Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02669/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05166/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5166 del 2025, proposto da
IG ME, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Firenze n. 32;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Nola, sezione Lavoro e Previdenza, n. 637 del 13 marzo 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa IA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
TT e TO
Con la sentenza n. 637 del 13 marzo 2024, il Tribunale di Nola ha così disposto:
“ - accertato il servizio prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto del ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo tenendo conto a tal fine dell’anzianità di servizio maturata sommando i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato indicati nel decreto di ricostruzione della carriera e, pertanto, condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, e pari a complessivi €. 1746,51, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1030,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ”.
In mancanza di adempimento, il ricorrente chiede a questo Tribunale di:
- ordinare all’Amministrazione intimata di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza;
- disporre la nomina, fin d’ora, di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza;
- fissare, ex articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato;
- porre a carico dell’Amministrazione intimata le spese del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Il ricorso è fondato e dev’essere accolto nei sensi e termini di seguito esposti.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, mediante il riconoscimento della progressione professionale economica indicata e il pagamento delle differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, pari a complessivi 1746,51 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta , per il caso di ulteriore inottemperanza, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Per quanto riguarda, poi, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, la stessa può essere accolta, per cui va disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito corrisponda al ricorrente la somma di 300,00 euro per ogni intera settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato in parola, a decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione di quanto disposto con la presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento, o, in alternativa, qualora antecedente a quest’ultimo, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta ). L’accoglimento della detta domanda risulta possibile non essendo la stessa manifestamente iniqua (una volta ricondotta nei limiti sopra indicati), né ostandovi altre ragioni impeditive.
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei termini di cui in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 1.000,00 (mille/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione;
c) condanna lo stesso Ministero al pagamento, in favore del ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari a euro 300,00 (trecento/00) per ogni intera settimana di ritardo nell’esecuzione del giudicato, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO AR RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA NI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA NI | LO AR RI |
IL SEGRETARIO