TAR
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 03/10/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 03/10/2025
N. 01683 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00397/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2025, proposto da
GE LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Massimo Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 335/2022 del Tribunale di Treviso, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 29-6-2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 00397/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Filippo Dallari
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del
Merito in qualità di docente a tempo determinato.
1.1. Con sentenza n. 335/2022 il Tribunale di Treviso:
- ha accertato e dichiarato “il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato per gli anni 2015-16 e 2017-18”;
- ha condannato pertanto “il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, maturate in epoca successiva dal 14 dicembre 2015, per gli anni scolastici
2015-16 e 2017-18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
2. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della sentenza indicata, nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive per retribuzione professionale docenti non versata in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione negli anni scolastici 2015-16 e 2017-18, disponendo il pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 24 settembre 2025. N. 00397/2025 REG.RIC.
5. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 3 di parte ricorrente), ed è stata notificata all'Amministrazione in data 1-7-2022.
6. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 335/2022 del Tribunale di Treviso e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza 335/2022 del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive, maturate in epoca successiva dal 14 dicembre 2015, per gli anni scolastici 2015-16 e 2017-18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura del ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta. N. 00397/2025 REG.RIC.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 800,00. (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari Leonardo Pasanisi N. 00397/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 03/10/2025
N. 01683 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00397/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2025, proposto da
GE LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Massimo Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 335/2022 del Tribunale di Treviso, Sezione
Lavoro, pubblicata in data 29-6-2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.; N. 00397/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Filippo Dallari
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del
Merito in qualità di docente a tempo determinato.
1.1. Con sentenza n. 335/2022 il Tribunale di Treviso:
- ha accertato e dichiarato “il diritto della parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato per gli anni 2015-16 e 2017-18”;
- ha condannato pertanto “il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive, maturate in epoca successiva dal 14 dicembre 2015, per gli anni scolastici
2015-16 e 2017-18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo”.
2. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della sentenza indicata, nella parte in cui ha condannato l'Amministrazione a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive per retribuzione professionale docenti non versata in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione negli anni scolastici 2015-16 e 2017-18, disponendo il pagamento delle relative somme, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 24 settembre 2025. N. 00397/2025 REG.RIC.
5. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 3 di parte ricorrente), ed è stata notificata all'Amministrazione in data 1-7-2022.
6. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza n. 335/2022 del Tribunale di Treviso e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza 335/2022 del Tribunale di Treviso nella parte in cui ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle relative differenze retributive, maturate in epoca successiva dal 14 dicembre 2015, per gli anni scolastici 2015-16 e 2017-18 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Il Ministero intimato dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo Ministero, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura del ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta. N. 00397/2025 REG.RIC.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di € 800,00
(ottocento/00), in considerazione del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di 800,00. (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Filippo Dallari Leonardo Pasanisi N. 00397/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO