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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3437/2019/CC, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata, n. 1430/2019, pubblicata il 10 giugno 2019, notificata il 12 giugno 2019,
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo D'Amora (C.F.:
; PEC: , del foro di Torre Annunziata, come CodiceFiscale_1 Email_1 da procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede CP_1 CodiceFiscale_2
in , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cimmino (C.F.: Parte_1 [...]
; PEC: , del foro di Torre Annunziata, come da procura C.F._3 Email_2
speciale ad litem, in calce alla copia della comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 18 febbraio 2015, CP_1
conveniva in giudizio il di cui al fabbricato ubicato a in Parte_1 Pt_1 Parte_1
, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di conseguire, previa sospensione
[...]
dell'esecuzione, la declaratoria della nullità della deliberazione assembleare condominiale del 22 dicembre 2014, con la quale, in seconda convocazione e con il voto favorevole di condomini rappresentativi di 726,01 millesimi del valore dell'edificio, l'assemblea condominiale aveva deliberato di eseguire opere di manutenzione e di delimitazione degli spazi auto del cortile
1 condominiale, designando l'impresa appaltatrice e stabilendo il criterio di ripartizione della spesa, avendo precisato che, non essendo stato reperito il verbale di approvazione delle tabelle millesimali in uso per i lavori da eseguire sul cortile in questione, per l'individuazione dei condomini aventi diritto all'assegnazione del posto auto si sarebbe dovuto fare ricorso all'atto costitutivo del
, per cui, in assenza di tabelle sicuramente applicabili, il costo dei lavori de quibus sarebbe Parte_1
dovuto essere ripartito in misura paritaria tra i sei condomini, cui tale atto avrebbe riconosciuto diritti reali sugli spazi esterni, in via paritaria e con riserva di successivo conguaglio dopo che fosse stato adottato il nuovo regolamento d'uso dell'area cortilizia.
A sostegno del suo assunto difensivo, l'attrice, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, dopo avere allegato di essere condomina del convenuto, in quanto Parte_1 proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato ubicato a in Pt_1 [...]
, riportata nel N.C.E.U. di alla partita 1003175, foglio 1, mappale 352, Parte_1 Pt_1
subalterno 4, categoria A/4, classe 2, vani 2,5, riteneva che la deliberazione impugnata, notificatale il
21 gennaio 2015, fosse nulla: a) per essere stato utilizzato un criterio di ripartizione delle spese relative al cortile non proporzionale alla sua quota di proprietà esclusiva, essendo state CP_2
applicate tabelle millesimali non approvate in via provvisoria per le spese ordinarie, avendo escluso ella stessa dalla relativa ripartizione;
b) per essere stato leso il suo diritto di proprietà, essendo stata esclusa dagli obblighi di manutenzione del cortile, bene comune;
c) per essere potenzialmente lesiva di un provvedimento giudiziale ovvero determinativa di un eventuale conflitto di giudicato, avendo il Tribunale, su ricorso della stessa attrice, disposto la sospensione della precedente deliberazione assembleare condominiale, adottata il giorno 7 febbraio 2014, con la quale era stato approvato il prospetto di massima di delimitazione di sei posti auto, da assegnare ai sei condomini, quali unici soggetti che avrebbero diritto sugli spazi scoperti esterni, come da regolamento contrattuale o titolo di provenienza.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 5 giugno 2015, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la carenza d'interesse ad agire in capo all'attrice, contestando la Parte_1 pretesa di quest'ultima e concludendo per la reiezione dell'avversa impugnazione per la sua ritenuta infondatezza, allegando che nell'assemblea del 22 dicembre 2014 i condomini avevano preso atto che il regolamento e le tabelle millesimali sino ad allora applicate non potevano essere usate, non essendo stato rinvenuto il verbale assembleare d'approvazione unanime di esso, per come emerso nel corso del giudizio relativo all'impugnazione della deliberazione del 7 febbraio 2014, per cui, al fine di individuare il criterio provvisorio di ripartizione della spesa per le opere necessarie al ripristino del decoro del cortile, avevano deciso di riferirsi all'atto costitutivo del , risalente all'anno Parte_1
1929, con l'individuazione dei proprietari dei sei lotti originari, in conformità ai relativi titoli di
2 acquisto ed alla consolidata prassi trentennale, secondo la quale erano sempre stati esclusi dall'utilizzo della corte, dai relativi oneri e dalla ripartizione delle spese i condomini, proprietari dei c.d. terranei, derivati a seguito di successivi frazionamenti dei sei lotti principali, essendo stata tale spesa ripartita in quote uguali esclusivamente tra i sei condomini, i cui immobili hanno accesso dalla cassa scale, con riserva di ridefinire le rispettive quote, all'esito della vicenda riguardante la formazione delle tabelle millesimali.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1430/2019, pubblicata il 10 giugno 2019, notificata il 12 giugno 2019, con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata così testualmente stabiliva: “A) dichiara la nullità della delibera assembleare del 22-12-
2014 descritta in motivazione;
B) condanna il , in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali nei confronti CP_1
che liquida euro 103,00 per spese ed euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a. se dovute.”
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto:
a) il cortile de quo, oggetto di proprietà comune anche dell'attrice, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non potendo essere individuata la proprietà soltanto in capo ai sei individuati condomini in forza del richiamato regolamento condominiale, non risultando il contrario dai titoli negoziali;
b) violato il criterio di ripartizione legale stabilito dall'art. 1123 c.c., essendo irrilevante la mancanza di valide tabelle millesimali;
c) nulla la deliberazione assembleare condominiale impugnata, per avere approvato la ripartizione della spesa in deroga al diritto individuale dell'attrice sul cortile comune, risultando la sua esclusione dalla spesa la conseguenza della ritenuta mancanza di diritti di comproprietà su tale bene.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, notificata il 12 giugno 2019, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato telematicamente il 10 luglio 2019 ed una seconda volta, a mezzo del servizio postale, il 25 luglio 2019, il di cui al fabbricato Parte_1
ubicato a in , proponeva appello, sulla base di quattro motivi di Pt_1 Parte_1
gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “A) in integrale riforma della gravata sentenza n. 1439/19 del 10.06.2019, depositata in cancelleria il 10.06.2019, notificata il
12.06.2019, del Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Dott. Coppola, rigettare le domande
3 proposte dall'appellata in prime cure poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per
Legge, del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al deducente procuratore, antistatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 gennaio 2020, si costituiva in giudizio CP_1
I) eccependo: a) l'inammissibilità, la nullità ovvero la giuridica inesistenza del primo atto
[...]
d'appello per la pretesa violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto, di cui all'art. 20
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed agli artt. 11 e 12 del d.m. della Giustizia n. 44 e successive modificazioni, in materia di formato dei documenti informatici, avendo il impugnante Parte_1
provveduto a notificare, a mezzo posta elettronica certificata, l'atto di citazione con la relativa procura ad litem non in formato nativo digitale, ma mediante il file in formato c.d. “pdf”; b) la nullità del gravame per la pretesa violazione dell'art. 24 cost., avendo il impugnante notificato per Parte_1 la seconda volta il gravame mediante l' , avvalendosi dell'Ufficiale giudiziario Controparte_3
competente, addetto alla Corte di Appello di Napoli;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione per la pretesa tardività della stessa, in violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., avendo il Parte_1
appellante notificato il secondo atto introduttivo della presente fase il 25 luglio 2019, oltre il termine di trenta giorni rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata, risalente al 12 giugno
2019; II) contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di conferma della decisione impugnata e di condanna del Parte_1
appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Gabriele
Cimmino, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 6 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 3 dicembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 5 dicembre
2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALL'APPELLATA
In primis, vanno delibate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata. Le stesse sono prive di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinte.
Invero, non può essere pronunciata la nullità del primo atto d'appello notificato il 12 luglio
2019 mediante posta elettronica certificata, per essere stato notificato in formato “pdf” immagine, come scansione dell'atto sottoscritto manualmente dal difensore, anziché in formato “pdf” nativo digitale, in quanto tale documento ha, comunque, raggiunto pienamente lo scopo, risultando intellegibile alla controparte processuale che, nella specie, ha anche confermato la ricezione e la
4 perfetta conoscenza del suo contenuto. Ad ogni buon conto, lo stesso non veniva iscritto a ruolo entro il termine di rito, di cui al combinato disposto stabilito dagli artt. 347 e 165 c.p.c., con le conseguenze giuridiche qui di seguito evidenziate.
Quanto alla notificazione, risalente al 25 luglio 2019, del secondo atto di gravame - [per non essere ancora stato iscritto a ruolo il primo, depositato nel fascicolo elettronico soltanto il 20 gennaio
2020] - recapitato attraverso il servizio postale utilizzato dall'Ufficiale giudiziario competente, non essendo intervenuta prima di tale ulteriore notificazione la declaratoria d'improcedibilità del primo atto d'appello, ex art. 358 c.p.c., deve ritenersi consentita, in linea di massima, la riproposizione del nuovo appello di contenuto identico o diverso, in sostituzione del precedente, purché il termine breve, di cui all'art. 325 c.p.c. per l'esercizio del diritto di appellare, non sia decorso (cfr., Cass. civ., Sez.
Unite, 05/08/2016, n. 16598), circostanza puntualmente verificatasi nella fattispecie in esame, considerato che la sentenza di primo grado veniva notificata il 12 giugno 2019 al difensore del e quest'ultimo richiedeva all'Ufficiale giudiziario competente di procedere alla Parte_1
notificazione del secondo atto d'appello mediante l'istanza formalizzata il 10 luglio 2019, ovvero entro il termina di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., come si ricava dalla nota specifica in calce al tale ulteriore atto di gravame, redatta dall'Ufficiale giudiziario, essendo irrilevante che, poi, la notificazione si sia perfezionata per la parte appellata il 25 luglio 2019 mediante l'avvenuta consegna da parte del servizio postale del plico contenente l'atto d'impugnazione, atteso il noto principio della scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario, e che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta tempestivamente il 19 luglio 2019.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione il appellante censurava la sentenza Parte_1
gravata per la pretesa violazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., oltre che degli artt. 100 e 116 c.p.c., da parte del giudice di primo grado, per avere quest'ultimo, a dire dell'impugnante, non rilevato, sulla base dell'erronea valutazione della documentazione versata in atti, il difetto d'interesse ad agire in capo all'attrice, che avrebbe dovuto comportare la declaratoria d'inammissibilità della domanda della parte istante, per avere impugnato la deliberazione assembleare de qua, con la quale era stato approvato il criterio meramente provvisorio di ripartizione delle spese ordinarie per i necessari lavori urgenti da eseguire sul cortile, da sempre poste a titolo provvisorio, a carico di sei condomini, “cui
l'atto costitutivo riconosce diritti sugli spazi esterni”, con riserva del successivo conguaglio, senza avere leso affatto i pretesi diritti di proprietà pro quota sul cortile, così come vantati dall'attrice, ma avendola posta addirittura in una situazione economica di vantaggio, essendo stato posto provvisoriamente a carico di altri sei condomini l'obbligo di anticipare i costi dei lavori su tale cortile, salvo il conguaglio successivo.
5 4.2. - Con il secondo motivo d'appello il impugnante criticava la decisione gravata Parte_1
per la pretesa violazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., oltre che degli artt. 116 e 324 c.p.c., da parte del primo giudice, per avere quest'ultimo, a dire dell'appellante, erroneamente: a) ritenuto che la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. fosse applicabile all'area cortilizia, esterna del di cui al fabbricato in in;
b) mal interpretato la Parte_1 Pt_1 Parte_1
prodotta documentazione, idonea a vincere la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., costituita dall'atto costitutivo del attributivo del cortile de quo a soli sei proprietari dei Parte_1
piani superiori e non anche ai proprietari delle abitazioni ubicate a piano terra, che non potrebbero vantare alcun diritto sul cortile, oltre che dalle fotografie, dagli estratti del regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali, da cui si ricava che l'area in questione sarebbe sempre appartenuta esclusivamente ai sei proprietari delle abitazioni ai piani superiori ed ai loro aventi causa;
c) ignorato che l'attrice non avesse dimostrato l'esistenza del suo preteso diritto di comproprietà sull'area esterna in questione, nonostante il giudicato esterno che sarebbe incorporato nella prodotta sentenza n.
1838/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in cosa giudicata, con la quale sarebbe stato escluso qualsivoglia diritto in capo all'attrice sul cortile de quo.
4.3. - Con il terzo motivo di gravame il denunziava il preteso errore in cui sarebbe Parte_1
incorso il giudice di prime cure, per avere violato gli artt. 1117 e 1123 c.c., oltre che l'art. 116 c.p.c., per avere quest'ultimo, a dire dell'impugnante, ignorato che la deliberazione assembleare condominiale gravata: a) stabilirebbe il legittimo criterio, meramente provvisorio, per la ripartizione delle spese ordinarie, con particolare riferimento a quelle urgenti per la sistemazione del cortile, pienamente conforme all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8505/2005, con il quale il giudice di legittimità avrebbe chiarito che in mancanza di tabelle millesimali l'assemblea avrebbe il potere di deliberare a maggioranza la ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo conguaglio, tenendo in considerazione la prassi pregressa;
b) non arrecherebbe alcun pregiudizio economico all'attrice-appellata, né inciderebbe sui suoi pretesi diritti individuali, avendo addebitato provvisoriamente ad altri sei condomini il costo di lavori, che, secondo la sua prospettazione, dovrebbero essere anche a suo carico pro quota.
4.4. - Con il quarto motivo di censura il lamentava l'errore in cui sarebbe incorso Parte_1
il Tribunale nel condannarlo al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., nonostante l'infondatezza della domanda attrice, che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado alla compensazione integrale degli oneri del giudizio.
4.5. -I motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione. Degli stessi, il primo è infondato, contrariamente al terzo, che merita di essere accolto, con il consequenziale assorbimento del secondo e del quarto motivo.
6 4.6. -Destituito di fondamento risulta essere il primo motivo di gravame, che va respinto, secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe errato per non avere accolto l'eccezione sollevata dal Condominio appellante, di difetto d'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo ad CP_1
[...]
Invero, sul punto, al fine di motivare l'infondatezza di tale eccezione, non può non essere richiamato l'orientamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo
l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/08/2020, n. 17294; Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 20/07/2020, n. 15434).
4.6. -Nel merito, in accoglimento del terzo motivo d'impugnazione, il cui esame per ragioni di ordine logico-giuridico precede quello del secondo motivo, giova ricordare che, in linea generale, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla spesa da effettuare consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie o criteri provvisori, coerentemente al costante principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata.” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 19/08/2021, n. 23128).
Pertanto, contrariamente al convincimento del giudice di primo grado ed in perfetta adesione al richiamato terzo motivo di doglianza, la Corte rileva che la deliberazione assembleare condominiale impugnata, in parte qua aveva escluso l'attrice dalla partecipazione al pagamento delle spese dell'intervento di manutenzione urgente sul cortile, non lede affatto, allo stato, il diritto di proprietà - se sussistente - di sul cortile, bene comune, essendo evidente che CP_1
l'approvato riparto provvisorio di spesa ordinaria non determini qualsivoglia pregiudizio o concreta limitazione alla contitolarità pro quota ed al godimento di tale cortile, non avendo l'attrice neppure allegato quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi e per quali motivi effettivi la provvisoria ripartizione di spesa, così come approvata dall'assemblea, sia lesiva dei suoi diritti, avendo la delibera in questione, senza pregiudicare in alcun modo posto provvisoriamente a carico di CP_1
altri sei condomini l'obbligo di anticipare i costi dei lavori de quibus, fatto salvo il successivo
7 conguaglio, da contabilizzare dopo l'adozione del nuovo regolamento d'uso dell'area cortilizia, da confezionare e formalizzare sulla base dei titoli negoziali d'acquisto dei singoli condomini, aventi diritto.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbite le doglianze di cui al secondo ed al quarto motivo d'appello, la sentenza impugnata va interamente riformata, con la consequenziale reiezione dell'originaria domanda attrice, tendente alla declaratoria della nullità della deliberazione assembleare condominiale del 22 dicembre
2014, così come approvata dal di cui al fabbricato ubicato a in Parte_1 Pt_1 [...]
. Parte_1
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
L'accoglimento dell'impugnazione importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'integrale rigetto dell'originaria domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste a carico dell'attrice-appellata, in favore del convenuto-appellante, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura Parte_1
liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad €
52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018,
n. 37 per il secondo grado, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione - limitatamente ai compensi della presente fase, essendo in primo grado il rappresentato da altro procuratore - in favore Parte_1
dell'avv. Massimo D'Amora, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 1430/2019, pubblicata il 10 giugno 2019, notificata il 12 giugno 2019, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della decisione gravata, così provvede:
8 1) rigetta l'originaria domanda attrice tendente alla declaratoria della nullità della deliberazione assembleare condominiale del 22 dicembre 2014, così come approvata dal Parte_1
di cui al fabbricato ubicato a in;
Pt_1 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che CP_1
liquida, in favore del di cui al fabbricato ubicato a in Parte_1 Pt_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore:
[...]
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 3.627,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 5.799,50, di cui € 804,00 per rimborso spese vive, ed € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo D'Amora, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 3437/2019/CC, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata, n. 1430/2019, pubblicata il 10 giugno 2019, notificata il 12 giugno 2019,
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo D'Amora (C.F.:
; PEC: , del foro di Torre Annunziata, come CodiceFiscale_1 Email_1 da procura speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata il [...] a [...], ove risiede CP_1 CodiceFiscale_2
in , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Cimmino (C.F.: Parte_1 [...]
; PEC: , del foro di Torre Annunziata, come da procura C.F._3 Email_2
speciale ad litem, in calce alla copia della comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 18 febbraio 2015, CP_1
conveniva in giudizio il di cui al fabbricato ubicato a in Parte_1 Pt_1 Parte_1
, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, al fine di conseguire, previa sospensione
[...]
dell'esecuzione, la declaratoria della nullità della deliberazione assembleare condominiale del 22 dicembre 2014, con la quale, in seconda convocazione e con il voto favorevole di condomini rappresentativi di 726,01 millesimi del valore dell'edificio, l'assemblea condominiale aveva deliberato di eseguire opere di manutenzione e di delimitazione degli spazi auto del cortile
1 condominiale, designando l'impresa appaltatrice e stabilendo il criterio di ripartizione della spesa, avendo precisato che, non essendo stato reperito il verbale di approvazione delle tabelle millesimali in uso per i lavori da eseguire sul cortile in questione, per l'individuazione dei condomini aventi diritto all'assegnazione del posto auto si sarebbe dovuto fare ricorso all'atto costitutivo del
, per cui, in assenza di tabelle sicuramente applicabili, il costo dei lavori de quibus sarebbe Parte_1
dovuto essere ripartito in misura paritaria tra i sei condomini, cui tale atto avrebbe riconosciuto diritti reali sugli spazi esterni, in via paritaria e con riserva di successivo conguaglio dopo che fosse stato adottato il nuovo regolamento d'uso dell'area cortilizia.
A sostegno del suo assunto difensivo, l'attrice, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum, dopo avere allegato di essere condomina del convenuto, in quanto Parte_1 proprietaria dell'unità immobiliare sita al piano terra del fabbricato ubicato a in Pt_1 [...]
, riportata nel N.C.E.U. di alla partita 1003175, foglio 1, mappale 352, Parte_1 Pt_1
subalterno 4, categoria A/4, classe 2, vani 2,5, riteneva che la deliberazione impugnata, notificatale il
21 gennaio 2015, fosse nulla: a) per essere stato utilizzato un criterio di ripartizione delle spese relative al cortile non proporzionale alla sua quota di proprietà esclusiva, essendo state CP_2
applicate tabelle millesimali non approvate in via provvisoria per le spese ordinarie, avendo escluso ella stessa dalla relativa ripartizione;
b) per essere stato leso il suo diritto di proprietà, essendo stata esclusa dagli obblighi di manutenzione del cortile, bene comune;
c) per essere potenzialmente lesiva di un provvedimento giudiziale ovvero determinativa di un eventuale conflitto di giudicato, avendo il Tribunale, su ricorso della stessa attrice, disposto la sospensione della precedente deliberazione assembleare condominiale, adottata il giorno 7 febbraio 2014, con la quale era stato approvato il prospetto di massima di delimitazione di sei posti auto, da assegnare ai sei condomini, quali unici soggetti che avrebbero diritto sugli spazi scoperti esterni, come da regolamento contrattuale o titolo di provenienza.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 5 giugno 2015, si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la carenza d'interesse ad agire in capo all'attrice, contestando la Parte_1 pretesa di quest'ultima e concludendo per la reiezione dell'avversa impugnazione per la sua ritenuta infondatezza, allegando che nell'assemblea del 22 dicembre 2014 i condomini avevano preso atto che il regolamento e le tabelle millesimali sino ad allora applicate non potevano essere usate, non essendo stato rinvenuto il verbale assembleare d'approvazione unanime di esso, per come emerso nel corso del giudizio relativo all'impugnazione della deliberazione del 7 febbraio 2014, per cui, al fine di individuare il criterio provvisorio di ripartizione della spesa per le opere necessarie al ripristino del decoro del cortile, avevano deciso di riferirsi all'atto costitutivo del , risalente all'anno Parte_1
1929, con l'individuazione dei proprietari dei sei lotti originari, in conformità ai relativi titoli di
2 acquisto ed alla consolidata prassi trentennale, secondo la quale erano sempre stati esclusi dall'utilizzo della corte, dai relativi oneri e dalla ripartizione delle spese i condomini, proprietari dei c.d. terranei, derivati a seguito di successivi frazionamenti dei sei lotti principali, essendo stata tale spesa ripartita in quote uguali esclusivamente tra i sei condomini, i cui immobili hanno accesso dalla cassa scale, con riserva di ridefinire le rispettive quote, all'esito della vicenda riguardante la formazione delle tabelle millesimali.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;
precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1430/2019, pubblicata il 10 giugno 2019, notificata il 12 giugno 2019, con la quale il Tribunale di Torre
Annunziata così testualmente stabiliva: “A) dichiara la nullità della delibera assembleare del 22-12-
2014 descritta in motivazione;
B) condanna il , in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali nei confronti CP_1
che liquida euro 103,00 per spese ed euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a. se dovute.”
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto:
a) il cortile de quo, oggetto di proprietà comune anche dell'attrice, ai sensi dell'art. 1117 c.c., non potendo essere individuata la proprietà soltanto in capo ai sei individuati condomini in forza del richiamato regolamento condominiale, non risultando il contrario dai titoli negoziali;
b) violato il criterio di ripartizione legale stabilito dall'art. 1123 c.c., essendo irrilevante la mancanza di valide tabelle millesimali;
c) nulla la deliberazione assembleare condominiale impugnata, per avere approvato la ripartizione della spesa in deroga al diritto individuale dell'attrice sul cortile comune, risultando la sua esclusione dalla spesa la conseguenza della ritenuta mancanza di diritti di comproprietà su tale bene.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, notificata il 12 giugno 2019, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato telematicamente il 10 luglio 2019 ed una seconda volta, a mezzo del servizio postale, il 25 luglio 2019, il di cui al fabbricato Parte_1
ubicato a in , proponeva appello, sulla base di quattro motivi di Pt_1 Parte_1
gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “A) in integrale riforma della gravata sentenza n. 1439/19 del 10.06.2019, depositata in cancelleria il 10.06.2019, notificata il
12.06.2019, del Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Dott. Coppola, rigettare le domande
3 proposte dall'appellata in prime cure poiché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per
Legge, del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al deducente procuratore, antistatario.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 gennaio 2020, si costituiva in giudizio CP_1
I) eccependo: a) l'inammissibilità, la nullità ovvero la giuridica inesistenza del primo atto
[...]
d'appello per la pretesa violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto, di cui all'art. 20
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed agli artt. 11 e 12 del d.m. della Giustizia n. 44 e successive modificazioni, in materia di formato dei documenti informatici, avendo il impugnante Parte_1
provveduto a notificare, a mezzo posta elettronica certificata, l'atto di citazione con la relativa procura ad litem non in formato nativo digitale, ma mediante il file in formato c.d. “pdf”; b) la nullità del gravame per la pretesa violazione dell'art. 24 cost., avendo il impugnante notificato per Parte_1 la seconda volta il gravame mediante l' , avvalendosi dell'Ufficiale giudiziario Controparte_3
competente, addetto alla Corte di Appello di Napoli;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione per la pretesa tardività della stessa, in violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c., avendo il Parte_1
appellante notificato il secondo atto introduttivo della presente fase il 25 luglio 2019, oltre il termine di trenta giorni rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata, risalente al 12 giugno
2019; II) contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di conferma della decisione impugnata e di condanna del Parte_1
appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dell'avv. Gabriele
Cimmino, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 6 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 3 dicembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 5 dicembre
2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DALL'APPELLATA
In primis, vanno delibate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata. Le stesse sono prive di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinte.
Invero, non può essere pronunciata la nullità del primo atto d'appello notificato il 12 luglio
2019 mediante posta elettronica certificata, per essere stato notificato in formato “pdf” immagine, come scansione dell'atto sottoscritto manualmente dal difensore, anziché in formato “pdf” nativo digitale, in quanto tale documento ha, comunque, raggiunto pienamente lo scopo, risultando intellegibile alla controparte processuale che, nella specie, ha anche confermato la ricezione e la
4 perfetta conoscenza del suo contenuto. Ad ogni buon conto, lo stesso non veniva iscritto a ruolo entro il termine di rito, di cui al combinato disposto stabilito dagli artt. 347 e 165 c.p.c., con le conseguenze giuridiche qui di seguito evidenziate.
Quanto alla notificazione, risalente al 25 luglio 2019, del secondo atto di gravame - [per non essere ancora stato iscritto a ruolo il primo, depositato nel fascicolo elettronico soltanto il 20 gennaio
2020] - recapitato attraverso il servizio postale utilizzato dall'Ufficiale giudiziario competente, non essendo intervenuta prima di tale ulteriore notificazione la declaratoria d'improcedibilità del primo atto d'appello, ex art. 358 c.p.c., deve ritenersi consentita, in linea di massima, la riproposizione del nuovo appello di contenuto identico o diverso, in sostituzione del precedente, purché il termine breve, di cui all'art. 325 c.p.c. per l'esercizio del diritto di appellare, non sia decorso (cfr., Cass. civ., Sez.
Unite, 05/08/2016, n. 16598), circostanza puntualmente verificatasi nella fattispecie in esame, considerato che la sentenza di primo grado veniva notificata il 12 giugno 2019 al difensore del e quest'ultimo richiedeva all'Ufficiale giudiziario competente di procedere alla Parte_1
notificazione del secondo atto d'appello mediante l'istanza formalizzata il 10 luglio 2019, ovvero entro il termina di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., come si ricava dalla nota specifica in calce al tale ulteriore atto di gravame, redatta dall'Ufficiale giudiziario, essendo irrilevante che, poi, la notificazione si sia perfezionata per la parte appellata il 25 luglio 2019 mediante l'avvenuta consegna da parte del servizio postale del plico contenente l'atto d'impugnazione, atteso il noto principio della scissione degli effetti della notificazione tra mittente e destinatario, e che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta tempestivamente il 19 luglio 2019.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione il appellante censurava la sentenza Parte_1
gravata per la pretesa violazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., oltre che degli artt. 100 e 116 c.p.c., da parte del giudice di primo grado, per avere quest'ultimo, a dire dell'impugnante, non rilevato, sulla base dell'erronea valutazione della documentazione versata in atti, il difetto d'interesse ad agire in capo all'attrice, che avrebbe dovuto comportare la declaratoria d'inammissibilità della domanda della parte istante, per avere impugnato la deliberazione assembleare de qua, con la quale era stato approvato il criterio meramente provvisorio di ripartizione delle spese ordinarie per i necessari lavori urgenti da eseguire sul cortile, da sempre poste a titolo provvisorio, a carico di sei condomini, “cui
l'atto costitutivo riconosce diritti sugli spazi esterni”, con riserva del successivo conguaglio, senza avere leso affatto i pretesi diritti di proprietà pro quota sul cortile, così come vantati dall'attrice, ma avendola posta addirittura in una situazione economica di vantaggio, essendo stato posto provvisoriamente a carico di altri sei condomini l'obbligo di anticipare i costi dei lavori su tale cortile, salvo il conguaglio successivo.
5 4.2. - Con il secondo motivo d'appello il impugnante criticava la decisione gravata Parte_1
per la pretesa violazione degli artt. 1117 e 1123 c.c., oltre che degli artt. 116 e 324 c.p.c., da parte del primo giudice, per avere quest'ultimo, a dire dell'appellante, erroneamente: a) ritenuto che la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. fosse applicabile all'area cortilizia, esterna del di cui al fabbricato in in;
b) mal interpretato la Parte_1 Pt_1 Parte_1
prodotta documentazione, idonea a vincere la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., costituita dall'atto costitutivo del attributivo del cortile de quo a soli sei proprietari dei Parte_1
piani superiori e non anche ai proprietari delle abitazioni ubicate a piano terra, che non potrebbero vantare alcun diritto sul cortile, oltre che dalle fotografie, dagli estratti del regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali, da cui si ricava che l'area in questione sarebbe sempre appartenuta esclusivamente ai sei proprietari delle abitazioni ai piani superiori ed ai loro aventi causa;
c) ignorato che l'attrice non avesse dimostrato l'esistenza del suo preteso diritto di comproprietà sull'area esterna in questione, nonostante il giudicato esterno che sarebbe incorporato nella prodotta sentenza n.
1838/2017 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in cosa giudicata, con la quale sarebbe stato escluso qualsivoglia diritto in capo all'attrice sul cortile de quo.
4.3. - Con il terzo motivo di gravame il denunziava il preteso errore in cui sarebbe Parte_1
incorso il giudice di prime cure, per avere violato gli artt. 1117 e 1123 c.c., oltre che l'art. 116 c.p.c., per avere quest'ultimo, a dire dell'impugnante, ignorato che la deliberazione assembleare condominiale gravata: a) stabilirebbe il legittimo criterio, meramente provvisorio, per la ripartizione delle spese ordinarie, con particolare riferimento a quelle urgenti per la sistemazione del cortile, pienamente conforme all'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8505/2005, con il quale il giudice di legittimità avrebbe chiarito che in mancanza di tabelle millesimali l'assemblea avrebbe il potere di deliberare a maggioranza la ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo conguaglio, tenendo in considerazione la prassi pregressa;
b) non arrecherebbe alcun pregiudizio economico all'attrice-appellata, né inciderebbe sui suoi pretesi diritti individuali, avendo addebitato provvisoriamente ad altri sei condomini il costo di lavori, che, secondo la sua prospettazione, dovrebbero essere anche a suo carico pro quota.
4.4. - Con il quarto motivo di censura il lamentava l'errore in cui sarebbe incorso Parte_1
il Tribunale nel condannarlo al pagamento delle spese e dei compensi di lite, in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., nonostante l'infondatezza della domanda attrice, che avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado alla compensazione integrale degli oneri del giudizio.
4.5. -I motivi d'impugnazione possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione. Degli stessi, il primo è infondato, contrariamente al terzo, che merita di essere accolto, con il consequenziale assorbimento del secondo e del quarto motivo.
6 4.6. -Destituito di fondamento risulta essere il primo motivo di gravame, che va respinto, secondo il quale il giudice di primo grado avrebbe errato per non avere accolto l'eccezione sollevata dal Condominio appellante, di difetto d'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., in capo ad CP_1
[...]
Invero, sul punto, al fine di motivare l'infondatezza di tale eccezione, non può non essere richiamato l'orientamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 cod. civ. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo
l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 19/08/2020, n. 17294; Cass. civ., Sez. VI - 2,
Ordinanza, 20/07/2020, n. 15434).
4.6. -Nel merito, in accoglimento del terzo motivo d'impugnazione, il cui esame per ragioni di ordine logico-giuridico precede quello del secondo motivo, giova ricordare che, in linea generale, la mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla spesa da effettuare consente all'assemblea condominiale di adottare, a titolo di acconto e salvo conguaglio, tabelle provvisorie o criteri provvisori, coerentemente al costante principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “L'assemblea del condominio, al limitato fine di provvedere alle esigenze di ordinaria gestione delle cose e dei servizi comuni, può deliberare validamente a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi tra i condomini, a titolo di acconto salvo conguaglio, solo in mancanza di tabelle millesimali applicabili in relazione alla specifica spesa effettuata.” (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 19/08/2021, n. 23128).
Pertanto, contrariamente al convincimento del giudice di primo grado ed in perfetta adesione al richiamato terzo motivo di doglianza, la Corte rileva che la deliberazione assembleare condominiale impugnata, in parte qua aveva escluso l'attrice dalla partecipazione al pagamento delle spese dell'intervento di manutenzione urgente sul cortile, non lede affatto, allo stato, il diritto di proprietà - se sussistente - di sul cortile, bene comune, essendo evidente che CP_1
l'approvato riparto provvisorio di spesa ordinaria non determini qualsivoglia pregiudizio o concreta limitazione alla contitolarità pro quota ed al godimento di tale cortile, non avendo l'attrice neppure allegato quale pregiudizio concreto ed attuale gliene derivi e per quali motivi effettivi la provvisoria ripartizione di spesa, così come approvata dall'assemblea, sia lesiva dei suoi diritti, avendo la delibera in questione, senza pregiudicare in alcun modo posto provvisoriamente a carico di CP_1
altri sei condomini l'obbligo di anticipare i costi dei lavori de quibus, fatto salvo il successivo
7 conguaglio, da contabilizzare dopo l'adozione del nuovo regolamento d'uso dell'area cortilizia, da confezionare e formalizzare sulla base dei titoli negoziali d'acquisto dei singoli condomini, aventi diritto.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, assorbite le doglianze di cui al secondo ed al quarto motivo d'appello, la sentenza impugnata va interamente riformata, con la consequenziale reiezione dell'originaria domanda attrice, tendente alla declaratoria della nullità della deliberazione assembleare condominiale del 22 dicembre
2014, così come approvata dal di cui al fabbricato ubicato a in Parte_1 Pt_1 [...]
. Parte_1
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
L'accoglimento dell'impugnazione importa, da un lato, la rideterminazione delle spese del primo grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775), dall'altro, la liquidazione di quelle di secondo grado.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'integrale rigetto dell'originaria domanda attrice, le spese del doppio grado del giudizio vengono poste a carico dell'attrice-appellata, in favore del convenuto-appellante, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura Parte_1
liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 26.000,01 ad €
52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018,
n. 37 per il secondo grado, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare, con distrazione - limitatamente ai compensi della presente fase, essendo in primo grado il rappresentato da altro procuratore - in favore Parte_1
dell'avv. Massimo D'Amora, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. 1430/2019, pubblicata il 10 giugno 2019, notificata il 12 giugno 2019, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della decisione gravata, così provvede:
8 1) rigetta l'originaria domanda attrice tendente alla declaratoria della nullità della deliberazione assembleare condominiale del 22 dicembre 2014, così come approvata dal Parte_1
di cui al fabbricato ubicato a in;
Pt_1 Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che CP_1
liquida, in favore del di cui al fabbricato ubicato a in Parte_1 Pt_1 Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore:
[...]
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 3.627,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 5.799,50, di cui € 804,00 per rimborso spese vive, ed € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Massimo D'Amora, dichiaratosi antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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