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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LE AR ZI Presidente dr. AR AR SS Consigliere rel dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2182/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PILASTRELLO,5/A 42019 Parte_1 P.IVA_1
SCANDIANO presso lo studio dell'avv. DALLARI GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
MAZZINI 9 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO avente ad oggetto: Licenza d'uso – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5872/2024 pubblicata il 7.6.2024 notificata il 18.6.2024.
pagina 1 di 7 Causa rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta, con ordinanza dell'1.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7 .
7.2025. sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da rispettive note scritte:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via principale: accogliere il presente appello per tutti i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, riformare la Sentenza impugnata nel senso di dichiarare non dovuta, da parte di , la somma Parte_1 richiesta in via monitoria da e portata dalla fattura n. 556 del 29.2.2020 (€ 12.309,57), in CP_1 quanto relativa a prestazioni mai fruite dall'odierna appellante.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge dovuti.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita,
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 5872/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Bersani
(pubblicata in data 7.6.2024 rep. 5045/2024), all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. RG 47533/2022, presentato da per tutti i Parte_1 motivi come sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Nel merito:
- Respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 5872/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. R.G. 47533/2022, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto e in diritto, proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza appellata.
Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 13348/2022 R.G. 28113/2022 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di CP_1 in data 27.7.2022 recante la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 18.307,26
[...] pagina 2 di 7 oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di servizi di software e servizi informatici descritti nelle fatture n. 2.798/JO del 29.2.2020 e n. 556/JO del 9.1.2020 recanti rispettivamente gli CP_1 importi di € € 5.997,69 e di € 12.309,57.
Deduceva l'opponente:
- di aver sottoscritto con nel mese di settembre del 2019 un contratto avente ad CP_1 oggetto l'acquisto di una licenza d'uso di software relativo ad un gestionale per i servizi di contabilità;
- che il gestionale avrebbe dovuto essere pronto entro il mese di Gennaio del 2020, previa formazione e preparazione del personale;
- che, a fine ottobre 2020, aveva provveduto a saldare la fattura n. 3261/2019 emessa Parte_1 da in relazione all'accordo negoziale in oggetto, anche se alcuna attività era stata CP_1 ancora resa sino a tale momento dalla controparte;
- che in data 11.12.2019 e 9.1.2020 RO (società partner di incaricata da CP_1 quest'ultima di svolgere le attività di installazione, configurazione, formazione del personale e customizzazione del software), a fronte dei solleciti inoltrati da aveva risposto che Parte_1
non aveva ancora rilasciato le licenze;
CP_1
- che, nonostante le contestazioni di aveva emesso la fattura n. 556 del Controparte_2
9.1.2020, oggetto poi di richiesta di ingiunzione;
- che solo alla fine di gennaio del 2020 veniva sbloccato il software di gestione della contabilità e poteva iniziare la configurazione e la formazione con RO;
Parte_1
- che a giugno del 2020, allorché il gestionale era stato reso finalmente operativo Parte_1 riscontrava l'impossibilità di trasportare in automatico sul nuovo sistema la contabilità dell'anno in corso che sino a quel momento su consiglio delle controparti era stata registrata sul vecchio gestionale, sicché l'attività di trasporto doveva essere fatta manualmente con necessità di trasferire tutti documenti fiscali nel frattempo registrati;
- che la suddetta operazione era economicamente insostenibile e, pertanto, in data 8.9.2020 si trovava costretta a dare disdetta del contratto cui le fatture oggetto di causa facevano riferimento.
Chiedeva pertanto sul presupposto dell'inadempimento di la revoca del Pt_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, l'opposta deduceva a propria volta di aver provato la fonte CP_1 dell'obbligazione, di essere contrattualmente esente da responsabilità non avendo rilasciato garanzie relative all'idoneità del software a soddisfare le specifiche esigenze del cliente, all'assenza di errori od in merito a funzionalità non previste nelle specifiche tecniche e nella relativa documentazione;
che alla clausola sub art. 14.2 del contratto era prevista l'esenzione da responsabilità in capo a rispetto ai danni eventualmente patiti dal cliente, che l'installazione e la configurazione CP_1 del software competeva esclusivamente alla società RO, che non corrispondeva a verità la circostanza in base alla quale non erano state rilasciate le licenze ad RO e che in ogni caso il programma era stato sbloccato nel gennaio del 2020 ed infine che le problematiche inerenti l'impossibilità di importare i dati dal vecchio gestionale in uso ad non potevano venire Parte_1 imputate a . CP_1
Deduceva poi che aveva sottoscritto in data 27.2.2020 un ulteriore contratto e ciò era Parte_1 incompatibile con le dedotte inadempienze imputate a . CP_1
concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto. CP_1
A seguito dell'espletamento di istruttoria testimoniale il Tribunale emetteva la sentenza qui impugnata con la quale revocava il d.i. opposto, condannava al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria, nonché alla rifusione delle spese processuali a favore della parte opposta.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello dolendosi, con unico motivo articolato Parte_1 in più punti dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, del travisamento del fatto, dell'errata interpretazione e valutazione dei mezzi di prova da parte del Tribunale.
Costituitasi nel giudizio di appello ha sollevato eccezione di inammissibilità CP_1 dell'impugnazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa veniva rilessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza dell'1.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7.7.2025.
&&&
L'appello è fondato e va accolto.
pagina 4 di 7 Preliminarmente va rilevato che non sussistendo alcun profilo di inammissibilità dell'impugnazione, la stessa può essere esaminata nel merito.
Va osservato che, con riguardo alla statuizione di revoca del d.i. opposto e di mancata condanna di al pagamento della somma di € 5.997,69 portata dalla fattura n. 2.798/JO del Parte_1 CP_1
29.2.2020 la parte appellata non ha proposto appello incidentale, di talché, essendo le predette statuizioni soggette a cosa giudicata, il perimetro dell'impugnazione concerne soltanto la condanna di al pagamento della somma di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria. Parte_1
Dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado dalla parte opponente emerge che risultano comprovate le contestazioni – tutte risalenti ad epoca antecedente alla notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui è causa - in merito all'operato di la quale fino alla CP_1 fine di gennaio del 2020 non ha rilasciato le licenze per rendere operativo il software di cui è causa.
Il Tribunale non solo ha erroneamente valutato inattendibile la testimonianza resa da
[...]
ma anche male operato nel ritenere che, in difetto della fissazione di un termine essenziale Tes_1 relativo alla consegna delle licenze non era ipotizzabile alcun ritardo in capo a . CP_1
Parimenti erronea appare la ritenuta irrilevanza della possibilità di importare i dati dal vecchio sistema gestionale a quello nuovo.
Discende infatti, ad avviso della Corte, dalla globale interpretazione della causa del contratto concluso tra le odierne parti in lite, l'importanza per che il nuovo sistema gestionale fosse operativo Parte_1 entro l'inizio dell'anno 2020, essendo infatti il contratto stato concluso nel settembre 2019 con l'evidente scopo di gestire la contabilità aziendale per l'anno solare successivo a quello di conclusione del contratto.
Ed ancora è del tutto evidente che in nessun caso poteva esimersi da responsabilità con CP_1 riguardo all'inidoneità del gestionale o inerentemente alla causazione di danni.
Come è noto, ai fini di valutare la condotta dei contraenti, deve infatti farsi applicazione, in conformità alla giurisprudenza del Supremo Collegio, del principio generale della buona fede (cfr ex pluribus Cass.
n. 8282/2023), ciò in quanto la buona fede non costituisce soltanto un precetto di condotta, ma è fonte legale integrativa del contratto.
pagina 5 di 7 Dunque, per valutare l'agire delle parti contraenti, il principio sopra richiamato soccorre sia ai fini di valutare l'effettiva ricorrenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione esercitato legittimamente da nel settembre del 2020. Parte_1
Nel caso di specie, non può pretermettersi che, come del resto confermato dal teste Testimone_1 il gestionale era destinato, in relazione all'utilità concreta, ad essere utilizzato da sin Parte_1 dall'inizio del 2020.
Il predetto è l'autore delle mail prodotte dall'opponente sub docc. 4,5,7) ed è teste Testimone_1 della cui attendibilità, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza qui impugnata, non vi è ragione di dubitare: è ben vero che egli era all'epoca dei fatti e dell'escussione dipendente di Pt_1
ma proprio in tale veste egli era ben informato sui fatti, avendo seguito personalmente la
[...] vicenda e inviato le citate mail di contestazione dei disservizi.
Quanto poi alla impossibilità di di procedere all'importazione dei dati, pur non essendo la Parte_1 stessa stata garantita espressamente da , la grave situazione nella quale la parte appellante CP_1 si è venuta a creare è stata frutto degli inadempimenti di che, per il tramite di RO, ha CP_1 consigliato ad di continuare ad utilizzare il vecchio gestionale (cfr testimonianza Parte_1 [...]
a verbale di udienza innanzi al Tribunale in data 15.1.2024). Tes_1
Sicché, a fronte dell'impossibilità di importare i dati in automatico, nonché degli enormi costi afferenti al trasferimento manuali dei medesimi dal vecchio al nuovo gestionale, emerge il grave inadempimento di con riguardo alla impossibilità di trarre qualsivoglia utilità dal programma fornito da CP_1
. CP_1
Così inquadrata la vicenda che qui occupa, va rilevato che, se è ben vero che ha dato CP_1 prova della fonte dell'obbligazione, a fronte delle contestazioni di , risalenti ad epoca Parte_1 precedente all'opposizione dalla stessa spiegata avverso il d.i. di cui è causa, sarebbe stato onere della parte opposta in primo grado – ovvero dell'attore in senso sostanziale – comprovare di aver effettivamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in causa, così come descritte nella fattura n. 556 del 9.1.2020. CP_1
Ciò non è avvenuto, pertanto la sentenza andrà riformata a mezzo della revoca della condanna di Pt_1 al pagamento della somma di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria.
[...]
pagina 6 di 7 Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo tra le quali, in virtù della soccombenza di , CP_1 la condanna di questa alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta ed alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.000,00 ed € 26.001,00 di media complessità, nonché dell'assenza, in appello, della fase istruttoria e della fase di trattazione svoltasi in unica udienza (parametro minimo).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5872/2024
[...] Controparte_1 pubblicata il 7.6.2024 e notificata il 18.6.2024, così dispone:
1. in accoglimento dell'appello, revoca la condanna di al pagamento a favore di Parte_1
della somma di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria;
CP_1
2. condanna al pagamento a favore di delle spese dei due Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano:
- quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 5.077,00 al 15% per spese generali IVA e
CPA come per legge;
- quanto al giudizio di appello in complessivi € 4.888,00 oltre al 15% per spese generali IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 7.7.2025
Il Consigliere est.
AR AR SS
La Presidente
LE AR ZI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. LE AR ZI Presidente dr. AR AR SS Consigliere rel dr. Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2182/2024 promossa in grado d'appello, da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PILASTRELLO,5/A 42019 Parte_1 P.IVA_1
SCANDIANO presso lo studio dell'avv. DALLARI GIANLUCA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
MAZZINI 9 00195 ROMA presso lo studio dell'avv. FEDERICI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO avente ad oggetto: Licenza d'uso – appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5872/2024 pubblicata il 7.6.2024 notificata il 18.6.2024.
pagina 1 di 7 Causa rimessa in decisione a seguito di trattazione scritta, con ordinanza dell'1.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7 .
7.2025. sulle seguenti conclusioni, precisate dalle parti come da rispettive note scritte:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: in via principale: accogliere il presente appello per tutti i motivi sopra dedotti e, per l'effetto, riformare la Sentenza impugnata nel senso di dichiarare non dovuta, da parte di , la somma Parte_1 richiesta in via monitoria da e portata dalla fattura n. 556 del 29.2.2020 (€ 12.309,57), in CP_1 quanto relativa a prestazioni mai fruite dall'odierna appellante.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge dovuti.”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita,
In via preliminare:
- Dichiarare inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 5872/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Bersani
(pubblicata in data 7.6.2024 rep. 5045/2024), all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. RG 47533/2022, presentato da per tutti i Parte_1 motivi come sopra esposti e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
Nel merito:
- Respingere l'appello avverso la sentenza di primo grado n. 5872/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano, all'esito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, identificato con n. R.G. 47533/2022, in quanto illegittimo, generico, non provato, pretestuoso nonché infondato in fatto e in diritto, proposto da e, per l'effetto, confermare la Parte_1 sentenza appellata.
Con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 13348/2022 R.G. 28113/2022 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di CP_1 in data 27.7.2022 recante la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 18.307,26
[...] pagina 2 di 7 oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di servizi di software e servizi informatici descritti nelle fatture n. 2.798/JO del 29.2.2020 e n. 556/JO del 9.1.2020 recanti rispettivamente gli CP_1 importi di € € 5.997,69 e di € 12.309,57.
Deduceva l'opponente:
- di aver sottoscritto con nel mese di settembre del 2019 un contratto avente ad CP_1 oggetto l'acquisto di una licenza d'uso di software relativo ad un gestionale per i servizi di contabilità;
- che il gestionale avrebbe dovuto essere pronto entro il mese di Gennaio del 2020, previa formazione e preparazione del personale;
- che, a fine ottobre 2020, aveva provveduto a saldare la fattura n. 3261/2019 emessa Parte_1 da in relazione all'accordo negoziale in oggetto, anche se alcuna attività era stata CP_1 ancora resa sino a tale momento dalla controparte;
- che in data 11.12.2019 e 9.1.2020 RO (società partner di incaricata da CP_1 quest'ultima di svolgere le attività di installazione, configurazione, formazione del personale e customizzazione del software), a fronte dei solleciti inoltrati da aveva risposto che Parte_1
non aveva ancora rilasciato le licenze;
CP_1
- che, nonostante le contestazioni di aveva emesso la fattura n. 556 del Controparte_2
9.1.2020, oggetto poi di richiesta di ingiunzione;
- che solo alla fine di gennaio del 2020 veniva sbloccato il software di gestione della contabilità e poteva iniziare la configurazione e la formazione con RO;
Parte_1
- che a giugno del 2020, allorché il gestionale era stato reso finalmente operativo Parte_1 riscontrava l'impossibilità di trasportare in automatico sul nuovo sistema la contabilità dell'anno in corso che sino a quel momento su consiglio delle controparti era stata registrata sul vecchio gestionale, sicché l'attività di trasporto doveva essere fatta manualmente con necessità di trasferire tutti documenti fiscali nel frattempo registrati;
- che la suddetta operazione era economicamente insostenibile e, pertanto, in data 8.9.2020 si trovava costretta a dare disdetta del contratto cui le fatture oggetto di causa facevano riferimento.
Chiedeva pertanto sul presupposto dell'inadempimento di la revoca del Pt_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto.
pagina 3 di 7 Costituitasi in giudizio, l'opposta deduceva a propria volta di aver provato la fonte CP_1 dell'obbligazione, di essere contrattualmente esente da responsabilità non avendo rilasciato garanzie relative all'idoneità del software a soddisfare le specifiche esigenze del cliente, all'assenza di errori od in merito a funzionalità non previste nelle specifiche tecniche e nella relativa documentazione;
che alla clausola sub art. 14.2 del contratto era prevista l'esenzione da responsabilità in capo a rispetto ai danni eventualmente patiti dal cliente, che l'installazione e la configurazione CP_1 del software competeva esclusivamente alla società RO, che non corrispondeva a verità la circostanza in base alla quale non erano state rilasciate le licenze ad RO e che in ogni caso il programma era stato sbloccato nel gennaio del 2020 ed infine che le problematiche inerenti l'impossibilità di importare i dati dal vecchio gestionale in uso ad non potevano venire Parte_1 imputate a . CP_1
Deduceva poi che aveva sottoscritto in data 27.2.2020 un ulteriore contratto e ciò era Parte_1 incompatibile con le dedotte inadempienze imputate a . CP_1
concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto. CP_1
A seguito dell'espletamento di istruttoria testimoniale il Tribunale emetteva la sentenza qui impugnata con la quale revocava il d.i. opposto, condannava al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria, nonché alla rifusione delle spese processuali a favore della parte opposta.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello dolendosi, con unico motivo articolato Parte_1 in più punti dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, del travisamento del fatto, dell'errata interpretazione e valutazione dei mezzi di prova da parte del Tribunale.
Costituitasi nel giudizio di appello ha sollevato eccezione di inammissibilità CP_1 dell'impugnazione e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa veniva rilessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza dell'1.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 7.7.2025.
&&&
L'appello è fondato e va accolto.
pagina 4 di 7 Preliminarmente va rilevato che non sussistendo alcun profilo di inammissibilità dell'impugnazione, la stessa può essere esaminata nel merito.
Va osservato che, con riguardo alla statuizione di revoca del d.i. opposto e di mancata condanna di al pagamento della somma di € 5.997,69 portata dalla fattura n. 2.798/JO del Parte_1 CP_1
29.2.2020 la parte appellata non ha proposto appello incidentale, di talché, essendo le predette statuizioni soggette a cosa giudicata, il perimetro dell'impugnazione concerne soltanto la condanna di al pagamento della somma di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria. Parte_1
Dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado dalla parte opponente emerge che risultano comprovate le contestazioni – tutte risalenti ad epoca antecedente alla notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui è causa - in merito all'operato di la quale fino alla CP_1 fine di gennaio del 2020 non ha rilasciato le licenze per rendere operativo il software di cui è causa.
Il Tribunale non solo ha erroneamente valutato inattendibile la testimonianza resa da
[...]
ma anche male operato nel ritenere che, in difetto della fissazione di un termine essenziale Tes_1 relativo alla consegna delle licenze non era ipotizzabile alcun ritardo in capo a . CP_1
Parimenti erronea appare la ritenuta irrilevanza della possibilità di importare i dati dal vecchio sistema gestionale a quello nuovo.
Discende infatti, ad avviso della Corte, dalla globale interpretazione della causa del contratto concluso tra le odierne parti in lite, l'importanza per che il nuovo sistema gestionale fosse operativo Parte_1 entro l'inizio dell'anno 2020, essendo infatti il contratto stato concluso nel settembre 2019 con l'evidente scopo di gestire la contabilità aziendale per l'anno solare successivo a quello di conclusione del contratto.
Ed ancora è del tutto evidente che in nessun caso poteva esimersi da responsabilità con CP_1 riguardo all'inidoneità del gestionale o inerentemente alla causazione di danni.
Come è noto, ai fini di valutare la condotta dei contraenti, deve infatti farsi applicazione, in conformità alla giurisprudenza del Supremo Collegio, del principio generale della buona fede (cfr ex pluribus Cass.
n. 8282/2023), ciò in quanto la buona fede non costituisce soltanto un precetto di condotta, ma è fonte legale integrativa del contratto.
pagina 5 di 7 Dunque, per valutare l'agire delle parti contraenti, il principio sopra richiamato soccorre sia ai fini di valutare l'effettiva ricorrenza dell'inadempimento, sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione esercitato legittimamente da nel settembre del 2020. Parte_1
Nel caso di specie, non può pretermettersi che, come del resto confermato dal teste Testimone_1 il gestionale era destinato, in relazione all'utilità concreta, ad essere utilizzato da sin Parte_1 dall'inizio del 2020.
Il predetto è l'autore delle mail prodotte dall'opponente sub docc. 4,5,7) ed è teste Testimone_1 della cui attendibilità, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza qui impugnata, non vi è ragione di dubitare: è ben vero che egli era all'epoca dei fatti e dell'escussione dipendente di Pt_1
ma proprio in tale veste egli era ben informato sui fatti, avendo seguito personalmente la
[...] vicenda e inviato le citate mail di contestazione dei disservizi.
Quanto poi alla impossibilità di di procedere all'importazione dei dati, pur non essendo la Parte_1 stessa stata garantita espressamente da , la grave situazione nella quale la parte appellante CP_1 si è venuta a creare è stata frutto degli inadempimenti di che, per il tramite di RO, ha CP_1 consigliato ad di continuare ad utilizzare il vecchio gestionale (cfr testimonianza Parte_1 [...]
a verbale di udienza innanzi al Tribunale in data 15.1.2024). Tes_1
Sicché, a fronte dell'impossibilità di importare i dati in automatico, nonché degli enormi costi afferenti al trasferimento manuali dei medesimi dal vecchio al nuovo gestionale, emerge il grave inadempimento di con riguardo alla impossibilità di trarre qualsivoglia utilità dal programma fornito da CP_1
. CP_1
Così inquadrata la vicenda che qui occupa, va rilevato che, se è ben vero che ha dato CP_1 prova della fonte dell'obbligazione, a fronte delle contestazioni di , risalenti ad epoca Parte_1 precedente all'opposizione dalla stessa spiegata avverso il d.i. di cui è causa, sarebbe stato onere della parte opposta in primo grado – ovvero dell'attore in senso sostanziale – comprovare di aver effettivamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in causa, così come descritte nella fattura n. 556 del 9.1.2020. CP_1
Ciò non è avvenuto, pertanto la sentenza andrà riformata a mezzo della revoca della condanna di Pt_1 al pagamento della somma di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria.
[...]
pagina 6 di 7 Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo tra le quali, in virtù della soccombenza di , CP_1 la condanna di questa alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio a favore dell'appellante.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 in relazione all'attività difensionale svolta ed alle questioni trattate, tenuto conto dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.000,00 ed € 26.001,00 di media complessità, nonché dell'assenza, in appello, della fase istruttoria e della fase di trattazione svoltasi in unica udienza (parametro minimo).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5872/2024
[...] Controparte_1 pubblicata il 7.6.2024 e notificata il 18.6.2024, così dispone:
1. in accoglimento dell'appello, revoca la condanna di al pagamento a favore di Parte_1
della somma di € 12.309,57 oltre interessi come da domanda monitoria;
CP_1
2. condanna al pagamento a favore di delle spese dei due Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano:
- quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 5.077,00 al 15% per spese generali IVA e
CPA come per legge;
- quanto al giudizio di appello in complessivi € 4.888,00 oltre al 15% per spese generali IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 7.7.2025
Il Consigliere est.
AR AR SS
La Presidente
LE AR ZI
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