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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 15/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 31 / 2025 promossa da
, , col patrocinio degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1 C.F._1
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio in Biella, via De Marchi 4 A;
contro
, , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, col patrocinio delle dott. e con domicilio in Biella, corso Pella Persona_1 Per_2
4;
Oggetto: indennità ferie non godute + retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 15/01/2025 la parte ricorrente esponeva di aver prestato servizio presso il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2021/22 e
2022/23; di non aver chiesto di fruire dei giorni di ferie maturati né di aver ricevuto l'espressa richiesta di fruirne da parte del dirigente scolastico, e di non avere tuttavia beneficiato di alcuna indennità per ferie non godute;
di non aver percepito la “retribuzione professionale docenti” prevista ai sensi dell'art. 7
CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni. Agiva per il pagamento dell'indennità per ferie non godute e della retribuzione professionale docenti, oltre interessi e spese, e distrazione. Il ministero convenuto chiedeva che la condanna al pagamento dell'indennità per ferie non godute fosse limitato ai giorni effettivamente maturati e non goduti;
nulla eccepiva sulla retribuzione professionale docenti. All'udienza da remoto del 15/04/2025 le parti discutevano la causa acconsentendo a che fosse pronunciata condanna generica in relazione all'indennità per ferie non godute, e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
In materia di ferie annuali, la direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro, all'art. 7 prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 pagina 1 di 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
Nella causa C-619/2016, con sentenza del 6 novembre 2018, la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha sancito che detta disposizione “deve essere interpretat[a] nel senso che ess[a] osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione — i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Per quanto concerne le ferie annuali dei dipendenti pubblici, il d. l. 95/2012, convertito con l. 135/2012
(c.d. spending review), all'art. 5, comma 8, ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
la norma prevede espressamente che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di aver applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 7 luglio 2012.
Con esclusivo riferimento al personale docente, la l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 1, comma
54, ha poi specificato che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per quanto infine concerne il solo personale docente precario (i.e. con contratto breve e saltuario, o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche), la l. 228/2012, all'art. 1, comma 55, ha inoltre stabilito che l'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012 “non si applica al personale docente amministrativo, tecnico o ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La l. 228/2012, al successivo comma 56, ha infine previsto che "le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Fermo restando che i dipendenti pubblici non possono monetizzare le ferie e che il personale docente deve – tendenzialmente – fruirne nei periodi di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, il Tribunale osserva che il principio europeo di effettività del diritto alla fruizione delle ferie non consente che le ferie vengano applicate automaticamente al docente precario, senza che questi ne abbia fatto richiesta o senza che il dirigente scolastico lo abbia quantomeno invitato a fruirne;
qualora ciò si verifichi e il rapporto di lavoro cessi, al docente precario dovrà essere riconosciuta un'indennità sostitutiva. Detto altrimenti, deve ritenersi che la normativa nazionale, pagina 2 di 4 interpretata alla luce dei principi europei, consenta la monetizzazione delle ferie dei docenti precari non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione, tutte le volte in cui il datore di lavoro non abbia espressamente invitato il lavoratore a fruirne, e questi non sia risultato chiaramente edotto delle conseguenze derivanti dalla loro mancata fruizione: (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass.
16715/2024).
Pertanto, risultando pacifico che la parte ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici e per i periodi indicati, senza fruire in tutto o in parte delle ferie, senza che le venisse richiesto di fruirne da parte del dirigente scolastico e senza aver beneficiato di alcuna indennità per ferie non godute, il ministero resistente dovrà corrisponderle detta indennità a norma del CCNL applicabile per i seguenti periodi:
27,83 gg per l'anno scolastico 2021/22 e 28 gg per l'anno scolastico 2022/23.
Inoltre, l'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo CP_1 determinato, ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione
368/2001 del 6 settembre 2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr.
a riguardo anche il contratto individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della
Corte di Cassazione, 20015/2018 e 6293/2020.
Risultando pacifico che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si CP_1 quantifica ai sensi dei contratti collettivi e in base del servizio effettivo in € 480,15.
Sulle somme spettanti alla parte ricorrente dovranno inoltre calcolarsi gli interessi dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
Avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014, e in particolare alla semplicità della causa e all'assenza di istruttoria, le spese del presente procedimento devono essere quantificate in € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ex art. 91 c.p.c. dette spese dovranno essere rifuse alla parte ricorrente da parte del ministero resistente. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così decide: condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
l'indennità per 27,83 gg di ferie non godute per l'anno scolastico 2021/22 e per 28 gg di ferie non godute per l'anno scolastico 2022/23, nonché € 480,15 per retribuzione professionale docenti, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna a versare a , a Controparte_1 Parte_1 rimborsare le spese di lite, liquidate in € 1.030,00, oltre spese generali, IVA, CPA, con distrazione.
pagina 3 di 4 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 15/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
La dott. Margherita Cerizza, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 31 / 2025 promossa da
, , col patrocinio degli avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Parte_1 C.F._1
Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio in Biella, via De Marchi 4 A;
contro
, , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, col patrocinio delle dott. e con domicilio in Biella, corso Pella Persona_1 Per_2
4;
Oggetto: indennità ferie non godute + retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come in atti sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 15/01/2025 la parte ricorrente esponeva di aver prestato servizio presso il ministero resistente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici 2021/22 e
2022/23; di non aver chiesto di fruire dei giorni di ferie maturati né di aver ricevuto l'espressa richiesta di fruirne da parte del dirigente scolastico, e di non avere tuttavia beneficiato di alcuna indennità per ferie non godute;
di non aver percepito la “retribuzione professionale docenti” prevista ai sensi dell'art. 7
CCNL Scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni. Agiva per il pagamento dell'indennità per ferie non godute e della retribuzione professionale docenti, oltre interessi e spese, e distrazione. Il ministero convenuto chiedeva che la condanna al pagamento dell'indennità per ferie non godute fosse limitato ai giorni effettivamente maturati e non goduti;
nulla eccepiva sulla retribuzione professionale docenti. All'udienza da remoto del 15/04/2025 le parti discutevano la causa acconsentendo a che fosse pronunciata condanna generica in relazione all'indennità per ferie non godute, e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
In materia di ferie annuali, la direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'orario di lavoro, all'art. 7 prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 pagina 1 di 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”
Nella causa C-619/2016, con sentenza del 6 novembre 2018, la Grande Sezione della Corte di Giustizia ha sancito che detta disposizione “deve essere interpretat[a] nel senso che ess[a] osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde — automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione — i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Per quanto concerne le ferie annuali dei dipendenti pubblici, il d. l. 95/2012, convertito con l. 135/2012
(c.d. spending review), all'art. 5, comma 8, ha previsto che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
la norma prevede espressamente che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di aver applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, ovvero dal 7 luglio 2012.
Con esclusivo riferimento al personale docente, la l. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 1, comma
54, ha poi specificato che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, con possibilità di consentire la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative di ferie durante la rimanente parte dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Per quanto infine concerne il solo personale docente precario (i.e. con contratto breve e saltuario, o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche), la l. 228/2012, all'art. 1, comma 55, ha inoltre stabilito che l'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012 “non si applica al personale docente amministrativo, tecnico o ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La l. 228/2012, al successivo comma 56, ha infine previsto che "le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Fermo restando che i dipendenti pubblici non possono monetizzare le ferie e che il personale docente deve – tendenzialmente – fruirne nei periodi di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative, il Tribunale osserva che il principio europeo di effettività del diritto alla fruizione delle ferie non consente che le ferie vengano applicate automaticamente al docente precario, senza che questi ne abbia fatto richiesta o senza che il dirigente scolastico lo abbia quantomeno invitato a fruirne;
qualora ciò si verifichi e il rapporto di lavoro cessi, al docente precario dovrà essere riconosciuta un'indennità sostitutiva. Detto altrimenti, deve ritenersi che la normativa nazionale, pagina 2 di 4 interpretata alla luce dei principi europei, consenta la monetizzazione delle ferie dei docenti precari non solo relativamente alla differenza fra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione delle attività didattiche non destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative – come espressamente previsto all'art. 5, comma 8, d. l. 95/2012, come modificato dall'art. 1, comma 55, l. 228/2012 – ma anche relativamente ai predetti giorni di sospensione, tutte le volte in cui il datore di lavoro non abbia espressamente invitato il lavoratore a fruirne, e questi non sia risultato chiaramente edotto delle conseguenze derivanti dalla loro mancata fruizione: (in termini, Cass. 14268/2022 e da ultima Cass.
16715/2024).
Pertanto, risultando pacifico che la parte ricorrente ha prestato servizio negli anni scolastici e per i periodi indicati, senza fruire in tutto o in parte delle ferie, senza che le venisse richiesto di fruirne da parte del dirigente scolastico e senza aver beneficiato di alcuna indennità per ferie non godute, il ministero resistente dovrà corrisponderle detta indennità a norma del CCNL applicabile per i seguenti periodi:
27,83 gg per l'anno scolastico 2021/22 e 28 gg per l'anno scolastico 2022/23.
Inoltre, l'esclusione della parte ricorrente dalla “retribuzione professionale docenti”, emolumento corrisposto dal resistente al personale assunto con contratti a tempo indeterminato o a tempo CP_1 determinato, ma di durata pari all'anno scolastico, costituisce un'ingiustificata discriminazione, in violazione dell'art. 4 della direttiva sul lavoro a tempo determinato 1999/70/CE del 28 giugno 1999, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e dell'art. 6 del relativo decreto legislativo di attuazione
368/2001 del 6 settembre 2001, posto che la prestazione lavorativa eseguita dalla parte ricorrente è identica a quella eseguita dai suoi colleghi di ruolo o comunque assunti per l'intero anno scolastico (cfr.
a riguardo anche il contratto individuale di lavoro in atti). Si richiamano sul punto le ordinanze della
Corte di Cassazione, 20015/2018 e 6293/2020.
Risultando pacifico che la parte ricorrente ha lavorato nei periodi indicati senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti, il resistente dovrà corrisponderle tale emolumento, che si CP_1 quantifica ai sensi dei contratti collettivi e in base del servizio effettivo in € 480,15.
Sulle somme spettanti alla parte ricorrente dovranno inoltre calcolarsi gli interessi dal dovuto al saldo ex art. 429 c.p.c.
Avuto riguardo ai criteri di cui al DM 55/2014, e in particolare alla semplicità della causa e all'assenza di istruttoria, le spese del presente procedimento devono essere quantificate in € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Ex art. 91 c.p.c. dette spese dovranno essere rifuse alla parte ricorrente da parte del ministero resistente. Ex art. 93 c.p.c. deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così decide: condanna a versare a Controparte_1 Parte_1
l'indennità per 27,83 gg di ferie non godute per l'anno scolastico 2021/22 e per 28 gg di ferie non godute per l'anno scolastico 2022/23, nonché € 480,15 per retribuzione professionale docenti, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna a versare a , a Controparte_1 Parte_1 rimborsare le spese di lite, liquidate in € 1.030,00, oltre spese generali, IVA, CPA, con distrazione.
pagina 3 di 4 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 15/04/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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