Cass. civ., sez. I, sentenza 19/08/1950, n. 2496
CASS
Sentenza 19 agosto 1950

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Pure avendo l'Obbligo del mantenimento un contenuto più ampio di quello alimentare - in quanto è diretto a somministrare al coniuge, separato senza sua colpa, tutto il necessario per i bisogni della vita, in proporzione delle sostanze dell'altro coniuge e indipendentemente dallo stato di bisogno - vale anche per esso il principio della decorrenza della domanda. Le variazioni della misura di detta prestazione, nel caso di mutamento della situazione economica dell'obbligato o di colui,a favore del quale la prestazione stessa viene effettuata, decorrono, anche nel caso in cui la misura sia stata fissata con sentenza passata in giudicato, dal giorno della domanda e non dal tempo in cui i mutamenti si sono verificati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/08/1950, n. 2496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2496
    Data del deposito : 19 agosto 1950

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