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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/09/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia D'Angelo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Porto CP_1
(RM), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano Maria Falcioni
e Fiorella Feliciani, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Con note depositate telematicamente il 15/16.09.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, ed il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio concordatario in AN (RM) il 13.07.2003 con e che dalla loro unione erano nati (19.12.2002) e CP_1 Per_1 Per_2
(11.12.2009), ha dedotto che il 02.05.2019 il Tribunale di Tivoli aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti e che erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio.
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto una modifica peggiorativa delle sue condizioni reddituali rispetto al tempo della separazione, di essere affetta da una disabilità riconosciuta dall di corrispondere per la locazione della casa in cui vive CP_2 con i figli un canone di 500,00 al mese, oltre spese, che il padre si disinteressa dei figli e che le necessità economiche della prole sono aumentate nel tempo, ed ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore , un assegno di mantenimento a carico del Per_2 resistente per i figli di euro 600,00 complessivi al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie nonchè un assegno divorzile a suo favore di euro 250,00 al mese.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 18.10.2024 si è costituito in giudizio il resistente che ha contestato gli avversi assunti, ha dedotto che la è nelle condizioni di potere Pt_1 lavorare, che non vi è una sperequazione economica tra le parti che giustifica l'attribuzione di un assegno divorzile alla ricorrente, che ha un rapporto costante con i figli, che adempie con difficoltà agli obblighi di mantenimento della prole, che il figlio
2 maggiore lavora salutarmente ed ha, pertanto, chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, la dichiarazione di autonomia economica delle parti e l'obbligo del mantenimento a suo carico per il figlio di Per_2 euro 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 c.p.c. ed ha reiterato le proprie istanze e difese.
All'esito dell'udienza di comparizione del 20.11.24 sono stati adottati i provvedimenti provvisori con conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione salvo disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre ed un Per_2 assegno di mantenimento a suo favore di euro 150,00 mensili, ed il Giudice ha disposto l'ascolto dei figli della coppia alla successiva udienza.
A mezzo di note depositate telematicamente le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo ed il Giudice, alla a udienza cartolare del 17.09.25, lette le note scritte contenti la precisazione congiunta delle conclusioni, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in AN (RM) il 13.07.2003, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1132/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13 luglio 2003
3 in AN (RM da , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...]), registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 5,
Anno 2003, Parte 2 Serie A;
B) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con Per_2 collocamento del medesimo presso il domicilio della stessa, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il figlio e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del medesimo, tenuto conto dell'età dello stresso.
C) Pone a carico di il versamento in favore di , entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio – importo che sarà rivalutato annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT - oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche in genere, secondo il Protocollo vigente presso
Codesto Ecc.mo Tribunale, con le seguenti modifiche e precisazioni Per quanto relativo alle spese mediche straordinarie, considerato che alcuni esami ematici che deve eseguire per la patologia da cui è affetto non sono coperti dal SSN, le Per_2 parti concordano che le spese per tali esami saranno ripartite al 50% anche se effettuate presso centri privati. Le spese straordinarie sportive saranno a carico integrale della Signora successivamente alla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo.
D) Dispone che nessun mantenimento sarà dovuto per il figlio , che nelle Per_1 more ha raggiunto l'indipendenza economica.
E) Dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
F) Prende atto che le parti concordano di compensare ogni pregresso reciproco credito/debito, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, con espressa esclusione degli importi, dovuti dal per il figlio a CP_1 Per_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario, ad oggi non versati.
G) Prende atto che concederà a una temporanea Parte_1 CP_1 sospensione della contribuzione alle spese straordinarie del figlio dal Per_2
31/12/2025 e che riprenderà partire dal mese di gennaio 2026.
H) Prende atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per il figlio minorenne . Per_2
I) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4 Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 29.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
5
Il Giudice Relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia D'Angelo, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...]di Porto CP_1
(RM), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Stefano Maria Falcioni
e Fiorella Feliciani, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Con note depositate telematicamente il 15/16.09.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate, ed il Giudice, preso atto, ha riservato al Collegio la decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio concordatario in AN (RM) il 13.07.2003 con e che dalla loro unione erano nati (19.12.2002) e CP_1 Per_1 Per_2
(11.12.2009), ha dedotto che il 02.05.2019 il Tribunale di Tivoli aveva omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti e che erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio.
A sostegno delle domande la ricorrente ha dedotto una modifica peggiorativa delle sue condizioni reddituali rispetto al tempo della separazione, di essere affetta da una disabilità riconosciuta dall di corrispondere per la locazione della casa in cui vive CP_2 con i figli un canone di 500,00 al mese, oltre spese, che il padre si disinteressa dei figli e che le necessità economiche della prole sono aumentate nel tempo, ed ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore , un assegno di mantenimento a carico del Per_2 resistente per i figli di euro 600,00 complessivi al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie nonchè un assegno divorzile a suo favore di euro 250,00 al mese.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fisato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 473 bis.
22 c.p.c. onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 18.10.2024 si è costituito in giudizio il resistente che ha contestato gli avversi assunti, ha dedotto che la è nelle condizioni di potere Pt_1 lavorare, che non vi è una sperequazione economica tra le parti che giustifica l'attribuzione di un assegno divorzile alla ricorrente, che ha un rapporto costante con i figli, che adempie con difficoltà agli obblighi di mantenimento della prole, che il figlio
2 maggiore lavora salutarmente ed ha, pertanto, chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori, la dichiarazione di autonomia economica delle parti e l'obbligo del mantenimento a suo carico per il figlio di Per_2 euro 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 473 bis 17 comma 1 c.p.c. ed ha reiterato le proprie istanze e difese.
All'esito dell'udienza di comparizione del 20.11.24 sono stati adottati i provvedimenti provvisori con conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione salvo disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre ed un Per_2 assegno di mantenimento a suo favore di euro 150,00 mensili, ed il Giudice ha disposto l'ascolto dei figli della coppia alla successiva udienza.
A mezzo di note depositate telematicamente le parti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo ed il Giudice, alla a udienza cartolare del 17.09.25, lette le note scritte contenti la precisazione congiunta delle conclusioni, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in AN (RM) il 13.07.2003, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale ritiene inoltre che possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1132/2024 R.G.A.C., così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 13 luglio 2003
3 in AN (RM da , nata a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...]), registrato agli atti dello Stato civile del Comune al n. 5,
Anno 2003, Parte 2 Serie A;
B) dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con Per_2 collocamento del medesimo presso il domicilio della stessa, con diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà previo accordo con il figlio e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del medesimo, tenuto conto dell'età dello stresso.
C) Pone a carico di il versamento in favore di , entro CP_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, dell'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio – importo che sarà rivalutato annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT - oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche in genere, secondo il Protocollo vigente presso
Codesto Ecc.mo Tribunale, con le seguenti modifiche e precisazioni Per quanto relativo alle spese mediche straordinarie, considerato che alcuni esami ematici che deve eseguire per la patologia da cui è affetto non sono coperti dal SSN, le Per_2 parti concordano che le spese per tali esami saranno ripartite al 50% anche se effettuate presso centri privati. Le spese straordinarie sportive saranno a carico integrale della Signora successivamente alla sottoscrizione del presente Pt_1 accordo.
D) Dispone che nessun mantenimento sarà dovuto per il figlio , che nelle Per_1 more ha raggiunto l'indipendenza economica.
E) Dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
F) Prende atto che le parti concordano di compensare ogni pregresso reciproco credito/debito, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, con espressa esclusione degli importi, dovuti dal per il figlio a CP_1 Per_2 titolo di contributo al mantenimento ordinario, ad oggi non versati.
G) Prende atto che concederà a una temporanea Parte_1 CP_1 sospensione della contribuzione alle spese straordinarie del figlio dal Per_2
31/12/2025 e che riprenderà partire dal mese di gennaio 2026.
H) Prende atto che le parti si prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto per sé e per il figlio minorenne . Per_2
I) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
4 Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 29.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
5
Il Giudice Relatore
Dott. Gianluca Gelso