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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 31 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9321 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via V. De
Simone n. 16, presso lo studio dell'avv. Martina Diolosà D'Antone, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 07.10.2024, la ricorrente premetteva che in data 26.05.2023, proponeva istanza all' per ottenere l'accertamento dello stato di invalidità civile, al fine di conseguire l'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980 e successive modificazioni nonché l'accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita l'interessata, le riconosceva un grado di invalidità del 67-99%, negando il diritto all'indennità di accompagnamento ed uno stato di Handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L 104/1992.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed uno stato di Handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 104/1992.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 100% ed uno stato di
Handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 104/1992, entrambi a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza del 02.12.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 17.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 100% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di Ottobre 2024, confermando CP_ integralmente la valutazione della Commissione Medica , prima, e del C.T.U. della fase di A.T.P., dopo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda alla luce dell'integrazione peritale può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'indennità di accompagnamento da epoca concomitante alla proposizione CP_ del ricorso in opposizione ad ATP, vanno compensate per ½ e poste per l'altro mezzo a carico dell' .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70, che vanno compensate in ragione della metà, quindi € 1.181,35.
Non può dirsi altrettanto quanto alle spese di lite della fase di ATP. Per quanto l sia stato CP_1 assistito in giudizio dal proprio funzionario, reputa il Tribunale che non trovi applicazione l'articolo 152 CP_ bis delle Disp. Att. c.p.c.., laddove la difesa affidata al funzionario dell' non riguarda controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A.
La disposizione, infatti, riguarda le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni siano state assistite in giudizio dai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413.
Ne deriva che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della P.A. potrebbe operare solo nei limiti delle spese vive concretamente affrontate nella causa ed effettivamente documentate (Cfr.
Cass. 2872/2007, 18066/2007, 11389/2011). Nella specie nessuna liquidazione può essere compiuta a CP_ titolo di rimborso di spese vive in favore dell' che non ha provveduto a documentarle in apposita nota.
Quanto alle spese di CTU della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'articolo 152 delle Disp. Att. c.p.c., di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a
3 e 77 del DPR n. 115/2002. CP_ Ne consegue che le spese di CTU della fase di ATP devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 bis delle Disp. Att. c.p.c.
Viceversa, secondo la regola della soccombenza, le spese di CTU di questa fase di opposizione vanno CP_ poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.10.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dall'Ottobre 2024. CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione ad ATP nella misura di ½ che, per tale frazione ed al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.181,35, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Martina Diolosà D'Antone.
3. Nulla sulle spese di lite della fase di A.T.P. CP_
4. Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data. CP_
5. Pone a carico dell' le spese di CTU relative alla fase di A.T.P. ai sensi dell'art. 152 bis delle
Disp. Att. c.p.c. (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 01.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 31 Marzo 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9321 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via V. De
Simone n. 16, presso lo studio dell'avv. Martina Diolosà D'Antone, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Riconoscimento invalidità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il CP_ 07.10.2024, la ricorrente premetteva che in data 26.05.2023, proponeva istanza all' per ottenere l'accertamento dello stato di invalidità civile, al fine di conseguire l'indennità di accompagnamento ex art. 1, L. 18/1980 e successive modificazioni nonché l'accertamento dello stato di handicap in situazione di gravità ex L. 104/92. CP_ L' , dopo aver sottoposto a visita l'interessata, le riconosceva un grado di invalidità del 67-99%, negando il diritto all'indennità di accompagnamento ed uno stato di Handicap non grave ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L 104/1992.
Contro tale giudizio la ricorrente presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro - per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed uno stato di Handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 104/1992.
Il procedimento si chiudeva con il riconoscimento di uno stato invalidante del 100% ed uno stato di
Handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L 104/1992, entrambi a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Avverso dette conclusioni la ricorrente presentava atto di dissenso e successivo ricorso innanzi all'intestato Tribunale, avendo interesse a vedersi riconosciuto uno stato invalidante che desse luogo alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva, l' il quale formulava eccezione di rito e di CP_1 merito, contestando la fondatezza del ricorso.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza medico-legale sulla persona della ricorrente.
Con ordinanza del 02.12.2024 venivano anche fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza infine fissata per il 17.03.2025.
Con provvedimento della presidenza sezionale di questo Tribunale, il sottoscritto giudicante, veniva incaricato della trattazione e decisione del presente giudizio.
La causa, sulle conclusioni delle parti costituite, è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente vanno disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dall' in quanto destituite CP_1 di fondamento, alla luce della documentazione versata in atti.
L'esame dell'elaborato peritale redatto dal CTU, dott. , elaborato che qui deve Persona_2 intendersi integralmente richiamato ed al quale integralmente ci si riporta, condividendo questo Giudice gli aspetti logico scientifici argomentati, consente al Giudicante di rilevare come il CTU abbia accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica.
Tali patologie hanno indotto il C.T.U. a ritenere la ricorrente invalida nella misura del 100% con diritto a godere dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di Ottobre 2024, confermando CP_ integralmente la valutazione della Commissione Medica , prima, e del C.T.U. della fase di A.T.P., dopo.
Condividendo questo Giudice le conclusioni di tale accertamento peritale, essendo gli aspetti logico scientifici supportate da un idoneo apparato motivazionale fondato su accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria versata in atti, immuni da vizi logici, la domanda alla luce dell'integrazione peritale può trovare accoglimento.
3. Spese.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, avuto riguardo al riconoscimento dei requisiti richiesti per il godimento dell'indennità di accompagnamento da epoca concomitante alla proposizione CP_ del ricorso in opposizione ad ATP, vanno compensate per ½ e poste per l'altro mezzo a carico dell' .
Le stesse vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate. Va, inoltre, tenuto presente che il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13, comma 1,
c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio 2015, n. 10454 e più di recente nella sua Ordinanza del 05.06.2020 n. 10791).
Ora, precisato che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 147/2022, comma 1, secondo periodo “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”, i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati, quanto alla fase di A.T.P., muovendo dalla Tabella 9 (procedimenti di istruzione preventiva).
Quanto alla fase di opposizione ad A.T.P., trattandosi di causa inquadrabile nella Tabella 4 (cause di previdenza), essi sono determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€
929,00), della fase introduttiva (€ 777,00) e della fase decisoria (€ 2.021,00) ed infine del 70% (come consentito dalla norma appena riportata;
Cass. n. 28977 del 2018; Cass. n. 29130 del 2019) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1.664,00). Ne consegue che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad € 464,50 per la fase di studio, € 388,50 per la fase CP_2 introduttiva, € 499,20 per la fase istruttoria ed € 1.010,50 per la fase decisionale. In totale € 2.362,70, che vanno compensate in ragione della metà, quindi € 1.181,35.
Non può dirsi altrettanto quanto alle spese di lite della fase di ATP. Per quanto l sia stato CP_1 assistito in giudizio dal proprio funzionario, reputa il Tribunale che non trovi applicazione l'articolo 152 CP_ bis delle Disp. Att. c.p.c.., laddove la difesa affidata al funzionario dell' non riguarda controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti della P.A.
La disposizione, infatti, riguarda le ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni siano state assistite in giudizio dai propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417 bis c.p.c. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413.
Ne deriva che la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della P.A. potrebbe operare solo nei limiti delle spese vive concretamente affrontate nella causa ed effettivamente documentate (Cfr.
Cass. 2872/2007, 18066/2007, 11389/2011). Nella specie nessuna liquidazione può essere compiuta a CP_ titolo di rimborso di spese vive in favore dell' che non ha provveduto a documentarle in apposita nota.
Quanto alle spese di CTU della fase di ATP, ove non era stato riconosciuto il requisito sanitario richiesto per il godimento della prestazione oggetto della domanda amministrativa, deve rilevarsi che è stata resa la dichiarazione, di cui all'articolo 152 delle Disp. Att. c.p.c., di risultare titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a
3 e 77 del DPR n. 115/2002. CP_ Ne consegue che le spese di CTU della fase di ATP devono essere poste a carico dell' ai sensi dell'art. 152 bis delle Disp. Att. c.p.c.
Viceversa, secondo la regola della soccombenza, le spese di CTU di questa fase di opposizione vanno CP_ poste a carico dell' .
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 07.10.2024 da contro l' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dall'Ottobre 2024. CP_
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione ad ATP nella misura di ½ che, per tale frazione ed al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 1.181,35, oltre rimborso spese al 15%, CPA e IVA come per legge e se dovute, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Martina Diolosà D'Antone.
3. Nulla sulle spese di lite della fase di A.T.P. CP_
4. Pone a carico dell' le spese della CTU espletata nel corso di questo giudizio di opposizione, liquidate come separato decreto di pari data. CP_
5. Pone a carico dell' le spese di CTU relative alla fase di A.T.P. ai sensi dell'art. 152 bis delle
Disp. Att. c.p.c. (ciò nei rapporti tra le parti ma in solido tra loro nei rapporti tra queste ed il CTU), liquidate come separato decreto di pari data.
Così deciso in Catania, 01.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales