dovuto di € 109.466,61, iva inclusa); peraltro, la convenuta non ha sollevato alcuna osservazione critica o contestazione in ordine alla contabilità ricostruita dal c.t.u., anzi nelle note conclusive si legge che “il CTU sulla base della documentazione fornita ed espressamente riconosciuta dalle parti ha elaborato una contabilità di cantiere molto precisa e concordante con le opere materialmente verificate nei sopralluoghi eseguiti dai tecnici” (v. pag. 9 delle note conclusive).
14 Anche sul punto non può invece aderirsi alla ricostruzione del c.t.p. dei convenuti, secondo cui, rispetto all'appalto del 22.10.2014, il avrebbe diritto alla restituzione di ben € CP_1
21.590,00 (è doveroso sottolineare che lo stesso nei propri scritti difensivi, aveva CP_1 quantificato il proprio credito restitutorio in soli € 11.758,00, quindi in un importo nettamente inferiore a quello prospettato dal suo c.t.p. e solo nelle note conclusive depositato 8.10.2014 ha modificato, in aumento e in modo tardivo, la propria domanda di ripetizione).
Infatti, il c.t.p. ha quantificato tale somma non limitandosi a confrontare i pagamenti effettuati in eccedenza rispetto al corrispettivo pattuito ma scorporando tutta una serie di opere che, a suo dire, non sarebbero state eseguite o non sarebbero state eseguite a regola d'arte.
Occorre però rammentare che la società non ha agito in giudizio per il Parte_1
pagamento del corrispettivo del primo appalto, che quindi esula totalmente dalle domande principali;
il primo appalto costituisce oggetto delle sole riconvenzionali, di talché erano i convenuti-attori in riconvenzionale onerati, ex art. 2697 c.c., di fornire la prova del diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate in forza del primo appalto.
A ciò si aggiunga che “in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, quarto comma, c.c., occorre distinguere tra atto di «consegna» e atto di «accettazione» dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (v., ex aliis, Cass., sent. n. 19019 del 2017). L'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, “indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile
l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. ex plurimis
Cass., 3 giugno 2020, n. 10452).
Nella fattispecie in esame, le opere oggetto del primo appalto (quello di cui era parte anche sono state ultimate – la circostanza è pacifica – nel 2016, controllate dal direttore Persona_2
dei lavori, che ha emesso il certificato di regolare esecuzione (v. all. 3 prodotto dagli stessi
15 convenuti). I committenti le hanno prese in consegna, con l'immissione in possesso, e hanno effettuato il pagamento integrale delle stesse.
Rispetto al primo appalto, dunque, v'è stata tacita accettazione delle opere, sicché a fortiori dovevano essere i convenuti a fornire la prova delle opere viziate, cioè dei fatti costitutivi del loro diritto a ripetere addirittura l'importo di € 21.590,00.
Invece, la prova può dirsi fornita nei soli limiti di € 5.718,39, pari ai pagamenti effettuati in eccedenza.
Neppure può riconoscersi al la penale prevista dal primo contratto, all'art. 11 ultimo CP_1 comma, in quanto la clausola prevede espressamente la debenza di tale somma “solo dietro riserva finale da parte della Direzione lavori e del committente”, riserva di cui, nella specie, non v'è traccia. Anzi è la stessa parte convenuta a produrre la comunicazione di fine lavori del D.L., che non reca l'inserimento di riserve (doc. 3 di parte convenuta).
A ciò si aggiunga che nella prima memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c. parte attrice ha preso puntuale posizione su tale domande riconvenzionale, deducendo che il protrarsi dei lavori commissionati nel 2014, oltre il termine inizialmente concordato, dipese dalle plurime variazioni richieste dai fratelli che imposero un continuo slittamento del fine lavori;
tale deduzione CP_1
non è stata ulteriormente contestata, in maniera specifica, da nei propri scritti Controparte_1 difensivi successivi. Anzi, lo stesso convenuto, nella comparsa di risposta ha ammesso che “ai lavori preventivati si susseguirono una serie di lavori extra” (v. pag. 5 della comparsa).
In conclusione, per l'appalto del 2016, le varianti e le opere extra, detratto il costo di ripristino delle opere viziate (oggetto di domanda riconvenzionale risarcitoria, ex art. 1668 c.c., dei convenuti), spetta ancora alla un compenso di € 40.320,00, oltre interessi dal Parte_1
4.10.2018 (v. messa in mora, doc. 8) da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. e non a quello previsto dal d.lgs. 231/2002, posto che il contratto per cui è causa non è una “transazione commerciale”, che presuppone un rapporto tra imprese (v. art. 2 comma 1 lett. a d.lgs. 231/2002), mentre nella specie si tratta di rapporto contrattuale tra un'impresa e due privati consumatori.
Essendo risultata parzialmente fondata la domanda riconvenzionale proposta dal di CP_1
ripetizione delle somme indebitamente versate in forza del primo contratto del 2014, sussiste un controcredito del convenuto di € 5.718,39, che la dovrà restituirgli, senza Parte_1
maggiorazione di interessi perché non richiesti (art. 112 c.p.c.).
La riconvenzionale del convenuto, avente ad oggetto la penale di cui all'art. 11 del primo contratto, va invece integralmente respinta.
16 Le spese di lite, ravvisandosi una situazione di reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo, mentre i residui due terzi vanno posti a carico dei convenuti, in solido tra loro. La liquidazione si effettua, come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornati dal D.M. 147/2022) previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e €
260.000,00 (considerato il valore complessivo delle domande principali e riconvenzionali), alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e dei minimi alla fase decisoria.
Anche le spese, della c.t.u., liquidate come da separato e contestuale decreto in atti, in ragione dei suoi esiti, vanno poste per il 70% a carico dei convenuti e per il 30% a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o domanda disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, condanna e Controparte_1
in solido, al pagamento in favore della dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
40.320,00 a titolo di residuo compenso spettante per le opere realizzate e già decurtati i costi di ripristino di quelle viziate, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal
4.10.2018 al soddisfo;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, condanna la alla restituzione, in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 5.718,39;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento della penale prevista all'art. 11 del contratto di appalto del 22.10.2014;
4) compensa per un terzo le spese processuali e condanna i convenuti, in solido, al pagamento dei residui due terzi in favore dell'attrice, che si liquidano in € 7.985,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo
La Barbera, dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese della c.t.u., in via definitiva, per il 70% a carico dei convenuti e per il 30% a carico dell'attrice.
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2290 del Ruolo Contenzioso generale dell'anno 2020
e vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore elettivamente domiciliata in Roma, viale Aventino n. 98, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Paolo La Barbera, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Roma, via dei Rododendri n. 11, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Marina Casale, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
CONVENUTI
Oggetto: contratto di appalto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1
e per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo ancora Controparte_1 Controparte_2 dovuto, pari a € 48.300,00 oltre iva, per le opere edili eseguite nell'immobile dei convenuti sito in
Monte Porzio Catone, via Colle Pisano n. 17.
A fondamento della domanda di adempimento proposta, l'attrice ha dedotto che: in data
22.10.2014, su incarico dei fratelli e aveva svolto una serie di Controparte_1 Persona_1
ingenti lavori di straordinaria manutenzione presso la villetta sita in Monte Porzio Catone, via Colle
1 Pisano n. 11 (rectius n. 17), di proprietà di entrambi;
precisamente, i lavori erano finalizzati sia al rifacimento del fabbricato che al suo frazionamento in due unità immobiliari, in modo tale che ciascuno dei fratelli avesse la propria, indipendente abitazione;
l'importo complessivo dei lavori, comprese opere extra, era stato di circa € 106.350,00 oltre iva, e furono completati, a maggio 2016, come da certificato di ultimazione delle opere e regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, geom. i lavori erano stati regolarmente saldati dai due fratelli, per una parte, CP_3 pari a € 18.000,00, in contanti in rate successive alla fine dei lavori;
considerato il buon esito del primo appalto, a novembre 2016 unitamente alla figlia le aveva Controparte_1 Controparte_2
commissionato altri lavori, relativi ristrutturazione interna della porzione di loro spettanza dello stesso villino sito in via Colle Pisano, ove la seconda avrebbe dovuto stabilirsi;
era stato predisposto in data 25.11.2016 un preventivo, verbalmente accettato dai committenti, con un sconto, sicché il prezzo pattuito era di € 34.000,00 oltre iva;
nel corso di tale secondo appalto, peraltro, erano state commissionate ed eseguite numerose varianti e opere extra, come da elenco stilato, del valore di complessivi € 34.700,00 più iva, sicché il costo complessivo dovuto dai sig.ri ammontava CP_1
a € 68.700,00, oltre iva;
a fronte della regolare esecuzione e consegna di tutti i lavori a maggio
2018, la committenza aveva corrisposto la minor somma di € 20.300,00, non anche il saldo di €
48.300,00; solo dopo l'intimazione di pagamento, i committenti, tramite l'avv. Marina Casale, per la prima volta e in maniera del tutto intempestiva, avevano contestato pretesi vizi delle opere e la mancata consegna delle certificazioni degli impianti, evidentemente allo scopo di sottrarsi al pagamento del saldo.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti con comparsa tempestivamente depositata il
13.10.2020, contestando la domanda attorea e spiegando domande riconvenzionali. Nell'ordine, ha eccepito la propria carenza di “legittimazione” passiva, avendo commissionato Controparte_2 tutti i lavori presso l'immobile di via Colle Pisano n. 17 il padre, che ne era il Controparte_1
proprietario. Nel merito, rispetto al primo contratto di appalto del 2014, ha dedotto Controparte_1 di vantare un controcredito restitutorio di € 11.758.90, per aver corrisposto somme in eccedenza rispetto al compenso pattuito per i lavori, nonché un controcredito risarcitorio pari alla penale di €
100,00 al giorno per ciascun giorno di ritardo, essendo stati ultimati i lavori soltanto il 20.10.2016; rispetto al secondo contratto di appalto, i convenuti hanno contestato l'abbandono del cantiere da parte dell'attrice e l'omesso rilascio delle certificazioni degli impianti, oltre alla realizzazione non a regola d'arte di alcune delle opere commissionate. Hanno altresì evidenziato la mancata conoscenza, fino all'inizio del giudizio, del documento “elenco lavorazioni extra”, non firmato;
2 peraltro, talune delle opere extra si erano rese necessarie per porre rimedio ad errori progettuali commessi dallo stesso legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio. Controparte_1
Esaurita l'istruttoria, l'attrice ha precisato le conclusioni come di seguito si riporta: “Piaccia all'adito Tribunale, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così accertare e stabilire: a) accertare e dichiarare che tra la attrice ed i Parte_1
committenti signori e è intercorso un contratto di appalto di Controparte_1 Controparte_2
lavori edili e di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile sito in Monte Porzio Catone Via di
Colle Pisano n. 11 di proprietà e di pertinenza dei convenuti;
b) che i lavori sono stati eseguiti dalla società attrice in favore dei chiamati in giudizio in qualità di proprietari o detentori dell'immobile, sulla scorta del preventivo dei lavori redatto il 25.11.2016 dalla appaltatrice ed accettato dalla committenza;
c) accertare e dichiarare la corretta e completa esecuzione delle opere commissionate nel contratto, nonché di quelle eseguite extra contratto ed in corso d'opera su espressa ulteriore commissione dei convenuti signori d) di conseguenza voglia il CP_1
Tribunale accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1655 e 1667 c.c. il diritto della società attrice al pagamento del prezzo dell'appalto – comprensivo sia delle opere inizialmente previste (per euro
34.000,00) che per quelle eseguite in corso dell'appalto (per euro 34.700,00) e quindi euro
68.700,00 detratti gli acconti ricevuti o quella somma minore o maggiore che risultasse di giustizia.
e) In via subordinata accertare e dichiarare il diritto della società attrice al pagamento della somma di euro 55.720,00 come stabilita nella CTU depositata a seguito dell'analisi della contabilità intercorsa tra le parti ed a seguito della valutazione delle opere effettivamente eseguite
e del loro valore di mercato. f) In via ulteriormente subordinata voglia il Giudice accertare il diritto della società attrice al pagamento della minor somma di euro 45.820,00, volendo solo per ipotesi considerare legittima la richiesta di indennizzo svolta dai convenuti in merito alle opere non perfettamente eseguite ed all'eventuale ripristino, sebbene si insista per la declaratoria di intervenuta decadenza. g) per l'effetto voglia il Tribunale di Velletri condannare i convenuti
e in solido tra loro, ovvero nella misura che verrà ritenuta di Controparte_1 Controparte_2
giustizia per ciascuno di loro al pagamento in favore della della somma Parte_1
di euro 52.720,00 oltre interessi di mora ex Dlgs 231/2002 con decorrenza dal maggio 2018, fino all'effettivo pagamento, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di
Giustizia. h) Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti costituiti per infondatezza in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite da distrarsi”.
3 I convenuti, invece, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla Sig.ra e pertanto si chiede Controparte_2
l'estromissione della stessa dal discutendo giudizio. sempre in via preliminare: alla luce della circostanza per cui risulta pendente, per i fatti di causa, un procedimento penale, sospendere ai sensi è per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c. il presente giudizio;
in via principale: accertare e dichiarare la non completa e non corretta esecuzione dei lavori affidati in appalto sia con il primo che con il secondo accordo verbale;
sempre in via principale: accertata la circostanza per cui il
Sig. , all'atto di pagamento delle somme pattuite nel contratto di appalto del Controparte_1
22.10.2014, ha corrisposto alla la somma di Euro 21.640,00 in eccedenza, e Parte_1
quindi ordinare la restituzione della stessa;
ancora in via principale: accertare e dichiarare che le lavorazioni “extra” dichiaratamente eseguite dall'attrice in realtà facevano parte dell'accordo concluso nel novembre 2016 e che MAI alcun accordo successivo è stato raggiunto dalle parti;
e per l'effetto: dichiarare inefficace/nullo/inesistente il preventivo di appalto del 25.11.2016 depositato dall'attrice; e conseguentemente: dichiarare illegittima e priva vi fondamento la richiesta di pagamento, avanzata dall'attrice, della somma di Euro 48.300,00; in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave ritardo nella esecuzione dei lavori commissionati con la sottoscrizione del primo contratto di appalto del 22.10.2014 così come dimostrato e per
l'effetto: condannare parte attrice alla corresponsione della somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 22.10.2014 al 20.10.2016; sempre in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la mancata e/o non corretta esecuzione di parte dei lavori appaltati come richiesto in via principale, condannare la attrice al risarcimento dei danni subiti per un valore 30.000,00 o quella diversa somma che verrà accertata e ritenuta di giustizia”.
La causa viene decisa all'odierna udienza, previa discussione orale delle parti ex art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
*********
Per prima cosa va respinta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dai convenuti, dal momento che non risulta la pendenza di alcun processo penale in rapporto di pregiudizialità (art. 295 c.p.c.) con l'odierno procedimento. Parte convenuta ha depositato soltanto il verbale di ratifica della querela sporta nei confronti di amministratore della (doc. Parte_2 Parte_1
12); l'odierno giudizio civile pende, tuttavia, tra quest'ultima (che è persona giuridica distinta dal suo legale rappresentante) e i convenuti;
in ogni caso, non è stato documentato lo sviluppo di tale querela, che di per sé sola, per pacifica giurisprudenza di legittimità, non importa pendenza del
4 processo penale ai fini dell'art. 295 c.p.c., occorrendo l'esercizio dell'azione penale da parte del
P.M. (v. sul tema Cass., 14 maggio 2018, n. 11688).
Venendo al merito, deve rammentarsi che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe su chi agisce in giudizio, assumendo di essere creditore di una determinata prestazione, esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. in termini Cass. n. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conformi, tra le tante, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n. 20073/2004).
Occorre altresì considerare che, rispetto al contratto di appalto, “non richiedendo forma scritta ex lege, ove questa non sia stata convenuta dai contraenti o da l'un d'essi richiesta, deve trovare normale applicazione il principio di libertà di forma nella manifestazione della volontà negoziale, dal quale discende che il valutare se l'accordo sia stato o meno raggiunto per consenso manifestato in forma orale od anche tacitamente, per facta concludentia, in relazione alle circostanze del caso concreto, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se esaurientemente e logicamente motivato” (cfr. ex plurimis Cass., 22 novembre 2000, n. 15112).
La prova del raggiungimento di un appalto tra privati, per l'esecuzione di opere, non deve quindi essere data mediante un contratto in forma scritta, potendo essere integrata da plurimi altri elementi, comprese le presunzioni e le prove testimoniali.
Nel caso concreto, la ha agito in giudizio per conseguire il pagamento: Parte_1
1) del saldo del corrispettivo dovuto dai convenuti – entrambi in qualità di committenti – in relazione ai lavori di ristrutturazione appaltati presso l'immobile sito in Monte Porzio Catone, via
Colle Pisano n. 17, oggetto del preventivo del 25.11.2016 (doc. 5), per i quali ha ricevuto soltanto un acconto di € 20.300,00 sul totale pattuito a corpo di € 34.000,00 più iva (prezzo scontato rispetto al preventivo originario); 2) del compenso per le varianti e le “opere extra” realizzate per volontà dei committenti (elencate nel doc. 6), pari a € 34.700,00 più iva.
5 Mette subito conto di sottolineare che l'attrice non ha proposto in giudizio alcuna domanda relativa al primo contratto di appalto, intercorso a far data dal 22.10.2014 con il convenuto
[...]
e il fratello, Tale contratto è stato soltanto menzionato da parte attrice CP_1 Persona_2
nella parte espositiva del proprio atto introduttivo, al fine di illustrare i rapporti complessivamente intercorsi con i convenuti. Tale contratto costituisce, invece, oggetto delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, che verranno esaminate nel prosieguo della trattazione.
Ciò posto, muovendo dall'esame delle domande principali (di adempimento dell'obbligo di pagamento del compenso), l'attrice era onerata di provare l'esistenza sia del contratto di appalto concluso a novembre 2016, sia dell'esecuzione delle varianti e delle lavorazioni extra su richiesta dei committenti.
Quanto al primo, la prova è stata ampiamente raggiunta: a prescindere dal fatto che il preventivo datato 25.11.2016 non risulti firmato, è assolutamente pacifico tra le parti che
[...]
abbia commissionato alla che precedentemente aveva curato il CP_1 Parte_1
frazionamento del suo villino e di quello del fratello tra il 2014 e il 2016, la ristrutturazione interna della porzione di sua proprietà, destinata a diventare l'abitazione della figlia, al Controparte_2 prezzo “scontato” di € 34.000,00. Infatti, lo stesso in sede di interrogatorio Controparte_1 formale, ha confessato “si è offerto lui a 37.000 mila euro;
a me sembrava troppo e volevo farla per conto mio;
lui però ha insistito e siccome aveva già il materiale dentro casa;
è sceso di prezzo a
34.000 euro, a noi non andava bene comunque. Poi siccome io del primo lavoro ero rimasto scontento perché ci sono voluti oltre due anni, anche per questo non glielo volevo far fare il nuovo lavoro, alla fine però ho accettato. Ma entro 4 mesi doveva essere fatto perché mia figlia doveva trasferirsi nell'immobile” (v. verbale dell'udienza del 3.03.2022).
La qualità di committente in capo a non è perciò revocabile in dubbio. Controparte_1
In realtà, dalle prove complessivamente raccolte, sia orali che documentali, emerge che i lavori siano stati commissionati anche dalla convenuta Quest'ultima ha negato la Controparte_2 propria titolarità passiva, sul presupposto che l'immobile fosse di proprietà del padre, che si sarebbe limitata a coadiuvare nel controllo degli stati di avanzamento lavori e nella scelta dei materiali.
L'eccezione è priva di pregio.
Il committente di un appalto, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione, non deve necessariamente essere il “proprietario” dell'appartamento ove vengono eseguiti i lavori, sicché a nulla rileva, di per sé, che l'immobile sia intestato al solo Controparte_1
Plurimi indizi, poi, militano nel senso che i lavori siano stati commissionati anche da
[...]
Per prima cosa, il preventivo che la ha inviato ai convenuti – e sul CP_2 Parte_1
6 quale poi è stato raggiunto l'accordo – è “intestato” proprio a (doc. 5), che Controparte_2
d'altronde era il soggetto direttamente interessato alle lavorazioni, visto che l'immobile, per ammissione di doveva divenire in breve tempo l'abitazione della figlia. Era Controparte_1 quest'ultima, dunque, interessata a trasformarlo a proprio gusto.
Sempre in sede di interrogatorio formale, ha precisato che il prezzo scontato Controparte_1 di € 34.000,00, poi accettato, “a noi non andava bene comunque”, implicitamente ammettendo che le trattative sul prezzo dell'appalto vennero condotte non da lui soltanto ma pure dalla figlia.
A ciò si aggiunga che, a fronte della richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta ad entrambi i convenuti (doc. 8 di parte attrice), questi ultimi, a mezzo del loro difensore, non hanno affatto contestato la qualità di committente anche di bensì l'eccessiva quantificazione Controparte_2
del compenso e la mancata consegna dei certificati di conformità degli impianti (v. doc. 9 di parte attrice).
Ancora, gli operai della sentiti quali testimoni, hanno confermato Parte_1
l'assidua presenza in cantieri di entrambi i convenuti e, soprattutto, che tutti e due impartivano loro ordini o richieste di varianti in corso d'opera; il teste , in particolare, ha Testimone_1 precisato che “le modifiche venivano chieste da tutti, anche dalla signora ” (v. verbale CP_2 dell'udienza del 7.07.2022).
Gli stessi convenuti, nella comparsa di costituzione e risposta, hanno denunciato l'abbandono del cantiere da parte della società attrice dopo un'accesa discussione tra legale Parte_2
rappresentante della società, e con ciò sconfessando la tesi secondo cui Controparte_2 quest'ultima si sarebbe limitata ad aiutare il padre nella scelta dei materiali o nel seguire l'andamento dei lavori.
Gli elementi sopra evidenziati conducono invece a ritenere sufficientemente provata la qualità di committente anche in capo a che ha ricoperto un ruolo di primo piano nella Controparte_2
vicenda contrattuale;
non si vede, altrimenti, come potesse impartire indicazioni sulle lavorazioni da eseguire agli operai o la ragione per la quale si interfacciasse direttamente con legale Parte_2
rappresentante della società appaltatrice.
Quanto al corrispettivo di tale primo appalto, emerge la fondatezza della deduzione difensiva secondo cui la somma di € 34.000,00 era da intendersi già comprensiva dell'iva. Infatti, il preventivo prevedeva la cifra iniziale di € 37.088,00 senza menzionare l'iva; poi, le parti si sono pacificamente accordate verbalmente per uno sconto sul prezzo fino a € 34.000,00 e che tale cifra fosse comprensiva dell'iva lo si ricava dal fatto che nel brogliaccio dei pagamenti in acconto eseguiti dai convenuti (doc. 8 di parte convenuta), recante diverse sottoscrizioni non disconosciute
7 di dopo l'indicazione “lavori casa giorgia” è riportata, sia a numeri che a lettere, la Parte_2 somma di € 34.000,00, senza l'aggiunta dell'iva.
Sintetizzando quanto sopra osservato, sia che hanno Controparte_1 Controparte_2
commissionato alla i lavori di cui al preventivo al 25.11.2016, al prezzo Parte_1 scontato di € 34.000,00 (iva inclusa).
Deve parimenti ritenersi adeguatamente raggiunta la prova che in corso d'opera i committenti abbiano richiesto lavorazioni ulteriori alla (quelle di cui all'elenco prodotto da Parte_1
parte attrice, doc. 6), che poi le ha eseguite;
rispetto a tali opere aggiuntive sussiste il diritto dell'attrice al pagamento del relativo compenso.
In generale, infatti, deve rammentarsi che se vengono eseguite dall'appaltatore opere extra- contratto, ossia lavorazioni nuove rispetto a quelle inizialmente concordate con il committente,
l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore, da liquidarsi giudizialmente ove le parti non lo abbiano prestabilito: “in tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 c.c., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c. in base alle tariffe vigenti o agi usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova”
(cfr. Cass., 30 agosto 2004, n. 17386; Cass., 28 luglio 2000, n. 9926).
Nel caso di specie, è emerso dall'istruttoria che la abbia realizzato, oltre Parte_1
alle opere di cui al preventivo originario (non firmato ma sul quale, pacificamente, le parti erano d'accordo), anche lavorazioni aggiuntive.
Infatti, gli stessi convenuti, nella propria comparsa di risposta, hanno rimarcato la mancata sottoscrizione dell'elenco dei lavori aggiuntivi (ma, come si è già ampiamente motivato, l'appalto non è contratto che richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem) ma poi hanno sostanzialmente riconosciuto che la le ha realizzate (già prima del giudizio, Parte_1
nella missiva del 28.10.2018, è stato lo stesso difensore dei convenuti a fare testuale riferimento alle
“continue modifiche in corso d'opera”, cfr. doc. 9 dell'attrice), salvo eccepire che due di esse (la nicchia di un termosifone e l'alloggio della lavatrice) si sarebbero rese necessarie per porre rimedio ad alcuni errori imputabili alla ditta.
A ben vedere, infatti, ha ammesso la circostanza dell'esecuzione di Controparte_1
modifiche e opere extra in sede di interrogatorio formale, in risposta al capitolo 11) della memoria istruttoria di parte attrice: “le varianti sono state apportate per colpa sua, per rimediare a cose fatte male, ad esempio i termosifoni”.
8 Dunque, il convenuto, pur ribadendo la tesi secondo cui si sarebbe trattato di opere necessarie per riparare ad errori dell'appaltatore, ha ammesso la circostanza della realizzazione di lavorazioni diverse, non contemplate nell'originario preventivo del 2016.
La conferma dell'esecuzione si ricava anche dalla c.t.u.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio ha constatato – previo sopralluogo sui luoghi di causa svolto nel contraddittorio delle parti – che le opere indicate sia nel preventivo originario che nell'elenco dei lavori aggiuntivi risultavano realizzate (su quelle non eseguite a regola d'arte si tornerà a breve) e ha altresì precisato, in risposta all'apposito quesito sul punto, che le opere extra
“sono vere e proprie lavorazioni ad integrazione del progetto originario”; in alcuni casi (si pensi alla pavimentazione realizzata in parquet anziché in ceramica come chiaramente prevedeva il preventivo originario del 25.11.2016, a dispetto di quanto sostengono i convenuti nelle note critiche alla c.t.u.), invece, possono ricondursi, a giudizio del Tribunale, alla categoria delle variazioni chieste dal committente (art. 1661 c.c.).
Ad ogni modo, all'appaltatore spetta un compenso ulteriore.
Gli elementi di prova sopra sintetizzati smentiscono la tesi difensiva dei convenuti, secondo cui si tratterebbe di opere comunque ricomprese nel costo iniziale di € 34.000,00: fatta eccezione per la nicchia del termosifone del bagno e per l'alloggio della lavatrice (su cui si tornerà), le altre sono opere nuove oppure varianti volute dai committenti (art. 1661 c.c.), che non potevano dirsi incluse nel prezzo preventivato ab origine, in quanto la necessità della loro esecuzione è emersa ed
è stata richiesta soltanto in corso d'opera.
La bontà di tale ricostruzione si ricava, d'altronde, dalle testimonianze dei due operai della società attrice, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, trattandosi di soggetti che hanno reso dichiarazioni tra loro coincidenti e sovrapponibili e che risultano privi di un qualche personale interesse nella vicenda per cui è giudizio (a differenza della teste moglie del in Tes_2 CP_1
regime di comunione legale dei beni, maggiormente coinvolta nella vicenda, come dalla stessa riferito “preciso che io neanche glielo volevo far fare perché il lavoro precedente era stato fatto in un tempo eccessivo e non era stato completato”).
Nel dettaglio, il teste ha chiarito che “si, abbiamo dovuto smontare e Testimone_1
rifare delle cose, ad esempio la tettoia, che prima era stata fatta più piccola e poi l'hanno voluta più grossa. Poi abbiamo dovuto cambiare la collocazione dei termosifoni. ADR di parte convenuta: no, non erano modifiche richieste per problemi, ma perché erano loro che volevano cambiare le cose”; il teste analogamente, ha dichiarato: “si, è vero. Per esempio, mi Testimone_3 ricordo che è stato modificato il tetto e poi anche una tettoia esterna di un balconcino;
all'inizio ci
9 avevano dato l'ok poi non andava bene e abbiamo dovuto smontare e sostituire. Poi anche dei tramezzi. ADR: io non avevo il capitolato in mano, quindi non so se erano opere previste dall'inizio. Sicuramente venivano spesso chieste dai committenti modifiche. ADR: erano presenti sul cantiere i committenti, quindi erano direttamente loro a chiedere di apportare modifiche”.
Quanto sin qui esposto consente di addivenire alla conclusione che sia che la Controparte_1
figlia, abbiano commissionato alla in un primo momento le Controparte_2 Parte_1 opere di cui al preventivo del 25.11.2016, concordando un prezzo scontato di € 34.000,00 inclusa iva;
a lavori in corso hanno però chiesto alla ditta di apportare diverse “modifiche”, in parte integranti vere e proprie opere extra rispetto al contratto concluso (come appurato dal c.t.u.), in parte suscettibili di essere qualificate come varianti ex art. 1661 c.c.; esse fanno quindi sorgere il diritto dell'appaltatore ad un compenso, da determinarsi giudizialmente in mancanza di un accordo tra le parti sulla misura del corrispettivo dovuto per tali lavorazioni aggiuntive.
Del resto, in un caso analogo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto recentemente occasione di precisare che “la pattuizione per l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto non necessitava di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ., per cui poteva essere oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo evidentemente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di incarico ricevuto dal committente e accettato” (cfr. Cass., 16 maggio 2024, n. 13600): anche nella vicenda in esame, è assolutamente inverosimile che la abbia realizzato le Parte_1
opere dell'elenco sub. doc. 6 (l'esecuzione delle stesse, come visto, emerge in parte dall'assenza di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., in parte dalle dichiarazioni del e, infine, dalla CP_1
c.t.u.) di sua iniziativa o addirittura all'insaputa dei committenti, che peraltro erano costantemente presenti in cantiere, come riferito dai testimoni, e quindi hanno supervisionato l'esecuzione dei lavori.
Venendo alla quantificazione del corrispettivo spettante alla per Parte_1
l'appalto originario del 25.11.2016 erano dovuti, come detto, € 34.000,00 complessivi.
Per le opere extra e le varianti ordinate dalla committenza, l'attrice ha allegato sin dall'atto introduttivo di aver quantificato il costo di € 34.700,00 (in questo caso si reputa corretto aggiungere l'iva, trattandosi di compenso non preventivamente concordato e quindi che non si può considerare comprensivo dell'imposta), per un totale di € 38.170,00, applicando lo stesso prezziario adoperato per stilare il preventivo del 25.11.2016.
È stato chiesto al c.t.u. di verificare la congruità di tale importo rispetto ai prezziari correnti al tempo e il c.t.u. ha concluso sul punto, con valutazione rimasta priva di una specifica confutazione
10 ad opera dei convenuti o del loro c.t.p., che “i costi delle lavorazioni eseguite sono state stimate e verificate dal CTU in base ai valori medi dei prezzi correnti di mercato, e ha potuto constatare che sono corrispondenti e pertanto congrue con quelli applicati nel preventivo e nell'elenco dei lavori
“extra contratto” depositato dall'appaltatore”.
Ne consegue che € 38.170,00, iva inclusa, è il giusto corrispettivo per le opere extra e le varianti indicate dall'attrice nell'elenco di cui al doc. 6.
Tenuto conto dei pagamenti già effettuati dai convenuti (€ 20.300,00), la Parte_1 risulterebbe quindi tuttora creditrice verso i committenti dell'importo di € 51.870,00 (€
[...]
34.000,00 + € 38.170,00 - € 20.300,00 = € 51.870,00).
Tale importo deve però essere ridotto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dai convenuti che hanno invocato la garanzia per i vizi ex artt.
1667-1668 c.c., del costo delle opere viziate e da ripristinare.
A tal proposito, occorre evidenziare la tardività e quindi l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata dall'attrice; infatti, in prima Parte_1 udienza non ha sollevato l'eccezione (cfr. note di trattazione scritta del 28.10.2020 e dell'8.03.2021). Al riguardo, si osserva che l'art. 183, 5 comma, c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio) prevedeva chiaramente che “nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”. La disposizione normativa è stata applicata, dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che “ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, comma 5, c.p.c.” (Cass., sez.
I, 13.05.2016, n. 9880) e che “la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione” (così Cass., Sez. 6 - 3, 26.11.2019, n. 30745).
Peraltro, l'attrice non l'ha proposta specificamente neppure nella prima memoria ex art. 183,
6 comma n. 1, c.p.c., salvo poi invocare nuovamente la decadenza dalla garanzia per i vizi nelle note conclusive dell'8.10.2024.
Priva di effetti, si badi, è l'eccezione “in prevenzione” introdotta dall'attrice nell'atto di citazione;
l'eccezione avrebbe dovuto essere ritualmente proposta dalla dopo Parte_1
11 la comparsa di costituzione e risposta depositata dai convenuti, contenente altresì la contestazione su alcuni vizi delle opere e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Attesa la tardività dell'eccezione, occorre scomputare dal corrispettivo il costo delle opere che il c.t.u., sulla base delle contestazioni dei convenuti, ha constatato non essere state eseguite alla regola dell'arte e che sono le seguenti: 1) la scala posta al piano terra (sub. 512) d'accesso all'appartamento oggetto di causa (sub. 518), che risulta avere i gradini montati in contropendenza, ciò causa lo stagnare dell'acqua all'oro interno, inoltre i muretti laterali (rasatura e pittura) ad essa risultano essere non rifiniti secondo l'arte; 2) il montaggio della canna fumaria riferito alla termostufa installata al piano primo risulta essere collegata al discendente del tetto, non ha quindi ha canalizzazione esclusiva;
inoltre, la sua altezza termina sotto le finestre del piano secondo, creando il rientro dei fumi della stessa nell'appartamento oggetto di causa;
pertanto, è necessario il prolungamento di detta canna fino ad arrivare ed oltrepassare la gronda del tetto di copertura del piano secondo;
3) la rasatura e pittura interna ed esterna del muretto di recinzione sub. 513 risultano disomogenee e assenti in alcuni tratti, così anche vicino gli imbotti e in basso alla parete interna al muretto di recinzione;
4) gli impianti (elettrico, idrico, termico e gas cucina) sono privi della dichiarazione di conformità, che doveva essere rilasciata dall'impresa esecutrice alla fine dei lavori.
Il c.t.u. ha quindi stimato i costi di rifacimento di tali opere (con ciò rispondendo al quesito integrativo formulato dal Tribunale): 1) € 1.000,00 più iva per la canna fumaria della termostufa;
2)
€ 4.500,00 più iva per la demolizione e il rifacimento del rivestimento della scala (previo ripristino delle pendenze dei gradini esistenti); 3) € 500,00 più iva per il ripristino della rasatura e pittura interna ed esterna del muretto di recinzione sub. 513; 4) € 3.000,00 più iva per il rilascio delle certificazioni relative agli impianti elettrico, idrico, termico e gas cucina, la cui mancanza è sempre stata eccepita dai convenuti.
In totale, dunque, occorre scorporare dal saldo spettante a un importo di Parte_1
€ 9.000,00 più iva (al 10%), per un totale di € 9.900,00; si addiviene così all'importo, a credito di parte attrice, di € 41.970,00.
Ritiene peraltro il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione dei convenuti, di scomputare dal costo delle opere extra richiesto dall'appaltatore anche l'importo di € 300,00 per la nicchia del termosifone del bagno piccolo e quello di € 1.200,00 richiesto dalla ditta per la creazione dell'alloggio della lavatrice nella zona mansarda, per un totale di € 1.500,00, più iva (= € 1.650,00).
Infatti, tali costi sono gli unici – di quelli relativi alle opere extra – specificamente contestati dai convenuti nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., nella quale si legge che tali opere si sono rese necessarie per porre rimedio ad errori progettuali commessi
12 dalla che non aveva considerato che nel bagno non vi sarebbe stato, Parte_1
altrimenti, lo spazio necessario per allocare il termosifone e che non aveva realizzato gli scarichi per la lavatrice e l'asciugatrice.
Effettivamente, rispetto a tali contestazioni specifiche su carenze progettuali imputabili all'attrice, quest'ultima non ha adeguatamente replicato e, soprattutto, non ha fornito prova di aver esattamente adempiuto la propria prestazione (per i testimoni non sono state formulate domande relative a tali specifici aspetti).
Decurtando l'importo non dovuto di € 1.650,00, si giunge pertanto ad un credito residuo dell'attrice di € 40.320,00.
Non è invece possibile aderire alle ulteriori, sovrabbondanti osservazioni critiche del c.t.p. dei convenuti, che vorrebbe ottenere lo scomputo dal corrispettivo residuo spettante alla
[...]
di pressoché tutti gli altri costi delle varianti e delle opere extra, perché, a suo dire, Parte_1
non realizzate secondo le leges artis oppure ultimate da imprese terze incaricate dal sig. CP_1
(circostanza, quest'ultima, eccepita in atti in maniera generica e di cui, peraltro, non è stata fornita prova documentale;
né potevano ammettersi le prove testimoniali – sulle quali comunque i convenuti non hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni – perché i capitoli di prova non individuano in modo puntuale quali lavori, nello specifico, sarebbero stati completati da altri operai).
Infatti, i convenuti e il loro c.t.p. hanno introdotto soltanto in corso di operazioni peritali doglianze nuove, relative a vizi non specificamente eccepiti prima, con ciò ampliando inammissibilmente il thema decidendum; per questa ragione, si è demandato al c.t.u il compito di verificare quali fossero le opere viziate avendo riguardo esclusivamente a quelle specificamente contestate nella comparsa e nella prima memoria di cui all'art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c., ossia fino al maturare delle preclusioni assertive.
A titolo esemplificativo, il c.t.p. scrive: “Dal sopralluogo effettuato non si evince alcuno spostamento dimostrabile e il sig. durante la perizia ha detto di non aver richiesto alcun CP_1 spostamento…” e “Autolivellante ultimo piano: Il sig. parte convenuta ha già spiegato il CP_1
giorno della perizia che il pavimento come da accordi è sempre stato in parquet, non ha ricevuto preventivi per costi superiori e non sa nemmeno se questo autolivellante è stato veramente messo oppure no”, con ciò confermando di essersi prevalentemente basato su dichiarazioni unilaterali rese dai suoi assistiti, molte delle quali, per la prima volta, nel corso della c.t.u., quindi inammissibili.
A tale ultimo proposito, va fatta applicazione del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui chiunque intenda far valere l'altrui inadempimento, anche in via di eccezione, non può
13 limitarsi a generiche allegazioni, essendo tenuto piuttosto ad indicare, in modo specifico, tutte le circostanze che lo integrano (cfr. Cass., 16 marzo 2018, n. 6618); l'allegazione delle circostanze materiali lesive del proprio diritto ed integranti l'inadempimento contrattuale costituisce, infatti,
l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio processuale, e costituisce applicazione del principio di correttezza e di leale collaborazione cui si conforma il processo civile (cfr. Cass. civ., 16 aprile 2021, n. 10141). Qualora si estendesse l'accertamento anche ai vizi o contestazioni ulteriori, chiaramente censurati dai committenti soltanto in sede di c.t.u., risulterebbe leso il diritto di difesa della parte attrice (che non ha avuto la possibilità, nelle memorie ex art. 183, 6 comma, c.p.c., di prendere posizione sul punto e di articolare altri mezzi di prova).
Taluni “difetti” lamentati in atti, con ogni evidenza, non sono poi qualificabili come vizi delle opere: la scala interna, ad esempio, non è viziata ma, a detta dei convenuti, “troppo piccola”; la maggiore “insonorizzazione” non risulta contemplata tra le opere commissionate;
il fatto che le porte non siano di misura “standard” - ma più grandi e quindi siano costate di più – non è classificabile come difetto.
In definitiva, il compenso spettante all'attrice va ridotto del solo costo di ripristino delle opere concretamente viziate emerse in sede di c.t.u. e del costo della nicchia del termosifone e dell'alloggio della lavatrice (realizzati dal per riparare suoi errori progettuali); ne consegue Pt_2 che il credito ancora vantato dalla ammonta a € 40.320,00 (iva inclusa). Parte_1
Passando all'esame delle ulteriori domande riconvenzionali proposte da è Controparte_1
parzialmente fondata quella di ripetizione di alcune somme corrisposte in eccedenza alla
[...]
in forza del primo contratto di appalto, stipulato il 22.10.2014. Parte_1
In particolare, al c.t.u. è stata fatta verificare la contabilità di tale appalto (mediante raffronto tra i contratti depositati dall'attrice e i pagamenti documentati dal convenuto, doc. 4-7, e/o non contestati o ammessi dalla stessa attrice) e, all'esito, è emerso un pagamento indebito di
[...] di € 5.718,39; trattasi, cioè, di una somma pagata in eccedenza rispetto al corrispettivo CP_1 pattuito per le opere eseguite dalla (somme complessivamente versate € Parte_1
115.185,00, a fronte di un corrispettivo dovuto di € 109.466,61, iva inclusa); peraltro, la convenuta non ha sollevato alcuna osservazione critica o contestazione in ordine alla contabilità ricostruita dal c.t.u., anzi nelle note conclusive si legge che “il CTU sulla base della documentazione fornita ed espressamente riconosciuta dalle parti ha elaborato una contabilità di cantiere molto precisa e concordante con le opere materialmente verificate nei sopralluoghi eseguiti dai tecnici” (v. pag. 9 delle note conclusive).
14 Anche sul punto non può invece aderirsi alla ricostruzione del c.t.p. dei convenuti, secondo cui, rispetto all'appalto del 22.10.2014, il avrebbe diritto alla restituzione di ben € CP_1
21.590,00 (è doveroso sottolineare che lo stesso nei propri scritti difensivi, aveva CP_1 quantificato il proprio credito restitutorio in soli € 11.758,00, quindi in un importo nettamente inferiore a quello prospettato dal suo c.t.p. e solo nelle note conclusive depositato 8.10.2014 ha modificato, in aumento e in modo tardivo, la propria domanda di ripetizione).
Infatti, il c.t.p. ha quantificato tale somma non limitandosi a confrontare i pagamenti effettuati in eccedenza rispetto al corrispettivo pattuito ma scorporando tutta una serie di opere che, a suo dire, non sarebbero state eseguite o non sarebbero state eseguite a regola d'arte.
Occorre però rammentare che la società non ha agito in giudizio per il Parte_1
pagamento del corrispettivo del primo appalto, che quindi esula totalmente dalle domande principali;
il primo appalto costituisce oggetto delle sole riconvenzionali, di talché erano i convenuti-attori in riconvenzionale onerati, ex art. 2697 c.c., di fornire la prova del diritto alla ripetizione di somme indebitamente versate in forza del primo appalto.
A ciò si aggiunga che “in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, quarto comma, c.c., occorre distinguere tra atto di «consegna» e atto di «accettazione» dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (v., ex aliis, Cass., sent. n. 19019 del 2017). L'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, “indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile
l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (cfr. ex plurimis
Cass., 3 giugno 2020, n. 10452).
Nella fattispecie in esame, le opere oggetto del primo appalto (quello di cui era parte anche sono state ultimate – la circostanza è pacifica – nel 2016, controllate dal direttore Persona_2
dei lavori, che ha emesso il certificato di regolare esecuzione (v. all. 3 prodotto dagli stessi
15 convenuti). I committenti le hanno prese in consegna, con l'immissione in possesso, e hanno effettuato il pagamento integrale delle stesse.
Rispetto al primo appalto, dunque, v'è stata tacita accettazione delle opere, sicché a fortiori dovevano essere i convenuti a fornire la prova delle opere viziate, cioè dei fatti costitutivi del loro diritto a ripetere addirittura l'importo di € 21.590,00.
Invece, la prova può dirsi fornita nei soli limiti di € 5.718,39, pari ai pagamenti effettuati in eccedenza.
Neppure può riconoscersi al la penale prevista dal primo contratto, all'art. 11 ultimo CP_1 comma, in quanto la clausola prevede espressamente la debenza di tale somma “solo dietro riserva finale da parte della Direzione lavori e del committente”, riserva di cui, nella specie, non v'è traccia. Anzi è la stessa parte convenuta a produrre la comunicazione di fine lavori del D.L., che non reca l'inserimento di riserve (doc. 3 di parte convenuta).
A ciò si aggiunga che nella prima memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c. parte attrice ha preso puntuale posizione su tale domande riconvenzionale, deducendo che il protrarsi dei lavori commissionati nel 2014, oltre il termine inizialmente concordato, dipese dalle plurime variazioni richieste dai fratelli che imposero un continuo slittamento del fine lavori;
tale deduzione CP_1
non è stata ulteriormente contestata, in maniera specifica, da nei propri scritti Controparte_1 difensivi successivi. Anzi, lo stesso convenuto, nella comparsa di risposta ha ammesso che “ai lavori preventivati si susseguirono una serie di lavori extra” (v. pag. 5 della comparsa).
In conclusione, per l'appalto del 2016, le varianti e le opere extra, detratto il costo di ripristino delle opere viziate (oggetto di domanda riconvenzionale risarcitoria, ex art. 1668 c.c., dei convenuti), spetta ancora alla un compenso di € 40.320,00, oltre interessi dal Parte_1
4.10.2018 (v. messa in mora, doc. 8) da computarsi al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. e non a quello previsto dal d.lgs. 231/2002, posto che il contratto per cui è causa non è una “transazione commerciale”, che presuppone un rapporto tra imprese (v. art. 2 comma 1 lett. a d.lgs. 231/2002), mentre nella specie si tratta di rapporto contrattuale tra un'impresa e due privati consumatori.
Essendo risultata parzialmente fondata la domanda riconvenzionale proposta dal di CP_1
ripetizione delle somme indebitamente versate in forza del primo contratto del 2014, sussiste un controcredito del convenuto di € 5.718,39, che la dovrà restituirgli, senza Parte_1
maggiorazione di interessi perché non richiesti (art. 112 c.p.c.).
La riconvenzionale del convenuto, avente ad oggetto la penale di cui all'art. 11 del primo contratto, va invece integralmente respinta.
16 Le spese di lite, ravvisandosi una situazione di reciproca soccombenza, vanno compensate per un terzo, mentre i residui due terzi vanno posti a carico dei convenuti, in solido tra loro. La liquidazione si effettua, come in dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornati dal D.M. 147/2022) previsti per le cause di valore compreso tra € 52.000,00 e €
260.000,00 (considerato il valore complessivo delle domande principali e riconvenzionali), alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria, e dei minimi alla fase decisoria.
Anche le spese, della c.t.u., liquidate come da separato e contestuale decreto in atti, in ragione dei suoi esiti, vanno poste per il 70% a carico dei convenuti e per il 30% a carico di parte attrice.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o domanda disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, condanna e Controparte_1
in solido, al pagamento in favore della dell'importo di € Controparte_2 Parte_1
40.320,00 a titolo di residuo compenso spettante per le opere realizzate e già decurtati i costi di ripristino di quelle viziate, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal
4.10.2018 al soddisfo;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito, condanna la alla restituzione, in favore di dell'importo di Parte_1 Controparte_1
€ 5.718,39;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento della penale prevista all'art. 11 del contratto di appalto del 22.10.2014;
4) compensa per un terzo le spese processuali e condanna i convenuti, in solido, al pagamento dei residui due terzi in favore dell'attrice, che si liquidano in € 7.985,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Paolo
La Barbera, dichiaratosi antistatario;
5) pone le spese della c.t.u., in via definitiva, per il 70% a carico dei convenuti e per il 30% a carico dell'attrice.
Così deciso in Velletri all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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