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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2025 promossa da:
(CF: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Angie De Santi Simonini
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Erika Vivoli
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno in data 3.12.2005 con il signor la nascita del figlio rilevando la crisi Controparte_1 Per_1 dell'unione matrimoniale per il venir meno dell'affectio coniugalis in ragione dell'atteggiamento tenuto dal marito negli ultimi anni, con ricorso depositato in data 20.1.2025 e poi ritualmente notificato la signora Parte_1 evocava in causa il signor per sentir pronunciare la Controparte_1 separazione dei coniugi. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] - dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri
e contratto in data 3.12.2005 e trascritto nei Parte_2 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno con Atto n. 240 - parte 2 – serie A – anno 2005; - affidare il figlio minore ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale continuerà a vivere presso l'abitazione Parte_1
1 coniugale sita in Livorno Via Dell'alloro n. 4 di proprietà della di lei madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- il calendario di visita padre- figlio sarà il seguente: sin tanto che il Sig. non avrà reperito un'abitazione CP_1 idonea ad ospitare il figlio, quest'ultimo trascorrerà con il padre due giorni a settimana senza pernotto dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 quando il padre lo accompagnerà presso l'abitazione materna. Detti giorni verranno concordati dal padre
e dal figlio preventivamente secondo le esigenze scolastiche e sportive del minore;
- porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di concorso CP_1 al mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF;
- il rimborso delle spese al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di spesa da parte del medesimo genitore che le avrà anticipate;
- disporre che l'assegno CP_ unico versato dall' venga percepito interamente dalla Sig.ra madre Parte_1 del minore o diversamente da entrambe le parti come per legge;
- disporre a carico del
Sig. un mantenimento pari ad € 200,00 a favore della moglie, CP_1 [...]
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, Parte_1 competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i Controparte_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta, con particolare riferimento alle ragioni del suo trasferimento dalla casa coniugale alla casa dei genitori, ritenuta idonea - a suo parere- ad ospitare il figlio minore durante i tempi di frequentazione con lui, nonché a tutte le richieste patrimoniali avanzate dalla ricorrente. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] 1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) - affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, di proprietà della madre della signora sita in Livorno, Via dell'Alloro n.4; Parte_1 il signor abiterà presso l'abitazione dei propri genitori sita in Livorno, Via CP_1
A. Frank n.30, provvedendo anche a trasferirvi la propria residenza. 3) -Il minore
2 starà con il padre dal venerdì dall'uscita della scuola (nel periodo estivo dal Per_1 venerdì alle ore 10,00) sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando il padre provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà almeno quindici giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore all'altro almeno un mese prima. Le festività natalizie e pasquali, compleanno del minore saranno alternati: il minore trascorrerà, pertanto, ad anni alterni, 25 dicembre con la madre, 26 dicembre con il padre, 31 dicembre con la madre, Capodanno con il padre, Epifania con la madre,
Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre e l'anno seguente sarà l'inverso Il tutto sempre nel rispetto del primario interesse del figlio e delle sue richieste stante anche la sua età. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio medesimo. L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando il figlio sarà presso lo stesso. 4) -Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio quando questi si troverà presso di lui. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di dover stabilire un assegno di mantenimento per il figlio a carico del signor ed a favore della signora questo non dovrà essere CP_1 Parte_1 superiore ad € 150,00 mensili, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. Le spese straordinarie documentate, ovvero: le spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche, sportive e corsi di lingua
e/o similari, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie (come da Protocollo del CNF del 2017), saranno a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno. 5) -Respingere ogni richiesta formulata dalla signora di porre a carico del signor un Parte_1 CP_1 assegno a titolo di mantenimento per la medesima, per le ragioni di cui al presente atto.
6)-Respingere ogni altra richiesta ex adverso formulata. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Nelle more del procedimento, ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, i procuratori davano atto, con istanza congiunta depositata e sottoscritta dalle stesse parti in pct, di aver raggiunto un accordo e di voler dunque sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni in essa contenute.
All'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità solo cartolare su istanza delle parti, la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse e risultando conformi all'interesse del figlio minore Per_1
3 Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 3.12.2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune
– atto n. 240 – parte 2 – serie A – Anno 2005.
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)-La signora continuerà ad abitare, insieme al figlio Parte_1 Per_1 nell'abitazione coniugale di proprietà della di lei madre sita in Livorno, Via dell'Alloro n.4, mentre il signor trasferirà la propria residenza CP_1 presso l'abitazione dei propri genitori sita in Livorno, Via A. Frank n.30, entro
15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
tutto ciò sino a che non reperirà un'abitazione in locazione.
3) - Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza prevalente presso la madre.
Le modalità di visita ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore sono i seguenti.
Il padre starà con il figlio dal venerdì dall'uscita della scuola (nel Per_1 periodo estivo dal venerdì alle 10) sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della madre.
Eventuali variazioni potranno essere accordate tra i coniugi almeno 24 ore prima, sempre nel rispetto del primario interesse del figlio e delle sue richieste stante anche la sua età.
Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio medesimo.
L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando il figlio sarà presso lo stesso.
Periodi di vacanza
4 Nel periodo estivo, il minore trascorrerà almeno dieci giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore all'altro almeno un mese prima.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio, all'interno del territorio europeo ed extraeuropeo, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura.
Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono dell'albergo o comunque del luogo in cui soggiorneranno.
Festività.
Le festività natalizie e pasquali, compleanno del minore saranno alternati: il minore trascorrerà, pertanto, ad anni alterni, il 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il Capodanno con il padre,
l'Epifania con la madre, la Pasqua con il padre, la Pasquetta con la madre, mentre, l'anno successivo, trascorrerà il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il Capodanno con la madre, l' Epifania con il padre, la Pasqua con la madre, la Pasquetta con il padre, salva la facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro un mese precedente le festività; il minore trascorrerà la festa del papà e il compleanno del padre con quest'ultimo con modalità che verranno concordate tra i genitori e del pari dicasi per le festività proprie della madre (festa della mamma e compleanno della madre).
Comunicazione recapiti telefonici.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé il minore e comunque i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé il minore.
4) -In ragione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, dei redditi dei medesimi, degli impegni economici mensili e del fatto che il signor abita, attualmente, con i propri genitori, quest'ultimo corrisponderà CP_1 alla coniuge a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di € 250,00, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato alla signora codice Iban: Parte_1
[...].
L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente in misura del 100% e direttamente dalla signora ed il signor Parte_1 Controparte_1 si obbliga fin d'ora alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo, mentre le detrazioni per figlio a carico saranno al 50% per entrambi i genitori.
Le spese straordinarie ovvero: le spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche, sportive e corsi di
5 lingua e/o similari, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie.
Sono da intendersi spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione) quelle indicate come tali alla pagina n.3 del protocollo del CNF del 29-11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.
In tutti gli altri casi le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e sono, comunque quelle previste dal sopracitato protocollo del CNF del 29-11-2017.
Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, da parte dell'altro genitore, entro 10 (giorni) dalla presentazione della documentazione attestante la spesa.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico (anche WhatsApp) oppure tramite email e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta.
Le parti in accordo tra di loro, potranno anche stabilire modalità diverse di suddivisione delle spese per il figlio.
5) -Il signor si obbliga a pagare integralmente le rate del mutuo CP_1 ipotecario quindicennale cointestato con la coniuge, n. 056 00013358 stipulato con la Prelios Credit Servicing, in data 04/08/2016.
6) -Lo scooter Honda SH 150 c.c. tg EG14824, viene trasferito dalla signora in piena proprietà, al signor che Parte_1 Controparte_1 accetta, il quale provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà a sue spese entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
7) - Il signor provvederà al ritiro dei propri beni personali, nonché di CP_1 alcuni beni mobili, che le parti concorderanno tra loro, entro due mesi dalla comparizione davanti al Tribunale.
8) -I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver più niente a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
9) -I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio anche per il figlio minore, obbligandosi alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo.
10) -Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 12.5.2025
6 Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2025 promossa da:
(CF: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Angie De Santi Simonini
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Erika Vivoli
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede con OGGETTO: Separazione giudiziale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno in data 3.12.2005 con il signor la nascita del figlio rilevando la crisi Controparte_1 Per_1 dell'unione matrimoniale per il venir meno dell'affectio coniugalis in ragione dell'atteggiamento tenuto dal marito negli ultimi anni, con ricorso depositato in data 20.1.2025 e poi ritualmente notificato la signora Parte_1 evocava in causa il signor per sentir pronunciare la Controparte_1 separazione dei coniugi. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti condizioni: “[…] - dichiarare la separazione personale dei coniugi Sigg.ri
e contratto in data 3.12.2005 e trascritto nei Parte_2 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno con Atto n. 240 - parte 2 – serie A – anno 2005; - affidare il figlio minore ad entrambi genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale continuerà a vivere presso l'abitazione Parte_1
1 coniugale sita in Livorno Via Dell'alloro n. 4 di proprietà della di lei madre;
- le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- il calendario di visita padre- figlio sarà il seguente: sin tanto che il Sig. non avrà reperito un'abitazione CP_1 idonea ad ospitare il figlio, quest'ultimo trascorrerà con il padre due giorni a settimana senza pernotto dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 quando il padre lo accompagnerà presso l'abitazione materna. Detti giorni verranno concordati dal padre
e dal figlio preventivamente secondo le esigenze scolastiche e sportive del minore;
- porre a carico del Sig. un assegno mensile di euro 350,00 a titolo di concorso CP_1 al mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo CNF;
- il rimborso delle spese al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore che le avrà sostenute entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione della documentazione di spesa da parte del medesimo genitore che le avrà anticipate;
- disporre che l'assegno CP_ unico versato dall' venga percepito interamente dalla Sig.ra madre Parte_1 del minore o diversamente da entrambe le parti come per legge;
- disporre a carico del
Sig. un mantenimento pari ad € 200,00 a favore della moglie, CP_1 [...]
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, Parte_1 competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i Controparte_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta, con particolare riferimento alle ragioni del suo trasferimento dalla casa coniugale alla casa dei genitori, ritenuta idonea - a suo parere- ad ospitare il figlio minore durante i tempi di frequentazione con lui, nonché a tutte le richieste patrimoniali avanzate dalla ricorrente. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] 1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) - affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, di proprietà della madre della signora sita in Livorno, Via dell'Alloro n.4; Parte_1 il signor abiterà presso l'abitazione dei propri genitori sita in Livorno, Via CP_1
A. Frank n.30, provvedendo anche a trasferirvi la propria residenza. 3) -Il minore
2 starà con il padre dal venerdì dall'uscita della scuola (nel periodo estivo dal Per_1 venerdì alle ore 10,00) sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando il padre provvederà a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà almeno quindici giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore all'altro almeno un mese prima. Le festività natalizie e pasquali, compleanno del minore saranno alternati: il minore trascorrerà, pertanto, ad anni alterni, 25 dicembre con la madre, 26 dicembre con il padre, 31 dicembre con la madre, Capodanno con il padre, Epifania con la madre,
Pasqua con il padre, Pasquetta con la madre e l'anno seguente sarà l'inverso Il tutto sempre nel rispetto del primario interesse del figlio e delle sue richieste stante anche la sua età. Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio medesimo. L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando il figlio sarà presso lo stesso. 4) -Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento del figlio quando questi si troverà presso di lui. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice ritenesse di dover stabilire un assegno di mantenimento per il figlio a carico del signor ed a favore della signora questo non dovrà essere CP_1 Parte_1 superiore ad € 150,00 mensili, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto. Le spese straordinarie documentate, ovvero: le spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche, sportive e corsi di lingua
e/o similari, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie (come da Protocollo del CNF del 2017), saranno a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno. 5) -Respingere ogni richiesta formulata dalla signora di porre a carico del signor un Parte_1 CP_1 assegno a titolo di mantenimento per la medesima, per le ragioni di cui al presente atto.
6)-Respingere ogni altra richiesta ex adverso formulata. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Nelle more del procedimento, ancor prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, i procuratori davano atto, con istanza congiunta depositata e sottoscritta dalle stesse parti in pct, di aver raggiunto un accordo e di voler dunque sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle condizioni in essa contenute.
All'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità solo cartolare su istanza delle parti, la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse e risultando conformi all'interesse del figlio minore Per_1
3 Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere
[...] all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 3.12.2005 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune
– atto n. 240 – parte 2 – serie A – Anno 2005.
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) - I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2)-La signora continuerà ad abitare, insieme al figlio Parte_1 Per_1 nell'abitazione coniugale di proprietà della di lei madre sita in Livorno, Via dell'Alloro n.4, mentre il signor trasferirà la propria residenza CP_1 presso l'abitazione dei propri genitori sita in Livorno, Via A. Frank n.30, entro
15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
tutto ciò sino a che non reperirà un'abitazione in locazione.
3) - Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione e residenza prevalente presso la madre.
Le modalità di visita ed i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore sono i seguenti.
Il padre starà con il figlio dal venerdì dall'uscita della scuola (nel Per_1 periodo estivo dal venerdì alle 10) sino alla domenica sera alle ore 22,00 quando verrà riaccompagnato dal padre presso l'abitazione della madre.
Eventuali variazioni potranno essere accordate tra i coniugi almeno 24 ore prima, sempre nel rispetto del primario interesse del figlio e delle sue richieste stante anche la sua età.
Tutte le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio medesimo.
L'ordinaria amministrazione spetterà, invece, a ciascun genitore, quando il figlio sarà presso lo stesso.
Periodi di vacanza
4 Nel periodo estivo, il minore trascorrerà almeno dieci giorni consecutivi con la madre e parimenti con il padre, da comunicare, da parte di ciascun genitore all'altro almeno un mese prima.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé il figlio, all'interno del territorio europeo ed extraeuropeo, comunicando all'altro l'albergo o comunque il luogo in cui soggiorneranno durante la vacanza, il periodo preciso della vacanza ed eventuali recapiti telefonici della struttura.
Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono dell'albergo o comunque del luogo in cui soggiorneranno.
Festività.
Le festività natalizie e pasquali, compleanno del minore saranno alternati: il minore trascorrerà, pertanto, ad anni alterni, il 25 dicembre con la madre, il 26 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il Capodanno con il padre,
l'Epifania con la madre, la Pasqua con il padre, la Pasquetta con la madre, mentre, l'anno successivo, trascorrerà il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre, il Capodanno con la madre, l' Epifania con il padre, la Pasqua con la madre, la Pasquetta con il padre, salva la facoltà di diversi accordi tra i genitori da concordarsi entro un mese precedente le festività; il minore trascorrerà la festa del papà e il compleanno del padre con quest'ultimo con modalità che verranno concordate tra i genitori e del pari dicasi per le festività proprie della madre (festa della mamma e compleanno della madre).
Comunicazione recapiti telefonici.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, oltre che di rendersi reperibili sullo stesso quando hanno con sé il minore e comunque i medesimi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando il genitore abbia con sé il minore.
4) -In ragione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore, dei redditi dei medesimi, degli impegni economici mensili e del fatto che il signor abita, attualmente, con i propri genitori, quest'ultimo corrisponderà CP_1 alla coniuge a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'importo mensile di € 250,00, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato alla signora codice Iban: Parte_1
[...].
L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente in misura del 100% e direttamente dalla signora ed il signor Parte_1 Controparte_1 si obbliga fin d'ora alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo, mentre le detrazioni per figlio a carico saranno al 50% per entrambi i genitori.
Le spese straordinarie ovvero: le spese mediche non coperte dal S.S.N. - ivi comprese quelle per visite specialistiche, le spese scolastiche, sportive e corsi di
5 lingua e/o similari, dovranno essere preventivamente concordate dai genitori ad eccezione delle spese urgenti e/o obbligatorie.
Sono da intendersi spese straordinarie obbligatorie (per le quali non è richiesta la previa concertazione) quelle indicate come tali alla pagina n.3 del protocollo del CNF del 29-11-2017 rubricato: “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”.
In tutti gli altri casi le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e sono, comunque quelle previste dal sopracitato protocollo del CNF del 29-11-2017.
Le spese straordinarie per il figlio saranno a carico di ciascun genitore in misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute, da parte dell'altro genitore, entro 10 (giorni) dalla presentazione della documentazione attestante la spesa.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore che intende sostenere la spesa dovrà darne notizia all'altro genitore tramite messaggio telefonico (anche WhatsApp) oppure tramite email e quest'ultimo dovrà rispondere con lo stesso mezzo accettando o no la spesa da sostenere. La spesa si ritiene accettata in caso di mancata risposta entro 5 giorni dall'invio della richiesta.
Le parti in accordo tra di loro, potranno anche stabilire modalità diverse di suddivisione delle spese per il figlio.
5) -Il signor si obbliga a pagare integralmente le rate del mutuo CP_1 ipotecario quindicennale cointestato con la coniuge, n. 056 00013358 stipulato con la Prelios Credit Servicing, in data 04/08/2016.
6) -Lo scooter Honda SH 150 c.c. tg EG14824, viene trasferito dalla signora in piena proprietà, al signor che Parte_1 Controparte_1 accetta, il quale provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà a sue spese entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
7) - Il signor provvederà al ritiro dei propri beni personali, nonché di CP_1 alcuni beni mobili, che le parti concorderanno tra loro, entro due mesi dalla comparizione davanti al Tribunale.
8) -I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di non aver più niente a pretendere l'uno dall'altro ad eccezione di quanto previsto nel presente ricorso.
9) -I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rinnovo/rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti per l'espatrio anche per il figlio minore, obbligandosi alla sottoscrizione di tutto quanto sia necessario a detto scopo.
10) -Le spese del presente procedimento sono da intendersi compensate tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 12.5.2025
6 Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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