CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 449 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F e P.I. ), Capogruppo del Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Paolo Federico Fedele presso il cui studio - in Lecce alla via Imbriani 30 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Francesco CP_2 C.F._1
Pellegrino, presso il cui studio - in Taviano alla via Montessori n. 51 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 8.11.2023, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa sono stati così sintetizzati nell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecce n. 2825/2020 del 08.12.2020, pubbl. il 10.12.2020:
“ quale titolare della ditta Mec Auto di NO IG, conveniva in giudizio la CP_2 Parte_1
per sentirla condannare, previo accertamento, alla restituzione di euro 210.790,13 quale saldo positivo del rapporto di c/c
323780, aperto il 30.09.1994 e chiuso il 31.12.2013, somma così risultante all'esito del riconteggio della posizione dare avere in ragione della nullità degli interessi, in quanto pattuiti secondo l'uso piazza, escludendo la capitalizzazione trimestrale, poiché indebitamente convenuta, nonchè il saldo inziale, vertendosi in ipotesi di contratto invalido per difetto di sottoscrizione della banca, delle voci di spesa e della cms poiché anche esse indebitamente applicate. In subordine chiedeva condannarsi la convenuta banca al pagamento della somma risultante dal ricalcolo del rapporto, con vittoria delle spese di lite
Si costituiva la la quale eccepiva la prescrizione decennale dei versamenti eseguiti sino al 10.04.2014, come da Pt_1
tabella allegata, nel merito la validità del tasso ultralegale degli interessi applicato, poiché evincibile dagli estratti conto periodicamente inviati al correntista, la validità della clausola di capitalizzazione trimestrale, chiedendo il rigetto della domanda azionata, con vittoria delle spese di lite.
Nel corso del giudizio veniva disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario.
Nel corso del giudizio veniva disposta ctu, all'esito la causa veniva riservata per la decisione e poi rimessa sul ruolo per chiarimenti al ctu.
Resi i chiarimenti, all'udienza del 10.09.2020 le parti precisavano le conclusioni richiamandosi a quelle rassegnate nei propri scritti. La causa veniva riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..”
Con la suddetta sentenza n° 2825/2020, il Tribunale di Lecce così decideva: “Dichiara la nullità delle clausole del rapporto di conto corrente n. conto corrente n. 323780relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi,
CMS, interessi ultralegali, per come indicato in parte motiva, e per l'effetto condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pt, al pagamento , in favore di Parte_1 CP_2
dell'importo di euro 75.219,47, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come indicato in parte motiva.
Condanna la in persona del legale rappresentante pt, al Parte_1
pagamento , in favore di e per esso del difensore, dichiaratosi anticipatario, delle spese del presente CP_2
giudizio che si liquidano in complessivi euro 11.906,50, di cui euro 406,50 per spese vive ed euro 11.500,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
2 Le spese di ctu si pongono a carico della convenuta in via definitiva.”
Il tribunale così motivava: “Non è fondato il rilievo della nullità del contratto per difetto di sottoscrizione da parte del convenuto istituto bancario, essendo chiara la volontà della convenuta di volersi avvalere di quanto indicato nel detto documento, pur in difetto propria di sottoscrizione, per avere essa dato attuazione alle clausole indicate nella scrittura medesima (cass SU 898/2018).
Merita accoglimento il rilievo di nullità degli interessi ultralegali applicati dalla banca in ragione del contratto del
28.09.1994, non sussistendo, al tempo della sottoscrizione del contratto, specifica previsione convenzionale scritta della misura dei tassi ultralegali applicati in ossequio al disposto di cui all'art. 1284 c.c.. ……
Merita accoglimento la domanda di declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori……
Merita accoglimento la declaratoria di nullità della clausola di previsione della c.m.s. contenuta nel contratto di conto corrente del 28.09.1994 e successive scritture integrative, risultando dal tenore di ogni singola pattuizione in merito ( “entro il fido
0,125%; fuori fido 0,250%”, contratto del 13.10.1999; “0,75%” contratto del 10.10.2008;) assolutamente indeterminato il criterio di calcolo del relativo tasso per difettosa indicazione dei suoi criteri di applicazione e della periodicità dell'applicazione.
Analogamente deve ritenersi con riferimento alla C.I.V. applicata dalla banca dal 30.09.2009, per difetto di pattuizione in merito. ….
Va rigettato il rilievo dell'applicazione di interessi usurari perché al tempo di stipula del contratto in oggetto non era ancora entrata in vigore la legge 108/96, con conseguente irrilevanza della cd usura sopravvenuta ….
… l'eccezione di prescrizione andrà valutata, per quanto qui di interesse, solo con riferimento agli interessi cd Extra fido relativi al trimestre di riferimento, considerandosi, a tal fine, gli affidamenti esistenti, nel caso di specie quelli rilevati dal ctu a pag 13 della consulenza del 2016, che si devono ritenere sussistenti in ragione del differente tasso debitorio applicato nel medesimo periodo di riferimento.”
La ha proposto appello avverso la predetta sentenza, cui ha resistito il sig. Parte_1
CP_2
Precisate le conclusioni all'udienza del 8.11.2023, con note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 A. Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della “LA (inammissibile) CONDANNA AL
PAGAMENTO E L'ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA”. Precisa che “come emerge dall'atto introduttivo del giudizio (pag. 2 punto g), il conto corrente di cui si discute “è stato chiuso con comunicazione a.r. del 26.4.14 -in atti-”. Il Tribunale ha quindi erroneamente valutato un aspetto centrale della vicenda: che il ricalcolo richiesto da controparte al 31.12.13 fa riferimento ad un momento del tempo in cui il conto medesimo NON era ancora chiuso. La circostanza ha non poco rilievo ai fini della valutazione in ordine alla legittimità della pronuncia di condanna alla restituzione invece emessa da Tribunale.
Il motivo è infondato.
La corte condivide la decisione del primo giudice, ampiamente motivata e rileva che il ha chiuso CP_2
il conto corrente con missiva a.r diretta alla banca in data 24.06.14, provvedendo Parte_1
al deposito del primo atto introduttivo, successivamente, in data 30.06.2014; la domanda era accompagnata da una relazione tecnica di parte che provvedeva alla disamina del conto fino al 31.12.2013.
B. Con il secondo motivo di appello, l'appellante affronta “LA QUESTIONE DEL FIDO DI
FATTO.” e assume che In ossequio al principio di diritto più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, compete alla parte che sollevi l'eccezione di prescrizione l'onere di allegare e provare il “fatto” che, permettendo l'esercizio del diritto, determina la decorrenza del termine ex art.2935 c.c., restando escluso che il Giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini, da una diversa parte in causa (cfr. Cass. n.
16326/2009)……
Nel caso di specie detta prova però controparte non ha fornito (e neppure chiesto di fornire), anzi, a fronte della prospettazione della della natura solutoria di parte delle rimesse operate, la convenuta nulla ha eccepito. La sentenza, invece, ha Pt_1
attribuito, con la C.T.U., natura ripristinatoria ad alcune rimesse, pacificamente eseguite, considerando esistente un fido di fatto per lo meno fino al 10.10.08 (pag.7 e 13 della C.T.U.), il motivo è infondato.
Il fido bancario può essere provato attraverso l'esame della documentazione relativa al conto corrente, come gli estratti conto, che mostrano l'utilizzo dello scoperto e l'assenza di solleciti di rientro da parte della banca, oppure tramite la presenza di un contratto di apertura di credito che ne disciplina le condizioni.
La Suprema Corte afferma che il correntista può provare anche per facta concludentia l'esistenza del fido di fatto (conforme Cass. n.19844 del 20.6.22; Cass. Sez. I 29.1.19 n.2463; principio che si desume a
4 contrariis anche da Cass. Civ. Sez. I 5.1.22): in altri termini, l'esistenza del contratto di apertura di credito non deve essere provato necessariamente con la forma scritta.
Il ctu ha cosi affermato: “L'ammontare del fido accordato è stato desunto dalla seguente documentazione agli atti:
- dall'estratto conto scalare al 31 marzo 1995, con decorrenza 9 gennaio 1995 evidenza di un fido dell'importo di Lit. 20.000.000;
- dall'estratto conto scalare al 31 dicembre 1996, con decorrenza 14 ottobre 1996 il fido risultava ridotto a Lit.
15.000.000;
- dall'estratto conto scalare al 30 giugno 1998 lo stesso risultava aumentato a
Lit. 50.000.000;
- dall'estratto conto scalare al 31 marzo 2000, con decorrenza 28 febbraio 2000 lo stesso risultava aumentato a Lit.
100.000.000;
- lettera di conferma della delibera di affidamento, datata 10 ottobre 2008 concernente la concessione”
Pertanto, dall'esame della documentazione bancaria prodotta si rileva che tra le parti, pur in assenza di un contratto scritto, è intercorso un affidamento che ha consentito alla correntista di utilizzare una riserva di liquidità costante nel tempo pur variabile nell'importo. D'altra parte, anche dal comportamento della banca, che non ha mai prodotto lettere e/o diffide tese a ripianare le passività, si deduce la sussistenza di un affidamento di fatto a cui la stessa banca ha fatto acquiescenza.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce in merito al . e afferma che “Invero il Parte_2
C.T.U. (risposta al quesito 3 pag.9 della Relazione) aveva (testualmente) ritenuto validamente prevista la C.M.S. indicando esattamente, come emerge dagli atti, tutti gli elementi formalmente stabiliti nelle corrispondenti pattuizioni che rendono facilmente individuabile il relativo valore: …. Il Tribunale ha quindi disatteso la C.T.U. senza adeguata motivazione e senza tener comunque conto del fatto che, a differenza di quanto rilevato, comunque nelle pattuizioni in atti erano correttamente indicati gli esatti termini necessari alla corretta quantificazione dell'entità della C.M.S..”
Il motivo è fondato.
In riferimento alle commissioni di massimo scoperto (CMS), è pacifico che le norme devono essere
“contrattate per iscritto” tra le parti. Ed invero, il ctu ha provveduto a calcolarle unicamente dal momento della loro pattuizione: “La sottoscritta nella rielaborazione ha applicato le CMS come segue:
- dal 28 settembre 1994 al 12 ottobre 1999 sono state escluse le CMS applicate in quanto non risultante alcuna pattuizione;
5 - dal 13 ottobre 1999 al 9 ottobre 2008 in conseguenza della sottoscrizione della lettera – contratto datata 13 ottobre
1999 dalla MEC MOTO di NO IG ed
Indirizzata alla filiale di Racale, è stata applicata la cms trimestrale nella misura dello 0,125% Controparte_3
nell'ambito del fido e dello 0,250% oltre il fido o in assenza di fido, come testualmente pattuito;
- dal 10 ottobre 2008 al giugno 2009 è stata applicata la cms nella misura dello 0,75% con periodicità annuale sul trimestre di massimo scoperto, in quanto risultava pattuizione solo dell'aliquota percentuale e non della periodicità;
Dal 30 settembre 2009 la ha addebitato le CIV, ma non risultando agli atti la relativa pattuizione, le stesse sono Pt_1
state escluse dalla rielaborazione..
Erroneamente il primo giudice non le ha considerate e ha così disposto “Merita accoglimento la declaratoria di nullità della clausola di previsione della c.m.s. contenuta nel contratto di conto corrente del 28.09.1994 e successive scritture integrative, risultando dal tenore di ogni singola pattuizione in merito ( “entro il fido 0,125%; fuori fido 0,250%”, contratto del 13.10.1999; “0,75%” contratto del 10.10.2008;) assolutamente indeterminato il criterio di calcolo del relativo tasso per difettosa indicazione dei suoi criteri di applicazione e della periodicità dell'applicazione. “ e quindi ha concluso: “In ragione di tali rilievi il ctu ha accertato sussistere, al tempo della chiusura del rapporto, una posizione creditoria del correntista di euro 75.219,47 (73.617,12 +1602,35, pari all'importo della cms che il ctu, aveva ritenuto correttamente applicata dalla banca e che, invece, in ragione dei rilievi di cui sopra va espunta)”.
Tale somma va detratta, pertanto, dall'importo per cui vi è condanna alla restituzione a carico della Pt_1
appellante in favore dell'appellato.
Tutto quanto sopra argomentato, l'appello va accolto per quanto di ragione e l'importo per cui vi è condanna della banca appellante ridotto come sopra indicato.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del presente grado vengono poste comunque a carico dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di n. 2825/2020 del 08.12.2020, pubbl. il 10.12.2020, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto ridetermina l'importo per cui vi è condanna alla restituzione da parte della
[...]
in favore del sig. in € 73.617,12 (anziché € 75.219,47), Parte_1 CP_2
conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali di
6 questo grado di giudizio, in favore della appellato, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Lecce, 10.6.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
7